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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/03/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO in persona del GI., in funzione di Giudice Unico monocratico, dott.ssa Cinzia Zugnoni, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza odierna, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 704/22 R.G., tra
(C.F. ) nato a Montagna in [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1948 e residente a [...], difeso e rappresentato dall'Avv Dell'Oca Cesare
ATTORE contro
(CF: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] ed assicurato con polizza ° 276904830; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
e con sede legale a 31021 Mogliano Veneto (TV) in via Marocchesa n° 14 Controparte_3
(Cod. Fisc. . IVA: - pec: ) difesa e P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 rappresentata dall'Avv Gagliardi Carlo
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.07.2022, il sig. ha citato in Parte_1
giudizio il sig. , quale conducente e proprietario del veicolo che sarebbe responsabile CP_1
del sinistro per cui è causa e quale assicurazione dello stesso, innanzi l'adito Controparte_3
Giudicante, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali asseritamente patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 4.06.2021, in località Piazza S.
Domenica, nel Comune di Delebio (SO) alle ore 7:50 circa.
pagina 1 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la per contestare Controparte_3
e impugnare tutto quanto ex adverso dedotto e allegato insistendo per il rigetto delle avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto, sia per quanto riguarda l'an debeatur che il quantum.
Alla prima udienza fissata per il giorno 7.12.2022, Giudice, dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 7.06.23. Depositate dunque regolarmente le memorie istruttorie ex art. 183, comma VI c.p.c., il Giudice ammetteva le prove orali per testi richieste da parte attrice e da parte convenuta, rinviando all'udienza del 3.07.23 per l'espletamento.
Successivamente, alla suddetta udienza il convenuto non veniva interrogato perché non CP_1 comparso e venivano escussi tre testi. All'esito della prova orale, controparte rinunciava all'ultimo teste, chiedendo che venisse ammessa la CTU medico legale.
Il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, il Giudice riteneva opportuno disporre la ctu e pertanto nominava il dott. e la causa veniva rinviata all'udienza del 19.07.2023 per Persona_1
il giuramento del ctu. Alla suddetta udienza, il ctu prestava il giuramento di rito, venivano fissati i termini per l'espletamento della consulenza e la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2024 per l'esame della ctu. A tale udienza, precisate le conclusioni, veniva fissata l'udienza per il giorno 30 gennaio 2024 per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di termini per il deposito di note conclusive.
La dinamica riferita dall'attore non è stata contraddetta in fase istruttoria, anzi la visione dalla visione del filmato realizzato dall'agente di Polizia Comunale Marcelli ed acquisito agli atti, si nota il che arresta l'auto poco dopo le strisce pedonali e sceso dallo sportello sinistro del CP_1
conducente, si guarda attorno per poi risalire sull'auto e ripartire immettendosi nella rotatoria, ignorando l'attore, a terra sull'altro lato dell'auto. E' molto probabile che il conducente abbia avvertito l'urto, diversamente non si spiega la sua condotta;
Era suo onere contestare i fatti, ma è rimasto contumace;
Il teste , escusso all'udienza del 3/7/2023, sopraggiunto proprio nello stesso Tes_1
istante, confermava d'aver visto l'auto in prossimità delle strisce pedonali e l'attore a terra in prossimità dell'auto che poi vedeva allontanarsi.
Le dichiarazioni rese dallo stesso al vigile urbano , agli atti, secondo cui non si era Testimone_2
avveduto dell'impatto e, pur avendo controllato, non aveva notato nessuna persona investita, risultano smentite dalle risultanze istruttorie e dal filmato prodotto dall'attore, in cui si evince come il CP_1
dopo essersi fermato e sceso dall'auto, non abbia affatto ispezionato l'intero perimetro dell'auto ma si pagina 2 di 5 sia solamente guardato attorno, ritto accanto alla portiera sinistra dell'auto, per poi ripartire, peraltro rischiando di investire nuovamente il pedone a terra sull'altro lato della vettura. La società
[...]
costituitasi ritualmente in giudizio, sostiene che l'attore sarebbe caduto CP_3
autonomamente, avendo perso l'equilibrio a seguito dello spavento, senza essere urtato dall'auto. Va comunque rilevato che, anche nell'ipotesi, non sorretta da alcun elemento desumibile dagli atti, che l'attore non fosse stato urtato dall'automobile, la sua posizione a terra, indubbiamente accertata ai piedi del lato destro della vettura, conferma che l'automobile gli sia comunque passata ad una distanza così ravvicinata tanto da causarne la caduta. E' noto che anche in caso di assenza di contatto/collisione
(sinistri causati da turbativa), il comportamento imprudente dell'automobilista non possa essere scevro di responsabilità nella determinazione del sinistro e del conseguente danno cagionato a terzi. L'art. 2054 c.c infatti, nel prevedere che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", introduce il concetto chiave che per escludere ogni propria responsabilità l'automobilista deve dimostrare d'aver fatto di tutto per evitare il sinistro. Nel caso di specie la responsabilità del è evidente poichè lo stesso avrebbe potuto evitare il sinistro CP_1
arrestando la propria marcia prima di superare le strisce pedonali su cui stava transitando l'attore. La versione dell'attore risulta comunque confermata dalla perizia medico legale del dr. Persona_1
che espressamente dichiara che l'attore è affetto da postumi dolorosi di frattura di L2 ed L3 con cuneizzazione del soma di L2 e cedimento della limitante superiore di L3 a seguito di caduta in strada dopo essere stato spinto da una automobile in transito mentre attraversava nei pressi delle strisce pedonali in data 04.06.2021. La natura delle lesioni confermano pertanto l'impatto. Il Ctu incaricato dichiara che la dinamica dell'incidente è compatibile con le lesioni subite, pertanto si deve ritenere che il racconto fornito dall'attore circa la dinamica del sinistro sia veritiero.
Questo Giudice ritiene quindi che sia responsabile di tutti i danni accorsi al Sig CP_1 Parte_1
, mentre non sono assolutamente condivisibili le eccezioni svolte dalla compagnia di
[...]
assicurazione ; Controparte_3
La quantificazione del danno subito dall'attore va calcolata nei limiti delle risultanze della perizia del
CTU dr. che ha accertato: - un danno biologico per inabilità temporanea biologica Persona_1
parziale al 75 %: 45 gg.; - un danno biologico per inabilità temporanea biologica parziale al 50 %: 45 gg.; - un danno biologico per inabilità temporanea biologica parziale al 25 %: 18 gg.; - un danno pagina 3 di 5 biologico per invalidità permanente pari al 13,5% (tredici e mezzo per cento) - spese mediche congrue e documentate nel fascicolo di parte pari a € 1.741,45.
Dalle predette conclusioni deriva come il Sig debba essere risarcito della somma Parte_1 complessiva di € 31.028,90, secondo il seguente conteggio:
- danno non patrimoniale risarcibile € 23.273,00
- danno biologico temporaneo € 6.014,25 (così ripartito - Invalidità temporanea parziale al 75% €
3.341,25; - Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.227,50; - Invalidità temporanea parziale al 25% €
445,50)
- Spese mediche € 1.741,65;
Mancando la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito dall'attore (cfr cass civ
23778/14, l'ulteriore richiesta di personalizzazione del danno non può trovare accoglimento.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo seguono necessariamente la soccombenza ex art 91 cpc e considerato che l'Avv Dell'Oca ha svolto istanza di distrazione ex art 93 cpc, dichiarandosi antistatario, le spese devono essere versate in favore dello stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro avvenuto in CP_1
data 4/6/2021 ore 7.50 circa in prossimità della rotatoria sulla Via Stelvio, in località P.zza S.
Domenica nel Comune di Delebio (So) e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 149 ultimo comma D.Lgs
209/2005, condanna in persona del rappresentante legale p.t., al risarcimento dei Controparte_3
danni subiti dal sig. in seguito al sinistro, che si quantificano in Euro Parte_1
31.028,90 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo;
- condanna ex art 91 e 93 cpc a rifondere a parte attrice le spese del presente Controparte_3
giudizio che si liquidano in euro 9257,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CA come per legge, oltre euro 2751,05 per spese esenti (compreso rimborso spese CTU) con distrazione diretta ex art 93 cpc a favore dell'Avv
DELL'OCA CESARE, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Sondrio, 30 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO in persona del GI., in funzione di Giudice Unico monocratico, dott.ssa Cinzia Zugnoni, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza odierna, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 704/22 R.G., tra
(C.F. ) nato a Montagna in [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1948 e residente a [...], difeso e rappresentato dall'Avv Dell'Oca Cesare
ATTORE contro
(CF: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] ed assicurato con polizza ° 276904830; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
e con sede legale a 31021 Mogliano Veneto (TV) in via Marocchesa n° 14 Controparte_3
(Cod. Fisc. . IVA: - pec: ) difesa e P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 rappresentata dall'Avv Gagliardi Carlo
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.07.2022, il sig. ha citato in Parte_1
giudizio il sig. , quale conducente e proprietario del veicolo che sarebbe responsabile CP_1
del sinistro per cui è causa e quale assicurazione dello stesso, innanzi l'adito Controparte_3
Giudicante, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali asseritamente patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 4.06.2021, in località Piazza S.
Domenica, nel Comune di Delebio (SO) alle ore 7:50 circa.
pagina 1 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la per contestare Controparte_3
e impugnare tutto quanto ex adverso dedotto e allegato insistendo per il rigetto delle avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto, sia per quanto riguarda l'an debeatur che il quantum.
Alla prima udienza fissata per il giorno 7.12.2022, Giudice, dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 7.06.23. Depositate dunque regolarmente le memorie istruttorie ex art. 183, comma VI c.p.c., il Giudice ammetteva le prove orali per testi richieste da parte attrice e da parte convenuta, rinviando all'udienza del 3.07.23 per l'espletamento.
Successivamente, alla suddetta udienza il convenuto non veniva interrogato perché non CP_1 comparso e venivano escussi tre testi. All'esito della prova orale, controparte rinunciava all'ultimo teste, chiedendo che venisse ammessa la CTU medico legale.
Il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, il Giudice riteneva opportuno disporre la ctu e pertanto nominava il dott. e la causa veniva rinviata all'udienza del 19.07.2023 per Persona_1
il giuramento del ctu. Alla suddetta udienza, il ctu prestava il giuramento di rito, venivano fissati i termini per l'espletamento della consulenza e la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2024 per l'esame della ctu. A tale udienza, precisate le conclusioni, veniva fissata l'udienza per il giorno 30 gennaio 2024 per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di termini per il deposito di note conclusive.
La dinamica riferita dall'attore non è stata contraddetta in fase istruttoria, anzi la visione dalla visione del filmato realizzato dall'agente di Polizia Comunale Marcelli ed acquisito agli atti, si nota il che arresta l'auto poco dopo le strisce pedonali e sceso dallo sportello sinistro del CP_1
conducente, si guarda attorno per poi risalire sull'auto e ripartire immettendosi nella rotatoria, ignorando l'attore, a terra sull'altro lato dell'auto. E' molto probabile che il conducente abbia avvertito l'urto, diversamente non si spiega la sua condotta;
Era suo onere contestare i fatti, ma è rimasto contumace;
Il teste , escusso all'udienza del 3/7/2023, sopraggiunto proprio nello stesso Tes_1
istante, confermava d'aver visto l'auto in prossimità delle strisce pedonali e l'attore a terra in prossimità dell'auto che poi vedeva allontanarsi.
Le dichiarazioni rese dallo stesso al vigile urbano , agli atti, secondo cui non si era Testimone_2
avveduto dell'impatto e, pur avendo controllato, non aveva notato nessuna persona investita, risultano smentite dalle risultanze istruttorie e dal filmato prodotto dall'attore, in cui si evince come il CP_1
dopo essersi fermato e sceso dall'auto, non abbia affatto ispezionato l'intero perimetro dell'auto ma si pagina 2 di 5 sia solamente guardato attorno, ritto accanto alla portiera sinistra dell'auto, per poi ripartire, peraltro rischiando di investire nuovamente il pedone a terra sull'altro lato della vettura. La società
[...]
costituitasi ritualmente in giudizio, sostiene che l'attore sarebbe caduto CP_3
autonomamente, avendo perso l'equilibrio a seguito dello spavento, senza essere urtato dall'auto. Va comunque rilevato che, anche nell'ipotesi, non sorretta da alcun elemento desumibile dagli atti, che l'attore non fosse stato urtato dall'automobile, la sua posizione a terra, indubbiamente accertata ai piedi del lato destro della vettura, conferma che l'automobile gli sia comunque passata ad una distanza così ravvicinata tanto da causarne la caduta. E' noto che anche in caso di assenza di contatto/collisione
(sinistri causati da turbativa), il comportamento imprudente dell'automobilista non possa essere scevro di responsabilità nella determinazione del sinistro e del conseguente danno cagionato a terzi. L'art. 2054 c.c infatti, nel prevedere che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", introduce il concetto chiave che per escludere ogni propria responsabilità l'automobilista deve dimostrare d'aver fatto di tutto per evitare il sinistro. Nel caso di specie la responsabilità del è evidente poichè lo stesso avrebbe potuto evitare il sinistro CP_1
arrestando la propria marcia prima di superare le strisce pedonali su cui stava transitando l'attore. La versione dell'attore risulta comunque confermata dalla perizia medico legale del dr. Persona_1
che espressamente dichiara che l'attore è affetto da postumi dolorosi di frattura di L2 ed L3 con cuneizzazione del soma di L2 e cedimento della limitante superiore di L3 a seguito di caduta in strada dopo essere stato spinto da una automobile in transito mentre attraversava nei pressi delle strisce pedonali in data 04.06.2021. La natura delle lesioni confermano pertanto l'impatto. Il Ctu incaricato dichiara che la dinamica dell'incidente è compatibile con le lesioni subite, pertanto si deve ritenere che il racconto fornito dall'attore circa la dinamica del sinistro sia veritiero.
Questo Giudice ritiene quindi che sia responsabile di tutti i danni accorsi al Sig CP_1 Parte_1
, mentre non sono assolutamente condivisibili le eccezioni svolte dalla compagnia di
[...]
assicurazione ; Controparte_3
La quantificazione del danno subito dall'attore va calcolata nei limiti delle risultanze della perizia del
CTU dr. che ha accertato: - un danno biologico per inabilità temporanea biologica Persona_1
parziale al 75 %: 45 gg.; - un danno biologico per inabilità temporanea biologica parziale al 50 %: 45 gg.; - un danno biologico per inabilità temporanea biologica parziale al 25 %: 18 gg.; - un danno pagina 3 di 5 biologico per invalidità permanente pari al 13,5% (tredici e mezzo per cento) - spese mediche congrue e documentate nel fascicolo di parte pari a € 1.741,45.
Dalle predette conclusioni deriva come il Sig debba essere risarcito della somma Parte_1 complessiva di € 31.028,90, secondo il seguente conteggio:
- danno non patrimoniale risarcibile € 23.273,00
- danno biologico temporaneo € 6.014,25 (così ripartito - Invalidità temporanea parziale al 75% €
3.341,25; - Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.227,50; - Invalidità temporanea parziale al 25% €
445,50)
- Spese mediche € 1.741,65;
Mancando la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito dall'attore (cfr cass civ
23778/14, l'ulteriore richiesta di personalizzazione del danno non può trovare accoglimento.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo seguono necessariamente la soccombenza ex art 91 cpc e considerato che l'Avv Dell'Oca ha svolto istanza di distrazione ex art 93 cpc, dichiarandosi antistatario, le spese devono essere versate in favore dello stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro avvenuto in CP_1
data 4/6/2021 ore 7.50 circa in prossimità della rotatoria sulla Via Stelvio, in località P.zza S.
Domenica nel Comune di Delebio (So) e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 149 ultimo comma D.Lgs
209/2005, condanna in persona del rappresentante legale p.t., al risarcimento dei Controparte_3
danni subiti dal sig. in seguito al sinistro, che si quantificano in Euro Parte_1
31.028,90 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo;
- condanna ex art 91 e 93 cpc a rifondere a parte attrice le spese del presente Controparte_3
giudizio che si liquidano in euro 9257,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CA come per legge, oltre euro 2751,05 per spese esenti (compreso rimborso spese CTU) con distrazione diretta ex art 93 cpc a favore dell'Avv
DELL'OCA CESARE, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Sondrio, 30 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni
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