Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8126/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Viola Parodi,
e
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elia Ricci;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 4.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio a Mosca (Federazione Russa) il 5.8.2014 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori
(nati dall'unione coniugale rispettivamente il 11.9.2015 e il 21.5.2017), e Per_1 Per_2
non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “1) I figli minori e sono affidati in maniera condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre Sig.ra Parte_2
alla quale viene assegnata ex art. 337 sexies cod. civ. l'abitazione già familiare di
[...]
Genova, Via Martiri della Libertà 21/11, di proprietà esclusiva del padre Sig. CP_1
2) Entro 30 giorni dall'omologa della separazione, il marito lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi presso una diversa sistemazione, senza che questo rappresenti alcuna violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e nei confronti della famiglia.
3) A partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, il Sig. corrisponderà entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra la somma mensile di € 250,00 a Parte_2
titolo di mantenimento, oltre rivalutazione annuale Istat, con bonifico sul c/c alla medesima intestato IBAN [...]
4) A partire dallo stesso termine di tempo di cui al punto precedente, il Sig. CP_1
corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento dei Parte_2
due figli minori e entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 (€ Per_1 Per_2
250,00 cada uno) oltre rivalutazione annuale Istat, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica con bonifico sul c/c alla medesima intestato IBAN
[...]
5) Le parti concordano che a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso l'Assegno Unico corrisposto dall' per i due figli minori venga percepito integralmente dalla Sig.ra CP_2
Parte_2
6) Le parti concordano espressamente che il Sig. provveda all'integrale CP_1
pagamento della mensa scolastica per i due figli minori relativa all'anno Per_1 Per_2
scolastico 2024/2025. Dall'anno successivo, il costo della mensa scolastica sarà ricompreso nel contributo paterno al mantenimento dei figli.
7) Le spese straordinarie per i due figli minori individuate come da Verbale di Sezione del
15.9.2016 verranno suddivise al 50% tra i genitori e corrisposte al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla consegna delle relative pezze giustificative.
8) I figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori fine settimana alternati dalle 18 circa del venerdì sera al lunedì mattina, quando saranno riaccompagnati a scuola;
nonché trascorreranno con il padre un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola o alla fine
3 dell'attività sportiva incluso il pernottamento nelle settimane in cui il fine settimana sarà di competenza paterna;
due pomeriggi infrasettimanali incluso il pernottamento nelle settimane in cui il fine settimana sarà di competenza materna, sempre dall'uscita da scuola o al termine dell'attività sportiva e fino al rientro a scuola il giorno successivo. Il tutto fatti salvi diversi accordi raggiunti tra i genitori, nel superiore esclusivo interesse dei due figli minori e in ogni caso entrambi i genitori continueranno a occuparsi alternativamente degli impegni infrasettimanali dei figli dopo l'uscita dalla scuola, accordandosi di volta in volta tra loro a seconda del programma giornaliero. Lo stesso calendario sarà attuato anche nelle settimane in cui ricorreranno festività o chiusure scolastiche, ma il padre incontrerà i figli alle ore 10,00 circa e li riaccompagnerà a scuola dopo il pernotto il giorno successivo.
9) Le principali festività civili e religiose durante l'anno verranno trascorse dai figli minori in maniera alternata di anno in anno con ciascuno dei genitori, fatti salvi diversi accordi nel superiore esclusivo interesse dei due figli minori.
10) I due figli potranno trascorrere con ciascuno dei due genitori fino a due settimane anche non consecutive di vacanza durante i mesi estivi, fatta salva la possibilità per i genitori di concordare periodi più lunghi, nel superiore interesse dei figli. In ogni caso, ciascun genitore si impegna a garantire almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro, nei periodi di vacanza estiva presso di sé.
11) Le parti dichiarano che non è intervenuto alcun provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni competente relativamente ai figli.
12) Le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per quanto riguarda gli aspetti della loro separazione, al di fuori di quanto espressamente disciplinato dal presente ricorso”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 468, parte II, serie C, anno 2014), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
4 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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