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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 458/2025 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/10/2025, nella QUARTA SEZIONE CIVILE del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, all'udienza del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, sono presen- ti:
l'Avv. ROSATO EMMA per parte attrice la quale si riporta a tutti gli scritti e conclude chiedendo l'accoglimento della domanda.
l'Avv. AMATO GIUSEPPE per parte convenuta il quale si riporta a tutti gli scritti e conclude chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità della domanda e nel merito rigettarsi la domanda.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Emma Parte_1
Rosato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rosato alla via Roma n. 135;
1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Nicola la
Strada alla via Le Taglie n. 15;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 ai sensi degli artt. 281 decies e ss c.p.c. Pt_1
ha impugnato la delibera del del 16.7.2024.
[...] Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto che nella delibera impugnata manca l'indicazione del nome del Presidente e del Segretario.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto la nullità della deliberazione relativamente al punto 2, in quanto incide sui diritti individuali del condomino.
Relativamente al punto 1 della deliberazione impugnata, il ricorrente ha dedotto che nel bilancio preventivo dell'anno 2024 approvato alcune spese non sono state ripartite se- condo le tabelle generali di proprietà del allegate al regolamento di con- CP_1 dominio.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto di ordinare al ai sensi dell'art. Controparte_1
1105 c.c. di eseguire la delibera condominiale del 4.2.2023.
Infine, ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni su- CP_1 biti a causa della mancata esecuzione della delibera condominiale del d4.2.2023.
Si è costituito il , eccependo l'improcedibilità della doman- Controparte_1 da, per assenza di simmetria tra l'oggetto della mediazione esperita e l'oggetto della domanda giudiziale, e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto ha eccepito che il secondo punto della delibera CP_1 impugnata contiene unicamente un invito all'amministratore di diffidare il ricorrente, senza alcuna incisione sui suoi diritti di proprietà esclusiva.
Quanto al primo punto della delibera impugnata il convenuto ha eccepito CP_1 che non vi è alcun errore nella redazione del bilancio preventivo dell'anno 2024.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.10.2025.
Preliminarmente, occorre rilevare la procedibilità della domanda in quanto il procedi-
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mento di mediazione risulta regolarmente esperito.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 29333/2019) ha affermato che, per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, non è necessario che questa e l'istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti, ritenendo sufficiente che i fat- ti sui quali si fonda la domanda giudiziale siano quelli della domanda di mediazione.
Nel caso di specie, la domanda di mediazione attiene alla “impugnativa delibera del
17.7.2024”.
Sebbene la dicitura non sia specifica, è sufficiente, nel caso di specie, a individuare l'oggetto della mediazione, coincidente con la successiva domanda giudiziale, in quan- to, come emerge dal verbale negativo di mediazione tra le parti vi è stata ampia discus- sione sulla vicenda oggetto della mediazione.
Ciò premesso, nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'attore ha lamentato la mancata indicazione nel verbale impugnato del nominativo del Presidente e del Segretario dell'assemblea.
Tale censura risulta infondata, in quanto, come correttamente dedotto da parte convenu- ta, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8577/24) ha chiarito che la nomina del presi- dente e del segretario dell'assemblea di condominio,non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità, con la conseguenza che la mancata nomina di un presidente e di un se- gretario o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità del- le delibere assembleari.
Invero, l'unica norma che fa riferimento alle figure del Presidente e del Segretario è
l'art. 66 disp. att. c.c., comma 6, inserito dalla legge 126 del 2020, che riguarda lo svol- gimento dell'assemblea condominiale in videoconferenza.
L'attore si duole, poi, della nullità o annullabilità del secondo punto della delibera im- pugnata, in quanto inciderebbe sui diritti di proprietà esclusiva.
Anche tale censura risulta priva di pregio, in quanto con il secondo punto della delibera impugnata l'assemblea ha unicamente incaricato l'amministratore di diffidare formal- mente l'attore a modificare il cancello realizzato.
Non sussiste, pertanto, alcuna diretta incisione sui diritti di proprietà esclusiva dell'attore né la delibera risulta contraria alla legge o al regolamento condominiale.
L'attore si duole, infine, della annullabilità del primo punto della delibera impugnata, con il quale è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2024, in quanto alcune spese non sono state ripartite secondo le tabelle generali di proprietà del Parco Patrizia
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allegate al regolamento di condominio.
Tale censura risulta fondata.
Invero, come risulta dalla documentazione prodotta, la Tabella generale di proprietà A2 riguarda le villette 1, 2, 3, 4 e 6, mentre la Tabella generale di proprietà A3 relativa agli interventi fognari nella zona 2 riguarda le villette 3, 4 e 6.
Ebbene, dal prospetto delle spese allegato alla delibera impugnata emerge che dal ripar- to delle spese della Tabella generale di proprietà A2 la villetta n. 6 di è Parte_2 stata esclusa. Part Inoltre, emerge che per le spese per l'espurgo del viale box non è stata applicata la bella generale di proprietà A3.
Per quanto detto, la domanda va in parte accolta con annullamento della delibera impu- gnata limitatamente al primo punto relativo all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024.
L'attore ha anche chiesto di ordinare al convenuto di eseguire la delibera CP_1 assembleare del 4.2.2023.
Tale domanda è inammissibile, in quanto il procedimento di cui all'art. 1105 c.c. non è un procedimento contenzioso ma di volontaria giurisdizione.
Infine, l'attore ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei CP_1 danni subiti per effetto della mancata esecuzione della delibera del 4.2.2023.
Tale domanda è infondata, in quanto non risultano assolutamente dedotti, ancor prima che provati, i danni lamentati.
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza del convenuto, vengono compensate per la metà e per la restante metà poste a carico del convenuto. Esse si li- quidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello sca- glione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) annulla la delibera impugnata del 16.7.2024 limitatamente al primo punto;
b) rigetta per il resto la domanda di impugnazione della delibera del 16.7.2024;
c) dichiara inammissibile la domanda di condanna del convenuto alla CP_1
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esecuzione della delibera del 4.2.2023;
d) rigetta la domanda risarcitoria;
e) compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto alla refusione del- la restante metà delle stesse in favore dell'attore che liquida, già dimezzate, in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Emma Rosato dichiaratasene anticipataria.
Santa Maria Capua Vetere, 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
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Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/10/2025, nella QUARTA SEZIONE CIVILE del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, all'udienza del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, sono presen- ti:
l'Avv. ROSATO EMMA per parte attrice la quale si riporta a tutti gli scritti e conclude chiedendo l'accoglimento della domanda.
l'Avv. AMATO GIUSEPPE per parte convenuta il quale si riporta a tutti gli scritti e conclude chiedendo in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità della domanda e nel merito rigettarsi la domanda.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Emma Parte_1
Rosato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rosato alla via Roma n. 135;
1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Nicola la
Strada alla via Le Taglie n. 15;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 ai sensi degli artt. 281 decies e ss c.p.c. Pt_1
ha impugnato la delibera del del 16.7.2024.
[...] Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto che nella delibera impugnata manca l'indicazione del nome del Presidente e del Segretario.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto la nullità della deliberazione relativamente al punto 2, in quanto incide sui diritti individuali del condomino.
Relativamente al punto 1 della deliberazione impugnata, il ricorrente ha dedotto che nel bilancio preventivo dell'anno 2024 approvato alcune spese non sono state ripartite se- condo le tabelle generali di proprietà del allegate al regolamento di con- CP_1 dominio.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto di ordinare al ai sensi dell'art. Controparte_1
1105 c.c. di eseguire la delibera condominiale del 4.2.2023.
Infine, ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni su- CP_1 biti a causa della mancata esecuzione della delibera condominiale del d4.2.2023.
Si è costituito il , eccependo l'improcedibilità della doman- Controparte_1 da, per assenza di simmetria tra l'oggetto della mediazione esperita e l'oggetto della domanda giudiziale, e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto ha eccepito che il secondo punto della delibera CP_1 impugnata contiene unicamente un invito all'amministratore di diffidare il ricorrente, senza alcuna incisione sui suoi diritti di proprietà esclusiva.
Quanto al primo punto della delibera impugnata il convenuto ha eccepito CP_1 che non vi è alcun errore nella redazione del bilancio preventivo dell'anno 2024.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.10.2025.
Preliminarmente, occorre rilevare la procedibilità della domanda in quanto il procedi-
2
mento di mediazione risulta regolarmente esperito.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 29333/2019) ha affermato che, per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, non è necessario che questa e l'istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti, ritenendo sufficiente che i fat- ti sui quali si fonda la domanda giudiziale siano quelli della domanda di mediazione.
Nel caso di specie, la domanda di mediazione attiene alla “impugnativa delibera del
17.7.2024”.
Sebbene la dicitura non sia specifica, è sufficiente, nel caso di specie, a individuare l'oggetto della mediazione, coincidente con la successiva domanda giudiziale, in quan- to, come emerge dal verbale negativo di mediazione tra le parti vi è stata ampia discus- sione sulla vicenda oggetto della mediazione.
Ciò premesso, nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'attore ha lamentato la mancata indicazione nel verbale impugnato del nominativo del Presidente e del Segretario dell'assemblea.
Tale censura risulta infondata, in quanto, come correttamente dedotto da parte convenu- ta, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8577/24) ha chiarito che la nomina del presi- dente e del segretario dell'assemblea di condominio,non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità, con la conseguenza che la mancata nomina di un presidente e di un se- gretario o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità del- le delibere assembleari.
Invero, l'unica norma che fa riferimento alle figure del Presidente e del Segretario è
l'art. 66 disp. att. c.c., comma 6, inserito dalla legge 126 del 2020, che riguarda lo svol- gimento dell'assemblea condominiale in videoconferenza.
L'attore si duole, poi, della nullità o annullabilità del secondo punto della delibera im- pugnata, in quanto inciderebbe sui diritti di proprietà esclusiva.
Anche tale censura risulta priva di pregio, in quanto con il secondo punto della delibera impugnata l'assemblea ha unicamente incaricato l'amministratore di diffidare formal- mente l'attore a modificare il cancello realizzato.
Non sussiste, pertanto, alcuna diretta incisione sui diritti di proprietà esclusiva dell'attore né la delibera risulta contraria alla legge o al regolamento condominiale.
L'attore si duole, infine, della annullabilità del primo punto della delibera impugnata, con il quale è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2024, in quanto alcune spese non sono state ripartite secondo le tabelle generali di proprietà del Parco Patrizia
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allegate al regolamento di condominio.
Tale censura risulta fondata.
Invero, come risulta dalla documentazione prodotta, la Tabella generale di proprietà A2 riguarda le villette 1, 2, 3, 4 e 6, mentre la Tabella generale di proprietà A3 relativa agli interventi fognari nella zona 2 riguarda le villette 3, 4 e 6.
Ebbene, dal prospetto delle spese allegato alla delibera impugnata emerge che dal ripar- to delle spese della Tabella generale di proprietà A2 la villetta n. 6 di è Parte_2 stata esclusa. Part Inoltre, emerge che per le spese per l'espurgo del viale box non è stata applicata la bella generale di proprietà A3.
Per quanto detto, la domanda va in parte accolta con annullamento della delibera impu- gnata limitatamente al primo punto relativo all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024.
L'attore ha anche chiesto di ordinare al convenuto di eseguire la delibera CP_1 assembleare del 4.2.2023.
Tale domanda è inammissibile, in quanto il procedimento di cui all'art. 1105 c.c. non è un procedimento contenzioso ma di volontaria giurisdizione.
Infine, l'attore ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei CP_1 danni subiti per effetto della mancata esecuzione della delibera del 4.2.2023.
Tale domanda è infondata, in quanto non risultano assolutamente dedotti, ancor prima che provati, i danni lamentati.
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza del convenuto, vengono compensate per la metà e per la restante metà poste a carico del convenuto. Esse si li- quidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello sca- glione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) annulla la delibera impugnata del 16.7.2024 limitatamente al primo punto;
b) rigetta per il resto la domanda di impugnazione della delibera del 16.7.2024;
c) dichiara inammissibile la domanda di condanna del convenuto alla CP_1
4
esecuzione della delibera del 4.2.2023;
d) rigetta la domanda risarcitoria;
e) compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto alla refusione del- la restante metà delle stesse in favore dell'attore che liquida, già dimezzate, in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Emma Rosato dichiaratasene anticipataria.
Santa Maria Capua Vetere, 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
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