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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10624 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa DA US ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 17591/2021 N.R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA in atti rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Alessandro Teti
OPPONENTE
CONTRO come in atti rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 dall'Avv. Antonio Florio.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto in giuntivo, il condominio di via Ruggero
Ruggeri 13, Roma, in persona dell'amministratore di condominio pro tempore Pt_2 ha convenuto in giudizio la , chiedendo la
[...] Controparte_2 revoca del decreto n. 20256/2020 (N.g.r. 62417/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data
11.12.2020, per la somma pari ad euro 27.197,24 iva inclusa, a titolo di corrispettivi maturati e non corrisposti dal per opere di lavorazione extra-capitolato, ulteriori Parte_1 lavorazioni a beneficio di privati, nonché eseguite in aumento di quantità rispetto a quanto preventivato nel contratto, quale residuo importo non corrisposto della maggior somma pari ad euro 123.825,76 oltre iva al 10%.
In ispecie, nel proprio atto di citazione la parte opponente ha lamentato l'errata quantificazione del quantum debitorio, e quindi l'ingiustizia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo, eccependo l'avvenuto pagamento della ulteriore somma pari ad euro 4.500,42; la non corretta contabilizzazione del valore totale dell'opera; la sussistenza di difetti della stessa. Ha quindi chiesto la riduzione del prezzo e la determinazione del residuo credito vantato dall'opposta.
Ritualmente costituitasi, la creditrice opposta ha in primo luogo riconosciuto l'intervenuto pagamento, da parte della opponente, dell'ulteriore somma pari ad euro 4.500,42; ha quindi richiesto l'accertamento e la condanna al pagamento del credito per una somma pari ad euro
22.696,82, contestando le istanze avversarie.
Rigettata l'istanza della attrice sostanziale di provvisoria esecutività del decreto, ed escluse le richieste di prove orali essendo la causa prettamente documentale, veniva in fase istruttoria disposta CTU la cui relazione è stata depositata in data 11.09.2023.
Con provvedimento del 25.03.2025 reso a seguito di udienza a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. sulla eccezione di pagamento.
Preliminarmente occorre dare atto che il credito litigioso risulta pari non già alla somma di cui al decreto ingiuntivo, ma alla minor somma pari ad euro 22.696,24 iva inclusa.
Invero, sebbene il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla società sia pari ad euro
27.197,24, esso non ha debitamente tenuto conto dell'ulteriore somma versata dal condominio prima della richiesta del decreto stesso e pari ad euro 4.500,42, con totale delle somme versate pari ad euro 113.665,52 iva inclusa.
Tale circostanza non è contestata visto anche l'espresso riconoscimento del versamento da parte della operato in sede di comparsa di costituzione e Controparte_1 specificato in sede di memoria ex art. 183 comma 6, secondo termine.
2. Sulla errata contabilizzazione degli importi dell'appalto e delle lavorazioni extra contratto. Nel merito, la prima doglianza - afferente alla errata contabilizzazione degli importi dell'appalto e delle lavorazioni extra contratto - merita parziale accoglimento.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice, con contratto di appalto stipulato in data 27.08.2018 la (doc. 2 fascicolo del monitorio) si Controparte_1 impegnava all'esecuzione di una serie di attività edilizie principali ed ulteriori attività eventuali opzionabili (anche a beneficio dei privati condomini), individuate dal capitolato
(doc. 3a e 3b del fascicolo del monitorio); come controprestazione, il si Parte_1 impegnava al pagamento della somma onnicomprensiva pari ad euro 105.000,00 (art. 2 del contratto di appalto), delegando la “direzione de lavori” al geom. (art. 27) Controparte_3 con il compito di collaudare l'opera (art. 19) e di accettare o scegliere i materiali impiegati per la realizzazione della stessa (art. 25).
A conclusione del contratto di appalto, in data 30.07.2019 il Direttore dei Lavori procedeva al collaudo dell'opera attestando la regolarità della stessa e la sua esecuzione “a regola d'arte” (doc. n. 9 allegato fascicolo del monitorio); attestava l'assenza di difformità o vizi apparenti e redigeva la “contabilità a consuntivo”, accertando quale prezzo finale, in contraddittorio con l'appaltatrice, la somma pari ad euro 123.825,76 iva esclusa e così per complessivi € 136.208,34 iva inclusa.
Siffatta somma, decisamente maggiore rispetto a quella di € 105.000,00 originariamente convenuta tra le parti, dovrebbe giustificarsi su plurimi presupposti, tra cui:
a. la presenza di variazioni di quantità nell'esecuzione dell'appalto superiori ad un'alea del
10%;
b. l'esecuzione di opere ulteriori, quali quelle autorizzate dall'assemblea del 17.04.2019, sebbene per un importo pari ad euro 6.950,00 iva esclusa, in luogo di quello di cui a contabilità a consuntivo pari ad euro 7.850,00 iva esclusa;
c. l'esecuzione di ulteriori opere, individuate nella contabilità a consuntivo nelle lettere G1
e G2 nonché nelle lettere EX1, EX2 e C8, per un controvalore pari ad euro 5.687,50 iva esclusa.
Tale valore finale, tuttavia, è stato disconosciuto dal condominio in virtù di una diversa interpretazione dell'art. 2 delle condizioni di contratto, ritenendo che lo stesso ammettesse l'incremento del prezzo finale solo a variazioni di quantità che, complessivamente, superassero l'alea del 10% del totale del dovuto, ossia della somma pari ad euro 105.000,00.
Inoltre, sempre a detta del , il valore finale risultante dal consuntivo risulterebbe Parte_1 viziato a causa di una errata contabilizzazione delle somme di cui alla lettera EX3 nonché di una errata contabilizzazione di opere che sarebbero dovute gravare sui privati condomini. Ebbene, in primo luogo occorre soffermarsi sull'interpretazione dell'articolo 2 del contratto di appalto secondo il quale “… detti importi rimarranno tali, fino ad una variazione delle quantità indicate nel capitolato d'appalto e computo metrico e preventivo per un alea del 10%. Qualora le quantità indicate nel capitolato, computo metrico/o preventivo anche per una sola voce di esso, dovessero superare detta alea, verranno computate le reali quantità rilevate in contraddittorio, ivi comprese quelle rientranti nell'aliquota di tolleranza sia in caso di negatività che di positività del più o meno 10% sopra indicato”.
Sulla base del tenore letterale dell'art. 2, non può seriamente dubitarsi che le variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità che supporterebbero la computazione della maggior somma qualora eccedente l'alea del 10% siano riferite alle singole voci del capitolato e non all'intera somma. Invero, la clausola in questione fa espressamente riferimento agli aumenti
“anche per una sola voce di esso” ossia del capitolato e delle singole voci che lo compongono.
E' pur vero, tuttavia, che in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'odierno attore ha espressamente e specificamente preso posizione sulla costituzione del convenuto, affermando che quand'anche fosse stata data interpretazione contraria a quella da lui patrocinata con riferimento all'articolo 2, in ogni caso le singole poste portate in aumento ( e specificamente indicate dall'opponente) non risultavano oggetto di variazioni superiori al
10% e, quindi, avrebbero dovuto essere ricondotte nel prezzo originariamente pattuito.
Per verificare la conformità del conto consuntivo al capitolato ed al contratto di appalto, rileva principalmente quanto relazionato dal CTU, che questo Giudice condivide, seppur parzialmente.
Ebbene, nell'esaminare le singole voci considerate all'interno del conto finale, il
Consulente ha individuato un'evidente difformità tra quanto contenuto nel capitolato allegato al contratto di appalto ed il conto consuntivo, essendo quest'ultimo risultato composto:
1. da voci autonome, che tuttavia sarebbero dovute essere ricomprese in quelle già presenti e contabilizzate nel capitolato;
2. attestazioni di quantità ulteriori che, all'esito della perizia, sono risultate di fatto insussistenti.
In ispecie, si condivide quanto sostenuto dal CTU con riferimento alla decurtazione dal conto finale delle somme di cui ai punti A2a, B6a, EX1 ed EX2, trattandosi di lavorazioni evidentemente già ricomprese nel capitolato e quindi nel contratto di appalto, con conseguente detrazione, dal prezzo finale richiesto, della somma pari ad euro 5.976,00. Parimenti, condivisibili le valutazioni del CTU in ordine alla erronea quantificazione dei punti:
1. B2 e B6: in entrambe le poste, il capitolato prevedeva una quantità pari a 30 mq. La quantità contabilizzata invece risultava pari a 60 mq. La quantità effettivamente rilevata dal
CTU è risultata pari a 43 mq.
2. C5a: in cui risultano eseguite opere per una quantità pari a 48,68 mq in luogo dei 60 di cui a consuntivo, con necessità di detrarre le quantità di mq erroneamente conteggiati;
3. C8 (di cui a risanamento piano coperture – categoria C e opere alternative, categoria E): in cui risultano installati 7 bocchettoni, in luogo dei 9 a consuntivo, con necessità di detrarne
2.
Con riferimento a B2, B6 e C8 risulta infatti sussistere in capitolato un aumento delle quantità impiegate superiore al 10% rispetto a quanto stabilito nel consuntivo (di cui all'art. 2 del contratto di appalto), con conseguente contabilizzazione della maggior quantità; tuttavia, le quantità effettive (pari a 43 mq per B2 e B6 e 7 bocchettoni per C8) risultano minori rispetto a quelle conteggiate (ossia 60 mq per B2 e B6 e 9 bocchettoni per C8), con conseguente necessità di detrarre dal corrispettivo dell'appalto pari la somma pari ad euro
1.846,40.
Ancora, si condivide quanto sostenuto dal CTU anche per quanto riguarda le opere che avrebbero dovute essere poste a carico dei privati, quanto meno con riferimento al punto G2.
Il CTU, tuttavia, ha omesso di prendere espressa posizione per quanto riguarda la voce G1.
Invero, come traspare dalla risposta alle osservazioni di CTP di parte attrice, il CTU ha erroneamente ritenuto che il non avesse sollevato istanze rispetto a tale specifica Parte_1 posta.
All'opposto, come appare manifestamente dall'atto di citazione e dalle memorie ex art. 183
c.p.c., il ha espressamente eccepito l'erronea inclusione, tra le poste a suo Parte_1 carico, delle opere di cui ai punti G1 e G2. Del resto, che si tratti di opere private ed a carico dei singoli interessati lo si ricava immediatamente dal contratto di appalto e dall'annesso capitolato.
Per tale ragione, occorre detrarre dal conto finale la somma pari ad euro 2.307,50, corrispondente ai punti G1 e G2.
Compete, invece, al , come correttamente riconosciuto anche dal CTU, il costo Parte_1 delle opere di cui al punto C7a, essendoci piena corrispondenza tra quanto rilevato in sede di verifica e quanto già inserito all'interno del consuntivo. All'opposto, questa Giudice non condivide la posizione espressa dal CTU in merito ai punti B8, B10 e C12a.
Con riferimento al punto B8, invero, il CTU ritiene che la relativa spesa debba rimanere invariata rispetto a quanto stabilito dal consuntivo, non essendo possibile dimostrare l'avvenuta o la mancata sostituzione degli stangoni.
Sebbene questa Giudice condivida il risultato, ossia l'addebito della relativa opera a carico dell'opponente, non ne condivide la ragione giustificatrice.
Infatti, l'eventuale mancata sostituzione degli stangoni dovrebbe considerarsi una difformità dell'opera.
Ebbene, come stabilito dall'articolo 1667 cod. civ. le difformità o i vizi dell'opera devono essere eccepiti dal committente, non essendo gli stessi rilevabili ex officio; inoltre, in presenza di collaudo e di accertata esecuzione a regola d'arte (avutosi nel caso di specie) il committente è altresì tenuto a dimostrare che il vizio non fosse facilmente conoscibile o fosse stato taciuto in mala fede dall'appaltatore, prova che non è stata in questa sede fornita e neppure offerta.
Le medesime considerazioni valgono per i punti B10 e C12a, il primo inerente alla mancata posa del profilo metallico sotto il travertino;
il secondo al cattivo stato di conservazione delle ringhiere del terrazzo. In entrambi i casi si è dinnanzi ad un difetto dell'opera non specificamente fatto valere dall'opponente.
Per tale ragione, non possono essere detratti dal conto consuntivo le somme di cui ai punti
B8, B10 e C12a.
Con riferimento, poi, alle voci EX3, EX4 ed EX5, ossia opere extra derivanti da delibera assembleare del 17.04.2019 sulla base dell'offerta dell'impresa appaltatrice e contabilizzate a consuntivo nella somma pari ad euro 7.850,00 in luogo della minor somma quantificata dal condominio pari ad euro 6.950,00, il problema fondamentale che si pone è quello di stabilire l'esatta volontà delle pari in ordine al prezzo stabilito per l'opera di cui al punto EX3.
Invero, sebbene appaia indubitabile come l'assemblea del 17.04.2019 (doc. 2 allegato all'atto di citazione) abbia di fatto autorizzato una spesa pari ad euro 4.500,00, appare altrettanto evidente come le quantità ed il valore riferito alle stesse, sulla base di un semplice calcolo aritmetico, porti alla quantificazione di una somma pari ad euro 5.400,00.
Ebbene, le regole interpretative di cui all'artt. 1362 e ss. impongono di trascendere il significato letterale delle parole, qualora dal complessivo accordo si possa trarre con elevato grado di certezza una differente volontà delle parti. La circostanza che nel preventivo fosse inserita la quantità trattata e il corrispondente prezzo unitario lascia facilmente intendere come la reale volontà delle parti fosse orientata allo svolgimento di un'opera del valore complessivo, limitatamente ad EX3, pari ad euro 5.400,00 e non già ad euro 4.500,00, come sostenuto dal condominio.
A tal fine, un segno eloquente del mero disaccordo materiale tra quanto voluto tra le parti e quanto materialmente segnato nel totale del preventivo per le opere extra, lo si ricava dal medesimo bilancio a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, che individua correttamente il risultato derivante dalla moltiplicazione delle quantità (pari a 450,00) per l'importo unitario (12,00). Per tale ragione, rispondendo ad una mera attività interpretativa, questa
Giudice ritiene corretta l'indicazione di prezzo di cui al consuntivo per quanto attiene la posta EX3 pari ad euro 5.400,00 in luogo dei 4.500,00 pretesi dall'opponente, e quindi per la somma totale dei punti EX3, EX4 ed EX5 pari ad euro 7.850,00.
Tutto considerato, con riguardo alla doglianza afferente al valore finale delle opere, si ritiene debba essere scomputata, dal totale posto a consuntivo la somma pari ad euro
10.129,00 (€ 2.307,50 + 1.846,40 + 5.976,00). Da tale somma va tuttavia detratto il ribasso di cui a consuntivo pari al 18,326%, con residuo da sottrarre dal consuntivo finale pari ad euro 8.273,46.
3. Sulle difformità dell'opera appaltata.
Infondata, invece, la doglianza riferita alle difformità dell'opera appaltata.
In ispecie, con atto di citazione il condominio di , Roma, ha fatto Parte_1 Parte_1 valere per la prima volta, nei confronti della a. la mancata esecuzione CP_1 degli interventi relativi alla porzione dei sopra finestra degli abbaini dell'appartamento int.
14, con conseguente nocumento estetico;
b. la non corretta e difforme esecuzione della lavorazione di cui alla voce E2 del capitolato allegato al contratto, essendo stata scelta una colorazione scura a copertura del lastrico dell'ultima unità immobiliare, con conseguente effetto serra.
Ebbene, dagli atti di causa emerge come il committente, nello stipulare il contratto di appalto ha nominato il Direttore dei Lavori, ossia il geom. (art. 27) e che lo stesso, CP_3 ex art. 25 è stato incaricato di rappresentare il committente nel collaudo e nella attestazione di conformità “a regola d'arte”, attestazione redatta in data 30.07.2019 senza alcuna doglianza (doc. n. 9 fascicolo del monitorio).
Ciò posto, il combinato disposto di cui agli artt. 1665 e 1667 cod. civ. stabilisce che in caso di avvenuto collaudo e conseguente attestazione di regolarità dell'opera (c.d. “a regola d'arte”), l'appaltatore non è tenuto a garantire l'opera per le difformità o i vizi conosciuti o riconoscibili e non taciuti in mala fede dall'imprenditore. Ne deriva che, in caso di accettazione dell'opera è onere del committente non solo dimostrare la sussistenza dei vizi o delle difformità, ma anche il fatto che questi fossero
“occulti” a norma dell'articolo 1667 cod. civ..
Ebbene, nel caso di specie, il committente si è genericamente limitato a rilevare la presenza di difformità senza prendere posizione né tantomeno dimostrare la loro natura occulta, necessaria per giustificare la garanzia dell'appaltatore dinnanzi al collaudo con esito positivo posto in essere dal Geometra CP_3
Per tali ragioni, appare infondata la richiesta di diminuzione del prezzo per le difformità di cui alla lettera c dell'atto di citazione, essendo intervenuto il collaudo e non essendo provata la non conoscibilità delle stesse.
4. Sui vizi dell'opera.
All'opposto, merita accoglimento la richiesta di riduzione del prezzo ex art. 1668 cod. civ. per quanto attiene ai vizi dell'opera causativi delle infiltrazioni all'interno degli immobili di cui agli interni 9 e 12.
In primo luogo, occorre subito sottolineare come in questo caso si tratta di vizi “occulti”, a nulla rilevando, quindi, l'avvenuta attestazione di regolarità redatta dal geometra incaricato dal committente.
Invero, la percezione del vizio poteva realizzarsi solo a seguito, come avvenuto nel caso di specie, di eventi successivi all'avvenuto collaudo: solo con le forti piogge il ha Parte_1 preso contezza della possibile presenza dei vizi nell'esecuzione dell'opera e, rispettando il termine di decadenza di cui all'articolo 1667 cod. civ., ha provveduto immediatamente ad avvisare l'impresa appaltatrice (con comunicazione datata 24.09.2020 (all. 5 dell'atto di citazione).
Ciò posto, questa Giudice, ritenendo opportuno stabilire le cause effettive di dette infiltrazioni onde sostanziarne la riferibilità o meno all'operato della ditta, ha incaricato il
CTU di verificare “l'eventuale presenza di vizi e difetti delle opere eseguite”.
Il CTU Ing. , in risposta al quesito di cui sopra ha attestato che la causa principale Per_1 delle infiltrazioni fosse da ricondurre per l'int. 12 alla non corretta sistemazione dei fili della
TV, passanti dentro la muratura dopo avere attraversato un coperchio istallato dall'impresa in un caso e per l'int. 9 alla non corretta lavorazione della guaina nella installazione del bocchettone.
A tal fine, lo stesso consulente ha determinato in euro 4.082,29 oltre iva l'importo necessario per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento dei danni. Appare quindi accertato che le infiltrazioni siano da ricondurre ad un non corretto operato CP_ della , prontamente denunciato dal committente.
Per tali ragioni, ed in accoglimento della richiesta ex art. 1668 cod. civ. avanzata da parte opponente, l'importo totale dell'opera deve essere ridotto per la somma pari ad euro
4.082,29 oltre iva.
5. in conclusione, sulla rideterminazione della somma a debito del Parte_1
Tutto quanto considerato nei precedenti punti, dal consuntivo finale dell'opera appaltata devono essere detratte:
1. euro 2.340,00 per le somme di cui al punto A2a;
2. euro 560,00 per le somme di cui al punto B6a;
3. euro 2.160,00 per le somme di cui al punto EX1;
4. euro 916,00 per le somme di cui al punto EX2;
5. euro 340,00 per le somme di cui al punto B2;
6. euro 680, 00 per le somme di cui al punto B6;
7 euro 226,00 per le somme di cui al punto C5a;
8. euro 600,00 per le somme di cui al punto C8;
9. euro 400,00 per le somme di cui al punto G1;
10. euro 1.907,50 per le somme di cui al punto G2;
Sommando i numeri di cui sopra, dipendenti da un errato computo delle somme a consuntivo, risulta una cifra pari ad euro 10.129,5, da scontare al 18,326%, con un residuo pari ad euro 8.273,46, somma da porre in diminuzione rispetto al maggior importo richiesto dalla opposta e pari ad euro 22.696,24, con totale residuo pari ad euro 14.422,78.
La somma di cui sopra, ancora, deve essere ulteriormente diminuita a causa dei vizi d'opera accertati come al paragrafo 4 della presente motivazione e pari ad euro 4.490,52 iva inclusa, con un residuo totale a carico del condominio pari ad euro 10.925,49 iva inclusa
(euro 9.932,26 iva esclusa).
6. sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza -parziale- e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità al DM n. 55/2014 come aggiornato e avuto riguardo al decisum.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido in considerazione della reciproca soccombenza.
Deve peraltro temersi conto della mancata adesione della parte creditrice alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice con provvedimento in data 19 gennaio 2022, pari ad euro 10.000,00; al riguardo, l'esistenza di un giusto motivo di rifiuto della proposta deve essere valutata dal giudice non solo in ragione di una mera comparazione formale in ordine all'entità della somma liquidata -€ 10.000,00 della proposta contro € 9.932,26 oltre iva qui liquidati- ma, anche, con riferimento alla complessiva convenienza della definizione della lite in via conciliativa: invero, gli importi liquidati al fine di conciliare la lite sono - necessariamente- determinati con un ampio margine di equità, che tiene conto del valore aggiunto rappresentato, per la parte attrice vittoriosa, non solo dalla possibilità di conseguire immediatamente il bene oggetto della domanda, senza attendere i tempi connessi alla emanazione del provvedimento decisorio ma, anche e soprattutto, dalla possibilità di definire la controversia evitando sia una eventuale procedura esecutiva sia, soprattutto, ulteriori gradi di giudizio che espongono, comunque, la parte al rischio di decisioni difformi e meno favorevoli. Tale valutazione compete senz'altro alla parte vittoriosa, laddove, nel caso di specie, la parte opponente ha formulato plurime contestazioni.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., deve condannarsi la stessa opposta alla rifusione in favore del opponente delle spese di lite maturate dopo la Parte_1 formulazione della proposta conciliativa, relative alle fasi istruttoria e decisoria, essendo stata la proposta formulata prima della assegnazione dei termini ex art. 183, co. VI c.p.c..
PQM
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Undicesima Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17591/2021 R.G., tra le parti come in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal così decide: Parte_3
- revoca il decreto ingiuntivo n. 20256/2020, emesso dal Tribunale di Roma in data
11.12.2020;
- condanna il al pagamento, a Parte_3 Pt_4 favore della opposta della somma pari ad euro 9.932,26 oltre Controparte_1 iva ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento, a favore Parte_5 della opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
in Roma delle spese di lite della fase istruttoria e decisoria ex art. Parte_3
91, co. 1, c.p.c., liquidate in € 3.381,00 per compensi oltre accessori;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Così deciso in Roma, 15.07.2025 IL GIUDICE
DA US
(il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Aurelio de
Perna, Magistrato ordinario in tirocinio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa DA US ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 17591/2021 N.R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA in atti rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Alessandro Teti
OPPONENTE
CONTRO come in atti rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 dall'Avv. Antonio Florio.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto in giuntivo, il condominio di via Ruggero
Ruggeri 13, Roma, in persona dell'amministratore di condominio pro tempore Pt_2 ha convenuto in giudizio la , chiedendo la
[...] Controparte_2 revoca del decreto n. 20256/2020 (N.g.r. 62417/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data
11.12.2020, per la somma pari ad euro 27.197,24 iva inclusa, a titolo di corrispettivi maturati e non corrisposti dal per opere di lavorazione extra-capitolato, ulteriori Parte_1 lavorazioni a beneficio di privati, nonché eseguite in aumento di quantità rispetto a quanto preventivato nel contratto, quale residuo importo non corrisposto della maggior somma pari ad euro 123.825,76 oltre iva al 10%.
In ispecie, nel proprio atto di citazione la parte opponente ha lamentato l'errata quantificazione del quantum debitorio, e quindi l'ingiustizia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo, eccependo l'avvenuto pagamento della ulteriore somma pari ad euro 4.500,42; la non corretta contabilizzazione del valore totale dell'opera; la sussistenza di difetti della stessa. Ha quindi chiesto la riduzione del prezzo e la determinazione del residuo credito vantato dall'opposta.
Ritualmente costituitasi, la creditrice opposta ha in primo luogo riconosciuto l'intervenuto pagamento, da parte della opponente, dell'ulteriore somma pari ad euro 4.500,42; ha quindi richiesto l'accertamento e la condanna al pagamento del credito per una somma pari ad euro
22.696,82, contestando le istanze avversarie.
Rigettata l'istanza della attrice sostanziale di provvisoria esecutività del decreto, ed escluse le richieste di prove orali essendo la causa prettamente documentale, veniva in fase istruttoria disposta CTU la cui relazione è stata depositata in data 11.09.2023.
Con provvedimento del 25.03.2025 reso a seguito di udienza a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. sulla eccezione di pagamento.
Preliminarmente occorre dare atto che il credito litigioso risulta pari non già alla somma di cui al decreto ingiuntivo, ma alla minor somma pari ad euro 22.696,24 iva inclusa.
Invero, sebbene il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla società sia pari ad euro
27.197,24, esso non ha debitamente tenuto conto dell'ulteriore somma versata dal condominio prima della richiesta del decreto stesso e pari ad euro 4.500,42, con totale delle somme versate pari ad euro 113.665,52 iva inclusa.
Tale circostanza non è contestata visto anche l'espresso riconoscimento del versamento da parte della operato in sede di comparsa di costituzione e Controparte_1 specificato in sede di memoria ex art. 183 comma 6, secondo termine.
2. Sulla errata contabilizzazione degli importi dell'appalto e delle lavorazioni extra contratto. Nel merito, la prima doglianza - afferente alla errata contabilizzazione degli importi dell'appalto e delle lavorazioni extra contratto - merita parziale accoglimento.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice, con contratto di appalto stipulato in data 27.08.2018 la (doc. 2 fascicolo del monitorio) si Controparte_1 impegnava all'esecuzione di una serie di attività edilizie principali ed ulteriori attività eventuali opzionabili (anche a beneficio dei privati condomini), individuate dal capitolato
(doc. 3a e 3b del fascicolo del monitorio); come controprestazione, il si Parte_1 impegnava al pagamento della somma onnicomprensiva pari ad euro 105.000,00 (art. 2 del contratto di appalto), delegando la “direzione de lavori” al geom. (art. 27) Controparte_3 con il compito di collaudare l'opera (art. 19) e di accettare o scegliere i materiali impiegati per la realizzazione della stessa (art. 25).
A conclusione del contratto di appalto, in data 30.07.2019 il Direttore dei Lavori procedeva al collaudo dell'opera attestando la regolarità della stessa e la sua esecuzione “a regola d'arte” (doc. n. 9 allegato fascicolo del monitorio); attestava l'assenza di difformità o vizi apparenti e redigeva la “contabilità a consuntivo”, accertando quale prezzo finale, in contraddittorio con l'appaltatrice, la somma pari ad euro 123.825,76 iva esclusa e così per complessivi € 136.208,34 iva inclusa.
Siffatta somma, decisamente maggiore rispetto a quella di € 105.000,00 originariamente convenuta tra le parti, dovrebbe giustificarsi su plurimi presupposti, tra cui:
a. la presenza di variazioni di quantità nell'esecuzione dell'appalto superiori ad un'alea del
10%;
b. l'esecuzione di opere ulteriori, quali quelle autorizzate dall'assemblea del 17.04.2019, sebbene per un importo pari ad euro 6.950,00 iva esclusa, in luogo di quello di cui a contabilità a consuntivo pari ad euro 7.850,00 iva esclusa;
c. l'esecuzione di ulteriori opere, individuate nella contabilità a consuntivo nelle lettere G1
e G2 nonché nelle lettere EX1, EX2 e C8, per un controvalore pari ad euro 5.687,50 iva esclusa.
Tale valore finale, tuttavia, è stato disconosciuto dal condominio in virtù di una diversa interpretazione dell'art. 2 delle condizioni di contratto, ritenendo che lo stesso ammettesse l'incremento del prezzo finale solo a variazioni di quantità che, complessivamente, superassero l'alea del 10% del totale del dovuto, ossia della somma pari ad euro 105.000,00.
Inoltre, sempre a detta del , il valore finale risultante dal consuntivo risulterebbe Parte_1 viziato a causa di una errata contabilizzazione delle somme di cui alla lettera EX3 nonché di una errata contabilizzazione di opere che sarebbero dovute gravare sui privati condomini. Ebbene, in primo luogo occorre soffermarsi sull'interpretazione dell'articolo 2 del contratto di appalto secondo il quale “… detti importi rimarranno tali, fino ad una variazione delle quantità indicate nel capitolato d'appalto e computo metrico e preventivo per un alea del 10%. Qualora le quantità indicate nel capitolato, computo metrico/o preventivo anche per una sola voce di esso, dovessero superare detta alea, verranno computate le reali quantità rilevate in contraddittorio, ivi comprese quelle rientranti nell'aliquota di tolleranza sia in caso di negatività che di positività del più o meno 10% sopra indicato”.
Sulla base del tenore letterale dell'art. 2, non può seriamente dubitarsi che le variazioni in aumento o in diminuzione delle quantità che supporterebbero la computazione della maggior somma qualora eccedente l'alea del 10% siano riferite alle singole voci del capitolato e non all'intera somma. Invero, la clausola in questione fa espressamente riferimento agli aumenti
“anche per una sola voce di esso” ossia del capitolato e delle singole voci che lo compongono.
E' pur vero, tuttavia, che in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'odierno attore ha espressamente e specificamente preso posizione sulla costituzione del convenuto, affermando che quand'anche fosse stata data interpretazione contraria a quella da lui patrocinata con riferimento all'articolo 2, in ogni caso le singole poste portate in aumento ( e specificamente indicate dall'opponente) non risultavano oggetto di variazioni superiori al
10% e, quindi, avrebbero dovuto essere ricondotte nel prezzo originariamente pattuito.
Per verificare la conformità del conto consuntivo al capitolato ed al contratto di appalto, rileva principalmente quanto relazionato dal CTU, che questo Giudice condivide, seppur parzialmente.
Ebbene, nell'esaminare le singole voci considerate all'interno del conto finale, il
Consulente ha individuato un'evidente difformità tra quanto contenuto nel capitolato allegato al contratto di appalto ed il conto consuntivo, essendo quest'ultimo risultato composto:
1. da voci autonome, che tuttavia sarebbero dovute essere ricomprese in quelle già presenti e contabilizzate nel capitolato;
2. attestazioni di quantità ulteriori che, all'esito della perizia, sono risultate di fatto insussistenti.
In ispecie, si condivide quanto sostenuto dal CTU con riferimento alla decurtazione dal conto finale delle somme di cui ai punti A2a, B6a, EX1 ed EX2, trattandosi di lavorazioni evidentemente già ricomprese nel capitolato e quindi nel contratto di appalto, con conseguente detrazione, dal prezzo finale richiesto, della somma pari ad euro 5.976,00. Parimenti, condivisibili le valutazioni del CTU in ordine alla erronea quantificazione dei punti:
1. B2 e B6: in entrambe le poste, il capitolato prevedeva una quantità pari a 30 mq. La quantità contabilizzata invece risultava pari a 60 mq. La quantità effettivamente rilevata dal
CTU è risultata pari a 43 mq.
2. C5a: in cui risultano eseguite opere per una quantità pari a 48,68 mq in luogo dei 60 di cui a consuntivo, con necessità di detrarre le quantità di mq erroneamente conteggiati;
3. C8 (di cui a risanamento piano coperture – categoria C e opere alternative, categoria E): in cui risultano installati 7 bocchettoni, in luogo dei 9 a consuntivo, con necessità di detrarne
2.
Con riferimento a B2, B6 e C8 risulta infatti sussistere in capitolato un aumento delle quantità impiegate superiore al 10% rispetto a quanto stabilito nel consuntivo (di cui all'art. 2 del contratto di appalto), con conseguente contabilizzazione della maggior quantità; tuttavia, le quantità effettive (pari a 43 mq per B2 e B6 e 7 bocchettoni per C8) risultano minori rispetto a quelle conteggiate (ossia 60 mq per B2 e B6 e 9 bocchettoni per C8), con conseguente necessità di detrarre dal corrispettivo dell'appalto pari la somma pari ad euro
1.846,40.
Ancora, si condivide quanto sostenuto dal CTU anche per quanto riguarda le opere che avrebbero dovute essere poste a carico dei privati, quanto meno con riferimento al punto G2.
Il CTU, tuttavia, ha omesso di prendere espressa posizione per quanto riguarda la voce G1.
Invero, come traspare dalla risposta alle osservazioni di CTP di parte attrice, il CTU ha erroneamente ritenuto che il non avesse sollevato istanze rispetto a tale specifica Parte_1 posta.
All'opposto, come appare manifestamente dall'atto di citazione e dalle memorie ex art. 183
c.p.c., il ha espressamente eccepito l'erronea inclusione, tra le poste a suo Parte_1 carico, delle opere di cui ai punti G1 e G2. Del resto, che si tratti di opere private ed a carico dei singoli interessati lo si ricava immediatamente dal contratto di appalto e dall'annesso capitolato.
Per tale ragione, occorre detrarre dal conto finale la somma pari ad euro 2.307,50, corrispondente ai punti G1 e G2.
Compete, invece, al , come correttamente riconosciuto anche dal CTU, il costo Parte_1 delle opere di cui al punto C7a, essendoci piena corrispondenza tra quanto rilevato in sede di verifica e quanto già inserito all'interno del consuntivo. All'opposto, questa Giudice non condivide la posizione espressa dal CTU in merito ai punti B8, B10 e C12a.
Con riferimento al punto B8, invero, il CTU ritiene che la relativa spesa debba rimanere invariata rispetto a quanto stabilito dal consuntivo, non essendo possibile dimostrare l'avvenuta o la mancata sostituzione degli stangoni.
Sebbene questa Giudice condivida il risultato, ossia l'addebito della relativa opera a carico dell'opponente, non ne condivide la ragione giustificatrice.
Infatti, l'eventuale mancata sostituzione degli stangoni dovrebbe considerarsi una difformità dell'opera.
Ebbene, come stabilito dall'articolo 1667 cod. civ. le difformità o i vizi dell'opera devono essere eccepiti dal committente, non essendo gli stessi rilevabili ex officio; inoltre, in presenza di collaudo e di accertata esecuzione a regola d'arte (avutosi nel caso di specie) il committente è altresì tenuto a dimostrare che il vizio non fosse facilmente conoscibile o fosse stato taciuto in mala fede dall'appaltatore, prova che non è stata in questa sede fornita e neppure offerta.
Le medesime considerazioni valgono per i punti B10 e C12a, il primo inerente alla mancata posa del profilo metallico sotto il travertino;
il secondo al cattivo stato di conservazione delle ringhiere del terrazzo. In entrambi i casi si è dinnanzi ad un difetto dell'opera non specificamente fatto valere dall'opponente.
Per tale ragione, non possono essere detratti dal conto consuntivo le somme di cui ai punti
B8, B10 e C12a.
Con riferimento, poi, alle voci EX3, EX4 ed EX5, ossia opere extra derivanti da delibera assembleare del 17.04.2019 sulla base dell'offerta dell'impresa appaltatrice e contabilizzate a consuntivo nella somma pari ad euro 7.850,00 in luogo della minor somma quantificata dal condominio pari ad euro 6.950,00, il problema fondamentale che si pone è quello di stabilire l'esatta volontà delle pari in ordine al prezzo stabilito per l'opera di cui al punto EX3.
Invero, sebbene appaia indubitabile come l'assemblea del 17.04.2019 (doc. 2 allegato all'atto di citazione) abbia di fatto autorizzato una spesa pari ad euro 4.500,00, appare altrettanto evidente come le quantità ed il valore riferito alle stesse, sulla base di un semplice calcolo aritmetico, porti alla quantificazione di una somma pari ad euro 5.400,00.
Ebbene, le regole interpretative di cui all'artt. 1362 e ss. impongono di trascendere il significato letterale delle parole, qualora dal complessivo accordo si possa trarre con elevato grado di certezza una differente volontà delle parti. La circostanza che nel preventivo fosse inserita la quantità trattata e il corrispondente prezzo unitario lascia facilmente intendere come la reale volontà delle parti fosse orientata allo svolgimento di un'opera del valore complessivo, limitatamente ad EX3, pari ad euro 5.400,00 e non già ad euro 4.500,00, come sostenuto dal condominio.
A tal fine, un segno eloquente del mero disaccordo materiale tra quanto voluto tra le parti e quanto materialmente segnato nel totale del preventivo per le opere extra, lo si ricava dal medesimo bilancio a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, che individua correttamente il risultato derivante dalla moltiplicazione delle quantità (pari a 450,00) per l'importo unitario (12,00). Per tale ragione, rispondendo ad una mera attività interpretativa, questa
Giudice ritiene corretta l'indicazione di prezzo di cui al consuntivo per quanto attiene la posta EX3 pari ad euro 5.400,00 in luogo dei 4.500,00 pretesi dall'opponente, e quindi per la somma totale dei punti EX3, EX4 ed EX5 pari ad euro 7.850,00.
Tutto considerato, con riguardo alla doglianza afferente al valore finale delle opere, si ritiene debba essere scomputata, dal totale posto a consuntivo la somma pari ad euro
10.129,00 (€ 2.307,50 + 1.846,40 + 5.976,00). Da tale somma va tuttavia detratto il ribasso di cui a consuntivo pari al 18,326%, con residuo da sottrarre dal consuntivo finale pari ad euro 8.273,46.
3. Sulle difformità dell'opera appaltata.
Infondata, invece, la doglianza riferita alle difformità dell'opera appaltata.
In ispecie, con atto di citazione il condominio di , Roma, ha fatto Parte_1 Parte_1 valere per la prima volta, nei confronti della a. la mancata esecuzione CP_1 degli interventi relativi alla porzione dei sopra finestra degli abbaini dell'appartamento int.
14, con conseguente nocumento estetico;
b. la non corretta e difforme esecuzione della lavorazione di cui alla voce E2 del capitolato allegato al contratto, essendo stata scelta una colorazione scura a copertura del lastrico dell'ultima unità immobiliare, con conseguente effetto serra.
Ebbene, dagli atti di causa emerge come il committente, nello stipulare il contratto di appalto ha nominato il Direttore dei Lavori, ossia il geom. (art. 27) e che lo stesso, CP_3 ex art. 25 è stato incaricato di rappresentare il committente nel collaudo e nella attestazione di conformità “a regola d'arte”, attestazione redatta in data 30.07.2019 senza alcuna doglianza (doc. n. 9 fascicolo del monitorio).
Ciò posto, il combinato disposto di cui agli artt. 1665 e 1667 cod. civ. stabilisce che in caso di avvenuto collaudo e conseguente attestazione di regolarità dell'opera (c.d. “a regola d'arte”), l'appaltatore non è tenuto a garantire l'opera per le difformità o i vizi conosciuti o riconoscibili e non taciuti in mala fede dall'imprenditore. Ne deriva che, in caso di accettazione dell'opera è onere del committente non solo dimostrare la sussistenza dei vizi o delle difformità, ma anche il fatto che questi fossero
“occulti” a norma dell'articolo 1667 cod. civ..
Ebbene, nel caso di specie, il committente si è genericamente limitato a rilevare la presenza di difformità senza prendere posizione né tantomeno dimostrare la loro natura occulta, necessaria per giustificare la garanzia dell'appaltatore dinnanzi al collaudo con esito positivo posto in essere dal Geometra CP_3
Per tali ragioni, appare infondata la richiesta di diminuzione del prezzo per le difformità di cui alla lettera c dell'atto di citazione, essendo intervenuto il collaudo e non essendo provata la non conoscibilità delle stesse.
4. Sui vizi dell'opera.
All'opposto, merita accoglimento la richiesta di riduzione del prezzo ex art. 1668 cod. civ. per quanto attiene ai vizi dell'opera causativi delle infiltrazioni all'interno degli immobili di cui agli interni 9 e 12.
In primo luogo, occorre subito sottolineare come in questo caso si tratta di vizi “occulti”, a nulla rilevando, quindi, l'avvenuta attestazione di regolarità redatta dal geometra incaricato dal committente.
Invero, la percezione del vizio poteva realizzarsi solo a seguito, come avvenuto nel caso di specie, di eventi successivi all'avvenuto collaudo: solo con le forti piogge il ha Parte_1 preso contezza della possibile presenza dei vizi nell'esecuzione dell'opera e, rispettando il termine di decadenza di cui all'articolo 1667 cod. civ., ha provveduto immediatamente ad avvisare l'impresa appaltatrice (con comunicazione datata 24.09.2020 (all. 5 dell'atto di citazione).
Ciò posto, questa Giudice, ritenendo opportuno stabilire le cause effettive di dette infiltrazioni onde sostanziarne la riferibilità o meno all'operato della ditta, ha incaricato il
CTU di verificare “l'eventuale presenza di vizi e difetti delle opere eseguite”.
Il CTU Ing. , in risposta al quesito di cui sopra ha attestato che la causa principale Per_1 delle infiltrazioni fosse da ricondurre per l'int. 12 alla non corretta sistemazione dei fili della
TV, passanti dentro la muratura dopo avere attraversato un coperchio istallato dall'impresa in un caso e per l'int. 9 alla non corretta lavorazione della guaina nella installazione del bocchettone.
A tal fine, lo stesso consulente ha determinato in euro 4.082,29 oltre iva l'importo necessario per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento dei danni. Appare quindi accertato che le infiltrazioni siano da ricondurre ad un non corretto operato CP_ della , prontamente denunciato dal committente.
Per tali ragioni, ed in accoglimento della richiesta ex art. 1668 cod. civ. avanzata da parte opponente, l'importo totale dell'opera deve essere ridotto per la somma pari ad euro
4.082,29 oltre iva.
5. in conclusione, sulla rideterminazione della somma a debito del Parte_1
Tutto quanto considerato nei precedenti punti, dal consuntivo finale dell'opera appaltata devono essere detratte:
1. euro 2.340,00 per le somme di cui al punto A2a;
2. euro 560,00 per le somme di cui al punto B6a;
3. euro 2.160,00 per le somme di cui al punto EX1;
4. euro 916,00 per le somme di cui al punto EX2;
5. euro 340,00 per le somme di cui al punto B2;
6. euro 680, 00 per le somme di cui al punto B6;
7 euro 226,00 per le somme di cui al punto C5a;
8. euro 600,00 per le somme di cui al punto C8;
9. euro 400,00 per le somme di cui al punto G1;
10. euro 1.907,50 per le somme di cui al punto G2;
Sommando i numeri di cui sopra, dipendenti da un errato computo delle somme a consuntivo, risulta una cifra pari ad euro 10.129,5, da scontare al 18,326%, con un residuo pari ad euro 8.273,46, somma da porre in diminuzione rispetto al maggior importo richiesto dalla opposta e pari ad euro 22.696,24, con totale residuo pari ad euro 14.422,78.
La somma di cui sopra, ancora, deve essere ulteriormente diminuita a causa dei vizi d'opera accertati come al paragrafo 4 della presente motivazione e pari ad euro 4.490,52 iva inclusa, con un residuo totale a carico del condominio pari ad euro 10.925,49 iva inclusa
(euro 9.932,26 iva esclusa).
6. sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza -parziale- e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità al DM n. 55/2014 come aggiornato e avuto riguardo al decisum.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido in considerazione della reciproca soccombenza.
Deve peraltro temersi conto della mancata adesione della parte creditrice alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice con provvedimento in data 19 gennaio 2022, pari ad euro 10.000,00; al riguardo, l'esistenza di un giusto motivo di rifiuto della proposta deve essere valutata dal giudice non solo in ragione di una mera comparazione formale in ordine all'entità della somma liquidata -€ 10.000,00 della proposta contro € 9.932,26 oltre iva qui liquidati- ma, anche, con riferimento alla complessiva convenienza della definizione della lite in via conciliativa: invero, gli importi liquidati al fine di conciliare la lite sono - necessariamente- determinati con un ampio margine di equità, che tiene conto del valore aggiunto rappresentato, per la parte attrice vittoriosa, non solo dalla possibilità di conseguire immediatamente il bene oggetto della domanda, senza attendere i tempi connessi alla emanazione del provvedimento decisorio ma, anche e soprattutto, dalla possibilità di definire la controversia evitando sia una eventuale procedura esecutiva sia, soprattutto, ulteriori gradi di giudizio che espongono, comunque, la parte al rischio di decisioni difformi e meno favorevoli. Tale valutazione compete senz'altro alla parte vittoriosa, laddove, nel caso di specie, la parte opponente ha formulato plurime contestazioni.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., deve condannarsi la stessa opposta alla rifusione in favore del opponente delle spese di lite maturate dopo la Parte_1 formulazione della proposta conciliativa, relative alle fasi istruttoria e decisoria, essendo stata la proposta formulata prima della assegnazione dei termini ex art. 183, co. VI c.p.c..
PQM
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Undicesima Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17591/2021 R.G., tra le parti come in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal così decide: Parte_3
- revoca il decreto ingiuntivo n. 20256/2020, emesso dal Tribunale di Roma in data
11.12.2020;
- condanna il al pagamento, a Parte_3 Pt_4 favore della opposta della somma pari ad euro 9.932,26 oltre Controparte_1 iva ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento, a favore Parte_5 della opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
in Roma delle spese di lite della fase istruttoria e decisoria ex art. Parte_3
91, co. 1, c.p.c., liquidate in € 3.381,00 per compensi oltre accessori;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Così deciso in Roma, 15.07.2025 IL GIUDICE
DA US
(il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Aurelio de
Perna, Magistrato ordinario in tirocinio)