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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1137/2019 del R.G. di questa Corte di Appello tra
, nata il [...] a [...] Parte_1
Bassi), C.F.: e residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Dario Greco, C.F.: , C.F._2
e dall'Avvocato Josée (Maria Josephina) van Email_1
Wezel, C.F.: , con elezione di C.F._3 Email_2 domicilio a Palermo, via F. Ferrara n. 8; parte appellante – ricorrente in riassunzione
e
, C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
parte appellata contumace
***
Conclusioni per la parte appellante:
1 Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, Controparte_1
condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 98.400,00 - comprensivi del danno biologico e morale – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 5309 del 30 novembre 2018, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica rigettava la domanda avanzata da Parte_1
al fine di ottenere la condanna del al risarcimento del
[...] Controparte_1 danno alla salute che la stessa asseriva di aver riportato in conseguenza di una caduta accidentale, verificatasi il 13 maggio 2013, intorno alle ore 14.00, transitando lungo la via Maccherronai ubicata nel centro storico di Palermo.
2. In particolare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., il
Tribunale riteneva che le prove documentali acquisite – coincidenti, sostanzialmente, con la documentazione medica e il carteggio intrattenuto dal difensore di parte appellante con l'ente pubblico - non fossero idonee a dimostrare con ragionevole probabilità il verificarsi del sinistro oggetto di controversia e a fondare la responsabilità del convenuto. Inoltre, lo stesso Giudice respingeva l'avanzata richiesta di CP_1
prove orali, reputando che queste fossero state formulate in modo generico e non dedotte mediante indicazione specifica dei fatti, così come richiesto dall'art. 244 cod. proc. civ.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello , Parte_1 con atto di citazione notificato il 22 maggio 2019.
4. Nell'assenza del , non ricostituitosi dopo l'interruzione del Controparte_1
processo dichiarata a causa della collocazione in quiescenza del difensore appartenente all'ufficio legale dell'Ente, e nonostante la correttezza della notifica del ricorso in 2 riassunzione, il procedimento è stato rimesso all'udienza collegiale del 4 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ., e quindi assunto in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., venuti a scadenza il 25 febbraio 2025.
***
5. Con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda per carenza di prova idonea a dimostrarne la fondatezza.
In proposito, l'appellante deduce di non aver potuto fornire adeguata dimostrazione del danno subito in quanto le relative richieste istruttorie orali erano state rigettate dal primo Giudice perché ritenute di formulazione generica;
deduce quindi, di aver indicato specificamente i fatti accaduti e di aver ben formulato le domande in articoli separati, così come richiesto dall'art. 244 cod. proc. civ.
6. Il secondo motivo di gravame attiene alla valutazione delle prove documentali depositate in atti, ritenute dal primo giudice inidonee a dimostrare i fatti oggetto di controversia.
Allega l'appellante, al riguardo, che dalla lettura combinata del materiale probatorio messo a disposizione dell'Autorità decidente, consistente nella documentazione medica e fotografica, nonché nelle comunicazioni intervenute con l'ente comunale, sarebbe possibile dedurre il rapporto causale tra lo stato dissestato del manto stradale e il sinistro generatore dei danni di cui si chiede il risarcimento.
7. Con il terzo motivo di impugnazione si contesta la mancata applicazione dell'art. 155 cod. proc. civ. da parte del Tribunale, avendo il primo giudice non considerato come pacifiche le circostanze sostenute da parte appellante e non espressamente contrastate dal . In particolare, la evidenzia che l'ente Controparte_1 Parte_1
convenuto, nei suoi scritti difensivi, non aveva contestato la sussistenza del dissesto stradale e lo aveva, anzi, menzionato e perciò riconosciuto espressamente. Con lo stesso motivo, inoltre, si sostiene che la responsabilità dell'ente comunale dovrebbe essere comunque dichiarata applicando la disciplina propria della responsabilità da cosa in custodia, secondo cui è imposto al custode di provare il caso fortuito, quale circostanza imprevedibile e inevitabile tale da interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa custodita e l'evento del danno. La parte appellante sostiene che tale prova non sia stata 3 fornita dal ente custode della via del sinistro, e che l'asserita imprudenza CP_1
contestata alla stessa nel percorrere la via del mercato della Vucciria, consistente nel non aver prestato attenzione allo stato del manto stradale e nell'essersi piuttosto concentrata sulle bancarelle espositive, non può essere considerata circostanza eccezionale e imprevedibile, tale da escludere la responsabilità del proprietario e gestore della strada pubblica.
8. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe fatto buon uso delle regole distributive dell'onere della prova, trascurando in particolare la disposizione di cui all'art. 1227 c.c. in punto di concorso di colpa del danneggiato il cui comportamento venga ritenuto imprudente e negligente. Graverebbe sul , pertanto, l'onere di provare il mancato rispetto, da parte del Controparte_1 danneggiato, delle regole di prudenza applicabili nel caso concreto, e nella specie il non avrebbe appunto dato prova del caso fortuito, unica circostanza idonea ad CP_1 escludere la sua responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ.
9. Il quinto motivo di impugnazione attiene all'asserita erronea interpretazione, da parte del Tribunale, della disciplina relativa alla responsabilità oggettiva del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., che deve essere ritenuto responsabile per il solo rapporto di custodia, prescindendo da qualsiasi negligenza o colpa dello stesso.
***
10. L'appello è infondato.
11. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_1 ritualmente citato in riassunzione e non ri-costituitosi.
Invero, a seguito di interruzione del processo per intervenuta quiescenza dell'avvocato difensore dell'ente comunale convenuto, l'appellante ha prodotto, in data
8 ottobre 2024, ricevuta di avvenuta consegna di notificazione, ai sensi della legge n. 53 del 1994, di atto di citazione in riassunzione dal quale risulta «Il giorno 08/10/2024 alle ore 13:13:17 (+0200) il messaggio "Notifica ex articolo 3-bis della legge 53/94" proveniente da ed indirizzato a Email_2
alermo.it" è stato consegnato nella casella di destinazione». Email_3 CP_1
12. Ciò premesso, deve preliminarmente analizzarsi l'attendibilità della ricostruzione prospettata da parte appellante con riguardo al fatto dannoso, ricondotto alla percorrenza da parte della danneggiata della via Maccherronai e alla caduta della stessa 4 asseritamente determinata dalla presenza di una insidia nel manto stradale. Invero, il primo Giudice ha rigettato tale ricostruzione, ritenendo gli elementi di prova addotti dalla parte danneggiata non idonei a dimostrarne la fondatezza.
13. A parere di questa Corte deve ritenersi sufficientemente provato che la parte appellante abbia subito un danno durante la percorrenza della via Maccherronai, così come emerge dai referti medici in atti, da cui si evince che la stessa danneggiata fu, nella data del sinistro (avvenuto il 13.05.2013), trasportata in autoambulanza presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo, e immediatamente trasferita, per ragioni di cura, presso l' di Palermo, dove, in Controparte_2
armonia con quanto dichiarato dalla stessa, gli operatori sanitari che la presero in carico verbalizzarono che il trauma era avvenuto a causa di una caduta accidentale per strada mentre stava passeggiando.
14. Alla luce di tali considerazioni, e, come esposto, sulla base degli elementi di prova presenti in atti, in applicazione del principio del “più probabile che non” che domina il processo civile, può ritenersi altamente probabile che l'evento da cui sono derivati i danni oggetto di controversia si sia verificato il 13 maggio 2013 in Palermo, Via
Maccherronai, all'interno del mercato storico della Vucciria, con valenza assorbente rispetto alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori volti a provare circostanze che, per le ragioni appena esposte, vanno ritenute senz'altro già dimostrate.
15. Così ricostruito il fatto da cui si è prodotto il danno oggetto di controversia, occorre indagare la possibilità di ritenere configurata una responsabilità a carico del ente proprietario e gestore della via del sinistro. La questione Controparte_1
attiene all'eventualità di applicare al caso di specie la disciplina della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ.
In proposito, deve rammentarsi che, all'esito di un annoso iter giurisprudenziale, ad oggi le ipotesi di responsabilità da cosa in custodia hanno natura oggettiva, con la conseguenza che la colpevolezza per determinati eventi deve essere addossata a colui che ha la custodia della cosa, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
5 del custode” (Cass. Sez. Un., n. 20943/2022).
16. Dunque, le ipotesi di responsabilità in esame devono ritenersi fondate su due elementi di fatto, l'uno positivo, consistente nella necessaria dimostrazione che il danno si pone in connessione causale con la cosa custodita, e l'altro negativo, fondato sulla inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente. Pertanto, il custode, qualora il danneggiato alleghi la derivazione causale dei suoi danni dalla cosa custodita, può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito, da intendersi come istituto che “appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode” (Cass. civ. n. 11152/2023). In breve, dunque, il caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno;
pertanto, il custode, per liberarsi da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo al suo dominio, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra il danno e la cosa custodita e che, potendo sostanziarsi anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, deve necessariamente presentare i caratteri propri del caso fortuito, consistenti nell'imprevedibilità e nell'eccezionalità del fatto medesimo.
17. Invero, a conferma di quanto espresso si richiama l'orientamento ormai granitico adottato dai Giudici di Legittimità, secondo cui “sul piano della struttura della fattispecie
(non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente
6 imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno” (Cass. civ. n. 29821/2024).
18. La stessa Giurisprudenza ha altresì rammentato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, qualora entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. n. 29821/2024).
19. Tanto premesso, facendo buon governo dei principi sopra descritti, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, debba escludersi la responsabilità del convenuto, CP_1
in quanto l'evento de quo appare determinato da fattori non riconducibili a negligenza del custode della via pubblica. Invero, il carattere storico del mercato della Vucciria, caratterizzato anche dalla storicità della pavimentazione, realizzata in basolato, la cui natura intrinseca prevede la presenza naturale di spazio tra i vari blocchi di basolo, induce a ritenere rispettata la soglia di diligenza richiedibile al custode, in quanto le insenature descritte, anche da un punto di vista ingegneristico, sono da considerare naturali caratteristiche di una pavimentazione di tal fatta, e non frutto di incuria o mala gestio
7 20. Inoltre, valorizzando il dovere di ragionevole cautela, espressione del principio di solidarietà ex art. 2 Cost., secondo cui ogni individuo deve operare secondo l'ordinaria cautela richiedibile a ciascun consociato, è possibile ritenere la caduta de qua come accidentale, determinata più da dinamiche casuali che dallo stato dei luoghi. Giova, invero, rilevare che, proprio nel rispetto del generale dovere di ragionevole cautela che incombe su ciascun individuo, colui che percorre una via storica, caratterizzata da una pavimentazione dissimile rispetto a quella ordinaria, deve attraversarla con oculatezza,
a fortiori se si tratta di una via totalmente sconosciuta, come nel caso di specie. Pertanto, la circostanza secondo cui il sinistro si è verificato sulla via pubblica è da considerare quale mera occasione del fatto, potendosi considerare la caduta de qua conseguenza di un comportamento umano sopravvenuto, capace, da solo, di determinare l'evento di danno e interrompere definitivamente la connessione eziologica tra la condizione del manto stradale e il fatto dannoso (che versano in rapporto di efficienza causale meramente naturalistica).
21. A sostegno di quanto appena affermato, giova evidenziare che agli atti risulta una fotografia raffigurante lo stato della via Maccherronai in un momento immediatamente antecedente l'evento di danno. Orbene, da una attenta osservazione di tale rappresentazione fotografica emerge che, in quel momento, la via si presentava decisamente illuminata (essendo le 14.00 circa di un giorno soleggiato di maggio) e non particolarmente affollata, in quanto raffigurante la presenza di circa sei pedoni lungo tutto il tratto stradale, dovendosi per l'effetto ritenere insussistente quella elevata
“affluenza di visitatori”, sostenuta da parte appellante, che avrebbe potuto impedirle di accorgersi delle intersezioni tra le varie porzioni di basolo. Ma, va aggiunto, quand'anche dovesse accedersi a tale notazione, non potrebbe pervenirsi a soluzione diversa, atteso che proprio la presenza di un elevato numero di avventori e turisti lungo l'ininterrotta teoria di botteghe che caratterizzano il mercato costituirebbe comunque motivo per ritenere inadeguato, proprio da parte del danneggiato, il modesto livello di attenzione dedicato alla particolare ed evidente conformazione della strada, irregolare nell'intero tessuto viario del mercato di cui si discute, atteso che proprio le circostanze specifiche, segnate convergentemente dalla presenza di un antico basolato con profonde scanalature che agevolano il drenaggio e lo scorrimento delle acque ininterrottamente utilizzate dai numerosi bottegai per rinfrescare e rendere più attraenti le mercanzie 8 esposte in bella vista, e dalla – riferita – presenza di un elevato numero di persone, imponevano al danneggiato l'adozione di un'avvedutezza ancor più accentuata, indispensabile, ed esigibile, in quelle circostanze
22. E dunque, adottando il criterio del generale dovere di cautela che grava su ciascun consociato, e considerando che la pavimentazione storica del mercato della
Vucciria presenta, per sua natura, delle insenature più o meno accentuate tra i vari blocchi di basolo, deve ritenersi che la caduta oggetto di controversia sia stata accidentale, determinata da un fatto umano, riconducibile allo stesso danneggiato, che esclude la responsabilità oggettiva del , custode della via lungo la Controparte_1
quale ha avuto luogo il sinistro.
23. Infine, dovendosi procedere alla liquidazione delle spese processuali, queste vanno interamente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità del caso, e va confermata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado già disposta dal primo giudice.
24. Respinta l'impugnazione, segue di diritto il pagamento del cosiddetto “doppio contributo unificato”, rammentandosi, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L.
24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), “quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, con obbligo, per il giudice, di dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, dovendosi di conseguenza provvedere in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, udito il procuratore della parte appellante, nella contumacia del , in rigetto dell'appello proposto Controparte_1
da , conferma la sentenza n. 5309 del 30 novembre Parte_1
2019 del Tribunale di Palermo.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
9 Dà atto che sussistono nei confronti del reclamante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n.
228/2012.
Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della
Corte di Appello, il 07/05/2025
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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