Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott.ssa Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3021 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F.: nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 22.04.1968 e residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Marchica sito in Agri-
gento, via De Gasperi, 1/A, che lo rappresenta giusta procura in atti;
– appellante–
CONTRO
(c.f. , nata Controparte_1 C.F._2
l'01/12/1955 ad Agrigento ed ivi residente in [...], elettiva-
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Albanese, con studio in
Santa Elisabetta (AG) nella via Matrice n. 23, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellata–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 19/10/2021
[...]
ha chiesto al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice di Parte_1
Appello, la riforma della sentenza n. 246/2021 resa in data 19/3/2021,
Tribunale di Agrigento
posta dall'odierno appellante nei confronti di , Controparte_1
dichiarandolo esecutivo e per l'effetto condannandolo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 380,00 oltre spese generali 15%,
Iva e CPA.
A sostegno della propria domanda, innanzi il Giudice di Pace,
[...]
rappresentava che la somma di € 1000,00 - ingiunta per un Parte_1
presunto prestito tra privati effettuato dalla a mezzo di vaglia CP_1
postale e mai restituito - veniva versata da quest'ultima nel settembre dell'anno 2012 in assolvimento di una obbligazione naturale, adducendo l'irrilevanza del vaglia quale elemento costitutivo della prova di un dazione a titolo di mutuo e constatando inoltre l'assenza della causale sul vaglia in questione.
Il Giudice di Pace di Agrigento, con sentenza n. 246/2021, rigettava l'op-
posizione a D.I. proposta da , ritenendo raggiunta la Parte_1
prova della conclusione del contratto di mutuo per il tramite dell'assun-
zione della prova testimoniale, con conseguente obbligo per l'appellante di restituzione della somma richiesta.
Tanto premesso, nell'odierno giudizio, contesta la Parte_1
violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 1813 e
2697 c.c., l'inesistenza del contratto di mutuo e contraddittorietà della sen-
tenza, nonché l'insufficienza della prova fondata su una testimonianza de relato actoris, ed inattendibilità della teste.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile la revoca del decreto ingiuntivo n. 543/2017 del Giudice di Pace di Agri-
gento, con condanna della al pagamento di spese e compensi di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Con comparsa di risposta del 20 dicembre 2021 si è costituita
[...]
, contestando le deduzioni avversarie, rilevando di avere Controparte_1
fornito – in qualità di creditore - la prova della fonte negoziale del suo di-
ritto, gravando, di contro, in capo al debitore l'onere di provare di aver esat-
tamente adempiuto.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello proposto e la conferma integrale della sentenza n. 246/2021, con vittoria di spese e onorari.
Nell'interesse dell'appellata in data Controparte_1
19.11.2024, si è costituito un nuovo difensore con revoca del precedente.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, all'udienza del
20.11.2024 sulle conclusioni scritte delle parti è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
L'appello non merita accoglimento.
In tema di riparto dell'onere della prova con riferimento all'azione di re-
stituzione, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “il mutuo va
annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la
consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne con-
segue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre
in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della van-
tata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ri-
cade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale
onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo
implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale ec-
cezione in senso sostanziale (così, ex multis, Cass. Ordinanza n. 35959 del
22/11/2021).
Nel caso in oggetto, ha provato di avere Controparte_1
versato in data in 24.9.2012 in favore di la somma di Parte_1
mille euro, giusta vaglia postale in atti (seppur privo di specificazione nella causale) e che tale importo è stato corrisposto a titolo di “prestito” perso-
nale, stante le condizioni di difficoltà economiche in cui versava l'appel-
lante.
La prova orale sul punto è stata intrinsecamente puntuale e convin-
cente. La teste escussa, , ha confermato positivamente tutte Testimone_1
le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati da parte creditrice e ha dichiarato, senza essere stata smentita aliunde, di essere a conoscenza di-
retta del prestito di denaro da parte della propria madre in favore del co-
gnato e dell'assunzione dell'obbligo di restituzione da parte dell'appellante,
in quanto destinataria diretta della richiesta di prestito dal e di Pt_1
avere interceduto in tal senso presso la madre (cfr. deposizione).
Non si configura, pertanto, alcuna testimonianza de relato;
parimenti,
nessun valido elemento è stato fornito dall'appellante per minare l'attendi-
bilità del teste escusso, legato variamente da vincoli di parentela e affinità
con ambedue le parti.
Assolto, dunque, l'onere della prova gravante sull'attore in restituzione.
Di contro, è estremamente generica e fumosa la deduzione del debitore
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile di avere percepito la somma a titolo di obbligazione naturale per Pt_1
sottrarsi alla ripetizione.
Non prospettato, né tanto più provato il fondamento dell'adempimento spontaneo da parte della in esecuzione di presunti doveri morali CP_1
o sociali di cui all'art. 2034.
Anzi, contraddittoriamente rispetto a quanto dedotto in atto di citazione in opposizione e ribadito in atto di appello, , in sede di Parte_1
interrogatorio libero della parte innanzi al GdP, ha affermato di avere rice-
vuto la somma da parte della in adempimento di un pregresso CP_1
prestito effettuatole (cfr. verbale di udienza del 23.11.2025). Tale prospet-
tazione conferma l'ambiguità della difesa del , già oltremodo gene- Pt_1
rica.
L'appello deve dunque essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
246/2021 resa in data 19/3/2021,
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro CP_2
462,00 oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legal-
mente dovuta.
Cosi deciso in Agrigento, il 12.3.2025
Il Giudice
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile Dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile