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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7226/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2567/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 29/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034138571000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034138571000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034138571000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste DE parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, Ricorrente_1, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava la cartella di pagamento n. 02820200034138571000, concernente un debito tributario pari ad € 3.857,00 oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 6.022,86, di cui dichiarava di aver avuto notizia solo a seguito di notifica in data 04/12/2024 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400010222000.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo di non aver mai ricevuto la notifica della suddetta cartella di pagamento, con conseguente illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tenuto conto del richiamo, in essa contenuto, ad un atto non notificato.
Eccepiva, inoltre, la decadenza e la prescrizione del debito tributario posto in riscossione.
L'EN DE NT - SI si costituiva adducendo la legittimità del suo operato. Ha prodotto la documentazione relativa alla notifica in data 11.12.2023 della cartella di pagamento n.
02820200034138571000 ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta con sentenza n. 2567/2/2025 emessa il 5.5.2025 e depositata il 29.5.2025 rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alle spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato in quanto: “La parte resistente ha documentalmente provato la rituale notifica della cartella di pagamento n. 02820200034138571000, avvenuta a seguito di irreperibilità relativa del destinatario e avviso di notifica a mezzo deposito presso la
Casa Comunale, inviato a mezzo raccomandata R/R, con attestazione di compiuta giacenza risultante dalla relativa busta versata in atti. La comprovata notifica della presupposta cartella di pagamento dimostra l'infondatezza di tutte le eccezioni formulate dal ricorrente e la piena legittimità degli atti impositivi oggetto della controversia”.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Ricorrente_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento DE spese del giudizio.
EN DE NT SI si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/ il rigetto dell'appello.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Ricorrente_1 si incentra sulla circostanza che la tentata notifica della cartella è stata effettuata presso un indirizzo, Indirizzo_1 – Luogo_1 che non corrisponde a quello di residenza del ricorrente, che risiede sin dal 1979 a Luogo_2 Indirizzo_2 (vedasi allegato certificato di residenza storico rilasciato dal Comune addì 02/10/2024). Dagli atti del fascicolo, la notifica della cartella impugnata è stata effettuata presso l'indirizzo di residenza della sig.ra Nominativo_1, tutrice legale del ricorrente (sottoposto a stato di interdizione legale) fino alla data del 04/04/2022 (vedasi decreto di nomina tutore del 29/10/2018 e provvedimento di chiusura della tutela emesso dal Tribunale di
Santa Maria C.V. n. cronologico 2165/2022 del 06/04/2022): la notifica della cartella è avvenuta in epoca successiva alla chiusura dello stato di tutela legale, nei confronti del tutore legale, e non dell'odierno appellante Ricorrente_1 presso il suo domicilio di Luogo_2 Indirizzo_2.
Peraltro, la stessa EN DE NT SI, nel medesimo periodo, ha notificato altre cartelle a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio del ricorrente, dimostrando di essere perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cessazione dello stato di tutela legale (notifiche cartelle del 18/11/2022 e del
15/02/2023, date successive alla conclusione della tutela legale e antecedenti alla data della notifica della cartella oggetto di contenzioso).
L'omessa notifica della cartella comportato la decadenza dell'Agente dal potere di riscuotere le somme vantate per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 25 D.P.R. 602/1973
Trattandosi, invero, di imposte afferenti la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 presentata nel 2018, i termini di cui alla citata norma non sarebbero stati rispettati neppure se l'Agente della SI avesse effettivamente notificato la cartella addì 11/12/2023, ciò determinando in ogni caso la decadenza del potere di riscuotere le somme.
ADER replica che la cartella di pagamento n. 0282020200034138571000 presupposta al preavviso di fermo impugnato in primo grado è stata notificata a Ricorrente_1 come provato dalla documentazione già depositata da EN DE NT SI (relata di notifica, avviso di deposito atti nella casa comunale, distinta dispaccio Banca_1 italiane, avviso di notifica mediante deposito casa comunale, avviso di notifica, busta compiuta giacenza, estratto di ruolo) e soprattutto che “tale notifica è avvenuta ritualmente in quanto il ricorrente non ha provato che la fine/revoca della tutela legale era stata comunicata dalla tutrice o dal Ricorrente_1 ad EN DE NT SI in base ai principii di cui all'art. 60 D.P.R. 600/1973 secondo cui le modificazioni e variazioni degli indirizzi devono essere comunicati”.
La Corte rileva che parte appellante ha dimostrato che l'EN DE NT SI fosse perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cessazione dello stato di tutela legale e, di conseguenza, del corretto domicilio del contribuente (evidentemente proprio in virtù di comunicazione ricevuta dal Tribunale) avendo la stessa notificato, post cessazione della tutela legale, altre cartelle a mezzo raccomandata A/R presso il corretto domicilio del ricorrente (allegati all'atto di appello), nello specifico: 1) Cartella n.
02820220019968973000 notificata il 18/11/2022; 2) Cartella n. 02820220001221890000 notificata il
15/02/2023. Entrambe le date sono successive alla conclusione della tutela legale;
antecedenti alla data della tentata notifica della cartella oggetto del presente contenzioso.
L'appello va dunque accolto.
Le spese vanno compensate per le particolari questioni di fatto coinvolte, eccezionale ragione per la predetta compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ;
compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7226/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2567/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 29/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034138571000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034138571000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034138571000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste DE parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, Ricorrente_1, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava la cartella di pagamento n. 02820200034138571000, concernente un debito tributario pari ad € 3.857,00 oltre sanzioni e interessi, per un totale di € 6.022,86, di cui dichiarava di aver avuto notizia solo a seguito di notifica in data 04/12/2024 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400010222000.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo di non aver mai ricevuto la notifica della suddetta cartella di pagamento, con conseguente illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tenuto conto del richiamo, in essa contenuto, ad un atto non notificato.
Eccepiva, inoltre, la decadenza e la prescrizione del debito tributario posto in riscossione.
L'EN DE NT - SI si costituiva adducendo la legittimità del suo operato. Ha prodotto la documentazione relativa alla notifica in data 11.12.2023 della cartella di pagamento n.
02820200034138571000 ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta con sentenza n. 2567/2/2025 emessa il 5.5.2025 e depositata il 29.5.2025 rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alle spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato in quanto: “La parte resistente ha documentalmente provato la rituale notifica della cartella di pagamento n. 02820200034138571000, avvenuta a seguito di irreperibilità relativa del destinatario e avviso di notifica a mezzo deposito presso la
Casa Comunale, inviato a mezzo raccomandata R/R, con attestazione di compiuta giacenza risultante dalla relativa busta versata in atti. La comprovata notifica della presupposta cartella di pagamento dimostra l'infondatezza di tutte le eccezioni formulate dal ricorrente e la piena legittimità degli atti impositivi oggetto della controversia”.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Ricorrente_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento DE spese del giudizio.
EN DE NT SI si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/ il rigetto dell'appello.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Ricorrente_1 si incentra sulla circostanza che la tentata notifica della cartella è stata effettuata presso un indirizzo, Indirizzo_1 – Luogo_1 che non corrisponde a quello di residenza del ricorrente, che risiede sin dal 1979 a Luogo_2 Indirizzo_2 (vedasi allegato certificato di residenza storico rilasciato dal Comune addì 02/10/2024). Dagli atti del fascicolo, la notifica della cartella impugnata è stata effettuata presso l'indirizzo di residenza della sig.ra Nominativo_1, tutrice legale del ricorrente (sottoposto a stato di interdizione legale) fino alla data del 04/04/2022 (vedasi decreto di nomina tutore del 29/10/2018 e provvedimento di chiusura della tutela emesso dal Tribunale di
Santa Maria C.V. n. cronologico 2165/2022 del 06/04/2022): la notifica della cartella è avvenuta in epoca successiva alla chiusura dello stato di tutela legale, nei confronti del tutore legale, e non dell'odierno appellante Ricorrente_1 presso il suo domicilio di Luogo_2 Indirizzo_2.
Peraltro, la stessa EN DE NT SI, nel medesimo periodo, ha notificato altre cartelle a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio del ricorrente, dimostrando di essere perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cessazione dello stato di tutela legale (notifiche cartelle del 18/11/2022 e del
15/02/2023, date successive alla conclusione della tutela legale e antecedenti alla data della notifica della cartella oggetto di contenzioso).
L'omessa notifica della cartella comportato la decadenza dell'Agente dal potere di riscuotere le somme vantate per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 25 D.P.R. 602/1973
Trattandosi, invero, di imposte afferenti la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 presentata nel 2018, i termini di cui alla citata norma non sarebbero stati rispettati neppure se l'Agente della SI avesse effettivamente notificato la cartella addì 11/12/2023, ciò determinando in ogni caso la decadenza del potere di riscuotere le somme.
ADER replica che la cartella di pagamento n. 0282020200034138571000 presupposta al preavviso di fermo impugnato in primo grado è stata notificata a Ricorrente_1 come provato dalla documentazione già depositata da EN DE NT SI (relata di notifica, avviso di deposito atti nella casa comunale, distinta dispaccio Banca_1 italiane, avviso di notifica mediante deposito casa comunale, avviso di notifica, busta compiuta giacenza, estratto di ruolo) e soprattutto che “tale notifica è avvenuta ritualmente in quanto il ricorrente non ha provato che la fine/revoca della tutela legale era stata comunicata dalla tutrice o dal Ricorrente_1 ad EN DE NT SI in base ai principii di cui all'art. 60 D.P.R. 600/1973 secondo cui le modificazioni e variazioni degli indirizzi devono essere comunicati”.
La Corte rileva che parte appellante ha dimostrato che l'EN DE NT SI fosse perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cessazione dello stato di tutela legale e, di conseguenza, del corretto domicilio del contribuente (evidentemente proprio in virtù di comunicazione ricevuta dal Tribunale) avendo la stessa notificato, post cessazione della tutela legale, altre cartelle a mezzo raccomandata A/R presso il corretto domicilio del ricorrente (allegati all'atto di appello), nello specifico: 1) Cartella n.
02820220019968973000 notificata il 18/11/2022; 2) Cartella n. 02820220001221890000 notificata il
15/02/2023. Entrambe le date sono successive alla conclusione della tutela legale;
antecedenti alla data della tentata notifica della cartella oggetto del presente contenzioso.
L'appello va dunque accolto.
Le spese vanno compensate per le particolari questioni di fatto coinvolte, eccezionale ragione per la predetta compensazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ;
compensa le spese.