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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. OR LA Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa NI EF Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 338 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. CATERINA CARDIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Iglesias, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA FERRARA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che erano legalmente separati al momento della proposizione del giudizio di divorzio, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (sentenza di separazione emessa in data
29/05/2019) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 19/01/2024) erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
CP_1
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate, non essendo possibile una decisione allo stato.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in QUARTUCCIU il 19/03/2015 fra i coniugi nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 CP_1
(RM) il 06/08/1991, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, parte I, anno 2015 - Comune di QUARTUCCIU);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 10/10/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
NI EF OR LA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. OR LA Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa NI EF Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 338 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
con l'avv. CARDIA CATERINA, Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. FERRARA ALESSANDRA, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del 16/12/2025 che viene sostituita dal deposito di note entro la data dell'udienza ai sensi dell'art 127 ter cpc davanti al giudice istruttore dott.ssa NI EF, cui rimette la causa per la prosecuzione. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 10/10/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. OR LA