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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2748/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Generoso Bloise;
Parte_1 Parte_2 opponenti
E
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato;
[...] opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell
[...]
, del 13.8.2024 notificata in pari Controparte_1 Controparte_1 data, con la quale - sulla base degli accertamenti di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro dell'11.12.2019 e successivi verbali di contestazione della violazione - è stato ordinato a , quale titolare della Rivendita Tabacchi n. 7 Parte_2 ubicata in Filadelfia alla c.da Pontenisi e trasgressore, nonché a quale titolare della Parte_1 ditta Smartwin di GÈ IA e proprietaria dell'apparecchio, il pagamento della somma di euro
20.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater LP
(“chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque
pagina 1 di 5 specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro
50.000,00 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni”) per aver installato e mantenuto in esercizio un apparecchio da intrattenimento appartenente alla tipologia di cui all'art. 110 co. 6 LP, non rispondente alle caratteristiche e prescrizioni di cui al comma
6 citato siccome non collegato alla rete di raccolta statale del gioco.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalla ricorrente e dell'amministrazione resistente, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'opponente ha eccepito, nell'ordine logico: nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, stante la mancanza di competenza dell'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione essendo invece competente il giudice penale, davanti al quale attualmente pende procedimento nei confronti di e per un reato Pt_2 Pt_1 oggettivamente connesso con l'illecito amministrativo;
erroneità della contestazione da parte dell'amministrazione, dovendosi nel caso di specie ritenere integrata non la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. ma al più la violazione, meno grave, di cui allo stesso comma 9 lett. c) siccome l'apparecchio non risultava conforme ai requisiti tecnici richiamati nel Decreto Interdirettoriale dell'ADM del 4.12.2003 per essere stata riscontrata la presenza di due schede di gioco;
eccessività e sproporzione della sanzione applicata rispetto alla gravità della violazione ed all'assenza di precedenti in capo ai trasgressori.
Tanto premesso, ha concluso per l'annullamento/la revoca/la riforma dell'ordinanza ingiunzione ovvero per la rideterminazione della sanzione nei minimi edittali, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, è risultato fondato il primo motivo di impugnazione.
L'ordinanza ingiunzione per cui è causa, infatti, si fonda sugli accertamenti eseguiti dai Contr funzionari dell' unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Vibo Valentia all'interno dei locali della rivendita tabacchi n. 7 in Filadelfia, di cui è titolare , in data Parte_2
11.12.2019, come trasfusi nel verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro amministrativo redatto in data 12.12.2019 ed allegato in atti dall'amministrazione resistente.
pagina 2 di 5 Gli agenti verificavano che all'interno dell'esercizio commerciale era installato e funzionante un apparecchio appartenente alla tipologia di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. di proprietà della ditta Smartwin di GÈ IA, idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro ma non collegato alla rete di raccolta statale del gioco, anche per effetto di manomissioni.
Ciò posto, i ricorrenti hanno allegato in atti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.c. emesso nei confronti (tra gli altri) di e in data Parte_1 Parte_2
16.4.2024 per il reato di cui agli artt. 110 e 314 c.p. “perché, in concorso fra loro, Parte_2 quale proprietario e gestore dell'esercizio commerciale denominato “Gran Caffè” in
[...]
Filadelfia alla c.da Pontenisi, titolare della ditta individuale “Smartwin di GÈ Parte_1
IA”, nonché proprietario e gestore della slot machine “Novomatic 4 Win” codice identificativo RN05584167U” e quindi concessionari di pubblico servizio di gioco d'azzardo autorizzato, manomettendo i predetti apparecchi ed in particolare inserendo all'interno degli stessi una seconda scheda di gioco non collegata alla rete statale di raccolta del gioco, evadevano la contabilizzazione delle somme giocate e si appropriavano del Prelievo Erariale
Unico e del relativo canone di concessione pari almeno al 13,5% di incassi non comunicati.
Fatto accertato in Filadelfia l'11.12.2019”.
E' evidente, dunque, che la notizia di reato è stata trasmessa alla Procura della Repubblica sulla base dello stesso accertamento di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro amministrativo del 12.12.2019, che ha ad oggetto il medesimo apparecchio (recante il codice identificativo RN05584167U).
Stando alle circostanze allegate e documentate dei ricorrenti - non contestate in alcun modo dall'amministrazione resistente - il procedimento sanzionatorio amministrativo e quello penale sono stati avviati quindi contestualmente sulla base dello stesso accertamento dei funzionari di Contr
e degli agenti della Guardia di Finanza ed il processo penale è attualmente pendente.
Ciò posto, nel caso in esame l'accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater LP - nella specie aver messo a disposizione nell'esercizio commerciale un apparecchio non conforme alle caratteristiche prescritte dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. siccome non collegato alla rete statale di raccolta del gioco - costituisce l'antecedente logico necessario della esistenza del reato, in quanto la verifica del mancato Contr collegamento dell'apparecchio alla rete con la conseguente mancata attivazione dei contatori a seguito delle giocate è necessariamente connessa con la verifica della manomissione dell'apparecchio mediante l'inserimento di una seconda scheda di gioco non collegata alla rete pagina 3 di 5 statale di raccolta del gioco ed assume quindi carattere di necessaria pregiudizialità in relazione all'oggetto delle indagini penali e della conseguente decisione del giudice penale competente.
In altri termini, si ritiene che in questo caso sussistano i presupposti per ravvisare l'attrazione esclusiva della competenza sul piano sanzionatorio in capo al giudice penale, stante la connessione obiettiva tra la violazione amministrativa ed il reato. L'applicazione della sanzione amministrativa dipende infatti dalla verifica del mancato collegamento dell'apparecchio alla rete statale di raccolta del gioco a sua volta dipendente da una manomissione dell'apparecchio così come riscontrato nel verbale del 12.12.2019, condotta che viene specificata nella contestazione penale come inserimento nell'apparecchio di una secondo scheda di gioco sganciata dalla rete statale di ADM. E' chiaro, dunque, che solo il compiuto accertamento della condotta in sede penale potrà giustificare l'applicazione (anche) delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.
Ed invero: “Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 l. 689 del 1981 resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A.” (cfr Cass Civ. n. 4638 del 2000).
Consegue che quando, come in questo caso, l'autorità amministrativa emani comunque l'ordinanza ingiunzione, in caso di opposizione il giudice civile non può declinare la propria competenza ma deve revocare il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa per incompetenza originaria della P.A..
Discende l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della ordinanza ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando le tariffe professionali dello scaglione di riferimento ai valori minimi in considerazione dello svolgimento del processo e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione proposta da e e per l'effetto annulla Parte_2 Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione opposta;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, che liquida in euro 284,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Generoso Bloise dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2748/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Generoso Bloise;
Parte_1 Parte_2 opponenti
E
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato;
[...] opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell
[...]
, del 13.8.2024 notificata in pari Controparte_1 Controparte_1 data, con la quale - sulla base degli accertamenti di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro dell'11.12.2019 e successivi verbali di contestazione della violazione - è stato ordinato a , quale titolare della Rivendita Tabacchi n. 7 Parte_2 ubicata in Filadelfia alla c.da Pontenisi e trasgressore, nonché a quale titolare della Parte_1 ditta Smartwin di GÈ IA e proprietaria dell'apparecchio, il pagamento della somma di euro
20.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater LP
(“chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque
pagina 1 di 5 specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro
50.000,00 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni”) per aver installato e mantenuto in esercizio un apparecchio da intrattenimento appartenente alla tipologia di cui all'art. 110 co. 6 LP, non rispondente alle caratteristiche e prescrizioni di cui al comma
6 citato siccome non collegato alla rete di raccolta statale del gioco.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalla ricorrente e dell'amministrazione resistente, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'opponente ha eccepito, nell'ordine logico: nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, stante la mancanza di competenza dell'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione essendo invece competente il giudice penale, davanti al quale attualmente pende procedimento nei confronti di e per un reato Pt_2 Pt_1 oggettivamente connesso con l'illecito amministrativo;
erroneità della contestazione da parte dell'amministrazione, dovendosi nel caso di specie ritenere integrata non la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater del T.U.L.P.S. ma al più la violazione, meno grave, di cui allo stesso comma 9 lett. c) siccome l'apparecchio non risultava conforme ai requisiti tecnici richiamati nel Decreto Interdirettoriale dell'ADM del 4.12.2003 per essere stata riscontrata la presenza di due schede di gioco;
eccessività e sproporzione della sanzione applicata rispetto alla gravità della violazione ed all'assenza di precedenti in capo ai trasgressori.
Tanto premesso, ha concluso per l'annullamento/la revoca/la riforma dell'ordinanza ingiunzione ovvero per la rideterminazione della sanzione nei minimi edittali, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, è risultato fondato il primo motivo di impugnazione.
L'ordinanza ingiunzione per cui è causa, infatti, si fonda sugli accertamenti eseguiti dai Contr funzionari dell' unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Vibo Valentia all'interno dei locali della rivendita tabacchi n. 7 in Filadelfia, di cui è titolare , in data Parte_2
11.12.2019, come trasfusi nel verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro amministrativo redatto in data 12.12.2019 ed allegato in atti dall'amministrazione resistente.
pagina 2 di 5 Gli agenti verificavano che all'interno dell'esercizio commerciale era installato e funzionante un apparecchio appartenente alla tipologia di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. di proprietà della ditta Smartwin di GÈ IA, idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro ma non collegato alla rete di raccolta statale del gioco, anche per effetto di manomissioni.
Ciò posto, i ricorrenti hanno allegato in atti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.c. emesso nei confronti (tra gli altri) di e in data Parte_1 Parte_2
16.4.2024 per il reato di cui agli artt. 110 e 314 c.p. “perché, in concorso fra loro, Parte_2 quale proprietario e gestore dell'esercizio commerciale denominato “Gran Caffè” in
[...]
Filadelfia alla c.da Pontenisi, titolare della ditta individuale “Smartwin di GÈ Parte_1
IA”, nonché proprietario e gestore della slot machine “Novomatic 4 Win” codice identificativo RN05584167U” e quindi concessionari di pubblico servizio di gioco d'azzardo autorizzato, manomettendo i predetti apparecchi ed in particolare inserendo all'interno degli stessi una seconda scheda di gioco non collegata alla rete statale di raccolta del gioco, evadevano la contabilizzazione delle somme giocate e si appropriavano del Prelievo Erariale
Unico e del relativo canone di concessione pari almeno al 13,5% di incassi non comunicati.
Fatto accertato in Filadelfia l'11.12.2019”.
E' evidente, dunque, che la notizia di reato è stata trasmessa alla Procura della Repubblica sulla base dello stesso accertamento di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute e sequestro amministrativo del 12.12.2019, che ha ad oggetto il medesimo apparecchio (recante il codice identificativo RN05584167U).
Stando alle circostanze allegate e documentate dei ricorrenti - non contestate in alcun modo dall'amministrazione resistente - il procedimento sanzionatorio amministrativo e quello penale sono stati avviati quindi contestualmente sulla base dello stesso accertamento dei funzionari di Contr
e degli agenti della Guardia di Finanza ed il processo penale è attualmente pendente.
Ciò posto, nel caso in esame l'accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater LP - nella specie aver messo a disposizione nell'esercizio commerciale un apparecchio non conforme alle caratteristiche prescritte dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. siccome non collegato alla rete statale di raccolta del gioco - costituisce l'antecedente logico necessario della esistenza del reato, in quanto la verifica del mancato Contr collegamento dell'apparecchio alla rete con la conseguente mancata attivazione dei contatori a seguito delle giocate è necessariamente connessa con la verifica della manomissione dell'apparecchio mediante l'inserimento di una seconda scheda di gioco non collegata alla rete pagina 3 di 5 statale di raccolta del gioco ed assume quindi carattere di necessaria pregiudizialità in relazione all'oggetto delle indagini penali e della conseguente decisione del giudice penale competente.
In altri termini, si ritiene che in questo caso sussistano i presupposti per ravvisare l'attrazione esclusiva della competenza sul piano sanzionatorio in capo al giudice penale, stante la connessione obiettiva tra la violazione amministrativa ed il reato. L'applicazione della sanzione amministrativa dipende infatti dalla verifica del mancato collegamento dell'apparecchio alla rete statale di raccolta del gioco a sua volta dipendente da una manomissione dell'apparecchio così come riscontrato nel verbale del 12.12.2019, condotta che viene specificata nella contestazione penale come inserimento nell'apparecchio di una secondo scheda di gioco sganciata dalla rete statale di ADM. E' chiaro, dunque, che solo il compiuto accertamento della condotta in sede penale potrà giustificare l'applicazione (anche) delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.
Ed invero: “Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 l. 689 del 1981 resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A.” (cfr Cass Civ. n. 4638 del 2000).
Consegue che quando, come in questo caso, l'autorità amministrativa emani comunque l'ordinanza ingiunzione, in caso di opposizione il giudice civile non può declinare la propria competenza ma deve revocare il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa per incompetenza originaria della P.A..
Discende l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della ordinanza ingiunzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando le tariffe professionali dello scaglione di riferimento ai valori minimi in considerazione dello svolgimento del processo e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione proposta da e e per l'effetto annulla Parte_2 Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione opposta;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, che liquida in euro 284,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Generoso Bloise dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo pagina 4 di 5 pagina 5 di 5