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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 23.1.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. A. Pezzuto Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 9.1.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
Il ctu ab origine nominato, nella relazione depositata in data 26.3.2024, aveva ritenuto sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione per cui è causa a decorrere da settembre 2023. Nelle note depositate in data 13.3.2024, parte ricorrente ha contestato siffatta decorrenza, richiamando a supporto delle proprie osservazioni la documentazione medica già sottoposta al vaglio del ctu.
Pertanto, disposto il rinnovo della ctu, l'ausiliare nominato, dott. ha diagnosticato a Per_1 carico dell'istante “Grave difficoltà nella stazione eretta, nella deambulazione e nei passaggi posturali in soggetto con stenosi canalare serrata da L2 ad L5 in grave spondilodiscoartrosi lombo-sacrale e con rallentamento ideo – motorio da parkinsonismo e con cerebrovasculopatia cronica. Grave declino cognitivo abiotrofico – vascolare (MMSE = 9.2 / 30; ADL = 2 / 6; IADL
= 0 / 8). Ipoacusia con compromissione dell'udito socialmente utile. Ipertensione arteriosa'”.
Ha poi osservato che “le patologie riscontrate nella signora individuano la Parte_1
ricorrenza della necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e 508/88) a decorrere dal Dicembre 2022 per tale determinazione si è presa in considerazione la data di prescrizione di carrozzina ortopedia
(29.09.2022) ed il riscontro (08.03.2023), mediante opportuni Test psicodiagnosici, di un grave deficit cognitivo (MMSE = 9.2 / 30); inoltre si è considerata la fisio-patologia oltre che la storia naturale di tutte le patologie attualmente riscontrate”.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante peraltro l'assenza di contestazioni- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario- successiva al verbale della C.M. – giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½.
La residua parte va posta a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere da dicembre 2022, come da ctu depositata in data 1.10.2024; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte CP_1 che liquida in € 1300,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 23.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere