CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1480/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5403/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 27/07/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210154610791 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1652/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava le cartelle di pagamento n. 293 2022 00188224 84, notificata in data
23/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2016 p;
- n. 293 2021
0067566738, notificata il 20/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno
2015,; n. 293 2021 01546107 91, notificata il 20/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2018, per un ammontare di euro 2.708,45, oltre oneri e spese. Eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza dall'iscrizone a ruolo, il difetto di motivazione. Nessuno si costituiva per l'Agenzia Riscossione.
Affermava la Corte adita:
“Deve essere disattesa l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento non necessario per la
Tassa auto. Le cartelle sono adeguatamente motivate riportando gli estremi della pretesa idonei a garantire il diritto di difesa, nel concreto esplicato. È invece fondata l'eccezione di decadenza in relazione alle cartelle n. 293 2022 00188224 84, notificata in data 23/05/2022 e n. 293 2021 0067566738, notificata il 20/05/2022.
Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/82 n. 953 convertito in L. 28/12/83 n. 53, “L'azione dell'amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° Gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del 3° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Poiché le cartelle di pagamento impugnate hanno ad oggetto tasse auto riferite agli anni 2015, 2016 è evidente che l'Amministrazione non ha esercitato il potere impositivo nel termine previsto dalla legge. Diversamente si deve concludere in relazione alla cartella n. 293 2021 01546107 91, notificata il 20/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2018. In forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4). Con l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020
è stato previsto che, “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. L'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Da un lato, essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale). Tale differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo e accertamenti fiscali dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dalla data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e
2018. Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dall'articolo 157 e ora sostituita con quella in esame. Nella specie il termine di decadenza scadeva nel dicembre 2021 ed è stato prorogato dalla normativa Covid sino al 31 12 2022 sicche la cartella è stata correttamente notificata Il ricorso deve essere, conseguentemente parzialmente accolto. In considerazione del parziale accoglimento spese compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.R.L. in liquidazione con atto del 25 Marzo 2024 deducendo i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione di illegittimità per mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico con particolare riferimento alla cartella di pagamento impugnata n. 293 2021 0154610791. La sentenza impugnata si appalesa illegittima laddove la stessa a pag. 2 ha affermato che “Deve essere disattesa l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento non necessario per la Tassa auto.”. Ebbene, quanto statuito dai Giudici di prime cure non appare certamente condivisibile. Nessun dubbio può residuare in ordine al fatto che nessuna somma può regolarmente e validamente richiedersi per imposte/tasse, sanzioni ed interessi a mezzo della cartella di pagamento in assenza di un atto prodromico. In proposito è bene ricordare che al contribuente che non abbia pagato il bollo auto non si può inviare direttamente la cartella di pagamento senza prima metterlo nella condizione di conoscere il proprio debito. L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione determina la nullità dell'atto consequenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto l'ufficio deve provarne il corretto perfezionamento. Tale principio ha come fine di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. (cfr. CGT 1 grado Roma n. 7451/2023). Vale la pena, infine, fare presente che ancora la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania con la recentissima sentenza n. 1195/2024 in un caso perfettamente analogo a quello in esame ha annullato la cartella di pagamento impugnata così statuendo “questa Corte rileva che il ricorso deve ritenersi fondato e merita di essere accolto;
le deduzioni di cui al ricorso non sono state smentite da alcuna documentazione in contrario e la lamentata mancata notifica dell'atto presupposto deve ritenersi fondatamente sussistente”. Ebbene in ragione di quanto sopra appare evidente l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto necessaria la notifica dell'avviso di accertamento prodromico con particolare riferimento alla cartella di pagamento n. 2932021 01546107 91 oggetto del presente gravame e pertanto si insiste nella richiesta di annullamento della stessa. Illegittimità della sentenza di prima cure per non aver accolto l'eccezione di decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione
Finanziaria per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. Parimenti si osserva che la sentenza impugnata è illegittima altresì nella parte in cui alle pagg. 2 e 3 afferma che “Diversamente si deve concludere in relazione alla cartella n. 293 2021 01546107 91, notificata il 20/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2018. In forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4). Con l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020
è stato previsto che, “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. L'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Da un lato, essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale). Tale differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo e accertamenti fiscali dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dalla data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e
2018. Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dall'articolo 157 e ora sostituita con quella in esame. Nella specie il termine di decadenza scadeva nel dicembre 2021 ed è stato prorogato dalla normativa Covid sino al 31 12 2022 sicche la cartella è stata correttamente notificata”. Illegittimità della sentenza di prima cure per non aver accolto l'eccezione di difetto di motivazione (apparente motivazione), per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di qualunque altra specificazione afferente alla pretesa fiscale -
Violazione degli artt. 7, comma 1 e 17 dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art 112 c.p.c. Con riferimento all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata per mancata specificazione della pretesa dalla stessa portata, la Corte di Giustizia di prime cure a pag. 2 della sentenza impugnata ha affermato che “Le cartelle sono adeguatamente motivate riportando gli estremi della pretesa idonei a garantire il diritto di difesa, nel concreto esplicato”. Si ribadisce quindi ancora in sede di gravame che la cartella impugnata n. 293 202101546107 91 risulta viziata per difetto di motivazione. Segnatamente, si rammenta che in materia tributaria la cartella di pagamento accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo (essendo in essa incorporato il ruolo), nonché di atto di precetto, per ciò rappresentando il mezzo attraverso cui la P.A. è in grado di attivare le procedure di recupero del credito erariale vantato nei confronti del contribuente iscritto a ruolo. Orbene si denuncia che nel caso che ci occupa i precetti normativi sanciti dalle prefate norme risultano esser stati tutti oltremodo violati, in ragione dei seguenti profili attinenti al difetto di motivazione: La cartella di pagamento opposta contiene, nella sua parte motiva, la mera indicazione del titolo sul quale si fonderebbe la pretesa nonché la mera dicitura “tasse automobilistica” che da sole comportano un'evidente, oltre che grave lesione del diritto di difesa della ricorrente che, in siffatta maniera, non è mai stata messa nelle condizioni di poter prendere contezza delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Finanziaria a procedere alla iscrizione a ruolo, tanto più in assenza della notifica dell'atto presupposto. Illegittimità della sentenza di prime cure per intervenuta prescrizione del credito – Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia. Con l'ultimo motivo di ricorso l'odierno appellante ha eccepito la intervenuta prescrizione triennale del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata. La CGT di prime cure omesso qualsivoglia statuizione al riguardo. In proposito, per come esposto in prime cure, si ribadisce, anche alla luce di quanto esposto in seno al motivo sub 2, che il termine di prescrizione triennale con riferimento all'anno 2018 era infatti certamente decorso al momento della notifica della cartella di pagamento summenzionata in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5403/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 27 Luglio
2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Con la sentenza in questione, la Corte adìta ha evidenziato che, mentre per i crediti portati sulle cartelle di pagamento recanti i nn. 29320210067566738000 e 29320220018822484000, relativi alle annualità 2015 e
2016, si era configurata un evidente decadenza dell'ente impositore dal diritto di pretenderli, lo stesso non poteva disporsi per quelli portati sulla cartella n. 29320210154610791000, relativa all'annualità 2018. Per cui, in contemplazione di quanto sancito dalla normativa nata in [...]-19, le pretese creditorie che si sarebbero prescritte nel dicembre 2021, come quelle portate su tale cartella, non potevano considerarsi prescritte per la proroga dei termini di decadenza e prescrizione disposta con tali norme emergenziali. Motivo per cui, il credito preteso con la cartella di pagamento n. 29320210154610791000 doveva considerarsi valido ed efficace nei confronti della ricorrente, oggi appellante. L'appellante, mediante il gravame che ci occupa, ha tenuto ad evidenziare, come detto, che la cartella in questione era comunque annullabile per mancata notifica dell'avviso prodromico da parte dell'ente impositore. Su tale eccezione,
l'agente della riscossione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di attività prodromica a quella esattoriale, di esclusiva competenza dell'ente impositore, evidenziando, comunque, il proprio rituale operato consistito nella notifica delle cartelle esattoriali contestate in primo grado ed in specie in quella oggetto del presente procedimento, come da documentazione che allega. Tiene, comunque, ad evidenziare quanto probabilmente ignorato dall'appellante sulla questione della mancata notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica non corrisposta, ovvero che l'art. 19 della legge regionale 24/2016 ha previsto espressamente che per il triennio 2017-2019, l'ente impositore non aveva l'obbligo di inviare al contribuente alcun atto prodromico alla cartella di pagamento, potendo provvedere alla diretta iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti vantati. Nel caso in questione, in considerazione della proroga, la prescrizione dei crediti oggetto di causa non può dirsi maturata il 31.12.2021, di conseguenza nessuna prescrizione era maturata alla data di notifica della cartella (20.05.2022) oggetto del giudizio che ci occupa.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio.
All'Udienza del 26 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante lamenta l'illegittimità della cartella mancando un avviso di accertamento prodromico. La doglianza non merita accoglimento. L'art.19 della L. R. Sicilia 24/2016 ha previsto, per il triennio 2017-2019, la possibilità per l'ente impositore di iscrivere direttamente a ruolo le tasse automobilistiche omesse senza preventiva notifica dell'avviso di accertamento. La giurisprudenza ha costantemente riconosciuto la legittimità della riscossione diretta tramite cartella per le annualità in contestazione, dovendosi ritenere idonea la mera cartella quale primo atto conoscitivo da parte del contribuente. Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata si riferisce all'annualità 2018 e la notifica risulta regolarmente eseguita. L'appellante eccepisce l'intervenuta decadenza/prescrizione dei crediti tributari. La normativa emergenziale (art.67 D. L. n.18/2020
e art.4 D. L. n.41/2021) ha disposto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dal 08.03.2020 al 31.12.2022. La cartella relativa all'annualità 2018 è stata notificata in data 20.05.2022: vi è piena osservanza dei termini prorogati, giacché la scadenza originaria era prevista per dicembre 2021 e la notificazione è stata eseguita nell'alveo della proroga normativa. Tale rilievo appare incontrovertibile: non risultano violati i termini di legge né è maturata la prescrizione. Lamenta parte appellante il difetto di motivazione dell'atto impugnato. In materia di tassa automobilistica, la cartella di pagamento può assolvere da sola le funzioni di titolo, precetto e motivazione, stante la natura della pretesa ed il regime normativo.
Dall'esame dell'estratto di ruolo e della cartella notificata, la pretesa erariale risulta chiaramente indicata per causale, importo ed annualità di riferimento, mettendo il contribuente nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettato l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 5403/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione 15, e per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento delle spese di lite, come per legge, e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 900,00 (novecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia in data 26 Settembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
TO Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1480/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5403/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 27/07/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210154610791 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1652/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava le cartelle di pagamento n. 293 2022 00188224 84, notificata in data
23/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2016 p;
- n. 293 2021
0067566738, notificata il 20/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno
2015,; n. 293 2021 01546107 91, notificata il 20/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2018, per un ammontare di euro 2.708,45, oltre oneri e spese. Eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza dall'iscrizone a ruolo, il difetto di motivazione. Nessuno si costituiva per l'Agenzia Riscossione.
Affermava la Corte adita:
“Deve essere disattesa l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento non necessario per la
Tassa auto. Le cartelle sono adeguatamente motivate riportando gli estremi della pretesa idonei a garantire il diritto di difesa, nel concreto esplicato. È invece fondata l'eccezione di decadenza in relazione alle cartelle n. 293 2022 00188224 84, notificata in data 23/05/2022 e n. 293 2021 0067566738, notificata il 20/05/2022.
Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/82 n. 953 convertito in L. 28/12/83 n. 53, “L'azione dell'amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° Gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del 3° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Poiché le cartelle di pagamento impugnate hanno ad oggetto tasse auto riferite agli anni 2015, 2016 è evidente che l'Amministrazione non ha esercitato il potere impositivo nel termine previsto dalla legge. Diversamente si deve concludere in relazione alla cartella n. 293 2021 01546107 91, notificata il 20/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2018. In forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4). Con l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020
è stato previsto che, “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. L'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Da un lato, essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale). Tale differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo e accertamenti fiscali dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dalla data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e
2018. Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dall'articolo 157 e ora sostituita con quella in esame. Nella specie il termine di decadenza scadeva nel dicembre 2021 ed è stato prorogato dalla normativa Covid sino al 31 12 2022 sicche la cartella è stata correttamente notificata Il ricorso deve essere, conseguentemente parzialmente accolto. In considerazione del parziale accoglimento spese compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.R.L. in liquidazione con atto del 25 Marzo 2024 deducendo i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione di illegittimità per mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico con particolare riferimento alla cartella di pagamento impugnata n. 293 2021 0154610791. La sentenza impugnata si appalesa illegittima laddove la stessa a pag. 2 ha affermato che “Deve essere disattesa l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento non necessario per la Tassa auto.”. Ebbene, quanto statuito dai Giudici di prime cure non appare certamente condivisibile. Nessun dubbio può residuare in ordine al fatto che nessuna somma può regolarmente e validamente richiedersi per imposte/tasse, sanzioni ed interessi a mezzo della cartella di pagamento in assenza di un atto prodromico. In proposito è bene ricordare che al contribuente che non abbia pagato il bollo auto non si può inviare direttamente la cartella di pagamento senza prima metterlo nella condizione di conoscere il proprio debito. L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione determina la nullità dell'atto consequenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto l'ufficio deve provarne il corretto perfezionamento. Tale principio ha come fine di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. (cfr. CGT 1 grado Roma n. 7451/2023). Vale la pena, infine, fare presente che ancora la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania con la recentissima sentenza n. 1195/2024 in un caso perfettamente analogo a quello in esame ha annullato la cartella di pagamento impugnata così statuendo “questa Corte rileva che il ricorso deve ritenersi fondato e merita di essere accolto;
le deduzioni di cui al ricorso non sono state smentite da alcuna documentazione in contrario e la lamentata mancata notifica dell'atto presupposto deve ritenersi fondatamente sussistente”. Ebbene in ragione di quanto sopra appare evidente l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto necessaria la notifica dell'avviso di accertamento prodromico con particolare riferimento alla cartella di pagamento n. 2932021 01546107 91 oggetto del presente gravame e pertanto si insiste nella richiesta di annullamento della stessa. Illegittimità della sentenza di prima cure per non aver accolto l'eccezione di decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione
Finanziaria per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. Parimenti si osserva che la sentenza impugnata è illegittima altresì nella parte in cui alle pagg. 2 e 3 afferma che “Diversamente si deve concludere in relazione alla cartella n. 293 2021 01546107 91, notificata il 20/05/2022, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2018. In forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4). Con l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020
è stato previsto che, “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. L'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Da un lato, essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa (erariale o locale, tributaria o patrimoniale). Tale differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo e accertamenti fiscali dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dalla data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e
2018. Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dall'articolo 157 e ora sostituita con quella in esame. Nella specie il termine di decadenza scadeva nel dicembre 2021 ed è stato prorogato dalla normativa Covid sino al 31 12 2022 sicche la cartella è stata correttamente notificata”. Illegittimità della sentenza di prima cure per non aver accolto l'eccezione di difetto di motivazione (apparente motivazione), per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di qualunque altra specificazione afferente alla pretesa fiscale -
Violazione degli artt. 7, comma 1 e 17 dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art 112 c.p.c. Con riferimento all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata per mancata specificazione della pretesa dalla stessa portata, la Corte di Giustizia di prime cure a pag. 2 della sentenza impugnata ha affermato che “Le cartelle sono adeguatamente motivate riportando gli estremi della pretesa idonei a garantire il diritto di difesa, nel concreto esplicato”. Si ribadisce quindi ancora in sede di gravame che la cartella impugnata n. 293 202101546107 91 risulta viziata per difetto di motivazione. Segnatamente, si rammenta che in materia tributaria la cartella di pagamento accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo (essendo in essa incorporato il ruolo), nonché di atto di precetto, per ciò rappresentando il mezzo attraverso cui la P.A. è in grado di attivare le procedure di recupero del credito erariale vantato nei confronti del contribuente iscritto a ruolo. Orbene si denuncia che nel caso che ci occupa i precetti normativi sanciti dalle prefate norme risultano esser stati tutti oltremodo violati, in ragione dei seguenti profili attinenti al difetto di motivazione: La cartella di pagamento opposta contiene, nella sua parte motiva, la mera indicazione del titolo sul quale si fonderebbe la pretesa nonché la mera dicitura “tasse automobilistica” che da sole comportano un'evidente, oltre che grave lesione del diritto di difesa della ricorrente che, in siffatta maniera, non è mai stata messa nelle condizioni di poter prendere contezza delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Finanziaria a procedere alla iscrizione a ruolo, tanto più in assenza della notifica dell'atto presupposto. Illegittimità della sentenza di prime cure per intervenuta prescrizione del credito – Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia. Con l'ultimo motivo di ricorso l'odierno appellante ha eccepito la intervenuta prescrizione triennale del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata. La CGT di prime cure omesso qualsivoglia statuizione al riguardo. In proposito, per come esposto in prime cure, si ribadisce, anche alla luce di quanto esposto in seno al motivo sub 2, che il termine di prescrizione triennale con riferimento all'anno 2018 era infatti certamente decorso al momento della notifica della cartella di pagamento summenzionata in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5403/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 27 Luglio
2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Con la sentenza in questione, la Corte adìta ha evidenziato che, mentre per i crediti portati sulle cartelle di pagamento recanti i nn. 29320210067566738000 e 29320220018822484000, relativi alle annualità 2015 e
2016, si era configurata un evidente decadenza dell'ente impositore dal diritto di pretenderli, lo stesso non poteva disporsi per quelli portati sulla cartella n. 29320210154610791000, relativa all'annualità 2018. Per cui, in contemplazione di quanto sancito dalla normativa nata in [...]-19, le pretese creditorie che si sarebbero prescritte nel dicembre 2021, come quelle portate su tale cartella, non potevano considerarsi prescritte per la proroga dei termini di decadenza e prescrizione disposta con tali norme emergenziali. Motivo per cui, il credito preteso con la cartella di pagamento n. 29320210154610791000 doveva considerarsi valido ed efficace nei confronti della ricorrente, oggi appellante. L'appellante, mediante il gravame che ci occupa, ha tenuto ad evidenziare, come detto, che la cartella in questione era comunque annullabile per mancata notifica dell'avviso prodromico da parte dell'ente impositore. Su tale eccezione,
l'agente della riscossione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di attività prodromica a quella esattoriale, di esclusiva competenza dell'ente impositore, evidenziando, comunque, il proprio rituale operato consistito nella notifica delle cartelle esattoriali contestate in primo grado ed in specie in quella oggetto del presente procedimento, come da documentazione che allega. Tiene, comunque, ad evidenziare quanto probabilmente ignorato dall'appellante sulla questione della mancata notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica non corrisposta, ovvero che l'art. 19 della legge regionale 24/2016 ha previsto espressamente che per il triennio 2017-2019, l'ente impositore non aveva l'obbligo di inviare al contribuente alcun atto prodromico alla cartella di pagamento, potendo provvedere alla diretta iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti vantati. Nel caso in questione, in considerazione della proroga, la prescrizione dei crediti oggetto di causa non può dirsi maturata il 31.12.2021, di conseguenza nessuna prescrizione era maturata alla data di notifica della cartella (20.05.2022) oggetto del giudizio che ci occupa.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio.
All'Udienza del 26 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante lamenta l'illegittimità della cartella mancando un avviso di accertamento prodromico. La doglianza non merita accoglimento. L'art.19 della L. R. Sicilia 24/2016 ha previsto, per il triennio 2017-2019, la possibilità per l'ente impositore di iscrivere direttamente a ruolo le tasse automobilistiche omesse senza preventiva notifica dell'avviso di accertamento. La giurisprudenza ha costantemente riconosciuto la legittimità della riscossione diretta tramite cartella per le annualità in contestazione, dovendosi ritenere idonea la mera cartella quale primo atto conoscitivo da parte del contribuente. Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata si riferisce all'annualità 2018 e la notifica risulta regolarmente eseguita. L'appellante eccepisce l'intervenuta decadenza/prescrizione dei crediti tributari. La normativa emergenziale (art.67 D. L. n.18/2020
e art.4 D. L. n.41/2021) ha disposto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dal 08.03.2020 al 31.12.2022. La cartella relativa all'annualità 2018 è stata notificata in data 20.05.2022: vi è piena osservanza dei termini prorogati, giacché la scadenza originaria era prevista per dicembre 2021 e la notificazione è stata eseguita nell'alveo della proroga normativa. Tale rilievo appare incontrovertibile: non risultano violati i termini di legge né è maturata la prescrizione. Lamenta parte appellante il difetto di motivazione dell'atto impugnato. In materia di tassa automobilistica, la cartella di pagamento può assolvere da sola le funzioni di titolo, precetto e motivazione, stante la natura della pretesa ed il regime normativo.
Dall'esame dell'estratto di ruolo e della cartella notificata, la pretesa erariale risulta chiaramente indicata per causale, importo ed annualità di riferimento, mettendo il contribuente nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettato l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 5403/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione 15, e per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento delle spese di lite, come per legge, e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 900,00 (novecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia in data 26 Settembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
TO Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)