Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
15 aprile 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10345/2024 promossa da rappr. e dif. dall'avv.to DI MULO MARIO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle liti CP_1
nn. 37590/7331 del 23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 8 maggio 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 15 aprile 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso
è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
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In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (indennità di accompagnamento).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP.
In particolare tenendo presente i riscontri obiettivi rilevati alla visita in corso di operazioni peritali, nonché quanto attestato dalla documentazione processuale e sanitaria, si deduce che il complesso delle patologie da cui è affetta la periziata non è tale da comportare l'impossibilità di deambulare autonomamente e da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita, dovendosi necessariamente confermare i precedenti giudizi medico-legali. Il quadro clinico e documentale
è del tutto sovrapponibile a quello riscontrato in sede di Commissione Invalidi e di CTU di
ATP.
2 Si osserva che nata il [...], visitata su domanda del 28.9.2023 e Parte_1
riconosciuta , in Commissione Invalidi e in ATP, Invalida Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) inabile al Grave 100% a far data dall'1-2-2024 e soggetto Portatore Di Handicap In Situazione
Di Gravità (Comma 3 Art. 3), è in atto affetta da “Lieve emiparesi dx in esito a recente ictus cerebri (2023) in soggetto già affetto da plegia all'arto superiore sinistro in esiti post attinici secondari a mastectomia remota (2007) per Ca e successiva frattura claveare sinistra, affetto da encefalopatia multinfartuale secondaria a POF trattato chirurgicamente (2011)”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso va pertanto respinto.
Tenuto conto dell'esito della lite, se ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite afferenti la fase di Atp, in ragione dell'alea degli accertamenti posti in essere e considerata l'opinabilità delle diagnosi formulate, in fase di opposizione le spese non possono che seguire la soccombenza nella misura di cui al dispositivo. Muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori minimi sono pari ad € 2.250,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€ 885,00), fase introduttiva (€ 740,00) e fase decisionale (€
1925,00) e del 70% (come consentito dalla norma sopra riportata) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1585,00). Si ha così che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad ATP € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 475,50 per la fase istruttoria ed € 962,50 per la fase decisionale: in totale €
2.250,50.
Le spese di C.T.U. vanno poste sia per la fase di ATP che per la presente fase a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 4552/2024 R.G.L., così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese afferenti la fase di ATP;
pone a carico della ricorrente le spese afferenti il giudizio di opposizione ad ATP spese che liquida in euro 2.250,50 oltre IVA, CPA e spese generali ove dovute;
3 pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, definitivamente a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Catania il 23/04/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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