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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4047/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Biagi, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Seregno, Via F.lli Dandolo, 4
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Controparte_1 P.IVA_2
Lombardo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio, Corso XX
Settembre, 19
- parte convenuta –
Conclusioni di parte attrice
Preliminarmente sulle circostanze e documenti prodotti in atti dalla convenuta nonché sulle sue domande si eccepisce: Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in via preliminare: rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito perché il rapporto contrattuale che intercorreva tra le parti si era costituito ai sensi dell'art.1326 c.c. (e art.20 c.p.c), in quanto la proposta dell'attrice era stata accettata dalla convenuta mediante mail inviata alla sede dell'attrice, sita nel circondario del Tribunale di Como. In subordine: respingersi l'eccezione in quanto il contratto ha avuto iniziale e parziale esecuzione presso gli uffici dell'attrice mediante l'attività di elaborazione e inserimento dati da remoto, svolta presso la sede di Rovello Porro.
Sulle eccezioni di merito avversarie si fa rilevare l'ammissione di natura confessoria da parte della convenuta dei fatti e circostanze descritti nei punti da 1 a 6 dell'atto di citazione attoreo, e la mancata contestazione – da valersi ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – delle circostanze descritte ai punti nn. 7 e 8, 9, 10, 11.
pagina 1 di 10 Per l'effetto accertarsi che: la convenuta non ha preso posizione, in modo chiaro, analitico e specifico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attrice e posti a fondamento della propria domanda. Parimenti non ha specificamente contestato la valenza probatoria dei documenti prodotti in atti relativi alle prestazioni contrattuali eseguite e alla loro quantificazione oltre alla quantificazione del lucro cessante provato dall'attrice. E quindi dichiararsi che ai sensi dell'art.115 cpc i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attrice sono incontestati. Ogni altra richiesta avversaria andrà comunque rigettata. Nel merito si precisano le domande dell'attrice: A. Accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un accordo contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni previste dal documento 3 e meglio descritte nel doc. n. 6 bis depositati in atti
B. Accertare e dichiarare che ha eseguito quelle prestazioni - previste dal contratto Pt_1
– che sono indicate nei documenti da 15 a 28, fino alla data del recesso di nel CP_1 mese di settembre 2023. C. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per CP_1 l'ingiustificato ed unilaterale recesso ad nutum dal contratto. D. In alternativa accertare e dichiarare che il contratto intervenuto tra le parti si è risolto per grave inadempimento della CP_1 E. Accertare e dichiarare che l'attrice ha diritto al pagamento della somma di € 29.500,00 oltre Iva = €.35.990,00 portata dalla fattura del 31/07/2023 n. RI23000668; nonché al risarcimento del danno subito a titolo di mancato guadagno – per l'ulteriore somma di €.
€.38.202,25 oltre Iva, che avrebbe conseguito se il contratto fosse proseguito e per l'effetto Parte condannare la convenuta al pagamento in favore di di queste somme o di quelle che verranno accertate in corso di causa, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo o quantomeno del giorno della domanda al saldo. F. Con vittoria di spese anticipate, anche forfetarie, compensi e oneri di legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei capitoli di prova dal numero 1 al n.41 articolati con la memoria 171 ter comma n.2 e si chiede di disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta oltre l'audizione dei testi indicati nella Controparte_1 memoria istruttoria. Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari per le motivazioni espresse nella memoria 171 ter n.2.
Conclusioni di parte convenuta
l'Ill.mo Tribunale, IN VIA PRELIMINARE Voglia dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del tribunale di Busto Arsizio.
NEL MERITO Voglia comunque respingere la domanda della società attrice, perchè infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in atti
Con vittoria di spese e compensi.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo che: Controparte_1
pagina 2 di 10 - è una società di consulenza informatica che si occupa prevalentemente Parte_1 dell'implementazione del programma di gestione aziendale Controparte_2
fornito dal partner;
CP_2
- nel corso del mese di marzo 2023, aveva svolto una serie di incontri, alla CP_2
presenza anche di con per mostrare la funzionalità Parte_1 Controparte_1
del proprio software;
- in data 14.03.2023 aveva inviato al convenuto le proposte sia per l'acquisto CP_2
della propria licenza software, sia per la stipula del contratto di implementazione con Parte_1
- a seguito di ulteriori contatti tra le parti del giudizio, la convenuta, in data
19.04.2023, aveva acquistato la licenza del programma;
CP_2
- in data 23.05.2024, i rappresentanti di e di si erano Parte_1 Controparte_1
incontrati per effettuare l'avvio formale del progetto di implementazione del software e, nel corso dell'incontro, avevano concordato la partenza Controparte_2
del progetto;
su richiesta della convenuta, i tecnici dell'attrice avevano quindi iniziato l'attività di analisi dei processi da implementare;
- in data 24.05.2023, aveva ricevuto via mail il progetto, sottoscritto dalla Parte_1
convenuta, con indicazione dell'“autorizzazione a procedere”;
- le modalità operative adottate da prevedevano che, prima di procedere Parte_1 all'esecuzione del progetto, le parti dovessero stipulare un contratto di prestazione dei servizi, ma, su richiesta della convenuta di procedere immediatamente all'implementazione del software, aveva iniziato comunque ad eseguire Parte_1
le prestazioni convenute;
- dopo diversi solleciti dell'attrice e senza che le venisse mai indicato di sospendere le attività in corso di svolgimento, in data 28.07.2023, il direttore di aveva Parte_1
trasmesso alla convenuta il testo contrattuale;
le parti, inoltre, avevano pattuito che l'attrice avrebbe emesso una fattura di acconto di € 29.500,00, oltre IVA, e concordato una serie di incontri per i primi giorni di settembre;
- il giorno prima dell'incontro programmato per l'08.09.2023, tuttavia, la convenuta aveva comunicato che l'implementazione del programma era definitivamente interrotta;
pagina 3 di 10 - l'attrice aveva quindi contestato l'inadempimento contrattuale e richiesto il pagamento della fattura emessa, nonché di un'ulteriore somma per le spese sostenute e il mancato guadagno;
- difatti, il contratto tra le parti si sarebbe concluso con l'accettazione della proposta contrattuale di in data 24.05.2023, o, in alternativa, per fatti concludenti, Parte_1 con l'esecuzione, da pare dell'attrice, delle prestazioni previste dalla proposta stessa, sicché la condotta della convenuta integrerebbe un illegittimo recesso o un inadempimento contrattuale che la obbligherebbe, oltre, al pagamento della fattura già emessa, al risarcimento del danno.
Ha quindi chiesto di accertare la stipula tra le parti di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni previste dal documento n. 3 depositato e l'inadempimento contrattuale del medesimo, per recesso unilaterale della convenuta o, in alternativa, la risoluzione del contratto per grave inadempimento di e, quindi, di Controparte_1
condannarla al pagamento della somma di € 35.990,00 portata dalla fattura del 31.07.2023
n. RI23000668, nonché al risarcimento del danno subito – per i costi del personale sostenuti e a titolo di mancato guadagno – per l'ulteriore somma di € 60.000,00.
Si è costituita in giudizio eccependo e deducendo: Controparte_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como ex artt. 18 e 20 c.p.c., in favore del Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice nel cui circondario ha sede la società convenuta e del luogo in cui il presunto contratto stipulato tra le parti sarebbe sorto e, comunque, avrebbe avuto un principio di esecuzione;
- che, nel marzo 2023, la convenuta era stata posta in contatto, da , con CP_2 [...]
al fine di valutare un'implementazione, da parte di quest'ultima, del sistema Pt_1
informatico acquistato dalla prima;
- che, tra le parti, si erano quindi sviluppati preliminari contatti conoscitivi, descritti nella presentazione dell'offerta sub doc. n. 3 dell'attrice, documento che prevedeva una mera attività esplorativa finalizzata alla personalizzazione del sistema informatico , non implicante il perfezionamento di un contratto di Controparte_2
fornitura tra le parti;
- che le soluzioni proposte dall'attrice non erano apparse soddisfacenti alla convenuta e, pertanto, nessun rapporto contrattuale era mai intercorso tra le parti;
pagina 4 di 10 - che i contatti intrattenuti nei mesi successivi alla ricezione della presentazione sub doc. n. 3 attoreo dimostrerebbero che i rapporti tra le parti erano ancora in fase preliminare e conoscitiva;
- che la sottoscrizione, da parte della convenuta, del documento di presentazione dei servizi di implementazione di costituiva una mera autorizzazione a Parte_1
procedere e, cioè, ad autorizzare e consentire uno scambio informativo, anche di dati sensibili, funzionale ad una manifestazione d'interesse a valutare l'offerta dell'attrice;
- che la domanda attorea risulterebbe infondata anche nel quantum, sia con riguardo all'importo esposto nella fattura emessa a carico della convenuta e da quest'ultima tempestivamente contestata prima del giudizio, sia con riguardo all'indimostrato danno oggetto della pretesa risarcitoria.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como, in favore di quello di Busto Arsizio, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Fissata, con decreto ex art. 171bis c.p.c., la prima udienza di comparizione, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 17.04.2024, la causa è stata istruita solo documentalmente e rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 09.05.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
*** ha agito in giudizio per sentir accertare l'avvenuta conclusione di un contratto di Parte_1 prestazione di servizi informatici con e, quindi, accertato l'illegittimo Controparte_1 recesso dal contratto, o l'inadempimento, da parte di quest'ultima, per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo richiesto con la fattura emessa in data 31.07.2023 e al risarcimento del danno.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, formulata dalla convenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Deve allora premettersi che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n. 13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per pagina 5 di 10 territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18,
19 e 20 c.p.c. e, in mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato.
Nel caso in esame, ha contestato la competenza territoriale del Tribunale Controparte_1 di Como sotto il profilo dell'errata individuazione del foro generale, ex art. 19 c.p.c, del convenuto persona giuridica, con riferimento (esclusivamente) all'ubicazione della propria sede legale, nonché del forum contractus e del formum destinatae solutionis, ex art. 20
c.p.c., con riferimento al contestato titolo contrattuale dedotto in giudizio dall'attrice.
Pertanto, parte convenuta ha mancato di contestare la sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, ultima parte, c.p.c., cioè l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda (cfr., Cass. n. 20597/2018). In applicazione dei principi sopra richiamati, l'eccezione di incompetenza, in quanto incompleta, deve quindi ritenersi inammissibile, con conseguente radicamento presso il
Tribunale di Como della competenza a decidere sulle domande svolte dall'attrice.
Venendo al merito, deve essere innanzitutto premesso che la formazione del vincolo contrattuale richiede il raggiungimento di un accordo sul contenuto del contratto, che si verifica con l'incontro delle volontà dei contraenti, espresse mediante proposta ed accettazione (cfr., art. 1326 c.c.), a vincolarsi agli obblighi e alle condizioni pattuite.
L'accertamento circa l'intervenuta conclusione del contratto può apparire maggiormente complesso qualora le parti abbiano posto in essere, nel corso dell'iter formativo del negozio, atti preparatori, dei quali è necessario, pertanto, indagare l'idoneità ad essere qualificati come regolamenti negoziali definitivi e, quindi, vincolanti per i contraenti. A tal proposito, va osservato che è principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui: “ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale
è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (Cosiddetto "minuta" o
"puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi
pagina 6 di 10 accessori. Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ” (Cass. n. 910/2005; Cass. n. 20701/ 2007; Cass. n. 11126/2024).
Venendo al caso in esame, costituisce circostanza incontestata che, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, si svolsero, tra le parti del giudizio, alcuni incontri diretti alla presentazione ad sia di un software di gestione aziendale, sviluppato da Controparte_1
(non parte del giudizio), e per l'implementazione del quale tale ultima società aveva CP_2
messo la convenuta in contatto con sia del progetto di implementazione del Parte_1 programma proposto dall'attrice e necessario per la piena fruizione del software.
Risulta, inoltre, documentalmente, che, in data 16.05.2023, chiese a Controparte_1
l'invio dell'“offerta a noi riservata così da iniziare ad inoltrarla al consulente Parte_1 per le prime osservazioni e valutare se ci sono bandi o agevolazioni in corso” (cfr., doc. n.
6 attrice, primo messaggio email dello scambio) e che in pari data, trasmise, a Parte_1
mezzo email, alla convenuta il documento prodotto sub doc. n. 3, costituito da alcune pagine in formato PDF, denominato “ Controparte_3
. E', altresì, documentale che, in data 24.05.2023, inoltrò a
[...] Controparte_1 [...]
il medesimo documento, timbrato e firmato alla p. 11, con la dicitura “x Pt_1 autorizzazione a procedere”.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la sottoscrizione del predetto documento “x autorizzazione a procedere” da parte di non consenta di considerare Controparte_1
concluso, tra le parti, un contratto avente ad oggetto le prestazioni descritte nel medesimo documento.
In primo luogo, difatti, il documento in parola non pare poter essere qualificato come proposta contrattuale, a norma dell'art. 1326 c.c., in assenza dei requisiti della completezza e dell'inequivoca manifestazione dell'intenzione del proponente di volersi impegnare a sottostare al vincolo giuridico costituito in seguito all'accettazione. Il documento, infatti, oltre a non contenere alcun espresso riferimento ad una “proposta” contrattuale, appare redatto come una mera presentazione – e, difatti, così è denominato – di un progetto per l'implementazione di un sistema informatico, con sì l'indicazione delle fasi del medesimo,
pagina 7 di 10 delle attività incluse ed escluse e dei costi del servizio, ma senza la chiara manifestazione, da parte di della definitiva volontà ad obbligarsi all'esecuzione delle prestazioni Parte_1
con le tempistiche, le modalità e per il corrispettivo in esso presentate e, comunque, senza la completa descrizione dell'intero regolamento negoziale. A conferma della natura di mera
“presentazione” di un progetto e non di vincolante e completa proposta contrattuale depongono poi sia l'indicazione, in apertura del documento stesso, per cui: “la presente stima è da considerarsi come una prima valutazione di massima e potrà essere approfondita in un secondo momento con il personale di al fine di Parte_2 definire un perimetro di offerta condiviso”, sia il comportamento delle parti successivo alla redazione del documento. Da una parte, difatti, va osservato che, alla richiesta della convenuta di trasmettere il predetto documento “per le prime valutazioni” (v. supra),
l'attrice aveva replicato che: “relativamente all'offerta, stiamo preparando la contrattualistica finale che vi invieremo nei prossimi giorni” (cfr., mail del 16.05.2023 ore
10.51 di RTT, doc. n. 6 attrice) e che: “come ti ho detto, solitamente non mettiamo firme su questo documento…” ma “potresti scrivere nella pagina Q&A – Per Accettazione da parte Parte di e firma e data” (cfr., mail del 24.05.2023 ore 09.49 di doc. n. 6 CP_1 attrice). Dall'altra parte, deve evidenziarsi che non appose alcuna firma Controparte_1 al documento “per accettazione”, bensì per mera “autorizzazione a procedere” (cfr., doc. n.
6bis attrice). Pertanto, il comportamento delle parti che fece seguito alla trasmissione della
“presentazione” sub doc. n. 3 attoreo consente di concludere che il predetto documento non costituisse la proposta contrattuale completa e definitiva, né per che aveva Parte_1 preannunciato la trasmissione della “contrattualistica finale”, né per che Controparte_1
aveva sottoscritto il documento solo per autorizzazione a procedere, e ciò coerentemente con la prospettazione della convenuta per cui l'autorizzazione avrebbe riguardato esclusivamente la prosecuzione dell'attività prodromica alla stipula del contratto e preannunciata nella medesima proposta, in cui, come visto, si dava atto della necessità di un
“approfondimento” della stessa in un secondo momento, al fine di delineare un'offerta condivisa.
In secondo luogo, il comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione, da parte della convenuta, della presentazione sub doc. n. 3 attoreo, dimostra chiaramente che le stesse fossero ben consapevoli che nessun contratto fosse stato tra le medesime concluso e, quindi, impedisce di ritenere sussistente un'attuale ed effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto.
pagina 8 di 10 Difatti, ancora in data 12.07.2023 (cfr., doc. n. 9 attrice), scrisse ad Parte_1 CP_1
“internamente mi chiedono che dobbiamo avere una copertura contrattuale per
[...] portare avanti le attività e visto che domani c'è un incontro fissato vi chiedo se pensate che oggi si riesce ad avere il documento firmato” e, solo in data 26.07.2023 (cfr., doc. n. 10 attrice), l'attrice inviò alla convenuta: “la versione definitiva del contratto di fornitura di servizi”. Tale documento, che esprime compiutamente le condizioni alle quali Parte_1
avrebbe inteso obbligarsi nei confronti di si compone di 45 pagine Controparte_1
(comprensive degli allegati), disciplina numerosi aspetti di dettaglio del rapporto, nemmeno contemplati dalla “presentazione” sub doc. n. 3 (quali la regolamentazione della proprietà intellettuale, art. 14; la modalità di risoluzione delle controversie, art. 12; la disciplina della risoluzione e del recesso, art. 19) e, comunque, stabilisce uno sviluppo del progetto non pienamente conforme a quello della “presentazione” (cfr., p. 10, doc. n. 3 e pp. 32-33, doc.
n. 10 attrice), con indicazione di prestazioni nuove in capo al fornitore (per es. “data migration su SBX e PROD”) e numerose attività a carico del cliente (evidenziate in azzurro nella “timeline”) non contemplate nella proposta. E', pertanto, evidente non solo che quanto indicato nella “presentazione” non costituisse la completa e definitiva descrizione della volontà contrattuale dell'attrice, ma anche che nessun accordo si fosse formato sul contenuto della “presentazione”, tanto che lo stesso sviluppo del progetto appare modificato e integrato nella “versione definitiva” del contratto del 26.07.2023 (documento, pacificamente, mai sottoscritto, per accettazione, dall'oblato).
Da ultimo, deve escludersi che il contratto per cui è causa possa dirsi concluso per fatti concludenti, in considerazione dell'inizio dello svolgimento, da parte dell'attrice, di alcune attività in favore della convenuta. Difatti, ricostruito come sopra lo svolgimento dei fatti di causa e, quindi, accertata la sussistenza tra le parti di trattative volte alla stipula del contratto definito, in tutti i suoi aspetti, solo nel documento sub doc. n. 10 attoreo, appare incompatibile la parallela stipula, per fatti concludenti, di un contratto diverso, apprendo anzi chiaro, ad entrambe le parti, come emerge dalla corrispondenza già richiamata, che i servizi resi dall'attrice non trovavano titolo in alcun contratto (nemmeno stipulato “per facta concludentia”), che pur l'attrice aveva speranza di poter concludere.
Alla luce di tutto quanto sopra, devono essere rigettate le domande attoree sia di accertamento della stipula, tra le parti, di un contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni previste dal documento n. 3, sia, conseguentemente, di accertamento dell'inadempimento (nonché di illegittimo recesso/risoluzione) e di pagina 9 di 10 condanna della convenuta all'adempimento e al risarcimento del danno, in quanto fondate sull'inesistente titolo contrattuale.
In assenza di allegazione di titolo diverso su cui fondare le domande di condanna al pagamento svolte dall'attrice, tutte le domande attoree devono, quindi, essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano - Controparte_1
a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria – nella misura di € 11.268,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 11.268,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
19 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4047/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Biagi, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Seregno, Via F.lli Dandolo, 4
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Controparte_1 P.IVA_2
Lombardo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio, Corso XX
Settembre, 19
- parte convenuta –
Conclusioni di parte attrice
Preliminarmente sulle circostanze e documenti prodotti in atti dalla convenuta nonché sulle sue domande si eccepisce: Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in via preliminare: rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito perché il rapporto contrattuale che intercorreva tra le parti si era costituito ai sensi dell'art.1326 c.c. (e art.20 c.p.c), in quanto la proposta dell'attrice era stata accettata dalla convenuta mediante mail inviata alla sede dell'attrice, sita nel circondario del Tribunale di Como. In subordine: respingersi l'eccezione in quanto il contratto ha avuto iniziale e parziale esecuzione presso gli uffici dell'attrice mediante l'attività di elaborazione e inserimento dati da remoto, svolta presso la sede di Rovello Porro.
Sulle eccezioni di merito avversarie si fa rilevare l'ammissione di natura confessoria da parte della convenuta dei fatti e circostanze descritti nei punti da 1 a 6 dell'atto di citazione attoreo, e la mancata contestazione – da valersi ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – delle circostanze descritte ai punti nn. 7 e 8, 9, 10, 11.
pagina 1 di 10 Per l'effetto accertarsi che: la convenuta non ha preso posizione, in modo chiaro, analitico e specifico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attrice e posti a fondamento della propria domanda. Parimenti non ha specificamente contestato la valenza probatoria dei documenti prodotti in atti relativi alle prestazioni contrattuali eseguite e alla loro quantificazione oltre alla quantificazione del lucro cessante provato dall'attrice. E quindi dichiararsi che ai sensi dell'art.115 cpc i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attrice sono incontestati. Ogni altra richiesta avversaria andrà comunque rigettata. Nel merito si precisano le domande dell'attrice: A. Accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un accordo contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni previste dal documento 3 e meglio descritte nel doc. n. 6 bis depositati in atti
B. Accertare e dichiarare che ha eseguito quelle prestazioni - previste dal contratto Pt_1
– che sono indicate nei documenti da 15 a 28, fino alla data del recesso di nel CP_1 mese di settembre 2023. C. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per CP_1 l'ingiustificato ed unilaterale recesso ad nutum dal contratto. D. In alternativa accertare e dichiarare che il contratto intervenuto tra le parti si è risolto per grave inadempimento della CP_1 E. Accertare e dichiarare che l'attrice ha diritto al pagamento della somma di € 29.500,00 oltre Iva = €.35.990,00 portata dalla fattura del 31/07/2023 n. RI23000668; nonché al risarcimento del danno subito a titolo di mancato guadagno – per l'ulteriore somma di €.
€.38.202,25 oltre Iva, che avrebbe conseguito se il contratto fosse proseguito e per l'effetto Parte condannare la convenuta al pagamento in favore di di queste somme o di quelle che verranno accertate in corso di causa, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo o quantomeno del giorno della domanda al saldo. F. Con vittoria di spese anticipate, anche forfetarie, compensi e oneri di legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei capitoli di prova dal numero 1 al n.41 articolati con la memoria 171 ter comma n.2 e si chiede di disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta oltre l'audizione dei testi indicati nella Controparte_1 memoria istruttoria. Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari per le motivazioni espresse nella memoria 171 ter n.2.
Conclusioni di parte convenuta
l'Ill.mo Tribunale, IN VIA PRELIMINARE Voglia dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del tribunale di Busto Arsizio.
NEL MERITO Voglia comunque respingere la domanda della società attrice, perchè infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in atti
Con vittoria di spese e compensi.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo che: Controparte_1
pagina 2 di 10 - è una società di consulenza informatica che si occupa prevalentemente Parte_1 dell'implementazione del programma di gestione aziendale Controparte_2
fornito dal partner;
CP_2
- nel corso del mese di marzo 2023, aveva svolto una serie di incontri, alla CP_2
presenza anche di con per mostrare la funzionalità Parte_1 Controparte_1
del proprio software;
- in data 14.03.2023 aveva inviato al convenuto le proposte sia per l'acquisto CP_2
della propria licenza software, sia per la stipula del contratto di implementazione con Parte_1
- a seguito di ulteriori contatti tra le parti del giudizio, la convenuta, in data
19.04.2023, aveva acquistato la licenza del programma;
CP_2
- in data 23.05.2024, i rappresentanti di e di si erano Parte_1 Controparte_1
incontrati per effettuare l'avvio formale del progetto di implementazione del software e, nel corso dell'incontro, avevano concordato la partenza Controparte_2
del progetto;
su richiesta della convenuta, i tecnici dell'attrice avevano quindi iniziato l'attività di analisi dei processi da implementare;
- in data 24.05.2023, aveva ricevuto via mail il progetto, sottoscritto dalla Parte_1
convenuta, con indicazione dell'“autorizzazione a procedere”;
- le modalità operative adottate da prevedevano che, prima di procedere Parte_1 all'esecuzione del progetto, le parti dovessero stipulare un contratto di prestazione dei servizi, ma, su richiesta della convenuta di procedere immediatamente all'implementazione del software, aveva iniziato comunque ad eseguire Parte_1
le prestazioni convenute;
- dopo diversi solleciti dell'attrice e senza che le venisse mai indicato di sospendere le attività in corso di svolgimento, in data 28.07.2023, il direttore di aveva Parte_1
trasmesso alla convenuta il testo contrattuale;
le parti, inoltre, avevano pattuito che l'attrice avrebbe emesso una fattura di acconto di € 29.500,00, oltre IVA, e concordato una serie di incontri per i primi giorni di settembre;
- il giorno prima dell'incontro programmato per l'08.09.2023, tuttavia, la convenuta aveva comunicato che l'implementazione del programma era definitivamente interrotta;
pagina 3 di 10 - l'attrice aveva quindi contestato l'inadempimento contrattuale e richiesto il pagamento della fattura emessa, nonché di un'ulteriore somma per le spese sostenute e il mancato guadagno;
- difatti, il contratto tra le parti si sarebbe concluso con l'accettazione della proposta contrattuale di in data 24.05.2023, o, in alternativa, per fatti concludenti, Parte_1 con l'esecuzione, da pare dell'attrice, delle prestazioni previste dalla proposta stessa, sicché la condotta della convenuta integrerebbe un illegittimo recesso o un inadempimento contrattuale che la obbligherebbe, oltre, al pagamento della fattura già emessa, al risarcimento del danno.
Ha quindi chiesto di accertare la stipula tra le parti di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni previste dal documento n. 3 depositato e l'inadempimento contrattuale del medesimo, per recesso unilaterale della convenuta o, in alternativa, la risoluzione del contratto per grave inadempimento di e, quindi, di Controparte_1
condannarla al pagamento della somma di € 35.990,00 portata dalla fattura del 31.07.2023
n. RI23000668, nonché al risarcimento del danno subito – per i costi del personale sostenuti e a titolo di mancato guadagno – per l'ulteriore somma di € 60.000,00.
Si è costituita in giudizio eccependo e deducendo: Controparte_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como ex artt. 18 e 20 c.p.c., in favore del Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice nel cui circondario ha sede la società convenuta e del luogo in cui il presunto contratto stipulato tra le parti sarebbe sorto e, comunque, avrebbe avuto un principio di esecuzione;
- che, nel marzo 2023, la convenuta era stata posta in contatto, da , con CP_2 [...]
al fine di valutare un'implementazione, da parte di quest'ultima, del sistema Pt_1
informatico acquistato dalla prima;
- che, tra le parti, si erano quindi sviluppati preliminari contatti conoscitivi, descritti nella presentazione dell'offerta sub doc. n. 3 dell'attrice, documento che prevedeva una mera attività esplorativa finalizzata alla personalizzazione del sistema informatico , non implicante il perfezionamento di un contratto di Controparte_2
fornitura tra le parti;
- che le soluzioni proposte dall'attrice non erano apparse soddisfacenti alla convenuta e, pertanto, nessun rapporto contrattuale era mai intercorso tra le parti;
pagina 4 di 10 - che i contatti intrattenuti nei mesi successivi alla ricezione della presentazione sub doc. n. 3 attoreo dimostrerebbero che i rapporti tra le parti erano ancora in fase preliminare e conoscitiva;
- che la sottoscrizione, da parte della convenuta, del documento di presentazione dei servizi di implementazione di costituiva una mera autorizzazione a Parte_1
procedere e, cioè, ad autorizzare e consentire uno scambio informativo, anche di dati sensibili, funzionale ad una manifestazione d'interesse a valutare l'offerta dell'attrice;
- che la domanda attorea risulterebbe infondata anche nel quantum, sia con riguardo all'importo esposto nella fattura emessa a carico della convenuta e da quest'ultima tempestivamente contestata prima del giudizio, sia con riguardo all'indimostrato danno oggetto della pretesa risarcitoria.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como, in favore di quello di Busto Arsizio, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Fissata, con decreto ex art. 171bis c.p.c., la prima udienza di comparizione, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 17.04.2024, la causa è stata istruita solo documentalmente e rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 09.05.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
*** ha agito in giudizio per sentir accertare l'avvenuta conclusione di un contratto di Parte_1 prestazione di servizi informatici con e, quindi, accertato l'illegittimo Controparte_1 recesso dal contratto, o l'inadempimento, da parte di quest'ultima, per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo richiesto con la fattura emessa in data 31.07.2023 e al risarcimento del danno.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, formulata dalla convenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Deve allora premettersi che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n. 13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per pagina 5 di 10 territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18,
19 e 20 c.p.c. e, in mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato.
Nel caso in esame, ha contestato la competenza territoriale del Tribunale Controparte_1 di Como sotto il profilo dell'errata individuazione del foro generale, ex art. 19 c.p.c, del convenuto persona giuridica, con riferimento (esclusivamente) all'ubicazione della propria sede legale, nonché del forum contractus e del formum destinatae solutionis, ex art. 20
c.p.c., con riferimento al contestato titolo contrattuale dedotto in giudizio dall'attrice.
Pertanto, parte convenuta ha mancato di contestare la sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, ultima parte, c.p.c., cioè l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda (cfr., Cass. n. 20597/2018). In applicazione dei principi sopra richiamati, l'eccezione di incompetenza, in quanto incompleta, deve quindi ritenersi inammissibile, con conseguente radicamento presso il
Tribunale di Como della competenza a decidere sulle domande svolte dall'attrice.
Venendo al merito, deve essere innanzitutto premesso che la formazione del vincolo contrattuale richiede il raggiungimento di un accordo sul contenuto del contratto, che si verifica con l'incontro delle volontà dei contraenti, espresse mediante proposta ed accettazione (cfr., art. 1326 c.c.), a vincolarsi agli obblighi e alle condizioni pattuite.
L'accertamento circa l'intervenuta conclusione del contratto può apparire maggiormente complesso qualora le parti abbiano posto in essere, nel corso dell'iter formativo del negozio, atti preparatori, dei quali è necessario, pertanto, indagare l'idoneità ad essere qualificati come regolamenti negoziali definitivi e, quindi, vincolanti per i contraenti. A tal proposito, va osservato che è principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui: “ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale
è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (Cosiddetto "minuta" o
"puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi
pagina 6 di 10 accessori. Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ” (Cass. n. 910/2005; Cass. n. 20701/ 2007; Cass. n. 11126/2024).
Venendo al caso in esame, costituisce circostanza incontestata che, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, si svolsero, tra le parti del giudizio, alcuni incontri diretti alla presentazione ad sia di un software di gestione aziendale, sviluppato da Controparte_1
(non parte del giudizio), e per l'implementazione del quale tale ultima società aveva CP_2
messo la convenuta in contatto con sia del progetto di implementazione del Parte_1 programma proposto dall'attrice e necessario per la piena fruizione del software.
Risulta, inoltre, documentalmente, che, in data 16.05.2023, chiese a Controparte_1
l'invio dell'“offerta a noi riservata così da iniziare ad inoltrarla al consulente Parte_1 per le prime osservazioni e valutare se ci sono bandi o agevolazioni in corso” (cfr., doc. n.
6 attrice, primo messaggio email dello scambio) e che in pari data, trasmise, a Parte_1
mezzo email, alla convenuta il documento prodotto sub doc. n. 3, costituito da alcune pagine in formato PDF, denominato “ Controparte_3
. E', altresì, documentale che, in data 24.05.2023, inoltrò a
[...] Controparte_1 [...]
il medesimo documento, timbrato e firmato alla p. 11, con la dicitura “x Pt_1 autorizzazione a procedere”.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la sottoscrizione del predetto documento “x autorizzazione a procedere” da parte di non consenta di considerare Controparte_1
concluso, tra le parti, un contratto avente ad oggetto le prestazioni descritte nel medesimo documento.
In primo luogo, difatti, il documento in parola non pare poter essere qualificato come proposta contrattuale, a norma dell'art. 1326 c.c., in assenza dei requisiti della completezza e dell'inequivoca manifestazione dell'intenzione del proponente di volersi impegnare a sottostare al vincolo giuridico costituito in seguito all'accettazione. Il documento, infatti, oltre a non contenere alcun espresso riferimento ad una “proposta” contrattuale, appare redatto come una mera presentazione – e, difatti, così è denominato – di un progetto per l'implementazione di un sistema informatico, con sì l'indicazione delle fasi del medesimo,
pagina 7 di 10 delle attività incluse ed escluse e dei costi del servizio, ma senza la chiara manifestazione, da parte di della definitiva volontà ad obbligarsi all'esecuzione delle prestazioni Parte_1
con le tempistiche, le modalità e per il corrispettivo in esso presentate e, comunque, senza la completa descrizione dell'intero regolamento negoziale. A conferma della natura di mera
“presentazione” di un progetto e non di vincolante e completa proposta contrattuale depongono poi sia l'indicazione, in apertura del documento stesso, per cui: “la presente stima è da considerarsi come una prima valutazione di massima e potrà essere approfondita in un secondo momento con il personale di al fine di Parte_2 definire un perimetro di offerta condiviso”, sia il comportamento delle parti successivo alla redazione del documento. Da una parte, difatti, va osservato che, alla richiesta della convenuta di trasmettere il predetto documento “per le prime valutazioni” (v. supra),
l'attrice aveva replicato che: “relativamente all'offerta, stiamo preparando la contrattualistica finale che vi invieremo nei prossimi giorni” (cfr., mail del 16.05.2023 ore
10.51 di RTT, doc. n. 6 attrice) e che: “come ti ho detto, solitamente non mettiamo firme su questo documento…” ma “potresti scrivere nella pagina Q&A – Per Accettazione da parte Parte di e firma e data” (cfr., mail del 24.05.2023 ore 09.49 di doc. n. 6 CP_1 attrice). Dall'altra parte, deve evidenziarsi che non appose alcuna firma Controparte_1 al documento “per accettazione”, bensì per mera “autorizzazione a procedere” (cfr., doc. n.
6bis attrice). Pertanto, il comportamento delle parti che fece seguito alla trasmissione della
“presentazione” sub doc. n. 3 attoreo consente di concludere che il predetto documento non costituisse la proposta contrattuale completa e definitiva, né per che aveva Parte_1 preannunciato la trasmissione della “contrattualistica finale”, né per che Controparte_1
aveva sottoscritto il documento solo per autorizzazione a procedere, e ciò coerentemente con la prospettazione della convenuta per cui l'autorizzazione avrebbe riguardato esclusivamente la prosecuzione dell'attività prodromica alla stipula del contratto e preannunciata nella medesima proposta, in cui, come visto, si dava atto della necessità di un
“approfondimento” della stessa in un secondo momento, al fine di delineare un'offerta condivisa.
In secondo luogo, il comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione, da parte della convenuta, della presentazione sub doc. n. 3 attoreo, dimostra chiaramente che le stesse fossero ben consapevoli che nessun contratto fosse stato tra le medesime concluso e, quindi, impedisce di ritenere sussistente un'attuale ed effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto.
pagina 8 di 10 Difatti, ancora in data 12.07.2023 (cfr., doc. n. 9 attrice), scrisse ad Parte_1 CP_1
“internamente mi chiedono che dobbiamo avere una copertura contrattuale per
[...] portare avanti le attività e visto che domani c'è un incontro fissato vi chiedo se pensate che oggi si riesce ad avere il documento firmato” e, solo in data 26.07.2023 (cfr., doc. n. 10 attrice), l'attrice inviò alla convenuta: “la versione definitiva del contratto di fornitura di servizi”. Tale documento, che esprime compiutamente le condizioni alle quali Parte_1
avrebbe inteso obbligarsi nei confronti di si compone di 45 pagine Controparte_1
(comprensive degli allegati), disciplina numerosi aspetti di dettaglio del rapporto, nemmeno contemplati dalla “presentazione” sub doc. n. 3 (quali la regolamentazione della proprietà intellettuale, art. 14; la modalità di risoluzione delle controversie, art. 12; la disciplina della risoluzione e del recesso, art. 19) e, comunque, stabilisce uno sviluppo del progetto non pienamente conforme a quello della “presentazione” (cfr., p. 10, doc. n. 3 e pp. 32-33, doc.
n. 10 attrice), con indicazione di prestazioni nuove in capo al fornitore (per es. “data migration su SBX e PROD”) e numerose attività a carico del cliente (evidenziate in azzurro nella “timeline”) non contemplate nella proposta. E', pertanto, evidente non solo che quanto indicato nella “presentazione” non costituisse la completa e definitiva descrizione della volontà contrattuale dell'attrice, ma anche che nessun accordo si fosse formato sul contenuto della “presentazione”, tanto che lo stesso sviluppo del progetto appare modificato e integrato nella “versione definitiva” del contratto del 26.07.2023 (documento, pacificamente, mai sottoscritto, per accettazione, dall'oblato).
Da ultimo, deve escludersi che il contratto per cui è causa possa dirsi concluso per fatti concludenti, in considerazione dell'inizio dello svolgimento, da parte dell'attrice, di alcune attività in favore della convenuta. Difatti, ricostruito come sopra lo svolgimento dei fatti di causa e, quindi, accertata la sussistenza tra le parti di trattative volte alla stipula del contratto definito, in tutti i suoi aspetti, solo nel documento sub doc. n. 10 attoreo, appare incompatibile la parallela stipula, per fatti concludenti, di un contratto diverso, apprendo anzi chiaro, ad entrambe le parti, come emerge dalla corrispondenza già richiamata, che i servizi resi dall'attrice non trovavano titolo in alcun contratto (nemmeno stipulato “per facta concludentia”), che pur l'attrice aveva speranza di poter concludere.
Alla luce di tutto quanto sopra, devono essere rigettate le domande attoree sia di accertamento della stipula, tra le parti, di un contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni previste dal documento n. 3, sia, conseguentemente, di accertamento dell'inadempimento (nonché di illegittimo recesso/risoluzione) e di pagina 9 di 10 condanna della convenuta all'adempimento e al risarcimento del danno, in quanto fondate sull'inesistente titolo contrattuale.
In assenza di allegazione di titolo diverso su cui fondare le domande di condanna al pagamento svolte dall'attrice, tutte le domande attoree devono, quindi, essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano - Controparte_1
a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria – nella misura di € 11.268,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 11.268,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
19 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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