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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 38306/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, via Ottaviano 9, presso lo studio dell'avv. Salvatore Russo che lo rappresenta e difende - unitamente agli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter
Miceli e Fabio Ganci - in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 13.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di del compenso individuale Parte_1
accessorio nella misura di € 850,85, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare in favore dei procuratori CP_1
antistatari di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 260,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è dipendente del Parte_1 Controparte_1
, attualmente in servizio, quale assistente amministrativo, presso un
[...]
istituto scolastico di Roma.
In precedenza, sempre quale assistente amministrativo, il ha Pt_1
prestato servizio a tempo determinato, con una successione di contratti a termine, dal 16.2.2021 al 24.6.2021 e dal 13.10.2021 all'8.6.2022. In relazione a detti periodi il ha rivendicato il pagamento del cd. compenso Pt_1
individuale accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 del Ccnl per il personale del comparto scuola, nella misura di € 850,85, come da conteggi in calce al ricorso.
Nonostante la ritualità della notifica, il non si è costituito in CP_1
giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda del è fondata. Pt_1
Il Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29.11.2007
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) stabilisce, all'art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio;
che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
che in particolare, per il personale a tempo determinato, detto compenso è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Con la conseguenza che al personale Ata, assunto a termine per brevi periodi (e non per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), come nel caso oggetto del presente giudizio, non sembrerebbe spettare detto compenso.
E tuttavia una interpretazione siffatta non sarebbe legittima.
Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche.
Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd.
2 “retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico 2000/2001). Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del
31.8.1999 (e cioè, come detto, con riguardo agli assunti a tempo determinato, al limite dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche).
Ciò quindi sta a significare che il compenso individuale accessorio (in origine come detto previsto per tutto il personale, docente e Ata) e la retribuzione professionale docenti (successivamente prevista per il solo personale docente, che si è visto contestualmente sopprimere il compenso individuale accessorio) hanno avuto la medesima ed identica regolamentazione contrattuale.
Ebbene, tenendo conto di ciò, deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015, nonché Cass.
5.3.2020, n. 6293).
Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti,
a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso.
3 La domanda del deve pertanto essere accolta e va quindi Pt_1
dichiarato il suo diritto ad ottenere il compenso individuale accessorio per il periodo di lavoro a termine prestato.
Sul quantum - fermo restando che l'importo del compenso individuale accessorio è di € 2,23 al giorno fino all'anno 2021 e di € 2,42 al giorno dal 2022
- considerato che il ha lavorato a termine per 209 giorni fino al 2021 Pt_1
e per 159 giorni dal 2022, il totale dovuto dal è pari a € 850,85 (€ 2,23 CP_1 per 209 giorni + € 2,42 per 159 giorni).
Il convenuto va quindi condannato a pagare al ricorrente detto CP_1
importo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e gli interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del CP_1
convenuto.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(da € 0,01 a € 1.100,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è disposta la riduzione fino al 50% del valore medio di queste tre fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata la semplicità e la serialità della questione trattata.
Roma, 13.3.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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