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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Villaputzu (SU), con il patrocinio dell'avv. Pier Paolo Livio, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
a Como (CO), via Milano n.72
RESISTENTE – non costituita e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Rilevato che:
- Le parti del procedimento contraevano matrimonio concordatario in in Napoli con atto trascritto in tale Comune al n. 194 parte II° serie A;
- dal matrimonio nasceva la figlia;
Per_1
- con sentenza del 4.2.2010, il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione consensuale proposte dalle parti, con previsione di un assegno di mantenimento per la figlia;
- con sentenza del 30.7.2013, decorsi i termini di legge, il Tribunale di Como pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario confermando le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- con ricorso depositato in data 2.1.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, in relazione al mantenimento previsto per la figlia, divenuta indipendente ed autonoma economicamente;
- all'udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c. del 7.5.2025 nessuno compariva;
il
Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c., qualora le parti non compaiano all'udienza, il procedimento si estingue;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 09.05.2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Villaputzu (SU), con il patrocinio dell'avv. Pier Paolo Livio, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
a Como (CO), via Milano n.72
RESISTENTE – non costituita e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Rilevato che:
- Le parti del procedimento contraevano matrimonio concordatario in in Napoli con atto trascritto in tale Comune al n. 194 parte II° serie A;
- dal matrimonio nasceva la figlia;
Per_1
- con sentenza del 4.2.2010, il Tribunale di Como pronunciava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione consensuale proposte dalle parti, con previsione di un assegno di mantenimento per la figlia;
- con sentenza del 30.7.2013, decorsi i termini di legge, il Tribunale di Como pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario confermando le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- con ricorso depositato in data 2.1.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, in relazione al mantenimento previsto per la figlia, divenuta indipendente ed autonoma economicamente;
- all'udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c. del 7.5.2025 nessuno compariva;
il
Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c., qualora le parti non compaiano all'udienza, il procedimento si estingue;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 09.05.2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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