Sentenza 26 maggio 1965
Massime • 1
L'omesso deposito nella cancelleria della Corte del ricorso per Cassazione da parte del ricorrente nel termine di venti giorni prescritto dall'art. 369 cod.proc.civ. comporta la sanzione della improcedibilita con la condanna alla perdita del deposito ed alla rivalsa delle spese nei confronti dei resistenti che, col deposito del controricorso, hanno proceduto alla propria difesa. ( V. 3036/63, 2135/63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1965, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1965 |
Testo completo
L'omesso deposito nella cancelleria della Corte del ricorso per Cassazione da parte del ricorrente nel termine di venti giorni prescritto dall'art. 369 cod.proc.civ. comporta la sanzione della improcedibilita con la condanna alla perdita del deposito ed alla rivalsa delle spese nei confronti dei resistenti che, col deposito del controricorso, hanno proceduto alla propria difesa. ( V. 3036/63, 2135/63).*