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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1516\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persone dei seguenti magistrati dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1516/2024 promossa in grado d'appello
DA
( ), con l'avv. Francesca Policheni, come da procura Parte_1 CodiceFiscale_1 acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, Via
Olivarello n. 65, Portigliola (RC), Email_1
APPELLANTE
contro
- (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con l'avv. Virginia Paone, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, Centro Direzionale isola E 4, Napoli -
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento canoni acqua potabile.
*
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'On. Le CORTE D'APPELLO adita, contrariis reiectiis, a) Accogliere in toto l'appello in riforma della sentenza di primo grado n. 4188/24 emessa dal Tribunale Civile di Milano e conseguentemente ANNULLARE L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 06820229008316950. b) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato:
Ecc.ma Corte adita, Voglia così provvedere preliminarmente:
1) Confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano con n. 4188/2024 pubblicata in data
16.04.2024 nella parte in cui ha ritenuto la inammissibilità della opposizione;
In subordine e nel merito rigettare l'appello così per come proposto;
2) Ritenere perfezionata la notificazione delle cartelle esattoriali;
3) Ritenere il buon diritto dell'ente esattore al recupero dei crediti portati dalle cartelle sottese alla intimazione di pagamento;
4) Condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al costituito procuratore antistatario.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4188\2024 che aveva Parte_1 dichiarato inammissibile l'opposizione svolta da quest'ultimo avverso l'intimazione di pagamento n.
06820229008316950 notificata il 3.5.2022, emessa dall' per euro 8.355,02 e Controparte_1 relativa al mancato pagamento di canoni di somministrazione dell'acqua.
ha chiesto la riforma integrale della sentenza e l'annullamento dell'intimazione di pagamento e Pt_1
delle sottese cartelle esattoriali.
Trattasi delle seguenti cartelle:
Cartella esattoriale n. 06820160008687406000 –notificata in data 13.05.2016 – riferita al canone idrico
2001-2001-2002- per l'importo complessivo di € 1.923,11;
2. Cartella esattoriale n. 06820160105644604000 –notificata in data 24.11.2016 – riferita al canone idrico 2003 – per l'importo complessivo di € 955,24;
3. Cartella esattoriale n. 06820170028471765000 –notificata in data 09.05.2017 – riferita al canone idrico 2004 – 2005 – per l'importo complessivo di € 861,09;
pagina 2 di 11 4. Cartella esattoriale n. 06820190081088000000 –notificata in data 12.02.2020 – riferita a spese di giustizia anno 2016 - per l'importo di € 4.615,58.
, ritualmente costituitasi, ha domandato il rigetto dell'appello e Controparte_2
la conferma della sentenza.
C. Il Collegio con ordinanza depositata in data 8.11.2024, richiamato l'art. 283 c.p.c., ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rinviato la causa all'udienza del
17/12/2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ai sensi dell'art. 352
c.p.c.
A seguito della modifica del consigliere istruttore, l'udienza è stata anticipata al 21.5.2025, con concessione di nuovi termini. All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D. Il giudizio di primo grado
ha svolto opposizione innanzi al Tribunale avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
06820229008316950 notificata il 3.5.2022, emessa dall' per euro 8.355,02 e Controparte_1 relativa al mancato pagamento di canoni di somministrazione dell'acqua.
Ha lamentato:
a) la violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, per omessa allegazione, all'interno della intimazione di pagamento, degli atti indicati come già notificati al contribuente, nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
b) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali;
c) la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria;
d) l'inesistenza di un valido contratto di somministrazione di acqua potabile con riferimento alle cartelle contemplanti i canoni idrici.
, ritualmente costituitasi, ha rilevato: CP_1 CP_1
-che i motivi “formali” di opposizione - concernenti i vizi propri dell'atto – non possono essere esaminati, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente proposti con apposita opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della intimazione avvenuta il 31-05-2022 (mentre la citazione è stata notificata in data 27-09-2022);
- che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state tutte regolarmente notificate all'attore;
- che la notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta, avverso cui l'opponente avrebbe dovuto ricorrere tempestivamente, non consente di attribuire alla procedura azionata da natura Pt_1 recuperatoria, pertanto, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile;
pagina 3 di 11 - che l'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente si riferisce all'obbligo di motivazione solo degli atti dell'Amministrazione Finanziaria, e non opera, invece, in riferimento agli atti dell'
[...]
, espressamente richiamati al secondo comma del medesimo articolo 7, a conferma Controparte_3
della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
E. La sentenza Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione inammissibile sulla base delle seguenti motivazioni.
Ha innanzitutto passato in rassegna le azioni esperibili dal contribuente per opporsi alla cartella esattoriale o all'intimazione di pagamento emessa per riscuotere sanzioni pecuniarie, quali quelle in esame, più precisamente:
a) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 L. n. 689 del 1981 (ora art. 7 d. lgs. 150/2011) esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di
20 giorni dalla notifica nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Il primo giudice ha quindi reputato che nel caso di specie abbia proposto opposizione alle sanzioni Pt_1 applicate sulla base dell'addotta inesistenza dei crediti azionati per omessa notifica e conseguente nullità delle cartelle di pagamento, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, sottoposto al termine breve quinquennale.
Si legge nella sentenza: “In relazione al primo profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, in particolare dopo la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080/2017, che laddove la parte deduca con
l'opposizione all'invito di pagamento che quest'ultimo costituisca il primo atto con il quale sia venuta
a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della cartella di pagamento sottesa, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 150/2011, pertanto, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito avversato.
pagina 4 di 11 Per altro verso, la Corte di Cassazione ha precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (Cass. civ. ord. n. 21905/2022; Cass. civ. sent. n. 16333/2020)”.
Sulla base di tali premesse:
- ha osservato che ove il debitore proponga un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, la sua ammissibilità “passa” necessariamente attraverso l'accertamento della effettiva omessa notifica degli atti presupposti;
-ha accertato che dall'esame della documentazione allegata dall' Controparte_4 emerge che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione opposta sono state regolarmente notificate a come segue: Pt_1
● la cartella di pagamento n. 06820160009687406000 è stata notificata in data 13-05-2016 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 18-05-2016 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820160105644604000 è stata notificata in data 24-11.2016 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 29-12-2016 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820170028471765000 è stata notificata in data 09-05-2017 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 12-05-2017 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820190081088000000 è stata notificata in data 12-02-2020 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 03-03-2020 della raccomandata informativa al destinatario ed è relativa alle spese di giustizia anno 2016 - per l'importo di € 4.615,58.
Per tali ragioni il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche, ha ritenuto che “l'odierno opponente, al fine di contestare la legittimità della pretesa di pagamento avrebbe dovuto tempestivamente proporre opposizione avverso le singole cartelle di pagamento notificategli, ai sensi dell'art. 23 legge 689/81, non potendo ritenersi ammissibile una tardiva opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria, per le causali diffusamente richiamate. Per le ragioni esposte l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile. La declaratoria di inammissibilità assorbe l'esame di ogni ulteriore questione afferente al merito”.
F. I motivi di appello ha svolto quattro motivi di appello. Pt_1
Con il primo ha lamentato l'erronea interpretazione dell'art. 615 c.p.c. e l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 23 legge 689/81 ora art. 7 D. Lgs n. 150/2011.
pagina 5 di 11 Secondo l'appellante pur avendo il giudice correttamente inquadrato l'azione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. comma primo, ha erroneamente ritenuto che la stessa abbia finalità recuperatoria e non di accertamento negativo del credito, in quanto tale esperibile senza alcun limite temporale e dunque, nella fattispecie ammissibile.
Si legge nel motivo di appello: “l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria per canoni idrici e spese di giustizia, spiegata dall'attore, odierno appellante, è sicuramente ammissibile rientrando nella fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. e pertanto esperibile senza limiti di tempo”.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione della L. n. 890/1982, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel sostenere che le cartelle esattoriali fossero state tutte ritualmente notificate, in quanto le stesse non sono state mai consegnate personalmente al destinatario ma al portiere e manca, secondo la prospettazione dell'appellante, la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa necessaria per la verifica del corretto “iter notificatorio”.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione in generale e in relazione alle singole cartelle esattoriali.
Sul punto ha evidenziato che l'eccezione di prescrizione è sempre ammissibile, anche in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e che il suo decorso, anteriore alla notifica della stessa intimazione di pagamento, è stato eccepito fin dal primo atto.
Al riguardo l'appellante ha ribadito che, anche a voler prescindere dal difetto di notifica: per il canoni idrici 2000, 2001, 2002, la cartella n. 06820160008687406000 veniva notificata solo in data 13.05.2016; per il canone idrico 2003, la cartella n. 06820160105644604000 veniva notificata solo in data
24.11.2016; per il canone idrico 2004, la cartella n. 06820170028471765000 veniva notificata solo in data
09.05.2017.
Ha quindi evidenziato che per tutti i canoni la notifica avveniva quando era ampiamente decorso il termine quinquennale.
Con il quarto motivo ha impugnato la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa all'addotta mancanza di un valido contratto di somministrazione dell'acqua potabile avente forma scritta. Per l'appellante si è in presenza di un'ipotesi di nullità del contratto, in quanto la controparte non ha né provato né contestato l'eccezione sulla mancanza di un contratto di somministrazione di acqua potabile avente la forma scritta.
pagina 6 di 11 G. La posizione dell'appellata
ha ritenuto l'infondatezza dell'appello e ha insistito per la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. Più specificatamente ha sottolineato che il Giudice di prime cure valutava l'azione proposta, come un'azione di accertamento negativo del credito, dandone quindi una corretta collocazione dal punto di vista giuridico. Tale qualificazione giuridica, però, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, non esclude che l'azione possa assumere i connotati di recuperabilità della opposizione. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere, infatti, utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione, ove, come nel caso di specie, si alleghi la omessa notifica delle cartelle di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata”.
In altri termini, l'appellata ha quindi precisato che la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione e che, nel caso di specie, la controparte ha agito con finalità recuperatorie e anche al fine di ottenere l'accertamento negativo del titolo.
Ha ribadito il regolare perfezionamento delle notifiche delle cartelle esattoriali, come anche accertato dalla sentenza del Tribunale.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato per le seguenti ragioni.
1. Il primo motivo di appello è fondato nei seguenti termini.
L'art. 615 c.p.c. costituisce uno strumento di opposizione di cui il contribuente può servirsi con diverse finalità, a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento. Con esso può essere dedotta l'omessa notifica della cartella e fatto valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale arco temporale di atti interruttivi;
oppure può essere fatta valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo), al fine di contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata;
o ancora, possono essere fatti valere eventi estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all' esecuzione forzata.
Il primo giudice ha quindi correttamente ricondotto l'azione svolta da all'alveo dell'art. CP_5
615 c.p.c., strumento finalizzato ad ottenere l'accertamento negativo ma che può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione, ove, come nel caso di specie, si alleghi la omessa notifica pagina 7 di 11 delle cartelle di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo.
Tuttavia, l'ha erroneamente ritenuta inammissibile.
Occorre considerare che la tesi fatta valere dall'odierno appellante si fonda sul presupposto di fatto di non essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva per non essergli state notificate le cartelle esattoriali, e in ragione di ciò eccepisce il decorso del termine prescrizionale (canoni idrici dal 2000 al
2004, notifiche delle cartelle esattoriali nel 2016- 2017) e in subordine deduce la nullità del contratto per assenza di forma scritta, e quindi la mancanza del titolo fondante la pretesa fatta valere.
Di norma con l'opposizione all'intimazione di pagamento non possono essere sindacate questioni attinenti all'atto presupposto, e all'atto da cui è sorto il debito, salvo che il soggetto non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva, per esempio per omessa notifica, come dedotto nel caso di specie.
Tuttavia, secondo recente orientamento della Corte di Cassazione, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti dell'intimazione di pagamento, con la quale viene eccepita l'avvenuta prescrizione, è ammissibile a prescindere dall'avvenuta impugnazione della cartella di pagamento (“in disparte il fatto che la cartella di pagamento sia stata o meno impugnata”).
In base a tale ricostruzione, l'estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al giudice. In tal senso, sarebbe possibile impugnare atti successivi (come nel caso di specie l'intimazione di pagamento)
a cartelle di pagamento notificate al fine di far valere l'avvenuta prescrizione. Si veda sul punto, da ultimo, l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18152 del 2 luglio 2024, che ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione del credito, derivante da una multa per violazione al codice della strada, può essere sollevata dall'automobilista, senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile: la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo. Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito
pagina 8 di 11 in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord.
13300/24).
Analogamente Corte di Cassazione n. 13300, 13304 e 13306/2024, secondo cui l'effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione;
assume, cioè, il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, in presenza di una regolare eccezione di prescrizione del debitore, deve e può essere provato dall'agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale (contestata) notifica. Sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, non sarebbe, del resto, possibile ritenere che, laddove sia previsto che l'omessa o irregolare notificazione di un atto della procedura determini un vizio dell'atto successivo, che il primo atto presuppone preventivamente e regolarmente notificato, l'omessa tempestiva opposizione volta a far valere la nullità dell'atto successivo (conseguente all'omessa notificazione di quello precedente) possa in qualche modo far sì che un atto non notificato (o irregolarmente notificato) debba considerarsi come un atto notificato (o regolarmente notificato), anche ad altri fini. Il tribunale, onde valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, avrebbe, in definitiva, dovuto valutare in concreto la sussistenza della prova dell'avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione, e non avrebbe certo potuto ritenere dimostrate in positivo l'esistenza e la regolarità di tali notificazioni solo in base alla tardiva deduzione del conseguente vizio del successivo atto di intimazione.
Aderendo a tale orientamento, si deve ritenere, che essendo stata nel caso di specie eccepita la prescrizione, con riferimento all'arco temporale intercorrente tra la maturazione del credito e la notifica della cartella esattoriale, si deve ritenere fondato il primo motivo di appello e conseguentemente ammissibile l'opposizione svolta.
2. Il secondo motivo di appello è infondato. Le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento in oggetto sono state regolarmente notificate, come correttamente accertato dal primo giudice.
Il Tribunale ha analiticamente ricostruito per ciascuna cartella il procedimento di perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
La notifica delle cartelle è avvenuta nelle mani del portiere, a seguito della quale è stato inviato l'ulteriore avviso a come risulta dalla documentazione prodotta dalla Parte_1 CP_1
pagina 9 di 11 Entrate con l'atto costitutivo nel primo grado di giudizio (si vedano anche i prospetti riepilogativi delle accettazioni delle singole raccomandate, specificatamente individuate, rilasciati da ). CP_6
Più precisamente:
● la cartella di pagamento n. 06820160009687406000 è stata notificata in data 13-05-2016 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 18-05-2016 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820160105644604000 è stata notificata in data 24-11.2016 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 29-12-2016 della raccomandata informativa al destinatario.
● la cartella di pagamento n. 06820170028471765000 è stata notificata in data 09-05-2017 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 12-05-2017 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820190081088000000 è stata notificata in data 12-02-2020 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 03-03-2020 della raccomandata informativa al destinatario ed è relativa alle spese di giustizia anno 2016 - per l'importo di € 4.615,58.
3. Con il terzo motivo di appello viene eccepita l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere dall'Ente in ragione del fatto che i canoni idrici in oggetto, rispetto ai quali è stato chiesto il pagamento, si riferiscono all'arco temporale compreso tra il 2000 e il 2004, mentre le cartelle esattoriali sono state notificate solo tra il 2016 e il
2020, quindi ben oltre il decorso del termine decennale, senza che siano intervenuti atti pregressi interruttivi della prescrizione.
Il motivo è fondato. La prescrizione è un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere in ogni tempo, anche in sede di azione ex art. 615 c.p.c., senza limiti di tempo, e come sopra appena riferito “in disparte il fatto che la cartella di pagamento sia stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore”.
Nel caso di specie, al momento della notifica di ciascuna delle suddette cartelle esattoriali il termine prescrizionale era già ampiamente decorso.
Per tali ragioni, la pretesa creditoria azionata dall' , da ultimo con l'intimazione di Controparte_1
pagamento in oggetto, deve essere dichiarata prescritta.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di mancanza di un contratto di somministrazione di acqua potabile avente forma scritta. Secondo l'appellante il primo pagina 10 di 11 giudice non si è pronunciato sulla contestazione mossa in ordine all'assenza di un valido contratto di somministrazione per carenza dell'essenziale elemento della forma scritta.
Tale doglianza oltre ad essere assorbita nell'avvenuto accertamento della prescrizione, deve poi ritenersi inammissibile, dal momento che le questioni e i vizi attinenti agli atti presupposti – rispetto all'intimazione di pagamento di cui è causa- non possono essere fatti valere con l'impugnazione di cui all'art. 615 c.p.c., salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza delle pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo ( mentre nel caso di specie le notificazioni delle cartelle esattoriali si erano perfezionate).
5. Per le ragioni espresse l'appello deve essere accolto e la sentenza del Tribunale riformata, conseguentemente deve essere dichiarato che non sussistente il diritto da parte Controparte_1
di procedere all' esecuzione della dell'intimazione di pagamento n. 06820229008316950
[...]
per euro 8.355,02 a carico di Parte_1
6. In punto di spese di giudizio, nonostante la soccombenza dell' , si ritiene che le Controparte_1
spese di entrambi i gradi debbano essere interamente compensate tra le parti, in ragione della novità del richiamato orientamento espresso dalla Corte di legittimità.
*
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata n. 4188\2024 del
Tribunale di Milano e in accoglimento dell'appello:
1) dichiara non sussistente il diritto da parte di di procedere Controparte_1 all' esecuzione della dell'intimazione di pagamento n. 06820229008316950 per euro 8.355,02 a carico di Parte_1
2) compensa interamente le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 21.5. 2025
Il Consigliere est. Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Lorenzo Orsenigo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persone dei seguenti magistrati dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1516/2024 promossa in grado d'appello
DA
( ), con l'avv. Francesca Policheni, come da procura Parte_1 CodiceFiscale_1 acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, Via
Olivarello n. 65, Portigliola (RC), Email_1
APPELLANTE
contro
- (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con l'avv. Virginia Paone, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, Centro Direzionale isola E 4, Napoli -
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento canoni acqua potabile.
*
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'On. Le CORTE D'APPELLO adita, contrariis reiectiis, a) Accogliere in toto l'appello in riforma della sentenza di primo grado n. 4188/24 emessa dal Tribunale Civile di Milano e conseguentemente ANNULLARE L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 06820229008316950. b) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato:
Ecc.ma Corte adita, Voglia così provvedere preliminarmente:
1) Confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano con n. 4188/2024 pubblicata in data
16.04.2024 nella parte in cui ha ritenuto la inammissibilità della opposizione;
In subordine e nel merito rigettare l'appello così per come proposto;
2) Ritenere perfezionata la notificazione delle cartelle esattoriali;
3) Ritenere il buon diritto dell'ente esattore al recupero dei crediti portati dalle cartelle sottese alla intimazione di pagamento;
4) Condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al costituito procuratore antistatario.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4188\2024 che aveva Parte_1 dichiarato inammissibile l'opposizione svolta da quest'ultimo avverso l'intimazione di pagamento n.
06820229008316950 notificata il 3.5.2022, emessa dall' per euro 8.355,02 e Controparte_1 relativa al mancato pagamento di canoni di somministrazione dell'acqua.
ha chiesto la riforma integrale della sentenza e l'annullamento dell'intimazione di pagamento e Pt_1
delle sottese cartelle esattoriali.
Trattasi delle seguenti cartelle:
Cartella esattoriale n. 06820160008687406000 –notificata in data 13.05.2016 – riferita al canone idrico
2001-2001-2002- per l'importo complessivo di € 1.923,11;
2. Cartella esattoriale n. 06820160105644604000 –notificata in data 24.11.2016 – riferita al canone idrico 2003 – per l'importo complessivo di € 955,24;
3. Cartella esattoriale n. 06820170028471765000 –notificata in data 09.05.2017 – riferita al canone idrico 2004 – 2005 – per l'importo complessivo di € 861,09;
pagina 2 di 11 4. Cartella esattoriale n. 06820190081088000000 –notificata in data 12.02.2020 – riferita a spese di giustizia anno 2016 - per l'importo di € 4.615,58.
, ritualmente costituitasi, ha domandato il rigetto dell'appello e Controparte_2
la conferma della sentenza.
C. Il Collegio con ordinanza depositata in data 8.11.2024, richiamato l'art. 283 c.p.c., ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rinviato la causa all'udienza del
17/12/2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ai sensi dell'art. 352
c.p.c.
A seguito della modifica del consigliere istruttore, l'udienza è stata anticipata al 21.5.2025, con concessione di nuovi termini. All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D. Il giudizio di primo grado
ha svolto opposizione innanzi al Tribunale avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
06820229008316950 notificata il 3.5.2022, emessa dall' per euro 8.355,02 e Controparte_1 relativa al mancato pagamento di canoni di somministrazione dell'acqua.
Ha lamentato:
a) la violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, per omessa allegazione, all'interno della intimazione di pagamento, degli atti indicati come già notificati al contribuente, nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
b) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali;
c) la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria;
d) l'inesistenza di un valido contratto di somministrazione di acqua potabile con riferimento alle cartelle contemplanti i canoni idrici.
, ritualmente costituitasi, ha rilevato: CP_1 CP_1
-che i motivi “formali” di opposizione - concernenti i vizi propri dell'atto – non possono essere esaminati, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente proposti con apposita opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della intimazione avvenuta il 31-05-2022 (mentre la citazione è stata notificata in data 27-09-2022);
- che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione sono state tutte regolarmente notificate all'attore;
- che la notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta, avverso cui l'opponente avrebbe dovuto ricorrere tempestivamente, non consente di attribuire alla procedura azionata da natura Pt_1 recuperatoria, pertanto, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile;
pagina 3 di 11 - che l'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente si riferisce all'obbligo di motivazione solo degli atti dell'Amministrazione Finanziaria, e non opera, invece, in riferimento agli atti dell'
[...]
, espressamente richiamati al secondo comma del medesimo articolo 7, a conferma Controparte_3
della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
E. La sentenza Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione inammissibile sulla base delle seguenti motivazioni.
Ha innanzitutto passato in rassegna le azioni esperibili dal contribuente per opporsi alla cartella esattoriale o all'intimazione di pagamento emessa per riscuotere sanzioni pecuniarie, quali quelle in esame, più precisamente:
a) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 L. n. 689 del 1981 (ora art. 7 d. lgs. 150/2011) esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di
20 giorni dalla notifica nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Il primo giudice ha quindi reputato che nel caso di specie abbia proposto opposizione alle sanzioni Pt_1 applicate sulla base dell'addotta inesistenza dei crediti azionati per omessa notifica e conseguente nullità delle cartelle di pagamento, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, sottoposto al termine breve quinquennale.
Si legge nella sentenza: “In relazione al primo profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, in particolare dopo la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080/2017, che laddove la parte deduca con
l'opposizione all'invito di pagamento che quest'ultimo costituisca il primo atto con il quale sia venuta
a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della cartella di pagamento sottesa, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 150/2011, pertanto, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito avversato.
pagina 4 di 11 Per altro verso, la Corte di Cassazione ha precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (Cass. civ. ord. n. 21905/2022; Cass. civ. sent. n. 16333/2020)”.
Sulla base di tali premesse:
- ha osservato che ove il debitore proponga un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, la sua ammissibilità “passa” necessariamente attraverso l'accertamento della effettiva omessa notifica degli atti presupposti;
-ha accertato che dall'esame della documentazione allegata dall' Controparte_4 emerge che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione opposta sono state regolarmente notificate a come segue: Pt_1
● la cartella di pagamento n. 06820160009687406000 è stata notificata in data 13-05-2016 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 18-05-2016 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820160105644604000 è stata notificata in data 24-11.2016 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 29-12-2016 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820170028471765000 è stata notificata in data 09-05-2017 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 12-05-2017 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820190081088000000 è stata notificata in data 12-02-2020 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 03-03-2020 della raccomandata informativa al destinatario ed è relativa alle spese di giustizia anno 2016 - per l'importo di € 4.615,58.
Per tali ragioni il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche, ha ritenuto che “l'odierno opponente, al fine di contestare la legittimità della pretesa di pagamento avrebbe dovuto tempestivamente proporre opposizione avverso le singole cartelle di pagamento notificategli, ai sensi dell'art. 23 legge 689/81, non potendo ritenersi ammissibile una tardiva opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria, per le causali diffusamente richiamate. Per le ragioni esposte l'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile. La declaratoria di inammissibilità assorbe l'esame di ogni ulteriore questione afferente al merito”.
F. I motivi di appello ha svolto quattro motivi di appello. Pt_1
Con il primo ha lamentato l'erronea interpretazione dell'art. 615 c.p.c. e l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 23 legge 689/81 ora art. 7 D. Lgs n. 150/2011.
pagina 5 di 11 Secondo l'appellante pur avendo il giudice correttamente inquadrato l'azione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. comma primo, ha erroneamente ritenuto che la stessa abbia finalità recuperatoria e non di accertamento negativo del credito, in quanto tale esperibile senza alcun limite temporale e dunque, nella fattispecie ammissibile.
Si legge nel motivo di appello: “l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria per canoni idrici e spese di giustizia, spiegata dall'attore, odierno appellante, è sicuramente ammissibile rientrando nella fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. e pertanto esperibile senza limiti di tempo”.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione della L. n. 890/1982, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel sostenere che le cartelle esattoriali fossero state tutte ritualmente notificate, in quanto le stesse non sono state mai consegnate personalmente al destinatario ma al portiere e manca, secondo la prospettazione dell'appellante, la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa necessaria per la verifica del corretto “iter notificatorio”.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione in generale e in relazione alle singole cartelle esattoriali.
Sul punto ha evidenziato che l'eccezione di prescrizione è sempre ammissibile, anche in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e che il suo decorso, anteriore alla notifica della stessa intimazione di pagamento, è stato eccepito fin dal primo atto.
Al riguardo l'appellante ha ribadito che, anche a voler prescindere dal difetto di notifica: per il canoni idrici 2000, 2001, 2002, la cartella n. 06820160008687406000 veniva notificata solo in data 13.05.2016; per il canone idrico 2003, la cartella n. 06820160105644604000 veniva notificata solo in data
24.11.2016; per il canone idrico 2004, la cartella n. 06820170028471765000 veniva notificata solo in data
09.05.2017.
Ha quindi evidenziato che per tutti i canoni la notifica avveniva quando era ampiamente decorso il termine quinquennale.
Con il quarto motivo ha impugnato la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa all'addotta mancanza di un valido contratto di somministrazione dell'acqua potabile avente forma scritta. Per l'appellante si è in presenza di un'ipotesi di nullità del contratto, in quanto la controparte non ha né provato né contestato l'eccezione sulla mancanza di un contratto di somministrazione di acqua potabile avente la forma scritta.
pagina 6 di 11 G. La posizione dell'appellata
ha ritenuto l'infondatezza dell'appello e ha insistito per la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. Più specificatamente ha sottolineato che il Giudice di prime cure valutava l'azione proposta, come un'azione di accertamento negativo del credito, dandone quindi una corretta collocazione dal punto di vista giuridico. Tale qualificazione giuridica, però, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, non esclude che l'azione possa assumere i connotati di recuperabilità della opposizione. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere, infatti, utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione, ove, come nel caso di specie, si alleghi la omessa notifica delle cartelle di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata”.
In altri termini, l'appellata ha quindi precisato che la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione e che, nel caso di specie, la controparte ha agito con finalità recuperatorie e anche al fine di ottenere l'accertamento negativo del titolo.
Ha ribadito il regolare perfezionamento delle notifiche delle cartelle esattoriali, come anche accertato dalla sentenza del Tribunale.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato per le seguenti ragioni.
1. Il primo motivo di appello è fondato nei seguenti termini.
L'art. 615 c.p.c. costituisce uno strumento di opposizione di cui il contribuente può servirsi con diverse finalità, a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento. Con esso può essere dedotta l'omessa notifica della cartella e fatto valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale arco temporale di atti interruttivi;
oppure può essere fatta valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo), al fine di contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata;
o ancora, possono essere fatti valere eventi estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all' esecuzione forzata.
Il primo giudice ha quindi correttamente ricondotto l'azione svolta da all'alveo dell'art. CP_5
615 c.p.c., strumento finalizzato ad ottenere l'accertamento negativo ma che può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione, ove, come nel caso di specie, si alleghi la omessa notifica pagina 7 di 11 delle cartelle di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo.
Tuttavia, l'ha erroneamente ritenuta inammissibile.
Occorre considerare che la tesi fatta valere dall'odierno appellante si fonda sul presupposto di fatto di non essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva per non essergli state notificate le cartelle esattoriali, e in ragione di ciò eccepisce il decorso del termine prescrizionale (canoni idrici dal 2000 al
2004, notifiche delle cartelle esattoriali nel 2016- 2017) e in subordine deduce la nullità del contratto per assenza di forma scritta, e quindi la mancanza del titolo fondante la pretesa fatta valere.
Di norma con l'opposizione all'intimazione di pagamento non possono essere sindacate questioni attinenti all'atto presupposto, e all'atto da cui è sorto il debito, salvo che il soggetto non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva, per esempio per omessa notifica, come dedotto nel caso di specie.
Tuttavia, secondo recente orientamento della Corte di Cassazione, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti dell'intimazione di pagamento, con la quale viene eccepita l'avvenuta prescrizione, è ammissibile a prescindere dall'avvenuta impugnazione della cartella di pagamento (“in disparte il fatto che la cartella di pagamento sia stata o meno impugnata”).
In base a tale ricostruzione, l'estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al giudice. In tal senso, sarebbe possibile impugnare atti successivi (come nel caso di specie l'intimazione di pagamento)
a cartelle di pagamento notificate al fine di far valere l'avvenuta prescrizione. Si veda sul punto, da ultimo, l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18152 del 2 luglio 2024, che ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione del credito, derivante da una multa per violazione al codice della strada, può essere sollevata dall'automobilista, senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile: la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo. Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito
pagina 8 di 11 in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord.
13300/24).
Analogamente Corte di Cassazione n. 13300, 13304 e 13306/2024, secondo cui l'effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione;
assume, cioè, il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, in presenza di una regolare eccezione di prescrizione del debitore, deve e può essere provato dall'agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale (contestata) notifica. Sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, non sarebbe, del resto, possibile ritenere che, laddove sia previsto che l'omessa o irregolare notificazione di un atto della procedura determini un vizio dell'atto successivo, che il primo atto presuppone preventivamente e regolarmente notificato, l'omessa tempestiva opposizione volta a far valere la nullità dell'atto successivo (conseguente all'omessa notificazione di quello precedente) possa in qualche modo far sì che un atto non notificato (o irregolarmente notificato) debba considerarsi come un atto notificato (o regolarmente notificato), anche ad altri fini. Il tribunale, onde valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, avrebbe, in definitiva, dovuto valutare in concreto la sussistenza della prova dell'avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione, e non avrebbe certo potuto ritenere dimostrate in positivo l'esistenza e la regolarità di tali notificazioni solo in base alla tardiva deduzione del conseguente vizio del successivo atto di intimazione.
Aderendo a tale orientamento, si deve ritenere, che essendo stata nel caso di specie eccepita la prescrizione, con riferimento all'arco temporale intercorrente tra la maturazione del credito e la notifica della cartella esattoriale, si deve ritenere fondato il primo motivo di appello e conseguentemente ammissibile l'opposizione svolta.
2. Il secondo motivo di appello è infondato. Le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento in oggetto sono state regolarmente notificate, come correttamente accertato dal primo giudice.
Il Tribunale ha analiticamente ricostruito per ciascuna cartella il procedimento di perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
La notifica delle cartelle è avvenuta nelle mani del portiere, a seguito della quale è stato inviato l'ulteriore avviso a come risulta dalla documentazione prodotta dalla Parte_1 CP_1
pagina 9 di 11 Entrate con l'atto costitutivo nel primo grado di giudizio (si vedano anche i prospetti riepilogativi delle accettazioni delle singole raccomandate, specificatamente individuate, rilasciati da ). CP_6
Più precisamente:
● la cartella di pagamento n. 06820160009687406000 è stata notificata in data 13-05-2016 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 18-05-2016 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820160105644604000 è stata notificata in data 24-11.2016 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 29-12-2016 della raccomandata informativa al destinatario.
● la cartella di pagamento n. 06820170028471765000 è stata notificata in data 09-05-2017 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 12-05-2017 della raccomandata informativa al destinatario;
● la cartella di pagamento n. 06820190081088000000 è stata notificata in data 12-02-2020 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani del custode, con successivo invio in data 03-03-2020 della raccomandata informativa al destinatario ed è relativa alle spese di giustizia anno 2016 - per l'importo di € 4.615,58.
3. Con il terzo motivo di appello viene eccepita l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere dall'Ente in ragione del fatto che i canoni idrici in oggetto, rispetto ai quali è stato chiesto il pagamento, si riferiscono all'arco temporale compreso tra il 2000 e il 2004, mentre le cartelle esattoriali sono state notificate solo tra il 2016 e il
2020, quindi ben oltre il decorso del termine decennale, senza che siano intervenuti atti pregressi interruttivi della prescrizione.
Il motivo è fondato. La prescrizione è un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere in ogni tempo, anche in sede di azione ex art. 615 c.p.c., senza limiti di tempo, e come sopra appena riferito “in disparte il fatto che la cartella di pagamento sia stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore”.
Nel caso di specie, al momento della notifica di ciascuna delle suddette cartelle esattoriali il termine prescrizionale era già ampiamente decorso.
Per tali ragioni, la pretesa creditoria azionata dall' , da ultimo con l'intimazione di Controparte_1
pagamento in oggetto, deve essere dichiarata prescritta.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di mancanza di un contratto di somministrazione di acqua potabile avente forma scritta. Secondo l'appellante il primo pagina 10 di 11 giudice non si è pronunciato sulla contestazione mossa in ordine all'assenza di un valido contratto di somministrazione per carenza dell'essenziale elemento della forma scritta.
Tale doglianza oltre ad essere assorbita nell'avvenuto accertamento della prescrizione, deve poi ritenersi inammissibile, dal momento che le questioni e i vizi attinenti agli atti presupposti – rispetto all'intimazione di pagamento di cui è causa- non possono essere fatti valere con l'impugnazione di cui all'art. 615 c.p.c., salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza delle pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo ( mentre nel caso di specie le notificazioni delle cartelle esattoriali si erano perfezionate).
5. Per le ragioni espresse l'appello deve essere accolto e la sentenza del Tribunale riformata, conseguentemente deve essere dichiarato che non sussistente il diritto da parte Controparte_1
di procedere all' esecuzione della dell'intimazione di pagamento n. 06820229008316950
[...]
per euro 8.355,02 a carico di Parte_1
6. In punto di spese di giudizio, nonostante la soccombenza dell' , si ritiene che le Controparte_1
spese di entrambi i gradi debbano essere interamente compensate tra le parti, in ragione della novità del richiamato orientamento espresso dalla Corte di legittimità.
*
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata n. 4188\2024 del
Tribunale di Milano e in accoglimento dell'appello:
1) dichiara non sussistente il diritto da parte di di procedere Controparte_1 all' esecuzione della dell'intimazione di pagamento n. 06820229008316950 per euro 8.355,02 a carico di Parte_1
2) compensa interamente le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 21.5. 2025
Il Consigliere est. Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Lorenzo Orsenigo
pagina 11 di 11