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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. IE OS Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2019 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 06/07/1970 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 10/06/1975 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Sciuti, n.164, presso lo studio dell'Avv. Cicero Mariangela , che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 18/04/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto,
con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Isnello;
2. I coniugi convengono che nulla deve essere fissato quale contributo al mantenimento
dell'unico figlio, in quanto lo stesso è maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente;
3. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al diritto al
mantenimento, impegnandosi, con la sottoscrizione del presente ricorso, a non richiedere nulla
all'altro a tale titolo”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Palermo Parte_1
(PA), in data 06/07/1970, e , nata\o a Palermo (PA), in data 10/06/1975; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 18/04/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 04/09/1999 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Isnello al n. 21, parte II, serie A, anno 1999);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IE OS
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. IE OS Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2019 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 06/07/1970 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 10/06/1975 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Sciuti, n.164, presso lo studio dell'Avv. Cicero Mariangela , che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 18/04/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto,
con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Isnello;
2. I coniugi convengono che nulla deve essere fissato quale contributo al mantenimento
dell'unico figlio, in quanto lo stesso è maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente;
3. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al diritto al
mantenimento, impegnandosi, con la sottoscrizione del presente ricorso, a non richiedere nulla
all'altro a tale titolo”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Palermo Parte_1
(PA), in data 06/07/1970, e , nata\o a Palermo (PA), in data 10/06/1975; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 18/04/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 04/09/1999 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Isnello al n. 21, parte II, serie A, anno 1999);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IE OS
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile