CA
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/08/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.31/2022 RGCA
Promossa da
Parte_1 nato a [...] il
25.11.1965, Codice Fiscale_1
nata a [...] 1'1.04.66, C.F. Parte_2 entrambi rappresentati e difesi C.F. 2
dall'Avv. Vincenzo Giannone per procura in calce all'atto di appello
Appellanti Contro
CP_1 con sede in FRANCIA, 14 boulevard Marie e inAlexandre Oyon 72030Le Mans, P.I.francese P.IVA 1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Caracciolo per procura allegata alla comparsa di risposta di primo grado ex art.83 3°co.c.p.c.
Appellata
Conclusioni delle parti
Per gli Appellanti: Piaccia alla Corte d'appello,in riforma dell'impugnata sentenza;
dichiarare tenuta e condannare al pagamento in forza della polizza con, in. riforma della sentenza di primo grado, a copertura della polizza assicurativa ai fatti di causa;
dire tenuta e condannare la società, in forza della polizza con
"formula Full" stipulata con gli appellanti al pagamento ad integrazione della somma già liquidata di €.10.680,00 nel giudizio di primo grado,grado, dell'importo residuo di
€.2.495,31, per tutti i danni materiali subiti, a causa ed in conseguenza dell'incendio verificatosi il 5/9/2018 in Gelo all'autovettura Dacia Sandero targata FH624MD di proprietà degli appellanti, salvo la maggiore o minore somma che emergerà maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al soddisfo con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, si chiede la nomina di c.t.u. tecnica per quantificare i danni materiali subiti dall' autovettura al momento del sinistro, spese di noleggio, le spese di deposito, di demolizione- radiazione, di assicurazione e/o bollo auto fermo chimico spese e recupero veicolo dal luogo del sinistro, con riserva di formulazione del quesito e con riserva di nomina di c.t.p. sino all'inizio del operazioni peritali.
Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante pro- tempore della società convenuta sui seguenti CP_1
capitoli di prova:
1) Vero o no che il veicolo targato FK 624MD del signor
[...]
è stato periziato dalla società Mach 1 Srl Parte_1
,
ed il danno è stato quantificato in euro 10.880,00?
2) vero no che in data 9/11/2018 la società Mach 1 Srl che gestiva la liquidazione per conto della società convenuta ha comunicato via email le ipotesi di liquidazione del danno in caso di riacquisto o non riacquisto nell'importo di euro
10.680,00?
3) vero o no che in data 31/10/2018 la società Mach 1 Srl veniva diffidata a volere effettuare liquidazione del danno?
4) Vero no che il 9/11/2018 la Mach 1 Srl aveva completato l'istruttoria e poteva liquidare il danno agli attori?
5) Vero o no che in data 17/11/2018 la Mach 1 Srl veniva diffidata a voler effettuare liquidazione del danno e/o offerta formale di pagamento per il danno già riconosciuto al veicolo degli attori?
6) Vero o no che era intenzione della società Mach 1 Srl effettuare il pagamento solo a seguito di transazione del sinistro per ogni danno da parte degli attori?
7) Vero o no che il pagamento del danno non veniva liquidato se gli attori non avessero accettato l'importo stimato è stabilito dalla CP_2 in euro 10.680,00? 8) Vero o no che la società ha chiesto la rottamazione del mezzo ma non ha riconosciuto il valore a relitto del mezzo pari ad €.200,00?
9) Vero no che la società Mach 1 Srl è stata diffidata più volte di effettuare offerta formale di pagamento in favore degli attori e la stessa ottemperato?
10) Vero o no che la società Mach1 Srl era in possesso
Parte_1 già dal dell'iban e della delega all'incasso di
15/1/2019?
Vero o no che la società Mach 1 Srl avrebbe potuto 11) recapitare assegno di pagamento per la liquidazione del danno agli attori sin dal 31/10/2018?
Vero O no che la società voleva effettuare il 12)
pagamento della somma di euro 10.680,00 solo se vi era accettazione e transazione firmata dagli attori Iudici
Pt_1 e Parte_2 ?
13) Vero o no che la società ha ricevuto più volte intimazione a volere effettuare il pagamento con offerta formale da parte degli attori?
Vero o no la società Mach 1 ha ricevuto la PEC e la 14) mail del difensore degli attori con ivi allegata la documentazione tra le quali vi era l'indirizzo iban nella delega all'incasso degli attori in data 15/1/2019?
Vero o no che il signore Parte_1 per la polizza 15) assicurativa con “formula full" con la società VE TY
(MMA IARD S.A.) Gestionnaire Mach 1 Srl ha pagato e sta ancora pagando regolarmente i canoni assicurativi con addebito sul suo conto corrente?
Vero o no che la VE TY (MMA IARD S.A.) 16)
Gestionnaire Mach 1 ha quantificato il danno dal veicolo per l'importo pari a euro 10.680,00? 17) Vero o no che in base alle previsioni negoziali fino al
25° mese dalla data di immatricolazione c'è una franchigia e decurtazione pari a zero euro?
In via istruttoria si chiede prova a mezzo del legale rappresentante pro tempore della società Mach1 Srl quale mandataria della per la gestione del sinistro CP_1
in questione sui capitoli di prova nn. da 1 a 17.
Con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l'appellata: voglia la Corte,
in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità
dell'impugnazione proposta ex art. 348 bis, primo co. c.p.c.
nel merito respingere il gravame in quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza del tribunale n.508/2020.
In via istruttoria si oppone alle richieste istruttorie articolate dagli appellanti e nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi chiede sin d'ora di essere ammessa a prova contraria con i medesimi testi. Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori Parte_1 e Parte_2
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.06.2021, evocarono in giudizio davanti al Tribunale di Gela la società CP_1
[...] per sentirla condannare al pagamento in loro favore dell'indennizzo dovuto di €. 16.593,31(di cui €. 13.600,00 prezzo di acquisto dell' auto, €.
1.800 spese di noleggio
€.603.90 recupero del mezzo ed €.91,41per spese di radiazione del veicolo) e deducendo il pagamento di €.
2.920 a titolo di indennizzo da parte di altra compagnia, richiesero il pagamento di €.13.175,31oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutti i danni materiali subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi il 15.09.2018 in Gela a causa del quale l'autovettura di loro proprietà Dacia Sandero targata FH624MD andava completamente distrutta;
il predetto veicolo era regolarmente coperto dalla polizza assicurativa per i danni da incendio e distruzione totale con la società
appellata che riconosceva il danno e la validità della copertura assicurativa, determinando l'indennizzo dovuto in
€.10.680,00 Iva compresa ai sensi dell'art. 14.1B.a. delle condizioni generali di contratto (comunicato con pec agli attori il 9.11.2018-doc.n.15 atto di cit.) rendendosi disponibile alla liquidazione previa acquisizione di documentazione da parte degli attori.
Non avendo raggiunto in fase stragiudiziale l'accordo su quanto richiesto, chiedevano al Tribunale, previa affermazione della responsabilità per l'evento dannoso occorso, la condanna della società odierna appellata al risarcimento per i danni sofferti come quantificati in atto di citazione. L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizione documentale.
Alla prima udienza il 17/12/2019 il procuratore degli attori chiedeva concedersi ordinanza di pagamento di somme non con la contestate, producendo corrispondenza intercorsa società appellata, nonché i termini ex art. 183 6°co. c.p.c. A tale richiesta si associava il procuratore della società appellata deducendo che da parte della compagnia vi era stata sempre prontezza di pagamento dell'importo non contestato di €.
10.680,00 e chiedendo al giudice di formulare alle parti proposta conciliativa per il pagamento delle spese di lite (sulle quali, esclusivamente, non si era perfezionato l'accordo stragiudiziale). Con ordinanza riservata il tribunale formulava la seguente proposta conciliativa "corresponsione da parte della società convenuta in favore di parte attrice di euro 10.680,00 e di euro 1000,00 per spese di lite del presente giudizio comprensivo di spese vive" fissando, per sentire le parti sulla proposta, l'udienza del 31.03.2020".
A tal proposito il procuratore degli attori dichiarava che il proprio assistito non intendeva accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice, precisando che la mancata accettazione concerneva esclusivamente la quantificazione delle spese legali;
insisteva quindi nella chiesta provvisionale e in subordine chiedeva concedersi termini di cui all'art. 183
co. 6° c.p.c. Il procuratore della convenuta società dichiarava di accettare la proposta formulata dal giudice e chiedeva che venisse comunicato l'iban per la liquidazione;
In subordine chiedeva i termini ex art. 183, 6 co. c.p.c.
Ritenne il Tribunale all'esito, matura la causa per la decisione invitando le parti a precisare le proprie conclusioni preso atto della rinuncia di entrambi ai termini ex art. 190 c.p.c.
Quindi così statuì “condanna CP_1 al pagamento di euro 10.680,00 in favore degli attori a titolo di indennizzo assicurativo" dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
****
Avverso detta sentenza hanno proposto appello [...] chiedendo la riforma della Parte_1 e Parte_2
sentenza nella parte in cui Il Tribunale non ha riconosciuto l'integrale risarcimento del danno “e degli interessi legali e compensativi, delle spese sostenute a causa del mancato pagamento, sia per la mancata concessione dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. co. 6° richiesti dagli attori" (primo motivo)
e nella mancata condanna alle spese legali nei confronti della società convenuta, rimasta completamente soccombente nel giudizio di primo grado (secondo motivo).
La società assicurativa costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza ed ha chiesto la conferma della sentenza con il favore delle spese del grado.
Con ordinanza riservata depositata 1'8.04.2022 la Corte ritenuta superflua la richiesta di nomina di CTU e la prova testimoniale oltre che irrilevante, inammissibile, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata posta in decisione il 31ottobre 2024 a seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., D.lgs.
n.149/2022, alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante reitera la presunta contraddittorietà della sentenza in punto di mancato riconoscimento del danno per intero e conseguentemente la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6°
c.p.c. Come correttamente rilevato dal tribunale, la misura della dell'indennizzo determinata secondo le disposizioni contrattuali è pari a €.10.680,00 considerato che l'auto è andata completamente distrutta;
si tratta di un danno totale ovvero secondo le condizioni assicurative superiore al 75% del valore del mezzo in relazione al quale l'articolo 14 del contratto di assicurazione (prodotto dalla società appellata) al capo intitolato "Determinazione Dell'ammontare Del Danno E
Calcolo Del Valore Commerciale-Deprezzamento prescrive: "Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo del sinistro si applicano sul valore assicurato in base a quanto disposto dall'articolo 11) le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario, in relazione al tempo trascorso dall'immatricolazione per i veicoli acquistati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per gli altri veicoli della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall'uso, o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo (articolo 14.1.)".
L'articolo 21-RELITTO inoltre, prevede “qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la società ha la facoltà
di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della società, l'assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'A.C.I., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione”.
Così come correttamente rilevato dal tribunale, a norma del predetto articolo 14 in applicazione dei parametri previsti dalla tabella B.A. è previsto un deprezzamento del 20% sul valore di acquisto per i veicoli immatricolati tra il 13° e il 24° mese;
infatti in relazione alla fattura prodotta in primo grado dagli appellanti, l'autovettura oggetto del giudizio è stata acquistata dal signor in data 21.04.2017 al prezzo Parte_1
di €.13.600,00 Iva inclusa e l'incendio della stessa si è
verificato il 15.09.2018 ovvero trascorsi circa 17 mesi dall'immatricolazione, talché in applicazione delle condizioni di polizza l'indennizzo spettante agli appellanti è stato quantificato correttamente in €. 10.680,00 ovvero il valore assicurato (13.600,00) da cui devono essere detratti il 20% di deprezzamento (euro 2720,00) E il valore del relitto (euro
200,00) in quanto non acquisito dalla società, come prescritto dall'articolo 21 della polizza. Né sono dovuti rimborso per spese di recupero del mezzo, di radiazione del veicolo, di noleggio poiché non oggetto dell'indennizzo e del resto, come correttamente rilevato dal tribunale, rispetto a tali spese gli attori non hanno indicato il fondamento contrattuale di tale pretesa;
peraltro la società appellata ha dichiarato che "da verifiche effettuate presso la competente società -IP
Pt 1 ha Assistance- è emerso che in data 28.07.21 il signor ricevuto il rimborso di euro 549, 00 come previsto dalle condizioni di polizza.
Del tutto sfornito di fondamento è anche il rilievo critico relativo al secondo motivo di impugnazione riguardo al regolamento delle spese di lite che il giudice di primo grado ha ritenuto, in applicazione dell'art. 91 co. 2, di compensare integralmente tra le parti. Di tale statuizione il primo giudice ha fornito motivazione corretta, siccome fondata sull'accoglimento della domanda attore in misura uguale a quella dell'offerta stragiudiziale avanzata dalla convenuta società assicurativa, nonché nella stessa misura indicata nella proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza dell'8.01. 2020.
Queste essendo le risultanze processuali, resta confermata la correttezza della decisione del primo giudice, secondo cui dalla valutazione del compendio probatorio in atti risulta in maniera evidente l'atteggiamento della società appellata nella fattispecie, laddove la stessa già prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado si era dichiarata disponibile a corrispondere l'importo oggetto poi della proposta conciliativa
(richiedendo l'IBAN dell'assicurato-cfr.doc.n.9 fasc. I°grado) e di contro quello litigioso degli attori che non hanno voluto evitare il giudizio.
In questo quadro, l'invocata mancanza della concessione dei termini ex art. 183 co.6 cpc non avrebbe potuto apportare ne apporterebbe oggi l'ammissione delle richieste istruttorie formulate dagli attori ed in parte inammissibili, alcun decisivo elemento di giudizio, posto che era evidente la correttezza della quantificazione dell'indennizzo in relazione alle previsioni della polizza. Senza sottacere che la richiesta della parte di concessione dei termini ex articolo 183 c.p.c. comma 6, non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni, ritendo alla luce degli atti, la causa matura per la decisione. Nella fattispecie il procuratore degli attori dichiarava che il proprio assistito non intendeva accettare la proposta formulata dal giudice, unicamente per ragioni inerenti la quantificazione delle spese legali ed ha insistito nella chiesta provvisionale(€.10.680,00) e solo in subordine ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183
c.p.c. (Cass.Ord. n. 13653 del 30.05.2017).
Ritiene, perciò, la Corte che l'appello non meriti accoglimento.
Gli appellanti per il principio della soccombenza, vanno condannati a rifondere le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r.
n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.508/2020 del
Tribunale di Gela pubblicata il 17/12/2020, appellata da
Parte_1 e Parte_2
condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado liquidate comeCP_1 in parte motiva. Da' atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r.
n. 115/2002.
Caltanissetta 27 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.31/2022 RGCA
Promossa da
Parte_1 nato a [...] il
25.11.1965, Codice Fiscale_1
nata a [...] 1'1.04.66, C.F. Parte_2 entrambi rappresentati e difesi C.F. 2
dall'Avv. Vincenzo Giannone per procura in calce all'atto di appello
Appellanti Contro
CP_1 con sede in FRANCIA, 14 boulevard Marie e inAlexandre Oyon 72030Le Mans, P.I.francese P.IVA 1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Caracciolo per procura allegata alla comparsa di risposta di primo grado ex art.83 3°co.c.p.c.
Appellata
Conclusioni delle parti
Per gli Appellanti: Piaccia alla Corte d'appello,in riforma dell'impugnata sentenza;
dichiarare tenuta e condannare al pagamento in forza della polizza con, in. riforma della sentenza di primo grado, a copertura della polizza assicurativa ai fatti di causa;
dire tenuta e condannare la società, in forza della polizza con
"formula Full" stipulata con gli appellanti al pagamento ad integrazione della somma già liquidata di €.10.680,00 nel giudizio di primo grado,grado, dell'importo residuo di
€.2.495,31, per tutti i danni materiali subiti, a causa ed in conseguenza dell'incendio verificatosi il 5/9/2018 in Gelo all'autovettura Dacia Sandero targata FH624MD di proprietà degli appellanti, salvo la maggiore o minore somma che emergerà maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al soddisfo con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, si chiede la nomina di c.t.u. tecnica per quantificare i danni materiali subiti dall' autovettura al momento del sinistro, spese di noleggio, le spese di deposito, di demolizione- radiazione, di assicurazione e/o bollo auto fermo chimico spese e recupero veicolo dal luogo del sinistro, con riserva di formulazione del quesito e con riserva di nomina di c.t.p. sino all'inizio del operazioni peritali.
Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante pro- tempore della società convenuta sui seguenti CP_1
capitoli di prova:
1) Vero o no che il veicolo targato FK 624MD del signor
[...]
è stato periziato dalla società Mach 1 Srl Parte_1
,
ed il danno è stato quantificato in euro 10.880,00?
2) vero no che in data 9/11/2018 la società Mach 1 Srl che gestiva la liquidazione per conto della società convenuta ha comunicato via email le ipotesi di liquidazione del danno in caso di riacquisto o non riacquisto nell'importo di euro
10.680,00?
3) vero o no che in data 31/10/2018 la società Mach 1 Srl veniva diffidata a volere effettuare liquidazione del danno?
4) Vero no che il 9/11/2018 la Mach 1 Srl aveva completato l'istruttoria e poteva liquidare il danno agli attori?
5) Vero o no che in data 17/11/2018 la Mach 1 Srl veniva diffidata a voler effettuare liquidazione del danno e/o offerta formale di pagamento per il danno già riconosciuto al veicolo degli attori?
6) Vero o no che era intenzione della società Mach 1 Srl effettuare il pagamento solo a seguito di transazione del sinistro per ogni danno da parte degli attori?
7) Vero o no che il pagamento del danno non veniva liquidato se gli attori non avessero accettato l'importo stimato è stabilito dalla CP_2 in euro 10.680,00? 8) Vero o no che la società ha chiesto la rottamazione del mezzo ma non ha riconosciuto il valore a relitto del mezzo pari ad €.200,00?
9) Vero no che la società Mach 1 Srl è stata diffidata più volte di effettuare offerta formale di pagamento in favore degli attori e la stessa ottemperato?
10) Vero o no che la società Mach1 Srl era in possesso
Parte_1 già dal dell'iban e della delega all'incasso di
15/1/2019?
Vero o no che la società Mach 1 Srl avrebbe potuto 11) recapitare assegno di pagamento per la liquidazione del danno agli attori sin dal 31/10/2018?
Vero O no che la società voleva effettuare il 12)
pagamento della somma di euro 10.680,00 solo se vi era accettazione e transazione firmata dagli attori Iudici
Pt_1 e Parte_2 ?
13) Vero o no che la società ha ricevuto più volte intimazione a volere effettuare il pagamento con offerta formale da parte degli attori?
Vero o no la società Mach 1 ha ricevuto la PEC e la 14) mail del difensore degli attori con ivi allegata la documentazione tra le quali vi era l'indirizzo iban nella delega all'incasso degli attori in data 15/1/2019?
Vero o no che il signore Parte_1 per la polizza 15) assicurativa con “formula full" con la società VE TY
(MMA IARD S.A.) Gestionnaire Mach 1 Srl ha pagato e sta ancora pagando regolarmente i canoni assicurativi con addebito sul suo conto corrente?
Vero o no che la VE TY (MMA IARD S.A.) 16)
Gestionnaire Mach 1 ha quantificato il danno dal veicolo per l'importo pari a euro 10.680,00? 17) Vero o no che in base alle previsioni negoziali fino al
25° mese dalla data di immatricolazione c'è una franchigia e decurtazione pari a zero euro?
In via istruttoria si chiede prova a mezzo del legale rappresentante pro tempore della società Mach1 Srl quale mandataria della per la gestione del sinistro CP_1
in questione sui capitoli di prova nn. da 1 a 17.
Con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per l'appellata: voglia la Corte,
in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità
dell'impugnazione proposta ex art. 348 bis, primo co. c.p.c.
nel merito respingere il gravame in quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza del tribunale n.508/2020.
In via istruttoria si oppone alle richieste istruttorie articolate dagli appellanti e nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi chiede sin d'ora di essere ammessa a prova contraria con i medesimi testi. Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori Parte_1 e Parte_2
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.06.2021, evocarono in giudizio davanti al Tribunale di Gela la società CP_1
[...] per sentirla condannare al pagamento in loro favore dell'indennizzo dovuto di €. 16.593,31(di cui €. 13.600,00 prezzo di acquisto dell' auto, €.
1.800 spese di noleggio
€.603.90 recupero del mezzo ed €.91,41per spese di radiazione del veicolo) e deducendo il pagamento di €.
2.920 a titolo di indennizzo da parte di altra compagnia, richiesero il pagamento di €.13.175,31oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutti i danni materiali subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi il 15.09.2018 in Gela a causa del quale l'autovettura di loro proprietà Dacia Sandero targata FH624MD andava completamente distrutta;
il predetto veicolo era regolarmente coperto dalla polizza assicurativa per i danni da incendio e distruzione totale con la società
appellata che riconosceva il danno e la validità della copertura assicurativa, determinando l'indennizzo dovuto in
€.10.680,00 Iva compresa ai sensi dell'art. 14.1B.a. delle condizioni generali di contratto (comunicato con pec agli attori il 9.11.2018-doc.n.15 atto di cit.) rendendosi disponibile alla liquidazione previa acquisizione di documentazione da parte degli attori.
Non avendo raggiunto in fase stragiudiziale l'accordo su quanto richiesto, chiedevano al Tribunale, previa affermazione della responsabilità per l'evento dannoso occorso, la condanna della società odierna appellata al risarcimento per i danni sofferti come quantificati in atto di citazione. L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizione documentale.
Alla prima udienza il 17/12/2019 il procuratore degli attori chiedeva concedersi ordinanza di pagamento di somme non con la contestate, producendo corrispondenza intercorsa società appellata, nonché i termini ex art. 183 6°co. c.p.c. A tale richiesta si associava il procuratore della società appellata deducendo che da parte della compagnia vi era stata sempre prontezza di pagamento dell'importo non contestato di €.
10.680,00 e chiedendo al giudice di formulare alle parti proposta conciliativa per il pagamento delle spese di lite (sulle quali, esclusivamente, non si era perfezionato l'accordo stragiudiziale). Con ordinanza riservata il tribunale formulava la seguente proposta conciliativa "corresponsione da parte della società convenuta in favore di parte attrice di euro 10.680,00 e di euro 1000,00 per spese di lite del presente giudizio comprensivo di spese vive" fissando, per sentire le parti sulla proposta, l'udienza del 31.03.2020".
A tal proposito il procuratore degli attori dichiarava che il proprio assistito non intendeva accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice, precisando che la mancata accettazione concerneva esclusivamente la quantificazione delle spese legali;
insisteva quindi nella chiesta provvisionale e in subordine chiedeva concedersi termini di cui all'art. 183
co. 6° c.p.c. Il procuratore della convenuta società dichiarava di accettare la proposta formulata dal giudice e chiedeva che venisse comunicato l'iban per la liquidazione;
In subordine chiedeva i termini ex art. 183, 6 co. c.p.c.
Ritenne il Tribunale all'esito, matura la causa per la decisione invitando le parti a precisare le proprie conclusioni preso atto della rinuncia di entrambi ai termini ex art. 190 c.p.c.
Quindi così statuì “condanna CP_1 al pagamento di euro 10.680,00 in favore degli attori a titolo di indennizzo assicurativo" dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
****
Avverso detta sentenza hanno proposto appello [...] chiedendo la riforma della Parte_1 e Parte_2
sentenza nella parte in cui Il Tribunale non ha riconosciuto l'integrale risarcimento del danno “e degli interessi legali e compensativi, delle spese sostenute a causa del mancato pagamento, sia per la mancata concessione dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. co. 6° richiesti dagli attori" (primo motivo)
e nella mancata condanna alle spese legali nei confronti della società convenuta, rimasta completamente soccombente nel giudizio di primo grado (secondo motivo).
La società assicurativa costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza ed ha chiesto la conferma della sentenza con il favore delle spese del grado.
Con ordinanza riservata depositata 1'8.04.2022 la Corte ritenuta superflua la richiesta di nomina di CTU e la prova testimoniale oltre che irrilevante, inammissibile, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata posta in decisione il 31ottobre 2024 a seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., D.lgs.
n.149/2022, alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante reitera la presunta contraddittorietà della sentenza in punto di mancato riconoscimento del danno per intero e conseguentemente la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6°
c.p.c. Come correttamente rilevato dal tribunale, la misura della dell'indennizzo determinata secondo le disposizioni contrattuali è pari a €.10.680,00 considerato che l'auto è andata completamente distrutta;
si tratta di un danno totale ovvero secondo le condizioni assicurative superiore al 75% del valore del mezzo in relazione al quale l'articolo 14 del contratto di assicurazione (prodotto dalla società appellata) al capo intitolato "Determinazione Dell'ammontare Del Danno E
Calcolo Del Valore Commerciale-Deprezzamento prescrive: "Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo del sinistro si applicano sul valore assicurato in base a quanto disposto dall'articolo 11) le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario, in relazione al tempo trascorso dall'immatricolazione per i veicoli acquistati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per gli altri veicoli della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall'uso, o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo (articolo 14.1.)".
L'articolo 21-RELITTO inoltre, prevede “qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la società ha la facoltà
di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della società, l'assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'A.C.I., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione”.
Così come correttamente rilevato dal tribunale, a norma del predetto articolo 14 in applicazione dei parametri previsti dalla tabella B.A. è previsto un deprezzamento del 20% sul valore di acquisto per i veicoli immatricolati tra il 13° e il 24° mese;
infatti in relazione alla fattura prodotta in primo grado dagli appellanti, l'autovettura oggetto del giudizio è stata acquistata dal signor in data 21.04.2017 al prezzo Parte_1
di €.13.600,00 Iva inclusa e l'incendio della stessa si è
verificato il 15.09.2018 ovvero trascorsi circa 17 mesi dall'immatricolazione, talché in applicazione delle condizioni di polizza l'indennizzo spettante agli appellanti è stato quantificato correttamente in €. 10.680,00 ovvero il valore assicurato (13.600,00) da cui devono essere detratti il 20% di deprezzamento (euro 2720,00) E il valore del relitto (euro
200,00) in quanto non acquisito dalla società, come prescritto dall'articolo 21 della polizza. Né sono dovuti rimborso per spese di recupero del mezzo, di radiazione del veicolo, di noleggio poiché non oggetto dell'indennizzo e del resto, come correttamente rilevato dal tribunale, rispetto a tali spese gli attori non hanno indicato il fondamento contrattuale di tale pretesa;
peraltro la società appellata ha dichiarato che "da verifiche effettuate presso la competente società -IP
Pt 1 ha Assistance- è emerso che in data 28.07.21 il signor ricevuto il rimborso di euro 549, 00 come previsto dalle condizioni di polizza.
Del tutto sfornito di fondamento è anche il rilievo critico relativo al secondo motivo di impugnazione riguardo al regolamento delle spese di lite che il giudice di primo grado ha ritenuto, in applicazione dell'art. 91 co. 2, di compensare integralmente tra le parti. Di tale statuizione il primo giudice ha fornito motivazione corretta, siccome fondata sull'accoglimento della domanda attore in misura uguale a quella dell'offerta stragiudiziale avanzata dalla convenuta società assicurativa, nonché nella stessa misura indicata nella proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza dell'8.01. 2020.
Queste essendo le risultanze processuali, resta confermata la correttezza della decisione del primo giudice, secondo cui dalla valutazione del compendio probatorio in atti risulta in maniera evidente l'atteggiamento della società appellata nella fattispecie, laddove la stessa già prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado si era dichiarata disponibile a corrispondere l'importo oggetto poi della proposta conciliativa
(richiedendo l'IBAN dell'assicurato-cfr.doc.n.9 fasc. I°grado) e di contro quello litigioso degli attori che non hanno voluto evitare il giudizio.
In questo quadro, l'invocata mancanza della concessione dei termini ex art. 183 co.6 cpc non avrebbe potuto apportare ne apporterebbe oggi l'ammissione delle richieste istruttorie formulate dagli attori ed in parte inammissibili, alcun decisivo elemento di giudizio, posto che era evidente la correttezza della quantificazione dell'indennizzo in relazione alle previsioni della polizza. Senza sottacere che la richiesta della parte di concessione dei termini ex articolo 183 c.p.c. comma 6, non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni, ritendo alla luce degli atti, la causa matura per la decisione. Nella fattispecie il procuratore degli attori dichiarava che il proprio assistito non intendeva accettare la proposta formulata dal giudice, unicamente per ragioni inerenti la quantificazione delle spese legali ed ha insistito nella chiesta provvisionale(€.10.680,00) e solo in subordine ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183
c.p.c. (Cass.Ord. n. 13653 del 30.05.2017).
Ritiene, perciò, la Corte che l'appello non meriti accoglimento.
Gli appellanti per il principio della soccombenza, vanno condannati a rifondere le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r.
n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.508/2020 del
Tribunale di Gela pubblicata il 17/12/2020, appellata da
Parte_1 e Parte_2
condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore della delle spese del presente grado liquidate comeCP_1 in parte motiva. Da' atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r.
n. 115/2002.
Caltanissetta 27 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico