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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 700/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
GI AL, EL
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6108/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 08/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005573 CONTR. SOGG. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 27.12.2024 e notificato il 6.12.2024, Roma Capitale impugnava la sentenza n. 12294/05/2024 del 30/09/2024, depositata e resa pubblica in data 08/10/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di Roma aveva accolto il ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese processuali, proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 53230005573 concernente contr. soggiorn 2021.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. Che “A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini del Contributo di soggiorno, è stata verificata a carico della ricorrente, per l'annualità 2021, una imposta dovuta per infedele dichiarazione relativamente alla struttura ricettiva denominata “CASA VACANZA NON IMPRENDITORIALE- FASCICOLO
535 sita in Indirizzo_1, app.101”;
2. Che “In data 30/10/2023, Roma Capitale ha notificato l'avviso di accertamento n. 53230005573 relativo all'anno di imposta 2021”;
3. Che “la qualifica di responsabile di imposta del gestore comporti che egli sia tenuto al versamento della stessa anche a prescindere dalle “movimentazioni” dei clienti soggiornanti che già sono stati inseriti nella dichiarazione trasmessa alla Questura. Sarà pertanto suo specifico onere quello di dimostrare che il turista non ha soggiornato nella struttura o che non era soggetto al pagamento dell'imposta in quanto esente o escluso, non potendo pretendere che sia l'ente a fornire dati ulteriori da quelli tratti dalle comunicazioni incrociate con la questura. Le dichiarazioni della parte hanno infatti una valenza autoliquidativa che unitamente alla sua qualifica di responsabile sopra descritta portano a ritenere che è suo onere dimostrare che nella realtà dei fatti il presupposto impositivo era venuto meno”.
Concludeva, chiedendo “Voglia codesta Onorevole Commissione adita • riformare la sentenza impugnata valutando in merito alla violazione formale e sostanziale degli obblighi dichiarativi;
• Valutare in merito alle spese di giudizio, in quanto l'attività di accertamento è stata posta in essere in assenza di elementi informativi che non possono essere fatti ricadere sull'Amministrazione”.
Si costituiva Resistente_1, depositando memoria difensiva con la quale allegava:
1. Che “L'atto di appello è stato notificato privo di relata di notificazione, il che rende inammissibile e comunque nullo l'intero procedimento”;
2. Che “la Scia richiamata dall'appellante e che oggi si deposita in realtà non riguarda alcuna gestione di immobile sito in Roma alla Indirizzo_4. Il Sig. Resistente_1, come anche già dedotto nel giudizio di primo grado, non risulta né proprietario né conduttore né gestore di un immobile sito in Indirizzo_4. Ed in effetti nella Scia alcun riferimento è compiuto ad un presunto immobile in Indirizzo_4. Al tempo stesso, le visure compiute sulla persona dell'appellato, versate nel fascicolo di primo grado, non contestate peraltro dall'appellante, dimostrano come per l'Resistente_1 risulti vero quanto affermato dalla presente difesa. Deve quindi essere confermata la nullità dell'avviso di accertamento”;
3. Che “Sul punto si osserva anche come non risulti appellata la parte della sentenza di primo grado che ha così statuito: “fermo restando che neppure risulta adeguatamente dimostrato, da parte di Roma Capitale, che l'odierno ricorrente nel 2021 fosse il gestore della specifica struttura ricettiva a cui si riferisce l'accertamento”, con inevitabile decadenza dal diritto di impugnazione e passaggio giudicato implicito di detta parte di sentenza”;
4. Che l'onere della prova era a carico dell'appellante e “l'ente impositore non aveva correttamente documentato la provenienza dell'obbligo di pagamento del contributo da parte di ciascun cliente ospitato. Il contribuente/struttura ricettiva ha il diritto di ricevere una corretta contestazione e la mancanza di prove adeguate per l'infedele dichiarazione giustifica la nullità dell'avviso”;
5. Che “Si reitera l'eccezione di inammissibilità/nullità della costituzione di Roma Capitale in primo grado per decorso dei termini di 60 gg. dalla notificazione del ricorso e dei termini di 20 gg. di cui all' art. 32 c.1
Dlgs 546/1992. Roma Capitale è decaduta dalla proposizione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio per aver depositato le proprie controdeduzioni al di fuori dei termini di legge”;
6. Che “Si reitera l'eccezione di assenza di mandato dell'appellante sia in primo grado che nel presente giudizio”;
7. Che “Si reiterano le eccezioni di inesistenza/nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per omessa apposizione della firma digitale. Controparte non ha dato prova dell'apposizione della stessa sull'atto opposto in primo grado”;
8. Che” Si reiterano le eccezioni relative alla nullità della notificazione dell'avviso opposto. Controparte non ha dato prova della correttezza dell'indirizzo da cui è stato inviato l'avviso. Non ha depositato l'elenco IPA dal quale verificare ciò”;
9. Che “L'impugnato atto risulta nullo/annullabile o comunque inefficace in quanto nel medesimo non è specificato chi è il soggetto che ha proceduto all'attività di accertamento e di emissione dell'avviso. Di primo acchito sembrerebbe essere Società_1 S.p.a., ma poi, nelle conclusioni dell'atto di accertamento si legge
“il ricorso deve essere notificato a Roma Capitale tramite posta elettronica certificata: dre.contenzioso@pec. comune.roma.it”, con evidente riferimento a Roma Capitale s.p.a.”;
10. Che “La resistente non ha fornito alcuna prova che dimostri sia l'esistenza sia la correttezza dell'imposizione tributaria. Non è stato versato in atti alcun documento attestante detti profili. Peraltro è stato dedotto nel giudizio di prime cure che il Dott. Resistente_1 non risultava, nell'anno 2021, né proprietario né gestore di un immobile sito in Roma alla Indirizzo_4 – immobile per il quale sarebbero stati dichiarati infedelmente i pernotti secondo l'avviso di accertamento”;
11. Che” Se si fosse infatti instaurato un corretto contraddittorio tra le parti, l'appellato avrebbe avuto modo, attraverso osservazioni scritte, di far notare all'Ente che l'imposta di soggiorno era stata riversata, per gran parte dei pernotti, all'intermediario Nominativo_1, e avrebbe avuto modo di verificare la corretta corrispondenza dei pernotti indicati e dichiarati per l'anno 2021. Sempre lo stesso, inoltre, non sarebbe stato colpito non solo dalle gravi sanzioni inflitte (nella esorbitante ed incostituzionale misura dell'80%), ma l'imposta di soggiorno sarebbe stata conforme ai reali ed effettivi dati comunicati in dichiarazione”;
12. Che “nelle locazioni brevi ove è locato un immobile attraverso l'intermediazione di un soggetto che gestisce la locazione (es. Nominativo_1), l'obbligo dichiarativo di presentazione della dichiarazione spetta a detto ultimo gestore e ciò anche nel caso in cui il gestore riscuota solo in parte personalmente il tributo, in quanto “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione”;
13. Che “Il successivo art. 5 ter prevede che il medesimo soggetto di cui sopra, cioè quello che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi, è sostituito d'imposta rispetto al contributo di soggiorno e che sul medesimo soggetto ricadono gli obblighi di legge dichiarativi previsti anche dal regolamento comunale”;
14. Che “L'impugnato avviso è nullo per mancanza di motivazione. 9 Nello stesso non è indicata la fonte utilizzata dall'agente accertatore per il calcolo dei pernotti. Viene solo indicata una comparazione con i dati risultanti all'Agenzia delle entrate. La cosa grave è che l'appellante non ha deposita alcun documento dimostrativo dei dati risultanti all'Agenzia delle entrate, pur avendo ricevuto un'eccezione di genericità dell'avviso. Inoltre, non ha disconosciuto il doc. 5 del primo grado prodotto dall'appellato, contenente le dichiarazioni inviate all'Agenzia delle entrate e i pernotti totali dichiarati, così di fatto ammettendo, sempre per il principio di non contestazione, la scorrettezza del proprio operato (Doc. 5 del primo grado, dichiarazioni trimestrali Agenzia Entrate anno 2021). Dalle dichiarazioni che si allegano risulta un totale di 782 pernotti – la gran parte intermediati da Nominativo_1 – rispetto invece agli 846 indicati nell'avviso”;
15. Che “Si ribadisce l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni. La pretesa sanzionatoria di cui si controverte si rivela contraria al principio di proporzionalità, sancito dalla normativa domestica all'art. 7,
D. Lgs. n. 472/1997, in base al quale qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”;
16. Che “Si reitera l'eccezione: l'avviso è nullo per aver indicato una somma per spese di notificazione mai sostenuta, essendo il medesimo stato notificato via pec”.
Concludeva, chiedendo “di respingere i motivi di appello e di confermare la decisione di primo grado, quindi annullare l'avviso opposto per i motivi riportati nella presente costituzione e nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese del giudizio di primo e secondo grado da attribuire al procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente sulla base di una carenza probatoria poiché
l'accertamento “non tiene conto delle notti di soggiorno effettive, né delle esenzioni dall'imposta (minori, residenti, ecc.)”.
L'avviso di accertamento per infedele dichiarazione prevede che “dalla dichiarazione presentata, a seguito delle verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate relativi alla struttura denominata CASA VACANZA NON IMPRENDITORIALE - FASCICOLO: 535 sita in Indirizzo_5 APP. 101 risulta una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura come indicato nel prospetto riepilogativo Tabella A”.
Il presupposto di detto accertamento è la titolarità della SCIA QA/2010/12825 sulla base della quale il contribuente è autorizzato alla gestione della casa vacanze in oggetto.
Detto documento è contestato dall'appellante atteso che da quello prodotto dall'odierno appellato la casa vacanze si trova in Roma, Indirizzo_6 e non in Indirizzo_7, per come indicato nell'avviso impugnato. L'appellante non produce un documento in linea con la contestazione contenuta nell'accertamento.
Peraltro, lo stesso appellante non produce né la dichiarazione verificata né il riscontro con la Agenzia delle
Entrate sulla base dei dati della Questura.
Detto profilo assorbe ogni ulteriore motivo di appello, deduzione ed eccezione di entrambe le parti.
L'assenza di ogni riscontro su detto presupposto non consente l'accoglimento dell'appello, il quale va dunque respinto.
La soccombenza dell'appellante determina la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 2.000 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
GI AL, EL
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6108/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 08/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005573 CONTR. SOGG. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 27.12.2024 e notificato il 6.12.2024, Roma Capitale impugnava la sentenza n. 12294/05/2024 del 30/09/2024, depositata e resa pubblica in data 08/10/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di Roma aveva accolto il ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese processuali, proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 53230005573 concernente contr. soggiorn 2021.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. Che “A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini del Contributo di soggiorno, è stata verificata a carico della ricorrente, per l'annualità 2021, una imposta dovuta per infedele dichiarazione relativamente alla struttura ricettiva denominata “CASA VACANZA NON IMPRENDITORIALE- FASCICOLO
535 sita in Indirizzo_1, app.101”;
2. Che “In data 30/10/2023, Roma Capitale ha notificato l'avviso di accertamento n. 53230005573 relativo all'anno di imposta 2021”;
3. Che “la qualifica di responsabile di imposta del gestore comporti che egli sia tenuto al versamento della stessa anche a prescindere dalle “movimentazioni” dei clienti soggiornanti che già sono stati inseriti nella dichiarazione trasmessa alla Questura. Sarà pertanto suo specifico onere quello di dimostrare che il turista non ha soggiornato nella struttura o che non era soggetto al pagamento dell'imposta in quanto esente o escluso, non potendo pretendere che sia l'ente a fornire dati ulteriori da quelli tratti dalle comunicazioni incrociate con la questura. Le dichiarazioni della parte hanno infatti una valenza autoliquidativa che unitamente alla sua qualifica di responsabile sopra descritta portano a ritenere che è suo onere dimostrare che nella realtà dei fatti il presupposto impositivo era venuto meno”.
Concludeva, chiedendo “Voglia codesta Onorevole Commissione adita • riformare la sentenza impugnata valutando in merito alla violazione formale e sostanziale degli obblighi dichiarativi;
• Valutare in merito alle spese di giudizio, in quanto l'attività di accertamento è stata posta in essere in assenza di elementi informativi che non possono essere fatti ricadere sull'Amministrazione”.
Si costituiva Resistente_1, depositando memoria difensiva con la quale allegava:
1. Che “L'atto di appello è stato notificato privo di relata di notificazione, il che rende inammissibile e comunque nullo l'intero procedimento”;
2. Che “la Scia richiamata dall'appellante e che oggi si deposita in realtà non riguarda alcuna gestione di immobile sito in Roma alla Indirizzo_4. Il Sig. Resistente_1, come anche già dedotto nel giudizio di primo grado, non risulta né proprietario né conduttore né gestore di un immobile sito in Indirizzo_4. Ed in effetti nella Scia alcun riferimento è compiuto ad un presunto immobile in Indirizzo_4. Al tempo stesso, le visure compiute sulla persona dell'appellato, versate nel fascicolo di primo grado, non contestate peraltro dall'appellante, dimostrano come per l'Resistente_1 risulti vero quanto affermato dalla presente difesa. Deve quindi essere confermata la nullità dell'avviso di accertamento”;
3. Che “Sul punto si osserva anche come non risulti appellata la parte della sentenza di primo grado che ha così statuito: “fermo restando che neppure risulta adeguatamente dimostrato, da parte di Roma Capitale, che l'odierno ricorrente nel 2021 fosse il gestore della specifica struttura ricettiva a cui si riferisce l'accertamento”, con inevitabile decadenza dal diritto di impugnazione e passaggio giudicato implicito di detta parte di sentenza”;
4. Che l'onere della prova era a carico dell'appellante e “l'ente impositore non aveva correttamente documentato la provenienza dell'obbligo di pagamento del contributo da parte di ciascun cliente ospitato. Il contribuente/struttura ricettiva ha il diritto di ricevere una corretta contestazione e la mancanza di prove adeguate per l'infedele dichiarazione giustifica la nullità dell'avviso”;
5. Che “Si reitera l'eccezione di inammissibilità/nullità della costituzione di Roma Capitale in primo grado per decorso dei termini di 60 gg. dalla notificazione del ricorso e dei termini di 20 gg. di cui all' art. 32 c.1
Dlgs 546/1992. Roma Capitale è decaduta dalla proposizione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio per aver depositato le proprie controdeduzioni al di fuori dei termini di legge”;
6. Che “Si reitera l'eccezione di assenza di mandato dell'appellante sia in primo grado che nel presente giudizio”;
7. Che “Si reiterano le eccezioni di inesistenza/nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per omessa apposizione della firma digitale. Controparte non ha dato prova dell'apposizione della stessa sull'atto opposto in primo grado”;
8. Che” Si reiterano le eccezioni relative alla nullità della notificazione dell'avviso opposto. Controparte non ha dato prova della correttezza dell'indirizzo da cui è stato inviato l'avviso. Non ha depositato l'elenco IPA dal quale verificare ciò”;
9. Che “L'impugnato atto risulta nullo/annullabile o comunque inefficace in quanto nel medesimo non è specificato chi è il soggetto che ha proceduto all'attività di accertamento e di emissione dell'avviso. Di primo acchito sembrerebbe essere Società_1 S.p.a., ma poi, nelle conclusioni dell'atto di accertamento si legge
“il ricorso deve essere notificato a Roma Capitale tramite posta elettronica certificata: dre.contenzioso@pec. comune.roma.it”, con evidente riferimento a Roma Capitale s.p.a.”;
10. Che “La resistente non ha fornito alcuna prova che dimostri sia l'esistenza sia la correttezza dell'imposizione tributaria. Non è stato versato in atti alcun documento attestante detti profili. Peraltro è stato dedotto nel giudizio di prime cure che il Dott. Resistente_1 non risultava, nell'anno 2021, né proprietario né gestore di un immobile sito in Roma alla Indirizzo_4 – immobile per il quale sarebbero stati dichiarati infedelmente i pernotti secondo l'avviso di accertamento”;
11. Che” Se si fosse infatti instaurato un corretto contraddittorio tra le parti, l'appellato avrebbe avuto modo, attraverso osservazioni scritte, di far notare all'Ente che l'imposta di soggiorno era stata riversata, per gran parte dei pernotti, all'intermediario Nominativo_1, e avrebbe avuto modo di verificare la corretta corrispondenza dei pernotti indicati e dichiarati per l'anno 2021. Sempre lo stesso, inoltre, non sarebbe stato colpito non solo dalle gravi sanzioni inflitte (nella esorbitante ed incostituzionale misura dell'80%), ma l'imposta di soggiorno sarebbe stata conforme ai reali ed effettivi dati comunicati in dichiarazione”;
12. Che “nelle locazioni brevi ove è locato un immobile attraverso l'intermediazione di un soggetto che gestisce la locazione (es. Nominativo_1), l'obbligo dichiarativo di presentazione della dichiarazione spetta a detto ultimo gestore e ciò anche nel caso in cui il gestore riscuota solo in parte personalmente il tributo, in quanto “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione”;
13. Che “Il successivo art. 5 ter prevede che il medesimo soggetto di cui sopra, cioè quello che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi, è sostituito d'imposta rispetto al contributo di soggiorno e che sul medesimo soggetto ricadono gli obblighi di legge dichiarativi previsti anche dal regolamento comunale”;
14. Che “L'impugnato avviso è nullo per mancanza di motivazione. 9 Nello stesso non è indicata la fonte utilizzata dall'agente accertatore per il calcolo dei pernotti. Viene solo indicata una comparazione con i dati risultanti all'Agenzia delle entrate. La cosa grave è che l'appellante non ha deposita alcun documento dimostrativo dei dati risultanti all'Agenzia delle entrate, pur avendo ricevuto un'eccezione di genericità dell'avviso. Inoltre, non ha disconosciuto il doc. 5 del primo grado prodotto dall'appellato, contenente le dichiarazioni inviate all'Agenzia delle entrate e i pernotti totali dichiarati, così di fatto ammettendo, sempre per il principio di non contestazione, la scorrettezza del proprio operato (Doc. 5 del primo grado, dichiarazioni trimestrali Agenzia Entrate anno 2021). Dalle dichiarazioni che si allegano risulta un totale di 782 pernotti – la gran parte intermediati da Nominativo_1 – rispetto invece agli 846 indicati nell'avviso”;
15. Che “Si ribadisce l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni. La pretesa sanzionatoria di cui si controverte si rivela contraria al principio di proporzionalità, sancito dalla normativa domestica all'art. 7,
D. Lgs. n. 472/1997, in base al quale qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”;
16. Che “Si reitera l'eccezione: l'avviso è nullo per aver indicato una somma per spese di notificazione mai sostenuta, essendo il medesimo stato notificato via pec”.
Concludeva, chiedendo “di respingere i motivi di appello e di confermare la decisione di primo grado, quindi annullare l'avviso opposto per i motivi riportati nella presente costituzione e nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese del giudizio di primo e secondo grado da attribuire al procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente sulla base di una carenza probatoria poiché
l'accertamento “non tiene conto delle notti di soggiorno effettive, né delle esenzioni dall'imposta (minori, residenti, ecc.)”.
L'avviso di accertamento per infedele dichiarazione prevede che “dalla dichiarazione presentata, a seguito delle verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate relativi alla struttura denominata CASA VACANZA NON IMPRENDITORIALE - FASCICOLO: 535 sita in Indirizzo_5 APP. 101 risulta una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura come indicato nel prospetto riepilogativo Tabella A”.
Il presupposto di detto accertamento è la titolarità della SCIA QA/2010/12825 sulla base della quale il contribuente è autorizzato alla gestione della casa vacanze in oggetto.
Detto documento è contestato dall'appellante atteso che da quello prodotto dall'odierno appellato la casa vacanze si trova in Roma, Indirizzo_6 e non in Indirizzo_7, per come indicato nell'avviso impugnato. L'appellante non produce un documento in linea con la contestazione contenuta nell'accertamento.
Peraltro, lo stesso appellante non produce né la dichiarazione verificata né il riscontro con la Agenzia delle
Entrate sulla base dei dati della Questura.
Detto profilo assorbe ogni ulteriore motivo di appello, deduzione ed eccezione di entrambe le parti.
L'assenza di ogni riscontro su detto presupposto non consente l'accoglimento dell'appello, il quale va dunque respinto.
La soccombenza dell'appellante determina la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 2.000 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore