Articolo 1 della Legge 16 luglio 1960, n. 756
Articolo 2
Versione
18 agosto 1960
Art. 1.
Lo Stato e' autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione al capitale della Societa' mineraria carbonifera sarda, mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni per l'importo di lire 15 miliardi, da versarsi in tre rate a cominciare dall'esercizio 1960-61.
La spesa di lire 15 miliardi di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lire 5000 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61, per lire 7500 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62 e per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1962-63.
Entrata in vigore il 18 agosto 1960