Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14890 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Maria Cristina Fontana
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Maria Cibelli
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 18.3.2025, i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. In data19.3.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.7.2024, la sign.ra – premesso che dal Parte_1 matrimonio del 22.1.2004 con il sign. sono nati (6.2.20049, Controparte_1 Per_1
(27.12.2005) e (7.3.2007), - esponeva: Per_2 Per_3 (…) - Essi hanno vissuto in Napoli, alla Via Evangelista Torricelli n. 474, dove avevano fissato la loro residenza comune, e dove attualmente, vive la sola signora Parte_1 unitamente ai figli, mentre il signor vive con la madre in Napoli alla Via CP_1
Evangelista Torricelli n. 476; - I coniugi, hanno vissuto inizialmente in stato di serenità ed intimità familiare che ha, condotto alla nascita dei figli;
- Tuttavia i loro rapporti sono divenuti nel tempo formali e distaccati, finalizzati solo alla gestione del rapporto genitoriale, tanto da chiedere la separazione;
- con sentenza n.621/2022 del 14.01.2022, il Tribunale di Napoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi a seguito di accordo raggiunto tra le parti;
- Dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
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Presidente, il 26.05.2021, gli stessi non hanno mai più interrotto lo stato di separazione;
- Che i patti e le condizioni della separazione disponevano: 1) Entrambi i coniugi avranno l'affido condiviso sui figli minori , e con esercizio Per_1 Per_2 Per_3 congiunto della responsabilità genitoriale. Entrambi i coniugi prenderanno insieme tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute ,…. la casa familiare sita in Napoli alla Via Evangelista Torricelli 474 è assegnata alla signora che continuerà ad abitarla con i figli e Parte_1 Per_1
mentre la figlia minore continuerà a vivere con il padre;
(…) il Per_2 Per_3 signor si obbliga per il mantenimento di e la Controparte_1 Per_1 Per_2 somma di € 500,00entro il 5 di ogni mese, mentre la signora si obbliga a Parte_1 versare al signor per il mantenimento di la somma di € 250,00 entro CP_1 Per_3 il 5 di ogni mese oltre il 50% le spese straordinarie per i figli come da Protocollo del
Tribunale di Napoli, relativamente agli assegni familiari i coniugi di comune accordo hanno deciso che percepiranno ciascuno il 50%degli assegni familiari, - i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente all' assegno di mantenimento. Tra i coniugi, a far tempo dalla separazione personale ad oggi, non è intervenuta riconciliazione né ricostruzione di intesa familiare.
Ha chiesto: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i signori e;
confermare Parte_1 Controparte_1 l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (…) stabilire a carico del un assegno di mantenimento, in favore della figlia minore e dei Controparte_1 figli maggiorenni, economicamente non ancora autosufficienti, di euro 600,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Napoli del 12/3/2018; dichiarare che la signora rinuncia al proprio mantenimento personale. Parte_1
Si è costituito il sign. e, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, ha CP_1 dedotto: (…) Relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia ,nulla da disporre in quanto il 7 marzo 2025 diventerà maggiorenne;
Per_3 relativamente al versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei tre figli:
, e nulla da disporre in quanto sono economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti. Infatti è operatore dell'infanzia presso una scuola privata “Il Per_1
Cigno” in Pianura con regolare contratto, e attualmente è in aspettativa perché è diventata mamma e presto si trasferirà con il compagno in altra abitazione;
Per_2 lavora in un bar, è un calciatore ed ha aperto una partita IVA , gestisce un Per_3 negozio di abbigliamento a Pianura.
Alla prima udienza del 18.3.2025, le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi:
A) Dichiarare che nelle more del giudizio i tre figli, sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, pertanto nulla sarà dovuto dai genitori per il loro mantenimento;
C) Accertare e dichiarare che la sigra e il sig. Parte_1 Controparte_1 sono economicamente autosufficienti pertanto, non avranno entrambi nulla a pretendere a titolo di assegno divorzile l'uno dall' altro”.
Nel merito la domanda principale di scioglimento del matrimonio è provata e merita, pertanto, accoglimento.
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È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Napoli n. 621/2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che non sono contrari a norme imperative.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 22.1.2004 da e;
Parte_1 Controparte_1
b) Recepisce gli accordi raggiunti come riportati in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 3, parte I s. A sez. W, registro atti di matrimonio anno
2004).
d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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