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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/09/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico on. Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1395 /2018 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] e res. in GO Superiore (VA) alla via Parte_1
Gran San Bernardo n. 11, C.F. , , nata C.F._1 Parte_2
a CE (CL) il 27.09.1956 e res. in GO Superiore (VA) alla via S. Michele n. 38, C.F. e , nato a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3 res. in GO Superiore (VA) alla via Gran San Bernardo n. 11, C.F.
, tutti domiciliati in CE via Samperi 285 presso lo studio C.F._3 dell'avv. Lucia Antonella Spata (C.F ), che li rappresenta e difende, in C.F._4 virtù delle procure allegate alla citazione
CONTRO
nata a [...] (CL) il 23/07/1945, CF: , RT C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Rizzo Francesco CF: giusta procura C.F._6 alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
-convenuta-
nato a [...] l'[...], res. in MANNHEIM Controparte_2
(GERMANIA), 68161, U1 n. 4, C.F. , e , nata a C.F._7 CP_3
CE (CL) l'08.09.1964, res. in MANNHEIM (GERMANIA), 68161, U1 n. 4, C.F.
, rappresentati e difesi giuste C.F._8
-convenuti-
1 e nei confronti di
, nata a [...] il [...], res. in Santa Maria di Controparte_4
LI (CT) in Via Pandolfini n.8, C.F: , rappresentata e difesa C.F._9 dall'Avv. Giacomo Marcinnò (C.F. ), del Foro di AG, in forza CodiceFiscale_10 di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
-terza chiamata- ammessa al patrocinio a spese dello Stato-
Oggetto: rivendica, in quota parte, di bene immobile-richiesta di rilascio-risarcimento
Conclusioni come da verbali e note scritte di udienza del 20.02.2025
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti, , RT CP_2
e gli attori, e
[...] CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, esponevano:
[...]
-di essere comproprietari, ciascuno per la quota di 11/216, dell'immobile indiviso sito in CE alla via Raffaello Sanzio n. 65/67, piano T, I e II, censito al N.C.E.U. del Comune di CE al foglio di mappa n. 33, particella n. 725, rendita catastale di € 137,89;
- che l'immobile era pervenuto loro, quanto a 9/216 cadauno, giusta successione a causa di morte del defunto nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
14.11.1977, rispettivamente marito e padre dei deducenti e quanto a 2/216 cadauno, giusta successione della sig.ra (madre di , nata a [...] il Persona_2 Persona_1
11.01.1913 ed ivi deceduta in data 19.01.1997;
- in origine, il detto immobile apparteneva alle germane nata a Controparte_5
CE (CL) il 09.02.1940 (per ¼) ed i coniugi e Controparte_6 RT Per (per ¼), giusto atto del Notaio del 13.08.1982 n. 2432 e nata a
[...] Persona_4
CE (CL) il 10.03.1933 ed ivi deceduta il 29.05.1976 (per 2/4);
-alla morte di deceduta il 29.05.1976, la stessa, per testamento Persona_4 registrato con atto del 06.10.1977 devolveva la quota di pertinenza del detto immobile al coniuge alla madre ed ai fratelli e Controparte_7 Persona_2 Controparte_6
per ¼ cadauno;
Persona_1
- con atto pubblico di vendita del 22.08.1996, prot. n. 25527, a rogito del notaio di Per_5
CE la sig.ra trasferiva la propria quota indivisa di ¼ al proprio Controparte_5 fratello ed alla di lui moglie , che divenivano, Controparte_6 RT pertanto, proprietari dei 2/4 dell'immobile;
2 - in data 19.01.1997 decedeva anche la sig.ra , titolare -giusta successione della Persona_2 figlia - di 1/8, alla quale succedevano gli attori sig.ri (per Persona_4 Parte_1
2/216), (2/216), (2/216), oltre che Parte_2 Parte_3 CP_5
(6/216), (6/216), (9/216);
[...] Controparte_6 CP_8
-quindi, gli attori, salvo errori od omissioni, risultavano titolari della quota complessiva di 33/216: 1/8 per successione di in favore di (marito e Persona_4 Persona_1 padre degli attori) e 6/216 per successione di (1/8+6/2016 = 33/216); Persona_2
volendo procedere allo scioglimento della comunione Controparte_6 sull'immobile, per mezzo dell'avv. Francesco Rizzo, promuoveva giudizio di divisione ereditaria nei confronti degli odierni attori, in quanto eredi di e di Persona_1 [...]
in quanto erede della defunta innanzi al Tribunale di CP_7 Persona_4
AG, iscritto al n. 907/2000 R.G (in atti) chiedendo, quale maggiore quotista, l'assegnazione delle quote non proprie;
-in seno all'atto di citazione, asseriva di essere proprietario dei 7/8 Controparte_6 dell'immobile di via Raffaello Sanzio n. 65/67 per averlo, in parte ereditato dalla sorella (a mezzo del testamento pubblico di cui sopra) ed in parte acquistato Persona_4 dagli altri coeredi;
- con comparsa di costituzione del 10.12.2002, gli odierni attori, a mezzo dello stesso procuratore sopra indicato, si costituivano in giudizio, chiedendo anch'essi procedersi alla divisione del bene;
ciò, in ragione della loro volontà di sciogliere la comunione sulle quote ereditarie dell'immobile de quo;
- in data 24.11.2001 decedeva e la convenuta , Controparte_6 RT unitamente alla figlia nella qualità di eredi del predetto de cuius si Controparte_9 costituivano in giudizio con comparsa di costituzione del 06.03.2002 (in atti);
-nelle more del procedimento divisorio, con prot. n. 2885.1/2005 veniva registrata denunzia di successione per causa di morte effettuata il 19.01.1997 (in atti), così che la situazione degli intestati dal 19.01.1997 si presentava nel seguente modo (come da visura storica per immobile, in atti): proprietà per 2/216, proprietà per Parte_1 Controparte_5
6/216, proprietà per 2/216, , proprietà per Parte_2 Parte_3
2/216, proprietà per 87/216, proprietà per Controparte_6 Persona_1
27/216, proprietà per 27/216, (n.q. di secondo marito Controparte_7 CP_8 della sig.ra , madre dei germani , proprietà per 9/216; Persona_2 CP_6
-frattanto, l'odierna parte attrice rimaneva nell'attesa della definizione del giudizio di divisione ereditaria pendente innanzi al Tribunale di AG ed iscritto al n. 907/2000 R.G.; sennonché, nonostante le richieste sull'esito, il procuratore nominato rimaneva elusivo;
3 quindi, dato incarico all'Avv. Spata e avuto accesso ai fascicoli di ufficio, si veniva a conoscenza di risvolti non immaginabili;
- si apprendeva che il giudizio divisorio alla udienza del 27.10.2011 era stato dichiarato interrotto a causa della morte del convenuto che decedeva senza lasciare Controparte_7 figli, né eredi, come era possibile evincere dai verbali di causa e che lo stesso non era mai stato riassunto dal detto procuratore, che pure aveva interesse alla prosecuzione per conto dei rappresentati;
-ancora, si apprendeva che già in data 04.01.2001, in pendenza del detto giudizio divisorio, il sig. nato a [...] il [...] aveva stipulato un contratto Controparte_6 preliminare di vendita dell'intero bene con i sigg.ri e Controparte_2 CP_3 odierni convenuti, dietro il pagamento del prezzo di Lire 50.000.000 (attuali € 25.822,84), garantendone la piena e libera proprietà, seppur nella consapevolezza di entrambe le parti contraenti della pendenza del giudizio divisorio, tanto che le parti subordinavano il perfezionamento dell'atto pubblico di vendita proprio alla definizione del detto giudizio;
- indi si apprendeva che, essendo rimasti disattesi gli obblighi assunti con il predetto contratto preliminare di vendita, i sigg.ri e con atto di Controparte_2 CP_3 citazione del 26.02.2007 avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di AG (iscritto al n. 404/2007 R.G. vedi atti di causa) la sig.ra ed i di lei figli RT
, ed nella qualità di eredi di (frattanto Parte_4 Parte_3 CP_9 Controparte_6 defunto), per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare del 04.01.2001, anche in ragione della vendita di cosa pro aliud, con richiesta di condanna alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni subiti;
-costituendosi nel detto giudizio, la e gli eredi di P_ Controparte_6 contestavano le deduzioni di controparte, ritenendo che, all'epoca della stipula del detto contratto preliminare, parte promissaria acquirente fosse consapevole della parziale alterità del bene e del giudizio divisorio in atto, alla cui definizione veniva subordinata la stipula del contratto definitivo;
-si veniva anche a conoscenza che anche il detto giudizio, del tutto improvvisamente e dopo la richiesta di una serie di rinvii per bonario componimento, veniva abbandonato (per le ragioni di cui infra);
-insospettiti da quanto accaduto e dall'abbandono dei giudizi tra le dette parti, nel mese di aprile 2017, a mezzo di visura catastale dell'immobile de quo, gli odierni attori venivano a conoscenza del fatto che con atto pubblico di vendita del 04.12.2015, rep. n. 3492 a rogito del notaio di AG, l'immobile nell'intero -quindi, compresa la quota ereditaria Per_6 di loro proprietà - era stato oggetto di definitiva compravendita tra la sig.ra Persona_7
e gli odierni convenuti i sigg.ri e ; quindi, stupiti di come Controparte_2 CP_3 ciò fosse potuto avvenire, veniva effettuata richiesta del detto atto al Notaio, apprendendosi
4 che la , in seno all'atto, aveva provveduto ad alienare le quote indivise di RT spettanza attorea, dichiarando di averle usucapite;
così a pag. 2 al capitolo “Provenienza”: “ la parte venditrice dichiara che quanto in oggetto le è pervenuto in parte …ed in parte per pubblico, pacifico, ininterrotto possesso ultraventennale continuato coevo esclusivo, come dichiara sommato in di lei capo ed in capo ai suoi autori o dante causa antecedenti, dichiarando la parte acquirente di succedere e subingredire in fatto ed in diritto in preciso stato e luogo della parte venditrice come detto sopra.”;
-era evidente la falsità di quanto dichiarato in seno all'atto pubblico dalla e dagli P_ stessi coniugi , che ben conoscevano della situazione di comunione ereditaria sul CP_2 bene, non avendo mai la , né i suoi danti causa, usucapito le quote indivise di P_ spettanza attorea;
-l'atto pubblico di trasferimento era stato redatto in frode ed in danno ai loro diritti;
-quindi, venivano inviate diffide del 18.05.2017 e 27.06.2017, tentandosi in ogni modo di procedere alla soluzione transattiva della vicenda, senza alcun esito, rendendosi quindi necessario l'azione giudiziaria.
Alla luce dei fatti sopra rappresentati, gli attori concludevano chiedendo di:
1-accertare e dichiarare che gli attori sono legittimi proprietari della quota di proprietà indivisa pari a 33/216 dell'immobile sito in CE alla via Raffaello Sanzio n. 65/67, piano T, I e II, censito al N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) del Comune di CE al foglio n. 33, part. n. 725, dovendo, altresì, dichiararsi ed accertarsi l'inesistenza in capo alla convenuta di ogni diritto di proprietà e di qualsivoglia altro diritto, per Persona_7 intervenuta usucapione o quanto altro, sulla detta quota;
2-dichiarare, conseguentemente, la nullità e, comunque, l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti di essi attori dell'atto pubblico di vendita 04.12.2015, rep. n. 3492, a rogito del notaio di AG avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile; Per_6
3-per l'effetto ordinare alla parte convenuta e , e a chiunque CP_3 Controparte_2 altro si trovi nella materiale detenzione del bene, l'immediata restituzione dell'immobile agli attori aventi diritto;
4) condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per mancato godimento del bene fino alla restituzione dell'immobile, danno che si richiede nella somma corrispondente ai mesi di effettiva occupazione sine titulo e fino all'effettivo rilascio, da commisurarsi al valore locatizio dell'immobile, nella misura pro quota sopra quantificata, od in quella altra somma maggiore o minore ritenuta equa e giusta e che sarà determinata nel corso del giudizio anche a seguito di disponenda consulenza tecnica, (solo in caso di
5 contestazione), il tutto oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dì dell'inadempimento all'effettivo soddisfo;
5) in ogni caso, stante la condotta illecita tenuta dagli odierni convenuti a danno della parte attrice, se ne chiede altresì condanna al risarcimento dei danni per lesione del diritto di proprietà nella somma indicata in atti o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione;
Con la condanna al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti , e i Persona_7 Controparte_2 CP_3 quali contestavano in via preliminare la procedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
per mancata allegazione di documentazione catastale e ipotecaria o relazione notarile;
eccepivano l'infondatezza della domanda per mancata allegazione dei titoli, la perdita di ogni diritto per l'usucapione del bene da parte di e , la validità dell'atto di compravendita rogato dal Parte_5 RT
Notaio . Per_6
Nel corso del procedimento veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione, indi quello per il deposito delle memorie ex articolo 183, sesto comma c.p.c.
Le parti producevano memorie e documenti e formulavano istanze istruttorie.
Nella prima memoria ex articolo 183 sesto comma c.p.c. gli attori formulavano domanda di divisione dell'immobile.
All'esito il giudice formulava proposta conciliativa, in relazione alla quale nessuna delle parti in causa mostrava un serio intento di accettazione, ciascuna trincerandosi dietro una asserita mancanza di reale volontà di accettare della controparte.
Fallito il tentativo di conciliare le parti, alla luce della relazione notarile prodotta da parte attrice, veniva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4 erede di All'uopo la causa veniva rinviata all'udienza del 17.04.2023. Controparte_7
A tale udienza, i convenuti rilevavano ch non erano stati rispettati i termini a comparire inerenti la citazione in giudizio di sicché parte attrice chiedeva un Controparte_4 termine per la rinnovazione della notifica;
assegnato un nuovo termine il procedimento veniva rinviato all'udienza del 20.11.2023.
All'udienza del 20.11.2023, sull'eccezione dei convenuti, veniva assegnato a parte attrice termine per esperire la mediazione anche nei confronti di e il Controparte_4 procedimento veniva rinviato all'udienza del 12.04.2024 per la verifica dell'incombente.
6 Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 12.04.2024, parte attrice produceva il verbale di mediazione negativa ed insisteva nelle richieste istruttorie formulate.
La causa, disattese tutte istanze istruttorie formulate dalle parti, veniva rinviata all'udienza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e decisione. Tale udienza veniva differita d'ufficio al 20.02.2025.
Nelle more in data 10.09.2024, si costituita la quale allegava di non aver RT0 ricevuto alcun invito alla mediazione ed eccepiva il mancato esperimento della mediazione nei propri confronti;
nel merito dichiarava di non aver mai accettato l'eredità di
[...]
e che la era sempre stata nel possesso dell'immobile oggetto di causa, per CP_7 P_ cui aderiva alle sue difese.
Motivi della decisione
1-Eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata da per mancato Controparte_4 esperimento nei propri confronti della mediazione obbligatoria.
In relazione a tale eccezione si osserva quanto segue.
Nel verbale di mediazione del 6.12.2023, prodotto da parte attrice, il mediatore dà atto del fatto che il plico contenente la notifica, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, dell'invito alla mediazione, nonostante la comunicazione CAD, non fosse stato ritirato dalla stessa.
L'udienza di prima comparizione, in relazione alla citazione di risulta Controparte_4 essere quella del 20.11.2023.
La prima udienza, a seguito della disposta mediazione nei suoi confronti, quella del 12.04.2024.
La terza chiamata risulta essersi costituita solamente in data 10.09.2024.
Ne consegue che l'eccezione, anche qualora la si potesse ritenere fondata, è oltremodo tardiva.
2-L'azione di rivendica del bene formulata dagli attori.
In punto di diritto, riguardo alla domanda di rivendica del bene proposta dagli attori, presupposto per le altre (dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita stipulato da
, rilascio immobile, risarcimento del danno, ect.), va detto che essa RT impone che venga data la prova rigorosa della effettiva proprietà del bene.
Tale prova importa che chi sostiene di essere proprietario di un bene deve dimostrare non solo il proprio titolo di acquisto ma anche quello del proprio dante causa e così all'indietro,
7 sino a risalire ad un acquisto a titolo originario e non derivativo (c.d. probatio diabolica), atteso che sebbene un valido titolo di acquisto sia astrattamente idoneo a far acquisire la proprietà, ciò non avviene se colui che trasferisce il bene non sia effettivamente proprietario di esso.
In generale, dunque, non è sufficiente che colui che agisce per far accertare la proprietà di un bene produca gli atti di acquisto a titolo derivativo, posto che tali titoli non vengono considerati con favore, ma è necessario che il rivendicante o i suoi danti causa abbiano avuto il possesso per un periodo sufficiente ad usucapire, ovvero ad acquistare a titolo originario il bene.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce che, solamente allorquando l'attore è nel possesso del bene, egli è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621).
Di contro con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes - dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732).
Gli attori fanno discendere il loro diritto di proprietà pro quota sul bene dal testamento di deceduta il 29.05.1976, che lascia i propri beni alla madre, Persona_4 [...]
, al marito e ai due fratelli germani, e Per_2 Controparte_7 Controparte_6
quest'ultimo marito e padre degli odierni attori. Altra quota parte del Persona_1 bene deriverebbe loro dal decesso di . Persona_2
Il bene in questione viene inserito nella dichiarazione di successione di Persona_4 ma la dichiarazione di successione costituisce un mero adempimento fiscale che non fornisce di per sé prova della proprietà di un bene.
Tale considerazione vale anche per ciò che riguarda l'annotazione delle dichiarazioni di successione, che si sono succedute, nei registri dell'ex conservatoria immobiliare, oggi Agenzia del Territorio, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
8 La circostanza che tali annotazioni siano state correttamente riportate nella propria relazione da parte del Notaio che ha redatto la relazione ipocatastale prodotta dall'attrice, non determina un mutamento del valore giuridico e probatorio delle dichiarazioni di successione.
Per costante orientamento giurisprudenziale, difatti, la dichiarazione di successione non fornisce prova dell'accettazione dell'eredità e pertanto della proprietà dei beni che ne sono oggetto.
Da ultimo la Cassazione ha ribadito tale costante orientamento (cfr. ordinanza Cass. civile sez. II - 10/04/2025, n. 9436): “Infatti, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. oppure mediante un comportamento obiettivo di acquiescenza (tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 6/3/2018, n. 5247; Cass., Sez. L, 30/4/2010, n. 10525), rispetto alla quale nessuna rilevanza può essere attribuita alla denuncia di successione o al pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno scopo meramente conservativo e rientrano, dunque, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ., senza comportare accettazione tacita dell'eredità (Cass., Sez. 2, 18/05/1995, n. 5463; anche Cass., Sez. 2, 11/5/2009, n. 10796; Cass., Sez. 2, 31/10/2016, n. 22017).
D'altro canto, però, la giurisprudenza riconosce che il rigore dell'onere probatorio non può che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, tenendo conto del corredo complessivo degli elementi probatori emergenti dal giudizio, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti anche secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6-2, 19/1/2022, n. 1569), come nell'ipotesi in cui il convenuto non abbia contestato la precedente appartenenza o nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Nel caso in specie gli attori hanno prodotto in giudizio una serie di atti che importano il riconoscimento del loro diritto di comproprietà da parte della convenuta RT
e comprovano la fondatezza della loro domanda.
Anzitutto occorre considerare l'atto di citazione di divisione giudiziale con il quale cita in giudizio avanti il Tribunale di AG, fra gli altri, gli Controparte_6 odierni attori, dichiarando che essi sono comproprietari del bene in questione.
In seguito al decesso di con comparsa del 06.03.2002, nel giudizio Controparte_6 recante il numero di ruolo 967/2000, si costituiscono, quali eredi, e RT
9 le quali coltivano la domanda di divisione del bene ritenendolo di Controparte_9 proprietà comune a . RT
Va inoltre tenuta in debito conto la scrittura privata prodotta dagli attori in seno alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., scrittura sottoscritta da e RT
. Parte_3
In tale scrittura viene riconosciuta la comproprietà del bene con gli odierni attori e con essa si impegna nei confronti di , anche per conto della Parte_3 Parte_6 madre e della sorella, a vendere la quota parte di loro spettanza a chi verrà indicato da verso il pagamento della somma di €. 5.000, di cui riceve in acconto RT
l'importo di €. 1.000.
Tale produzione documentale non è stata in alcun modo contestata dall'attrice, P_
, sicché non avendone disconosciuto la sottoscrizione e contestato il contenuto, essa
[...] fa piena prova nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2702 c.c.
Ulteriore elemento che rafforza la prova della comproprietà del bene in capo agli attori si rinviene dall'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio il 22.08.1996. Persona_8
Con tale atto e acquistano da Controparte_6 RT CP_5 un quarto della proprietà del bene in questione;
un altro quarto, come rilevato nella
[...] relazione ipocatastale prodotta in atti dagli attori, era stato da costoro acquistato nel 1982 da potere di Controparte_7
Nel detto atto di compravendita del 1982, il Notaio specifica che i rimanenti 2/4 si Per_5 appartengono agli eredi di Persona_4
Per quel che concerne l'acquisto della qualità di eredi da parte degli odierni attori, come sopra rilevato, non è sufficiente la dichiarazione di successione che, si ripete, ha valore meramente fiscale.
Nel caso in esame, però, si riscontrano comportamenti che inequivocabilmente comportano la qualità di eredi da parte degli attori.
Com'è noto l'accettazione di eredità può essere oltre che espressa anche tacita.
L'accettazione è tacita quando viene compiuta dal chiamato all'eredità un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede.
Tra le ipotesi di accettazione tacita di eredità la giurisprudenza pacificamente ricomprende quella in cui il chiamato abbia voluto procedere alla divisione, anche volontaria, dei beni ereditari (cfr. Cass. 19833/19).
10 Anche l'azione di rivendica rientra fra i comportamenti che importano l'acquisto della qualità di eredi.
Pertanto, considerando le domande spiegate nel precedente giudizio di divisone, pendente avanti il tribunale di AG, nonché le domande spiegate nel presente giudizio, è incontestabile che gli attori abbiano assunto la qualità di eredi di ( a sua Persona_1 volta erede di e . Persona_4 Persona_2
In conclusione, tutti gli elementi probatori esaminati consentono di ritenere provata la comproprietà del bene rivendicato in capo agli attori.
III- Esame dell'eccezione di usucapione del bene sollevata dai convenuti.
Accertata la comproprietà in capo agli attori, occorre verificare se il possesso degli altri comproprietari, e , quotisti maggioritari, abbia Controparte_6 RT assunto il connotato di possesso esclusivo tale da far maturare in loro favore l'usucapione dell'intero bene.
Giova innanzitutto ricordare che in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 11419 del 22/07/2003), “In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché, in materia di usucapione di beni oggetto di comunione, il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il possesso valido ad usucapionem, che si verifica quando la piena ed esclusiva signoria di fatto venga esercitata in modo da rendere palese a tutti l'intenzione di voler esercitare sulla cosa il potere corrispondente a quello del proprietario, nel caso in cui si tratti di usucapione di beni comuni, si verifica allorquando esso si atteggi, sia per quanto riguarda il corpus che per quanto riguarda l'animus, come manifestazione di dominio esclusivo sulla res communis, attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile col possesso altrui e che sia rivelatrice della intenzione del compossessore di comportarsi come proprietario esclusivo;
intenzione che, nel caso del compossesso, deve essere tanto più incisiva ed inequivocabile, e tale da consentire l'esclusione di ogni dubbio in ordine ad una eventuale tolleranza o condiscendenza del compossessore.
Per invocare l'usucapione non è sufficiente dimostrare l'avvenuto godimento esclusivo dell'immobile da parte di un comproprietario e la contemporanea astensione da parte dell'altro comproprietario, ma è necessario fornire la prova di comportamenti apertamente
11 contrastanti e incompatibili con il compossesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
Tenuto conto di tali principi deve escludersi nel caso in esame che la convenuta P_
abbia tenuto tale comportamento.
[...]
La proposizione del giudizio di divisione da parte di e la successiva Controparte_6 costituzione in giudizio in prosecuzione di , consentono di ritenere RT infondata l'eccezione di usucapione.
Difatti il ritenere e riconoscere la comproprietà di altri sul bene risulta essere assolutamente incompatibile con l'animus rem sibi habendi, ovvero con il comportamento di chi detiene per sé, ritenendosi proprietario esclusivo.
La circostanza che e riconoscendo il diritto altrui Controparte_6 RT abbiano promosso il giudizio di divisione, giudizio durato per ben undici anni, non consente neppure di scrutinare la richiesta di prova testimoniale, atteso che tale prova anche se positivamente acquisita non consentirebbe di disattendere il valore e l'efficacia probatoria delle risultanze documentali, fra cui la dichiarazione sottoscritta da . RT
L'eccezione di usucapione stante l'evidente mancanza dell'animus possidenti va pertanto respinta.
IV- All'accertamento di proprietà in capo agli attori e all'accoglimento della loro domanda di rivendica consegue che la vendita effettuata da ai convenuti RT CP_2
e non può ledere il loro diritto di (com)proprietà.
[...] CP_3
Pertanto, quale conseguenza dell'accoglimento dell'azione di rivendica proposta dagli attori, discende che va dichiarata l'inefficacia di tale vendita relativamente alla quota di proprietà degli attori.
Essi sono rimasti proprietari della loro quota di 11/216 (undici/ duecentosedicesimi) ciascuno dell'immobile indiviso sito in CE alla via Raffaello Sanzio n. 65/67, piano T, I e II, censito al N.C.E.U. del Comune di CE al foglio di mappa n. 33, particella n. 725, rendita catastale di € 137,89.
Pertanto, hanno il diritto di ottenere che la pubblicità dia correttamente atto della reale situazione giuridica dell'immobile e delle vicende che lo riguardano.
Conseguentemente, al passaggio in giudicato del presente accertamento giudiziale, va disposta la rettifica della trascrizione e voltura relativa all'atto pubblico di vendita 04.12.2015, rep. n. 3492, a rogito del notaio di AG. Per_6
12 Gli attori hanno altresì diritto di far uso del bene in ragione della quota di proprietà loro appartenente.
V- In ordine alle richieste di risarcimento per danno alla proprietà.
Emerge in modo pacifico dagli atti di causa che gli attori non hanno mai avuto il possesso dell'immobile, né lo hanno mai richiesto prima della proposizione della presente domanda giudiziale. Nelle diffide stragiudiziali la riconsegna del bene non è richiesta.
In conseguenza di ciò, sino alla data di proposizione della domanda, l'uso esclusivo del bene da parte della convenuta e dei suoi aventi causa è legittimo e non può RT dar luogo ad alcun risarcimento nei confronti degli attori.
A far data dalla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, però, l'uso esclusivo lede il diritto di proprietà degli attori che pertanto avranno diritto ad un risarcimento del danno.
In ordine alla prova di esso e alla sua misura, si ritiene debba applicarsi quanto stabilito dalla giurisprudenza nell'ipotesi di occupazione sine titulo.
Difatti la Suprema Corte, decidendo sull'annosa questione della prova del danno da mancato utilizzo di un bene immobile per occupazione sine titulo, con due sentenze a sezioni unite (cass. 33645 e 33659 del 2022), nel ribadire che non ricorre di una ipotesi di danno in re ipsa, bensì di un “danno presunto” o “normale” secondo l'id quod plerumque accidit, ha puntualizzato che il danno normale o presunto da perdita subita può essere rapportato al valore locativo del bene.
Qualora invece venga richiesto un danno ulteriore da mancato guadagno, esso dovrà essere oggetto di specifica e puntuale prova, senza applicazione di alcun criterio presuntivo.
Ai fini della quantificazione del danno subito dagli attori, può tenersi conto dei valori Omi che in relazione alla rendita catastale e alla posizione del bene stabiliscono dei valori locativi che vanno da un minino ad un massimo di €. 1,3 - 1,9 al mq.
Pertanto, applicando il parametro medio, si ottiene un valore locativo mensile di €. 184,00 (1,6 x 115 sup. catastale).
La quota di spettanza degli attori, in ragione della quota di proprietà di ciascuno di essi (11/216), ammonta ad €. 9,35 al mese, decorrenti dall'ottobre 2018.
A tale somma vanno aggiunti rivalutazione ed interessi trattandosi di debito di valore.
Nessuna altra forma di risarcimento è riconoscibile agli attori, atteso che il nostro ordinamento non contempla l'ipotesi del danno evento, bensì quello del danno conseguenza,
13 che comunque non può considerarsi in re ipsa, ma di esso va data prova e nessuna prova è stata fornita dagli attori.
VI- La domanda di divisione formulata nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Gli attori hanno chiesto, altresì, procedersi alla divisione del bene immobile.
L'articolo 183 sesto comma c.p.c. in vigore per i procedimenti instaurati prima della riforma Cartabia stabilisce che nella prima memoria l'attore può precisare o modificare delle domande, delle eccezioni, o delle conclusioni già proposte.
La domanda di divisione formulata nella prima memoria dagli attori non costituisce precisazione o modifica di domanda già proposta bensì una nuova domanda che, seppure connessa all'accertamento della proprietà del bene, non può trovare accoglimento per diverse ragioni.
Anzitutto l'introduzione di tale domanda non sorge dalle difese dei convenuti, come nel caso in cui venga, rivendicata la proprietà dell'intero bene, emerga una proprietà per quote.
Inoltre, nel caso in specie ricorre una particolare ipotesi di comproprietà e pertanto di divisione, quella di natura ereditaria.
La divisione ereditaria è un tipo particolare di divisione che presuppone l'accertamento di presupposti diversi da quella ordinaria (presenza in giudizio di tutti gli eredi, ricostruzione dell'asse ereditario, collazione, ect).
A rendere più complesso il quadro, anche in relazione ai contradditori necessari, la constatazione che le eredità da dividere sarebbero due, quella di e Persona_4 quella di . Persona_2
Le allegazioni in atti nel presente giudizio non consentono di rendere procedibile tale domanda che peraltro si ritiene essere tardivamente proposta
VII-Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 147/2022 in ragione del valore della controversia che rientra nella fascia di valore da 1.100 a 5.200, in €. 425 per fase studio,
€. 425 per fase introduttiva, €. 851 per fase istruttoria, €. 851 per fase decisionale, oltre accessori di legge e spese vive di €. 109,70.
Le spese vengono poste in solido a carico dei convenuti , RT CP_2
e in ragione della consapevolezza di questi ultimi delle vicende
[...] CP_3 giudiziarie pregresse relative al bene;
si compensano quelle nei confronti di CP_4
[...]
14
P.Q. M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara che Parte_1 Parte_7
e sono proprietari per la quota di 11/2016 ciascuno
[...] Parte_8 dell'immobile indiviso sito in CE alla via Raffaello Sanzio n. 65/67, piano T, I e II, censito al N.C.E.U. del Comune di CE al foglio di mappa n. 33, particella n. 725, rendita catastale di € 137,89;
-conseguentemente dichiara inefficace l'atto pubblico di vendita del 04.12.2015, rep. n. 3492, a rogito del notaio di AG avete ad oggetto l'immobile sopra indicato Per_6 relativamente alla quota di proprietà di loro pertinenza;
- dispone, altresì, al passaggio in giudicato della presente sentenza, venga rettificata la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale del suddetto atto di compravendita, dandosi atto del diritto di proprietà, nella misura di 11/216 ciascuno, in capo a Parte_1
e Parte_3 Parte_2
-condanna i convenuti a rilasciare, ovvero a consentire, l'uso del bene agli attori in ragione della loro quota di (com)proprietà;
-condanna i convenuti al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di €. 9,35 per ciascun mese di mancato godimento del bene, con decorrenza dal mese di ottobre 2018 alla data in cui sarà consentito l'uso proporzionale del bene agli attori, con rivalutazione ed interessi;
-condanna i convenuti, , e al RT Controparte_2 CP_3 pagamento in favore degli attori delle spese legali in favore del procuratore, Avv. Antonella Spata, che si è dichiarato antistatario, liquidate in €. 2.552,00 per onorari, oltre 15% s.g. e iva, ed €. 109,70 per spese;
compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_4
Gela, lì 09.09.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico on. Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1395 /2018 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] e res. in GO Superiore (VA) alla via Parte_1
Gran San Bernardo n. 11, C.F. , , nata C.F._1 Parte_2
a CE (CL) il 27.09.1956 e res. in GO Superiore (VA) alla via S. Michele n. 38, C.F. e , nato a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3 res. in GO Superiore (VA) alla via Gran San Bernardo n. 11, C.F.
, tutti domiciliati in CE via Samperi 285 presso lo studio C.F._3 dell'avv. Lucia Antonella Spata (C.F ), che li rappresenta e difende, in C.F._4 virtù delle procure allegate alla citazione
CONTRO
nata a [...] (CL) il 23/07/1945, CF: , RT C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Rizzo Francesco CF: giusta procura C.F._6 alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
-convenuta-
nato a [...] l'[...], res. in MANNHEIM Controparte_2
(GERMANIA), 68161, U1 n. 4, C.F. , e , nata a C.F._7 CP_3
CE (CL) l'08.09.1964, res. in MANNHEIM (GERMANIA), 68161, U1 n. 4, C.F.
, rappresentati e difesi giuste C.F._8
-convenuti-
1 e nei confronti di
, nata a [...] il [...], res. in Santa Maria di Controparte_4
LI (CT) in Via Pandolfini n.8, C.F: , rappresentata e difesa C.F._9 dall'Avv. Giacomo Marcinnò (C.F. ), del Foro di AG, in forza CodiceFiscale_10 di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
-terza chiamata- ammessa al patrocinio a spese dello Stato-
Oggetto: rivendica, in quota parte, di bene immobile-richiesta di rilascio-risarcimento
Conclusioni come da verbali e note scritte di udienza del 20.02.2025
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti, , RT CP_2
e gli attori, e
[...] CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, esponevano:
[...]
-di essere comproprietari, ciascuno per la quota di 11/216, dell'immobile indiviso sito in CE alla via Raffaello Sanzio n. 65/67, piano T, I e II, censito al N.C.E.U. del Comune di CE al foglio di mappa n. 33, particella n. 725, rendita catastale di € 137,89;
- che l'immobile era pervenuto loro, quanto a 9/216 cadauno, giusta successione a causa di morte del defunto nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
14.11.1977, rispettivamente marito e padre dei deducenti e quanto a 2/216 cadauno, giusta successione della sig.ra (madre di , nata a [...] il Persona_2 Persona_1
11.01.1913 ed ivi deceduta in data 19.01.1997;
- in origine, il detto immobile apparteneva alle germane nata a Controparte_5
CE (CL) il 09.02.1940 (per ¼) ed i coniugi e Controparte_6 RT Per (per ¼), giusto atto del Notaio del 13.08.1982 n. 2432 e nata a
[...] Persona_4
CE (CL) il 10.03.1933 ed ivi deceduta il 29.05.1976 (per 2/4);
-alla morte di deceduta il 29.05.1976, la stessa, per testamento Persona_4 registrato con atto del 06.10.1977 devolveva la quota di pertinenza del detto immobile al coniuge alla madre ed ai fratelli e Controparte_7 Persona_2 Controparte_6
per ¼ cadauno;
Persona_1
- con atto pubblico di vendita del 22.08.1996, prot. n. 25527, a rogito del notaio di Per_5
CE la sig.ra trasferiva la propria quota indivisa di ¼ al proprio Controparte_5 fratello ed alla di lui moglie , che divenivano, Controparte_6 RT pertanto, proprietari dei 2/4 dell'immobile;
2 - in data 19.01.1997 decedeva anche la sig.ra , titolare -giusta successione della Persona_2 figlia - di 1/8, alla quale succedevano gli attori sig.ri (per Persona_4 Parte_1
2/216), (2/216), (2/216), oltre che Parte_2 Parte_3 CP_5
(6/216), (6/216), (9/216);
[...] Controparte_6 CP_8
-quindi, gli attori, salvo errori od omissioni, risultavano titolari della quota complessiva di 33/216: 1/8 per successione di in favore di (marito e Persona_4 Persona_1 padre degli attori) e 6/216 per successione di (1/8+6/2016 = 33/216); Persona_2
volendo procedere allo scioglimento della comunione Controparte_6 sull'immobile, per mezzo dell'avv. Francesco Rizzo, promuoveva giudizio di divisione ereditaria nei confronti degli odierni attori, in quanto eredi di e di Persona_1 [...]
in quanto erede della defunta innanzi al Tribunale di CP_7 Persona_4
AG, iscritto al n. 907/2000 R.G (in atti) chiedendo, quale maggiore quotista, l'assegnazione delle quote non proprie;
-in seno all'atto di citazione, asseriva di essere proprietario dei 7/8 Controparte_6 dell'immobile di via Raffaello Sanzio n. 65/67 per averlo, in parte ereditato dalla sorella (a mezzo del testamento pubblico di cui sopra) ed in parte acquistato Persona_4 dagli altri coeredi;
- con comparsa di costituzione del 10.12.2002, gli odierni attori, a mezzo dello stesso procuratore sopra indicato, si costituivano in giudizio, chiedendo anch'essi procedersi alla divisione del bene;
ciò, in ragione della loro volontà di sciogliere la comunione sulle quote ereditarie dell'immobile de quo;
- in data 24.11.2001 decedeva e la convenuta , Controparte_6 RT unitamente alla figlia nella qualità di eredi del predetto de cuius si Controparte_9 costituivano in giudizio con comparsa di costituzione del 06.03.2002 (in atti);
-nelle more del procedimento divisorio, con prot. n. 2885.1/2005 veniva registrata denunzia di successione per causa di morte effettuata il 19.01.1997 (in atti), così che la situazione degli intestati dal 19.01.1997 si presentava nel seguente modo (come da visura storica per immobile, in atti): proprietà per 2/216, proprietà per Parte_1 Controparte_5
6/216, proprietà per 2/216, , proprietà per Parte_2 Parte_3
2/216, proprietà per 87/216, proprietà per Controparte_6 Persona_1
27/216, proprietà per 27/216, (n.q. di secondo marito Controparte_7 CP_8 della sig.ra , madre dei germani , proprietà per 9/216; Persona_2 CP_6
-frattanto, l'odierna parte attrice rimaneva nell'attesa della definizione del giudizio di divisione ereditaria pendente innanzi al Tribunale di AG ed iscritto al n. 907/2000 R.G.; sennonché, nonostante le richieste sull'esito, il procuratore nominato rimaneva elusivo;
3 quindi, dato incarico all'Avv. Spata e avuto accesso ai fascicoli di ufficio, si veniva a conoscenza di risvolti non immaginabili;
- si apprendeva che il giudizio divisorio alla udienza del 27.10.2011 era stato dichiarato interrotto a causa della morte del convenuto che decedeva senza lasciare Controparte_7 figli, né eredi, come era possibile evincere dai verbali di causa e che lo stesso non era mai stato riassunto dal detto procuratore, che pure aveva interesse alla prosecuzione per conto dei rappresentati;
-ancora, si apprendeva che già in data 04.01.2001, in pendenza del detto giudizio divisorio, il sig. nato a [...] il [...] aveva stipulato un contratto Controparte_6 preliminare di vendita dell'intero bene con i sigg.ri e Controparte_2 CP_3 odierni convenuti, dietro il pagamento del prezzo di Lire 50.000.000 (attuali € 25.822,84), garantendone la piena e libera proprietà, seppur nella consapevolezza di entrambe le parti contraenti della pendenza del giudizio divisorio, tanto che le parti subordinavano il perfezionamento dell'atto pubblico di vendita proprio alla definizione del detto giudizio;
- indi si apprendeva che, essendo rimasti disattesi gli obblighi assunti con il predetto contratto preliminare di vendita, i sigg.ri e con atto di Controparte_2 CP_3 citazione del 26.02.2007 avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di AG (iscritto al n. 404/2007 R.G. vedi atti di causa) la sig.ra ed i di lei figli RT
, ed nella qualità di eredi di (frattanto Parte_4 Parte_3 CP_9 Controparte_6 defunto), per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare del 04.01.2001, anche in ragione della vendita di cosa pro aliud, con richiesta di condanna alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni subiti;
-costituendosi nel detto giudizio, la e gli eredi di P_ Controparte_6 contestavano le deduzioni di controparte, ritenendo che, all'epoca della stipula del detto contratto preliminare, parte promissaria acquirente fosse consapevole della parziale alterità del bene e del giudizio divisorio in atto, alla cui definizione veniva subordinata la stipula del contratto definitivo;
-si veniva anche a conoscenza che anche il detto giudizio, del tutto improvvisamente e dopo la richiesta di una serie di rinvii per bonario componimento, veniva abbandonato (per le ragioni di cui infra);
-insospettiti da quanto accaduto e dall'abbandono dei giudizi tra le dette parti, nel mese di aprile 2017, a mezzo di visura catastale dell'immobile de quo, gli odierni attori venivano a conoscenza del fatto che con atto pubblico di vendita del 04.12.2015, rep. n. 3492 a rogito del notaio di AG, l'immobile nell'intero -quindi, compresa la quota ereditaria Per_6 di loro proprietà - era stato oggetto di definitiva compravendita tra la sig.ra Persona_7
e gli odierni convenuti i sigg.ri e ; quindi, stupiti di come Controparte_2 CP_3 ciò fosse potuto avvenire, veniva effettuata richiesta del detto atto al Notaio, apprendendosi
4 che la , in seno all'atto, aveva provveduto ad alienare le quote indivise di RT spettanza attorea, dichiarando di averle usucapite;
così a pag. 2 al capitolo “Provenienza”: “ la parte venditrice dichiara che quanto in oggetto le è pervenuto in parte …ed in parte per pubblico, pacifico, ininterrotto possesso ultraventennale continuato coevo esclusivo, come dichiara sommato in di lei capo ed in capo ai suoi autori o dante causa antecedenti, dichiarando la parte acquirente di succedere e subingredire in fatto ed in diritto in preciso stato e luogo della parte venditrice come detto sopra.”;
-era evidente la falsità di quanto dichiarato in seno all'atto pubblico dalla e dagli P_ stessi coniugi , che ben conoscevano della situazione di comunione ereditaria sul CP_2 bene, non avendo mai la , né i suoi danti causa, usucapito le quote indivise di P_ spettanza attorea;
-l'atto pubblico di trasferimento era stato redatto in frode ed in danno ai loro diritti;
-quindi, venivano inviate diffide del 18.05.2017 e 27.06.2017, tentandosi in ogni modo di procedere alla soluzione transattiva della vicenda, senza alcun esito, rendendosi quindi necessario l'azione giudiziaria.
Alla luce dei fatti sopra rappresentati, gli attori concludevano chiedendo di:
1-accertare e dichiarare che gli attori sono legittimi proprietari della quota di proprietà indivisa pari a 33/216 dell'immobile sito in CE alla via Raffaello Sanzio n. 65/67, piano T, I e II, censito al N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) del Comune di CE al foglio n. 33, part. n. 725, dovendo, altresì, dichiararsi ed accertarsi l'inesistenza in capo alla convenuta di ogni diritto di proprietà e di qualsivoglia altro diritto, per Persona_7 intervenuta usucapione o quanto altro, sulla detta quota;
2-dichiarare, conseguentemente, la nullità e, comunque, l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti di essi attori dell'atto pubblico di vendita 04.12.2015, rep. n. 3492, a rogito del notaio di AG avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile; Per_6
3-per l'effetto ordinare alla parte convenuta e , e a chiunque CP_3 Controparte_2 altro si trovi nella materiale detenzione del bene, l'immediata restituzione dell'immobile agli attori aventi diritto;
4) condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per mancato godimento del bene fino alla restituzione dell'immobile, danno che si richiede nella somma corrispondente ai mesi di effettiva occupazione sine titulo e fino all'effettivo rilascio, da commisurarsi al valore locatizio dell'immobile, nella misura pro quota sopra quantificata, od in quella altra somma maggiore o minore ritenuta equa e giusta e che sarà determinata nel corso del giudizio anche a seguito di disponenda consulenza tecnica, (solo in caso di
5 contestazione), il tutto oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dì dell'inadempimento all'effettivo soddisfo;
5) in ogni caso, stante la condotta illecita tenuta dagli odierni convenuti a danno della parte attrice, se ne chiede altresì condanna al risarcimento dei danni per lesione del diritto di proprietà nella somma indicata in atti o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione;
Con la condanna al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti , e i Persona_7 Controparte_2 CP_3 quali contestavano in via preliminare la procedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
per mancata allegazione di documentazione catastale e ipotecaria o relazione notarile;
eccepivano l'infondatezza della domanda per mancata allegazione dei titoli, la perdita di ogni diritto per l'usucapione del bene da parte di e , la validità dell'atto di compravendita rogato dal Parte_5 RT
Notaio . Per_6
Nel corso del procedimento veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione, indi quello per il deposito delle memorie ex articolo 183, sesto comma c.p.c.
Le parti producevano memorie e documenti e formulavano istanze istruttorie.
Nella prima memoria ex articolo 183 sesto comma c.p.c. gli attori formulavano domanda di divisione dell'immobile.
All'esito il giudice formulava proposta conciliativa, in relazione alla quale nessuna delle parti in causa mostrava un serio intento di accettazione, ciascuna trincerandosi dietro una asserita mancanza di reale volontà di accettare della controparte.
Fallito il tentativo di conciliare le parti, alla luce della relazione notarile prodotta da parte attrice, veniva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4 erede di All'uopo la causa veniva rinviata all'udienza del 17.04.2023. Controparte_7
A tale udienza, i convenuti rilevavano ch non erano stati rispettati i termini a comparire inerenti la citazione in giudizio di sicché parte attrice chiedeva un Controparte_4 termine per la rinnovazione della notifica;
assegnato un nuovo termine il procedimento veniva rinviato all'udienza del 20.11.2023.
All'udienza del 20.11.2023, sull'eccezione dei convenuti, veniva assegnato a parte attrice termine per esperire la mediazione anche nei confronti di e il Controparte_4 procedimento veniva rinviato all'udienza del 12.04.2024 per la verifica dell'incombente.
6 Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 12.04.2024, parte attrice produceva il verbale di mediazione negativa ed insisteva nelle richieste istruttorie formulate.
La causa, disattese tutte istanze istruttorie formulate dalle parti, veniva rinviata all'udienza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e decisione. Tale udienza veniva differita d'ufficio al 20.02.2025.
Nelle more in data 10.09.2024, si costituita la quale allegava di non aver RT0 ricevuto alcun invito alla mediazione ed eccepiva il mancato esperimento della mediazione nei propri confronti;
nel merito dichiarava di non aver mai accettato l'eredità di
[...]
e che la era sempre stata nel possesso dell'immobile oggetto di causa, per CP_7 P_ cui aderiva alle sue difese.
Motivi della decisione
1-Eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata da per mancato Controparte_4 esperimento nei propri confronti della mediazione obbligatoria.
In relazione a tale eccezione si osserva quanto segue.
Nel verbale di mediazione del 6.12.2023, prodotto da parte attrice, il mediatore dà atto del fatto che il plico contenente la notifica, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, dell'invito alla mediazione, nonostante la comunicazione CAD, non fosse stato ritirato dalla stessa.
L'udienza di prima comparizione, in relazione alla citazione di risulta Controparte_4 essere quella del 20.11.2023.
La prima udienza, a seguito della disposta mediazione nei suoi confronti, quella del 12.04.2024.
La terza chiamata risulta essersi costituita solamente in data 10.09.2024.
Ne consegue che l'eccezione, anche qualora la si potesse ritenere fondata, è oltremodo tardiva.
2-L'azione di rivendica del bene formulata dagli attori.
In punto di diritto, riguardo alla domanda di rivendica del bene proposta dagli attori, presupposto per le altre (dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita stipulato da
, rilascio immobile, risarcimento del danno, ect.), va detto che essa RT impone che venga data la prova rigorosa della effettiva proprietà del bene.
Tale prova importa che chi sostiene di essere proprietario di un bene deve dimostrare non solo il proprio titolo di acquisto ma anche quello del proprio dante causa e così all'indietro,
7 sino a risalire ad un acquisto a titolo originario e non derivativo (c.d. probatio diabolica), atteso che sebbene un valido titolo di acquisto sia astrattamente idoneo a far acquisire la proprietà, ciò non avviene se colui che trasferisce il bene non sia effettivamente proprietario di esso.
In generale, dunque, non è sufficiente che colui che agisce per far accertare la proprietà di un bene produca gli atti di acquisto a titolo derivativo, posto che tali titoli non vengono considerati con favore, ma è necessario che il rivendicante o i suoi danti causa abbiano avuto il possesso per un periodo sufficiente ad usucapire, ovvero ad acquistare a titolo originario il bene.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce che, solamente allorquando l'attore è nel possesso del bene, egli è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621).
Di contro con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes - dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732).
Gli attori fanno discendere il loro diritto di proprietà pro quota sul bene dal testamento di deceduta il 29.05.1976, che lascia i propri beni alla madre, Persona_4 [...]
, al marito e ai due fratelli germani, e Per_2 Controparte_7 Controparte_6
quest'ultimo marito e padre degli odierni attori. Altra quota parte del Persona_1 bene deriverebbe loro dal decesso di . Persona_2
Il bene in questione viene inserito nella dichiarazione di successione di Persona_4 ma la dichiarazione di successione costituisce un mero adempimento fiscale che non fornisce di per sé prova della proprietà di un bene.
Tale considerazione vale anche per ciò che riguarda l'annotazione delle dichiarazioni di successione, che si sono succedute, nei registri dell'ex conservatoria immobiliare, oggi Agenzia del Territorio, da parte dell'Agenzia delle Entrate.
8 La circostanza che tali annotazioni siano state correttamente riportate nella propria relazione da parte del Notaio che ha redatto la relazione ipocatastale prodotta dall'attrice, non determina un mutamento del valore giuridico e probatorio delle dichiarazioni di successione.
Per costante orientamento giurisprudenziale, difatti, la dichiarazione di successione non fornisce prova dell'accettazione dell'eredità e pertanto della proprietà dei beni che ne sono oggetto.
Da ultimo la Cassazione ha ribadito tale costante orientamento (cfr. ordinanza Cass. civile sez. II - 10/04/2025, n. 9436): “Infatti, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. oppure mediante un comportamento obiettivo di acquiescenza (tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 6/3/2018, n. 5247; Cass., Sez. L, 30/4/2010, n. 10525), rispetto alla quale nessuna rilevanza può essere attribuita alla denuncia di successione o al pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno scopo meramente conservativo e rientrano, dunque, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ., senza comportare accettazione tacita dell'eredità (Cass., Sez. 2, 18/05/1995, n. 5463; anche Cass., Sez. 2, 11/5/2009, n. 10796; Cass., Sez. 2, 31/10/2016, n. 22017).
D'altro canto, però, la giurisprudenza riconosce che il rigore dell'onere probatorio non può che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, tenendo conto del corredo complessivo degli elementi probatori emergenti dal giudizio, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti anche secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6-2, 19/1/2022, n. 1569), come nell'ipotesi in cui il convenuto non abbia contestato la precedente appartenenza o nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Nel caso in specie gli attori hanno prodotto in giudizio una serie di atti che importano il riconoscimento del loro diritto di comproprietà da parte della convenuta RT
e comprovano la fondatezza della loro domanda.
Anzitutto occorre considerare l'atto di citazione di divisione giudiziale con il quale cita in giudizio avanti il Tribunale di AG, fra gli altri, gli Controparte_6 odierni attori, dichiarando che essi sono comproprietari del bene in questione.
In seguito al decesso di con comparsa del 06.03.2002, nel giudizio Controparte_6 recante il numero di ruolo 967/2000, si costituiscono, quali eredi, e RT
9 le quali coltivano la domanda di divisione del bene ritenendolo di Controparte_9 proprietà comune a . RT
Va inoltre tenuta in debito conto la scrittura privata prodotta dagli attori in seno alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., scrittura sottoscritta da e RT
. Parte_3
In tale scrittura viene riconosciuta la comproprietà del bene con gli odierni attori e con essa si impegna nei confronti di , anche per conto della Parte_3 Parte_6 madre e della sorella, a vendere la quota parte di loro spettanza a chi verrà indicato da verso il pagamento della somma di €. 5.000, di cui riceve in acconto RT
l'importo di €. 1.000.
Tale produzione documentale non è stata in alcun modo contestata dall'attrice, P_
, sicché non avendone disconosciuto la sottoscrizione e contestato il contenuto, essa
[...] fa piena prova nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2702 c.c.
Ulteriore elemento che rafforza la prova della comproprietà del bene in capo agli attori si rinviene dall'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio il 22.08.1996. Persona_8
Con tale atto e acquistano da Controparte_6 RT CP_5 un quarto della proprietà del bene in questione;
un altro quarto, come rilevato nella
[...] relazione ipocatastale prodotta in atti dagli attori, era stato da costoro acquistato nel 1982 da potere di Controparte_7
Nel detto atto di compravendita del 1982, il Notaio specifica che i rimanenti 2/4 si Per_5 appartengono agli eredi di Persona_4
Per quel che concerne l'acquisto della qualità di eredi da parte degli odierni attori, come sopra rilevato, non è sufficiente la dichiarazione di successione che, si ripete, ha valore meramente fiscale.
Nel caso in esame, però, si riscontrano comportamenti che inequivocabilmente comportano la qualità di eredi da parte degli attori.
Com'è noto l'accettazione di eredità può essere oltre che espressa anche tacita.
L'accettazione è tacita quando viene compiuta dal chiamato all'eredità un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede.
Tra le ipotesi di accettazione tacita di eredità la giurisprudenza pacificamente ricomprende quella in cui il chiamato abbia voluto procedere alla divisione, anche volontaria, dei beni ereditari (cfr. Cass. 19833/19).
10 Anche l'azione di rivendica rientra fra i comportamenti che importano l'acquisto della qualità di eredi.
Pertanto, considerando le domande spiegate nel precedente giudizio di divisone, pendente avanti il tribunale di AG, nonché le domande spiegate nel presente giudizio, è incontestabile che gli attori abbiano assunto la qualità di eredi di ( a sua Persona_1 volta erede di e . Persona_4 Persona_2
In conclusione, tutti gli elementi probatori esaminati consentono di ritenere provata la comproprietà del bene rivendicato in capo agli attori.
III- Esame dell'eccezione di usucapione del bene sollevata dai convenuti.
Accertata la comproprietà in capo agli attori, occorre verificare se il possesso degli altri comproprietari, e , quotisti maggioritari, abbia Controparte_6 RT assunto il connotato di possesso esclusivo tale da far maturare in loro favore l'usucapione dell'intero bene.
Giova innanzitutto ricordare che in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 11419 del 22/07/2003), “In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché, in materia di usucapione di beni oggetto di comunione, il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il possesso valido ad usucapionem, che si verifica quando la piena ed esclusiva signoria di fatto venga esercitata in modo da rendere palese a tutti l'intenzione di voler esercitare sulla cosa il potere corrispondente a quello del proprietario, nel caso in cui si tratti di usucapione di beni comuni, si verifica allorquando esso si atteggi, sia per quanto riguarda il corpus che per quanto riguarda l'animus, come manifestazione di dominio esclusivo sulla res communis, attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile col possesso altrui e che sia rivelatrice della intenzione del compossessore di comportarsi come proprietario esclusivo;
intenzione che, nel caso del compossesso, deve essere tanto più incisiva ed inequivocabile, e tale da consentire l'esclusione di ogni dubbio in ordine ad una eventuale tolleranza o condiscendenza del compossessore.
Per invocare l'usucapione non è sufficiente dimostrare l'avvenuto godimento esclusivo dell'immobile da parte di un comproprietario e la contemporanea astensione da parte dell'altro comproprietario, ma è necessario fornire la prova di comportamenti apertamente
11 contrastanti e incompatibili con il compossesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
Tenuto conto di tali principi deve escludersi nel caso in esame che la convenuta P_
abbia tenuto tale comportamento.
[...]
La proposizione del giudizio di divisione da parte di e la successiva Controparte_6 costituzione in giudizio in prosecuzione di , consentono di ritenere RT infondata l'eccezione di usucapione.
Difatti il ritenere e riconoscere la comproprietà di altri sul bene risulta essere assolutamente incompatibile con l'animus rem sibi habendi, ovvero con il comportamento di chi detiene per sé, ritenendosi proprietario esclusivo.
La circostanza che e riconoscendo il diritto altrui Controparte_6 RT abbiano promosso il giudizio di divisione, giudizio durato per ben undici anni, non consente neppure di scrutinare la richiesta di prova testimoniale, atteso che tale prova anche se positivamente acquisita non consentirebbe di disattendere il valore e l'efficacia probatoria delle risultanze documentali, fra cui la dichiarazione sottoscritta da . RT
L'eccezione di usucapione stante l'evidente mancanza dell'animus possidenti va pertanto respinta.
IV- All'accertamento di proprietà in capo agli attori e all'accoglimento della loro domanda di rivendica consegue che la vendita effettuata da ai convenuti RT CP_2
e non può ledere il loro diritto di (com)proprietà.
[...] CP_3
Pertanto, quale conseguenza dell'accoglimento dell'azione di rivendica proposta dagli attori, discende che va dichiarata l'inefficacia di tale vendita relativamente alla quota di proprietà degli attori.
Essi sono rimasti proprietari della loro quota di 11/216 (undici/ duecentosedicesimi) ciascuno dell'immobile indiviso sito in CE alla via Raffaello Sanzio n. 65/67, piano T, I e II, censito al N.C.E.U. del Comune di CE al foglio di mappa n. 33, particella n. 725, rendita catastale di € 137,89.
Pertanto, hanno il diritto di ottenere che la pubblicità dia correttamente atto della reale situazione giuridica dell'immobile e delle vicende che lo riguardano.
Conseguentemente, al passaggio in giudicato del presente accertamento giudiziale, va disposta la rettifica della trascrizione e voltura relativa all'atto pubblico di vendita 04.12.2015, rep. n. 3492, a rogito del notaio di AG. Per_6
12 Gli attori hanno altresì diritto di far uso del bene in ragione della quota di proprietà loro appartenente.
V- In ordine alle richieste di risarcimento per danno alla proprietà.
Emerge in modo pacifico dagli atti di causa che gli attori non hanno mai avuto il possesso dell'immobile, né lo hanno mai richiesto prima della proposizione della presente domanda giudiziale. Nelle diffide stragiudiziali la riconsegna del bene non è richiesta.
In conseguenza di ciò, sino alla data di proposizione della domanda, l'uso esclusivo del bene da parte della convenuta e dei suoi aventi causa è legittimo e non può RT dar luogo ad alcun risarcimento nei confronti degli attori.
A far data dalla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, però, l'uso esclusivo lede il diritto di proprietà degli attori che pertanto avranno diritto ad un risarcimento del danno.
In ordine alla prova di esso e alla sua misura, si ritiene debba applicarsi quanto stabilito dalla giurisprudenza nell'ipotesi di occupazione sine titulo.
Difatti la Suprema Corte, decidendo sull'annosa questione della prova del danno da mancato utilizzo di un bene immobile per occupazione sine titulo, con due sentenze a sezioni unite (cass. 33645 e 33659 del 2022), nel ribadire che non ricorre di una ipotesi di danno in re ipsa, bensì di un “danno presunto” o “normale” secondo l'id quod plerumque accidit, ha puntualizzato che il danno normale o presunto da perdita subita può essere rapportato al valore locativo del bene.
Qualora invece venga richiesto un danno ulteriore da mancato guadagno, esso dovrà essere oggetto di specifica e puntuale prova, senza applicazione di alcun criterio presuntivo.
Ai fini della quantificazione del danno subito dagli attori, può tenersi conto dei valori Omi che in relazione alla rendita catastale e alla posizione del bene stabiliscono dei valori locativi che vanno da un minino ad un massimo di €. 1,3 - 1,9 al mq.
Pertanto, applicando il parametro medio, si ottiene un valore locativo mensile di €. 184,00 (1,6 x 115 sup. catastale).
La quota di spettanza degli attori, in ragione della quota di proprietà di ciascuno di essi (11/216), ammonta ad €. 9,35 al mese, decorrenti dall'ottobre 2018.
A tale somma vanno aggiunti rivalutazione ed interessi trattandosi di debito di valore.
Nessuna altra forma di risarcimento è riconoscibile agli attori, atteso che il nostro ordinamento non contempla l'ipotesi del danno evento, bensì quello del danno conseguenza,
13 che comunque non può considerarsi in re ipsa, ma di esso va data prova e nessuna prova è stata fornita dagli attori.
VI- La domanda di divisione formulata nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Gli attori hanno chiesto, altresì, procedersi alla divisione del bene immobile.
L'articolo 183 sesto comma c.p.c. in vigore per i procedimenti instaurati prima della riforma Cartabia stabilisce che nella prima memoria l'attore può precisare o modificare delle domande, delle eccezioni, o delle conclusioni già proposte.
La domanda di divisione formulata nella prima memoria dagli attori non costituisce precisazione o modifica di domanda già proposta bensì una nuova domanda che, seppure connessa all'accertamento della proprietà del bene, non può trovare accoglimento per diverse ragioni.
Anzitutto l'introduzione di tale domanda non sorge dalle difese dei convenuti, come nel caso in cui venga, rivendicata la proprietà dell'intero bene, emerga una proprietà per quote.
Inoltre, nel caso in specie ricorre una particolare ipotesi di comproprietà e pertanto di divisione, quella di natura ereditaria.
La divisione ereditaria è un tipo particolare di divisione che presuppone l'accertamento di presupposti diversi da quella ordinaria (presenza in giudizio di tutti gli eredi, ricostruzione dell'asse ereditario, collazione, ect).
A rendere più complesso il quadro, anche in relazione ai contradditori necessari, la constatazione che le eredità da dividere sarebbero due, quella di e Persona_4 quella di . Persona_2
Le allegazioni in atti nel presente giudizio non consentono di rendere procedibile tale domanda che peraltro si ritiene essere tardivamente proposta
VII-Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 147/2022 in ragione del valore della controversia che rientra nella fascia di valore da 1.100 a 5.200, in €. 425 per fase studio,
€. 425 per fase introduttiva, €. 851 per fase istruttoria, €. 851 per fase decisionale, oltre accessori di legge e spese vive di €. 109,70.
Le spese vengono poste in solido a carico dei convenuti , RT CP_2
e in ragione della consapevolezza di questi ultimi delle vicende
[...] CP_3 giudiziarie pregresse relative al bene;
si compensano quelle nei confronti di CP_4
[...]
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P.Q. M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara che Parte_1 Parte_7
e sono proprietari per la quota di 11/2016 ciascuno
[...] Parte_8 dell'immobile indiviso sito in CE alla via Raffaello Sanzio n. 65/67, piano T, I e II, censito al N.C.E.U. del Comune di CE al foglio di mappa n. 33, particella n. 725, rendita catastale di € 137,89;
-conseguentemente dichiara inefficace l'atto pubblico di vendita del 04.12.2015, rep. n. 3492, a rogito del notaio di AG avete ad oggetto l'immobile sopra indicato Per_6 relativamente alla quota di proprietà di loro pertinenza;
- dispone, altresì, al passaggio in giudicato della presente sentenza, venga rettificata la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale del suddetto atto di compravendita, dandosi atto del diritto di proprietà, nella misura di 11/216 ciascuno, in capo a Parte_1
e Parte_3 Parte_2
-condanna i convenuti a rilasciare, ovvero a consentire, l'uso del bene agli attori in ragione della loro quota di (com)proprietà;
-condanna i convenuti al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di €. 9,35 per ciascun mese di mancato godimento del bene, con decorrenza dal mese di ottobre 2018 alla data in cui sarà consentito l'uso proporzionale del bene agli attori, con rivalutazione ed interessi;
-condanna i convenuti, , e al RT Controparte_2 CP_3 pagamento in favore degli attori delle spese legali in favore del procuratore, Avv. Antonella Spata, che si è dichiarato antistatario, liquidate in €. 2.552,00 per onorari, oltre 15% s.g. e iva, ed €. 109,70 per spese;
compensa le spese di lite nei confronti di Controparte_4
Gela, lì 09.09.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
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