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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6515/2022 promossa da:
, nato a [...], il giorno 11.7.1972, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio DEl'avv. IANNUZZI LORENA e DEl'avv. PORTALUPI UGHETTA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata a [...], il giorno 11.7.1973, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio DEl'avv. SATTANINO GIULIA e DEl'avv. CAMURATI CLAUDIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento DE Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata il 13/09/2023):
“CONCLUSIONI contrariis rejectiis, previa ammissione degli opportuni deducendi mezzi istruttori,
NEL MERITO:
1) …omissis…..
2) …omissis….
3) Confermare l'affidamento condiviso DEla figlia minore, , a favore di entrambi i genitori Per_1
che si impegnano, conformemente alle eSIenze di istruzione e di educazione, ad assecondarne le motivazioni, i sentimenti e le inclinazioni. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene le scelte inerenti l'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione.
4) Confermare la collocazione principale e la residenza anagrafica DEla figlia minore presso il padre.
5) Ciascuno dei genitori provvederà alla cura, educazione ed istruzione DEla figlia allorquando la avrà con sé.
6) La madre, avrà diritto di tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali DEla minore, secondo le seguenti modalità:
- due week-end alternati al mese, dal sabato mattina alla domenica sera allorquando la riaccompagnerà presso la casa paterna;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali: il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni;
- relativamente al periodo estivo, la figlia potrà trascorrere con la madre un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante il mese di giugno, luglio e agosto, che i coniugi determineranno di comune accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto DEle eSIenze lavorative dei genitori nonché dei desideri e DEle eSIenze DEla minore;
in difetto di accordo la SInora terrà con sé la figlia per due settimane nel mese di agosto ad anni alterni (prima e seconda, _1
ovvero terza e quarta);
- in occasione DEle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”), e il giorno DE compleanno DEla figlia secondo il criterio DEl'alternanza con l'altro genitore.
7) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_1 _1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima, la somma di € 350,00 di cui € 300,00
a titolo di contributo alla gestione e manutenzione DEla casa di GN (in forza DEla nuda proprietà in capo alla figlia minore ) sino al termine DEla scuola superiore da parte di Per_1 Per_1 ed € 50,00 a titolo di contributo al mantenimento DE cane di (sino alla sua esistenza in vita). Per_1
8) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le ulteriori spese scolastiche e quelle extrascolastiche, le spese per attività ludico-ricreative e sportive, concordate o necessitate e tutte sempre adeguatamente documentate verranno ripartite tra i coniugi in misura DE 50% ciascuno, richiamando in toto il contenuto DE Protocollo d'intesa Magistrati Avvocati DE Foro di Torino DE
15.3.2016.
9) Il SI. inoltre, si impegna a corrispondere sino alla sua estinzione la rata mensile DE Pt_1 mutuo gravante sull'immobile di GN, via San Giacomo n. 42, acceso presso la BA DE
ON di Torino, rogito notaio dott. rep. N. 20883 racc. 11393, oggi pari ad € 1.106,00. Per_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) disporre CTU attestante la capacità genitoriale dei SIg.ri e nonché Pt_1 _1
l'eventuale inidoneità genitoriale DEla SInora Con ogni più ampia salvezza e riserva di _1
migliore ed ulteriore produzione ed allegazione conformemente alle scansioni DE rito.
Con vittoria di onorari, diritti e spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario DEle spese in misura DE 15%, come per legge”.
Per parte resistente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata il 12/09/2023):
“In via principale e nel merito:
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e con Per_1
esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Disporre che il padre, come già in atto da tempo, veda e tenga con sé la figlia a settimane alterne dalle ore 20:00 DEla domenica sino alle ore 20:00 DEla domenica successiva. Il padre terrà, inoltre, con sé la minore:
- durante le vacanze natalizie un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
06 gennaio e così di seguito ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo ad anni alterni;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali: il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni;
- relativamente al periodo estivo, il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di due settimane, che i coniugi determineranno di comune accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto DEle eSIenze lavorative dei genitori nonché dei desideri e DEle eSIenze DEla minore e con comunicazione reciproca DEla località di soggiorno;
in difetto di accordo il SI. terrà con Pt_1
sé la figlia le prime due settimane nel mese di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari;
- in occasione DEle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”) e il giorno DE compleanno DEla figlia secondo il criterio DEl'alternanza con l'altro genitore.
2) assegnare la casa coniugale di GN (TO) - via San Giacomo n.42, unitamente ai mobili ed arredi ivi presenti alla SI.ra con cui convive la minore, dando atto DEl'impegno DE SI. _1
di sostenere integralmente la rata DE relativo mutuo sino all'estinzione DElo stesso;
Pt_1
3) determinare a carico DE SI. un contributo al mantenimento DEla figlia minore Parte_1
nella misura di €.1.000,00 mensili o altra veriore determinanda da versare alla SI.ra Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
_1
In via subordinata:
4) confermare a carico DE SI. il contributo al mantenimento DEla figlia minore Parte_1
nella misura di €.700,00 mensili, così come concordato in sede di separazione, da versare Per_1
alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
_1
In via di estremo subordine:
5) confermare l'affidamento DEla figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso il padre e con esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Disporre che la madre veda e tenga con sé la figlia con le stesse modalità di frequentazione DE genitore non convivente concordate nella separazione omologata il 29.05.2021, ed in particolare:
- a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 fino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
in periodo extrascolastico la minore verrà accompagnata dalla madre il lunedì mattina presso
l'abitazione paterna;
- due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e sino alle ore 21,00 circa;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali: il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni;
- relativamente al periodo estivo, la madre potrà trascorrere con la figlia un periodo di una settimana durante il mese di luglio, oltre un periodo di una/due settimana/e nel mese di agosto, che i coniugi determineranno di comune accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto DEle eSIenze lavorative dei genitori nonché dei desideri e DEle eSIenze DEla minore e con comunicazione reciproca DEla località di soggiorno;
in difetto di accordo la SI.ra terrà _1 con sé la figlia le prime due settimane nel mese di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari;
- in occasione DEle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”) e il giorno DE compleanno DEla figlia secondo il criterio DEl'alternanza con l'altro genitore;
6) disporre a carico DE SI. il contributo al mantenimento DEla figlia minore Parte_1
nella misura di €.500,00 mensili, da versare alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni Per_1 _1
mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
In ogni caso:
7) confermare a carico dei genitori l'obbligo di ripartire tra loro, nella misura DE 65% a carico DE padre ed il restante 35% a carico DEla madre, le spese mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche e di carattere sportivo e ludico-ricreativo per la figlia come da protocollo d'intesa DE
Tribunale di Torino fra magistrati e avvocati a data 15.03.2016;
8) confermare a carico DE SI. il contributo al mantenimento DE cane DEla figlia Parte_1 minore nella misura di €.50,00 mensili per la durata DEla vita DEl'animale, da versare alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese. _1
Col favore DEle spese e competenze di giudizio”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in AVIGLIANA il 21/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri DElo Stato Civile DE Comune di AVIGLIANA
(atto n. 23 parte II serie A DE registro degli atti di matrimonio DEl'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 29/10/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/05/2021.
Con ricorso depositato il 05/04/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) DEla legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, disporsi in punto affidamento e collocazione DEla figlia minore, la previsione di un calendario di incontri madre-figlia, nonché un contributo al mantenimento DEla minore.
Ritualmente fissata udienza di comparizione, si costituiva in giudizio non Controparte_1
opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio. Anch'ella formulava istanze in punto affidamento e collocazione DEla figlia minore, instava per la previsione di un calendario di visita padre-figlia, per l'assegnazione DEla casa coniugale, nonché per un contributo al mantenimento DEla minore.
All'udienza DE 13/10/2022, le parti venivano sentite dal Presidente che, all'esito, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Il difensore di parte ricorrente chiedeva l'audizione DEla minore. Il Presidente si riservava. A scioglimento DEla riserva assunta, veniva emessa ordinanza DE 13/10/2022 con la quale il Presidente fissava udienza per l'audizione DEla minore, riservando, all'esito, ogni ulteriore decisone.
In data 03/11/2022, il Presidente procedeva all'ascolto DEla minore.
Con ordinanza DE 07/02/2023, il Presidente disponeva la conferma DEl'affidamento condiviso DEla figlia minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, prevedeva un regime di visita madre-figlia (sul punto richiamando le condizioni già previste in sede di separazione dei coniugi), disponeva, infine, un contributo al mantenimento economico DEla figlia in capo al padre.
Si confermava la prosecuzione DEla presa in carico DEla minore da parte DE Servizio di Psicologia competente e veniva nominato il G.I.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza DE 05/04/2023, i difensori DEle parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva DEl'08/06/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti DE matrimonio religioso celebrato tra le parti, con rimessione DEla causa sul ruolo. Con separata ordinanza, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e veniva fissata udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori avanti al G.I.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza DE 22/11/2023, i difensori DEle parti insistevano sulle istanze istruttorie contenute nelle rispettive memorie, opponendosi a quelle avversarie. Il G.I. si riservava e, a scioglimento DEla riserva assunta, rigettava le istanze di prova orale come formulate dalle parti, ordinava, ex art. 210 c.p.c.,
l'esibizione di documentazione reddituale, respingeva le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, disponendo la prosecuzione DEla presa in carico DEla minore da parte dei Servizi incaricati.
All'udienza DE 12/11/2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate, richiamandosi alle rispettive memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. Il G.I. assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti ritualmente depositavano le rispettive comparse conclusionali, nonché le memorie di replica.
*** Sull'affidamento, sulla collocazione, sui tempi di visita DEla figlia minore con il genitore non collocatario
Occorre premettere che sono in atti plurime relazioni dei servizi territoriali (Servizi Sociali e di
NPI/Psicologia) che, nel corso DE presente procedimento, sono stati incaricati DEla presa in carico DE nucleo familiare e DEla minore (nata il [...]). Per_1
Si è registrata un'alta conflittualità fra le parti, con scarsa comunicazione fra le stesse, che ha, inevitabilmente, coinvolto la minore, anche comportando una precoce adultizzazione DEla stessa.
Entrambi i genitori hanno mostrato di avere un profondo legame affettivo con la figlia e, pur rimanendo -quantomeno inizialmente- concentrati sulle reciproche rivendicazioni, hanno iniziato un percorso di coordinazione genitoriale.
Nel corso DE procedimento, la situazione fra le parti è apparsa parzialmente migliorata rispetto al passato, essendo i genitori maggiormente allineati rispetto al proprio ruolo, anche contenitivo, e alla tutela DEla figlia. Sebbene il padre rimanga la principale figura di contenimento per la minore, si è registrato un miglioramento anche DE rapporto fra la madre e la figlia, nonché una maggiore coerenza e stabilità nel rapporto con i genitori.
Ritiene il Collegio di confermare l'affidamento DEla figlia minore a entrambi i genitori posto che, sul punto, le domande DEle parti coincidono e, conseguentemente, non vi è contrasto da dirimere. Si evidenza peraltro come non siano emerse ragioni di pregiudizio per la minore che impongano di derogare all'assetto di affidamento condiviso previsto dalla L. n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca DEla separazione, vieppiù confermato, nel corso DE presente giudizio, in sede di ordinanza presidenziale. Inoltre, tale soluzione appare maggiormente rispondente alle eSIenze di stabilità, di crescita e di accudimento DEla minore.
Per escludere l'affidamento condiviso, come noto, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto che “alla regola DEl'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse DE minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità DE genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza DEl'altro genitore” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 24526/2010; conf. Cass. civ. n. 6535/2019).
Devono altresì confermarsi la residenza e la collocazione prevalente DEla figlia presso padre, in considerazione degli esiti DEle indagini socio-sanitarie e DEle dichiarazioni rese da nel corso Per_1
DE giudizio. Quanto al regime di visita madre-minore, la situazione familiare - come rappresentata a seguito DEla indagine sociale disposta - non risulta aver subito SInificative modifiche, tali da giustificare una modifica al calendario di visita in corso. Deve pertanto confermarsi il calendario previsto in sede presidenziale.
Stante la collocazione prevalente DEla minore presso il padre, deve rigettarsi la richiesta assegnazione DEla casa coniugale alla SI.ra (come noto, “la casa familiare deve essere assegnata _1
tenendo prioritariamente conto DEl'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento DEle loro consuetudini di vita e DEle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eSIenze DEla prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi DE previgente articolo
155 quater c.c., che DEl'attuale art. 337 sexies c.c.”; v. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 25604 DE
12/10/2018, Rv. 650826 - 01).
Sul contributo al mantenimento DEla figlia minore
Con riguardo al contributo economico per la minore, il Collegio evidenzia come il ricorrente, da ultimo, non abbia manifestato la disponibilità a corrispondere un mantenimento per la figlia, insistendo, piuttosto, per la dazione di una contribuzione che si sostanzia nel versamento, alla resistente, di € 350,00 mensili (di cui € 300,00 a titolo di contributo alla gestione e all'amministrazione DEla casa sita in GN ed € 50,00 per il mantenimento DE cane DEla minore). Ha insistito, inoltre, per la suddivisione al 50% per ciascun genitore DEle spese straordinarie.
Il ricorrente ha motivato la propria istanza avuto riguardo ai tempi di permanenza DEla minore presso il padre.
La resistente, per contro, ha instato per un contributo al mantenimento DEla figlia, da parte DE padre, pari a € 1.000,00 mensili e in via di subordine e, poi, di estremo subordine di € 700,00 o di € 500,00.
La SI.ra ha evidenziato come, pur mantenendo la figlia la collocazione formale presso _1
l'abitazione paterna, la stessa frequenti di fatto con regolarità la madre e condivida con lei SInificativi tempi, tali da giustificare la corresponsione di un contributo economico.
Occorre preliminarmente ribadire come, in tema di determinazione DE quantum DEl'assegno di mantenimento, la valutazione DEle condizioni economiche DEle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione DEle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (ex multis, Cass., sez. 1, Ordinanza n. 975 DE 20/01/2021, Rv. 660202 – 01; Cass., sez. 1, sentenza n. 8057 DE 03/09/1996, Rv. 499462 - 01). E ancora, per costante giurisprudenza in materia, il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, DEle eSIenze dei figli e DE tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità e “va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto DEle loro capacità, DEle loro inclinazioni naturali e DEle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti DEla prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso
l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”
(da ultimo, Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323).
E ancora: “l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione DEl'assegno, oltre alle eSIenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza preso ciascuno di essi […] nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori” (Cass. civ. n. 17089/2013); così come “la determinazione DE contributo che per la legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione DEla prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione DEl'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione DEla situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenziali DE genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento DEle sue eSIenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione DE contributo posto a carico DEl'altro genitore”
(Cass. civ. n. 18538/2013 e cfr. Cass. civ. n. 1607/2007).
Ciò posto, ritiene il Collegio di confermare la previsione di un contributo al mantenimento DEla figlia, da parte DE padre, pari a € 500,00 mensili. In sede presidenziale – si rammenta – si era ritenuto di disporre la riduzione DE contributo al mantenimento DEla figlia previsto in separazione (pari a €
700,00) in ragione DEla collocazione prevalente DEla minore presso il padre (e non più presso la madre), nonché DE regime di visita madre-figlia in allora previsto. Si era, in particolare, tenuto conto DEl'incremento patrimoniale DE ricorrente, dando atto che il concetto di “sostanze” di cui all'art. 148
c.c. “comprende la complessiva consistenza DE patrimonio di ciascun coniuge, quale espressa da ogni forma di reddito, dagli utili derivanti dagli investimenti di capitali e dal valore intrinseco degli immobili, i quali, anche se improduttivi, sono comunque suscettibili, oltre che di utilizzazione diretta, di essere diversamente impiegati e convertiti”.
Dagli atti difensivi e dalla documentazione allegata, permane la già rilevata SInificativa sperequazione tra le consistenze economiche DEle parti, sostanzialmente invariata nel corso DE presente giudizio.
Per un verso, il ricorrente ha incrementato, a far data dall'inizio DE presente procedimento, la sua posizione patrimoniale - già solida – anche grazie all'eredità introitata a seguito DE decesso DE padre e alle partecipazioni societarie.
Egli è socio unico e amministratore unico DEla C.F.G.M. S.r.l. che svolge attività di officina meccanica generale e lavorazioni attrezzature. Dall'esame DE quadro RC DE moDElo Unico 2024 di parte ricorrente (v. doc. prodotto con la memoria 25.11.2024), nonché dalla movimentazione DE conto corrente BA DE ON (prodotta da controparte – doc.7 e doc. d), emerge poi un emolumento per l'attività di Amministratore Unico DEla C.F.G.M. S.r.l. pari a circa € 5.600,00 mensili.
Il SI. gode, altresì, di un florido patrimonio immobiliare che accresce ulteriormente la Pt_1
propria situazione patrimoniale. Dalla disamina DEle CU 2020-2024, emergono redditi complessivi pari a 7.500-8.000,00 euro mensili, calcolati sulla media DEl'ultimo quadriennio;
peraltro, come desumibile dalla CU 2024, il SI. ha altresì acquistato quattro immobili in Golfo Aranci, due Pt_1
dei quali sono regolarmente affittati, con canone di locazione pari, rispettivamente, a € 510,00 e €
630,00.
La consistenza DEle disponibilità economiche di parte ricorrente è peraltro dimostrata dalle uscite fisse mensili (pacifiche e incontestate), a titolo di pagamento DEle svariate rate di mutuo dei differenti immobili (GN, € 1.106,00; Sardegna, € 1.699,00; VO, € 1.480,00). Deve peraltro rilevarsi che il SI. non ha versato in atti gli estratti DE conto corrente n. 85801, cointestato con la _1 SI.ra , sul quale è addebitato il canone di affitto a riscatto DEl'immobile in Persona_3
VO (come emerge sub doc. 24, v. memoria ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente depositata il
13.101.2023).
Per altro verso, le consistenze patrimoniali DEla resistente non risultano mutate. La SI.ra _1
infatti, continua a svolgere attività lavorativa part-time come assistente alla poltrona presso uno studio odontoiatrico percependo un emolumento mensile di circa € 900,00 (v. documentazione reddituale in atti). E' proprietaria DE 50% DEl'immobile sito in GN (nonché usufruttuaria DE restante 50%), il cui mutuo è interamente saldato dal SI. Pt_1
Posto che, alla luce dei principi sopra enucleati, l'onere contributivo deve essere ripartito considerando i diversi parametri (attuali eSIenze DEla figlia, tenore di vita goduto dalla minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche DEle parti), si ritiene equo stabilire che il SI. corrisponda alla SI.ra Pt_1 _1
a titolo di contributo al mantenimento DEla figlia minore, la somma di € 500,00 mensili (rivalutabile, come da legge, secondo indice ISTAT). Deve altresì confermarsi la corresponsione DEle spese straordinarie al 65% a carico DE padre e DE 35% a carico DEla madre.
Sulla presa in carico DE nucleo familiare
Come noto, nell'attuale procedimento, è stata disposta la presa in carico DEla minore e DE nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali e DE Servizio di Psicologia. Diverse sono state le relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi, le quali hanno restituito un complessivo, seppur parziale, miglioramento DEle dinamiche familiari. Da ultimo, nonostante il progressivo miglioramento, i
Servizi hanno evidenziato come risulti necessaria la prosecuzione dei percorsi attivati e DE monitoraggio DE nucleo, tenuto conto, da un lato, DEle differenti modalità educative dei due genitori e DEla reciproca sfiducia che ne caratterizza il rapporto e, dall'altro, DEle modalità provocatorie e degli atteggiamenti contradditori e ambivalenti messi in atto dalla minore, che contraddistinguono la complessa fase adolescenziale attualmente in corso (cfr. Relazione Servizio di Psicologia DE
07/11/2024 laddove si legge: “la situazione necessita di monitoraggio da parte dei servizi” e
Relazione Servizi sociali DEl'11/11/2024 laddove si legge: “il Servizio sociale scrivente ritiene necessaria la prosecuzione dei percorsi di coordinamento genitoriale per i due genitori come spazio di condivisione circa la complessa gestione DEla figlia. Ed inoltre si riterrebbe utile la prosecuzione DE percorso individuale di supporto psicologico DEla minore in raccordo con il servizio di psicologia DEl'ASL TO3. Si ritiene inoltre funzionale mantenere il monitoraggio DEla situazione da parte DE servizio scrivente in rete con tutti i professionisti coinvolti al fine di sostenere le dinamiche familiari DE nucleo DEla minore in oggetto e per valutare l'opportunità di coinvolgere eventualmente altri servizi specialistici al sostegno di ”). Per_1
Deve pertanto disporsi la prosecuzione DEla presa in carico e degli interventi in corso nell'interesse DEla minore.
Sull'accordo DEle parti in ordine al mutuo DEla casa sita in GN
Questo Collegio prende atto DEl'istanza DEle parti - che sul punto convergono - in ordine all'impegno DE SI. a corrispondere, sino alla sua estinzione, la rata mentile DE mutuo gravante Pt_1 sull'immobile di GN, via San giacomo n. 42, acceso presso la BA DE ON di Torino, pari a € 1.106,00, immobile di proprietà esclusiva DEla SI.ra e DEla figlia minore. _1
Sulle spese di lite Le spese sono compensate atteso che vi è convergenza tra le domande DEle parti in punto affidamento DEla minore e reciproca soccombenze in punto collocazione prevalente DEla stessa e conseguente regime di visita con il genitore non collocatario, da un lato, e contributo al mantenimento DEla figlia minore dall'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica Pt_2
presso il padre, con esercizio separato DEla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici DEla minore e lavorativi dei genitori, la madre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 fino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
in periodo extrascolastico la minore verrà accompagnata dalla madre il lunedì mattina presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e sino alle ore 21:00 circa;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali: il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni;
- relativamente al periodo estivo, la madre potrà trascorrere con la figlia un periodo di una settimana durante il mese di luglio, oltre un periodo di una/due settimana/e nel mese di agosto, che i coniugi determineranno di comune accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto DEle eSIenze lavorative dei genitori nonché dei desideri e DEle eSIenze DEla minore e con comunicazione reciproca DEla località di soggiorno;
in difetto di accordo, la SI.ra terrà con sé la figlia le prime due settimane nel mese di agosto negli anni pari _1
e le ultime due negli anni dispari;
- in occasione DEle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”) e il giorno DE compleanno DEla figlia secondo il criterio DEl'alternanza con l'altro genitore.
RIGETTA la richiesta di assegnazione DEla casa coniugale avanzata dalla SI.ra _1
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione DEla figlia quando l'ha con sé. Inoltre, si dispone che il SInor corrisponda alla madre per il Pt_1 mantenimento DEla figlia l'assegno periodico di € 500,00 da versare entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 65% DEle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
CONFERMA la presa in carico DE nucleo e DEla minore da parte dei Servizi sociali e di
[...]
al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio Controparte_2
e di sostegno alla minore, nonché per il superamento DEle conflittualità esistenti fra le parti.
PRENDE ATTO che il SI. si impegna a corrispondere sino alla sua estinzione la rata Pt_1 mensile DE mutuo gravante sull'immobile di GN, via San Giacomo n. 42, acceso presso la
BA DE ON di Torino, rogito notaio dott. rep. N. 20883 racc. 11393, oggi pari ad € Per_2
1.106,00.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio DEla sezione VII civile DE Tribunale di Torino in data
02.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Serafina Aceto
Ai sensi DEl'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione DE presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi DEle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6515/2022 promossa da:
, nato a [...], il giorno 11.7.1972, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio DEl'avv. IANNUZZI LORENA e DEl'avv. PORTALUPI UGHETTA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata a [...], il giorno 11.7.1973, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio DEl'avv. SATTANINO GIULIA e DEl'avv. CAMURATI CLAUDIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento DE Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata il 13/09/2023):
“CONCLUSIONI contrariis rejectiis, previa ammissione degli opportuni deducendi mezzi istruttori,
NEL MERITO:
1) …omissis…..
2) …omissis….
3) Confermare l'affidamento condiviso DEla figlia minore, , a favore di entrambi i genitori Per_1
che si impegnano, conformemente alle eSIenze di istruzione e di educazione, ad assecondarne le motivazioni, i sentimenti e le inclinazioni. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene le scelte inerenti l'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione.
4) Confermare la collocazione principale e la residenza anagrafica DEla figlia minore presso il padre.
5) Ciascuno dei genitori provvederà alla cura, educazione ed istruzione DEla figlia allorquando la avrà con sé.
6) La madre, avrà diritto di tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali DEla minore, secondo le seguenti modalità:
- due week-end alternati al mese, dal sabato mattina alla domenica sera allorquando la riaccompagnerà presso la casa paterna;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali: il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni;
- relativamente al periodo estivo, la figlia potrà trascorrere con la madre un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante il mese di giugno, luglio e agosto, che i coniugi determineranno di comune accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto DEle eSIenze lavorative dei genitori nonché dei desideri e DEle eSIenze DEla minore;
in difetto di accordo la SInora terrà con sé la figlia per due settimane nel mese di agosto ad anni alterni (prima e seconda, _1
ovvero terza e quarta);
- in occasione DEle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”), e il giorno DE compleanno DEla figlia secondo il criterio DEl'alternanza con l'altro genitore.
7) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_1 _1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima, la somma di € 350,00 di cui € 300,00
a titolo di contributo alla gestione e manutenzione DEla casa di GN (in forza DEla nuda proprietà in capo alla figlia minore ) sino al termine DEla scuola superiore da parte di Per_1 Per_1 ed € 50,00 a titolo di contributo al mantenimento DE cane di (sino alla sua esistenza in vita). Per_1
8) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le ulteriori spese scolastiche e quelle extrascolastiche, le spese per attività ludico-ricreative e sportive, concordate o necessitate e tutte sempre adeguatamente documentate verranno ripartite tra i coniugi in misura DE 50% ciascuno, richiamando in toto il contenuto DE Protocollo d'intesa Magistrati Avvocati DE Foro di Torino DE
15.3.2016.
9) Il SI. inoltre, si impegna a corrispondere sino alla sua estinzione la rata mensile DE Pt_1 mutuo gravante sull'immobile di GN, via San Giacomo n. 42, acceso presso la BA DE
ON di Torino, rogito notaio dott. rep. N. 20883 racc. 11393, oggi pari ad € 1.106,00. Per_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) disporre CTU attestante la capacità genitoriale dei SIg.ri e nonché Pt_1 _1
l'eventuale inidoneità genitoriale DEla SInora Con ogni più ampia salvezza e riserva di _1
migliore ed ulteriore produzione ed allegazione conformemente alle scansioni DE rito.
Con vittoria di onorari, diritti e spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario DEle spese in misura DE 15%, come per legge”.
Per parte resistente (come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata il 12/09/2023):
“In via principale e nel merito:
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e con Per_1
esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Disporre che il padre, come già in atto da tempo, veda e tenga con sé la figlia a settimane alterne dalle ore 20:00 DEla domenica sino alle ore 20:00 DEla domenica successiva. Il padre terrà, inoltre, con sé la minore:
- durante le vacanze natalizie un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
06 gennaio e così di seguito ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo ad anni alterni;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali: il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni;
- relativamente al periodo estivo, il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di due settimane, che i coniugi determineranno di comune accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto DEle eSIenze lavorative dei genitori nonché dei desideri e DEle eSIenze DEla minore e con comunicazione reciproca DEla località di soggiorno;
in difetto di accordo il SI. terrà con Pt_1
sé la figlia le prime due settimane nel mese di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari;
- in occasione DEle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”) e il giorno DE compleanno DEla figlia secondo il criterio DEl'alternanza con l'altro genitore.
2) assegnare la casa coniugale di GN (TO) - via San Giacomo n.42, unitamente ai mobili ed arredi ivi presenti alla SI.ra con cui convive la minore, dando atto DEl'impegno DE SI. _1
di sostenere integralmente la rata DE relativo mutuo sino all'estinzione DElo stesso;
Pt_1
3) determinare a carico DE SI. un contributo al mantenimento DEla figlia minore Parte_1
nella misura di €.1.000,00 mensili o altra veriore determinanda da versare alla SI.ra Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
_1
In via subordinata:
4) confermare a carico DE SI. il contributo al mantenimento DEla figlia minore Parte_1
nella misura di €.700,00 mensili, così come concordato in sede di separazione, da versare Per_1
alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
_1
In via di estremo subordine:
5) confermare l'affidamento DEla figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso il padre e con esercizio disgiunto DEla responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Disporre che la madre veda e tenga con sé la figlia con le stesse modalità di frequentazione DE genitore non convivente concordate nella separazione omologata il 29.05.2021, ed in particolare:
- a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 fino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
in periodo extrascolastico la minore verrà accompagnata dalla madre il lunedì mattina presso
l'abitazione paterna;
- due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e sino alle ore 21,00 circa;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali: il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni;
- relativamente al periodo estivo, la madre potrà trascorrere con la figlia un periodo di una settimana durante il mese di luglio, oltre un periodo di una/due settimana/e nel mese di agosto, che i coniugi determineranno di comune accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto DEle eSIenze lavorative dei genitori nonché dei desideri e DEle eSIenze DEla minore e con comunicazione reciproca DEla località di soggiorno;
in difetto di accordo la SI.ra terrà _1 con sé la figlia le prime due settimane nel mese di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari;
- in occasione DEle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”) e il giorno DE compleanno DEla figlia secondo il criterio DEl'alternanza con l'altro genitore;
6) disporre a carico DE SI. il contributo al mantenimento DEla figlia minore Parte_1
nella misura di €.500,00 mensili, da versare alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni Per_1 _1
mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
In ogni caso:
7) confermare a carico dei genitori l'obbligo di ripartire tra loro, nella misura DE 65% a carico DE padre ed il restante 35% a carico DEla madre, le spese mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche e di carattere sportivo e ludico-ricreativo per la figlia come da protocollo d'intesa DE
Tribunale di Torino fra magistrati e avvocati a data 15.03.2016;
8) confermare a carico DE SI. il contributo al mantenimento DE cane DEla figlia Parte_1 minore nella misura di €.50,00 mensili per la durata DEla vita DEl'animale, da versare alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese. _1
Col favore DEle spese e competenze di giudizio”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in AVIGLIANA il 21/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri DElo Stato Civile DE Comune di AVIGLIANA
(atto n. 23 parte II serie A DE registro degli atti di matrimonio DEl'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 29/10/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/05/2021.
Con ricorso depositato il 05/04/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) DEla legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, disporsi in punto affidamento e collocazione DEla figlia minore, la previsione di un calendario di incontri madre-figlia, nonché un contributo al mantenimento DEla minore.
Ritualmente fissata udienza di comparizione, si costituiva in giudizio non Controparte_1
opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio. Anch'ella formulava istanze in punto affidamento e collocazione DEla figlia minore, instava per la previsione di un calendario di visita padre-figlia, per l'assegnazione DEla casa coniugale, nonché per un contributo al mantenimento DEla minore.
All'udienza DE 13/10/2022, le parti venivano sentite dal Presidente che, all'esito, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Il difensore di parte ricorrente chiedeva l'audizione DEla minore. Il Presidente si riservava. A scioglimento DEla riserva assunta, veniva emessa ordinanza DE 13/10/2022 con la quale il Presidente fissava udienza per l'audizione DEla minore, riservando, all'esito, ogni ulteriore decisone.
In data 03/11/2022, il Presidente procedeva all'ascolto DEla minore.
Con ordinanza DE 07/02/2023, il Presidente disponeva la conferma DEl'affidamento condiviso DEla figlia minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, prevedeva un regime di visita madre-figlia (sul punto richiamando le condizioni già previste in sede di separazione dei coniugi), disponeva, infine, un contributo al mantenimento economico DEla figlia in capo al padre.
Si confermava la prosecuzione DEla presa in carico DEla minore da parte DE Servizio di Psicologia competente e veniva nominato il G.I.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza DE 05/04/2023, i difensori DEle parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva DEl'08/06/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti DE matrimonio religioso celebrato tra le parti, con rimessione DEla causa sul ruolo. Con separata ordinanza, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e veniva fissata udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori avanti al G.I.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza DE 22/11/2023, i difensori DEle parti insistevano sulle istanze istruttorie contenute nelle rispettive memorie, opponendosi a quelle avversarie. Il G.I. si riservava e, a scioglimento DEla riserva assunta, rigettava le istanze di prova orale come formulate dalle parti, ordinava, ex art. 210 c.p.c.,
l'esibizione di documentazione reddituale, respingeva le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, disponendo la prosecuzione DEla presa in carico DEla minore da parte dei Servizi incaricati.
All'udienza DE 12/11/2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate, richiamandosi alle rispettive memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. Il G.I. assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti ritualmente depositavano le rispettive comparse conclusionali, nonché le memorie di replica.
*** Sull'affidamento, sulla collocazione, sui tempi di visita DEla figlia minore con il genitore non collocatario
Occorre premettere che sono in atti plurime relazioni dei servizi territoriali (Servizi Sociali e di
NPI/Psicologia) che, nel corso DE presente procedimento, sono stati incaricati DEla presa in carico DE nucleo familiare e DEla minore (nata il [...]). Per_1
Si è registrata un'alta conflittualità fra le parti, con scarsa comunicazione fra le stesse, che ha, inevitabilmente, coinvolto la minore, anche comportando una precoce adultizzazione DEla stessa.
Entrambi i genitori hanno mostrato di avere un profondo legame affettivo con la figlia e, pur rimanendo -quantomeno inizialmente- concentrati sulle reciproche rivendicazioni, hanno iniziato un percorso di coordinazione genitoriale.
Nel corso DE procedimento, la situazione fra le parti è apparsa parzialmente migliorata rispetto al passato, essendo i genitori maggiormente allineati rispetto al proprio ruolo, anche contenitivo, e alla tutela DEla figlia. Sebbene il padre rimanga la principale figura di contenimento per la minore, si è registrato un miglioramento anche DE rapporto fra la madre e la figlia, nonché una maggiore coerenza e stabilità nel rapporto con i genitori.
Ritiene il Collegio di confermare l'affidamento DEla figlia minore a entrambi i genitori posto che, sul punto, le domande DEle parti coincidono e, conseguentemente, non vi è contrasto da dirimere. Si evidenza peraltro come non siano emerse ragioni di pregiudizio per la minore che impongano di derogare all'assetto di affidamento condiviso previsto dalla L. n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca DEla separazione, vieppiù confermato, nel corso DE presente giudizio, in sede di ordinanza presidenziale. Inoltre, tale soluzione appare maggiormente rispondente alle eSIenze di stabilità, di crescita e di accudimento DEla minore.
Per escludere l'affidamento condiviso, come noto, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto che “alla regola DEl'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse DE minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità DE genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza DEl'altro genitore” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 24526/2010; conf. Cass. civ. n. 6535/2019).
Devono altresì confermarsi la residenza e la collocazione prevalente DEla figlia presso padre, in considerazione degli esiti DEle indagini socio-sanitarie e DEle dichiarazioni rese da nel corso Per_1
DE giudizio. Quanto al regime di visita madre-minore, la situazione familiare - come rappresentata a seguito DEla indagine sociale disposta - non risulta aver subito SInificative modifiche, tali da giustificare una modifica al calendario di visita in corso. Deve pertanto confermarsi il calendario previsto in sede presidenziale.
Stante la collocazione prevalente DEla minore presso il padre, deve rigettarsi la richiesta assegnazione DEla casa coniugale alla SI.ra (come noto, “la casa familiare deve essere assegnata _1
tenendo prioritariamente conto DEl'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento DEle loro consuetudini di vita e DEle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eSIenze DEla prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi DE previgente articolo
155 quater c.c., che DEl'attuale art. 337 sexies c.c.”; v. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 25604 DE
12/10/2018, Rv. 650826 - 01).
Sul contributo al mantenimento DEla figlia minore
Con riguardo al contributo economico per la minore, il Collegio evidenzia come il ricorrente, da ultimo, non abbia manifestato la disponibilità a corrispondere un mantenimento per la figlia, insistendo, piuttosto, per la dazione di una contribuzione che si sostanzia nel versamento, alla resistente, di € 350,00 mensili (di cui € 300,00 a titolo di contributo alla gestione e all'amministrazione DEla casa sita in GN ed € 50,00 per il mantenimento DE cane DEla minore). Ha insistito, inoltre, per la suddivisione al 50% per ciascun genitore DEle spese straordinarie.
Il ricorrente ha motivato la propria istanza avuto riguardo ai tempi di permanenza DEla minore presso il padre.
La resistente, per contro, ha instato per un contributo al mantenimento DEla figlia, da parte DE padre, pari a € 1.000,00 mensili e in via di subordine e, poi, di estremo subordine di € 700,00 o di € 500,00.
La SI.ra ha evidenziato come, pur mantenendo la figlia la collocazione formale presso _1
l'abitazione paterna, la stessa frequenti di fatto con regolarità la madre e condivida con lei SInificativi tempi, tali da giustificare la corresponsione di un contributo economico.
Occorre preliminarmente ribadire come, in tema di determinazione DE quantum DEl'assegno di mantenimento, la valutazione DEle condizioni economiche DEle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione DEle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (ex multis, Cass., sez. 1, Ordinanza n. 975 DE 20/01/2021, Rv. 660202 – 01; Cass., sez. 1, sentenza n. 8057 DE 03/09/1996, Rv. 499462 - 01). E ancora, per costante giurisprudenza in materia, il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, DEle eSIenze dei figli e DE tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità e “va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto DEle loro capacità, DEle loro inclinazioni naturali e DEle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti DEla prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso
l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”
(da ultimo, Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323).
E ancora: “l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione DEl'assegno, oltre alle eSIenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza preso ciascuno di essi […] nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori” (Cass. civ. n. 17089/2013); così come “la determinazione DE contributo che per la legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione DEla prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione DEl'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione DEla situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenziali DE genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento DEle sue eSIenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione DE contributo posto a carico DEl'altro genitore”
(Cass. civ. n. 18538/2013 e cfr. Cass. civ. n. 1607/2007).
Ciò posto, ritiene il Collegio di confermare la previsione di un contributo al mantenimento DEla figlia, da parte DE padre, pari a € 500,00 mensili. In sede presidenziale – si rammenta – si era ritenuto di disporre la riduzione DE contributo al mantenimento DEla figlia previsto in separazione (pari a €
700,00) in ragione DEla collocazione prevalente DEla minore presso il padre (e non più presso la madre), nonché DE regime di visita madre-figlia in allora previsto. Si era, in particolare, tenuto conto DEl'incremento patrimoniale DE ricorrente, dando atto che il concetto di “sostanze” di cui all'art. 148
c.c. “comprende la complessiva consistenza DE patrimonio di ciascun coniuge, quale espressa da ogni forma di reddito, dagli utili derivanti dagli investimenti di capitali e dal valore intrinseco degli immobili, i quali, anche se improduttivi, sono comunque suscettibili, oltre che di utilizzazione diretta, di essere diversamente impiegati e convertiti”.
Dagli atti difensivi e dalla documentazione allegata, permane la già rilevata SInificativa sperequazione tra le consistenze economiche DEle parti, sostanzialmente invariata nel corso DE presente giudizio.
Per un verso, il ricorrente ha incrementato, a far data dall'inizio DE presente procedimento, la sua posizione patrimoniale - già solida – anche grazie all'eredità introitata a seguito DE decesso DE padre e alle partecipazioni societarie.
Egli è socio unico e amministratore unico DEla C.F.G.M. S.r.l. che svolge attività di officina meccanica generale e lavorazioni attrezzature. Dall'esame DE quadro RC DE moDElo Unico 2024 di parte ricorrente (v. doc. prodotto con la memoria 25.11.2024), nonché dalla movimentazione DE conto corrente BA DE ON (prodotta da controparte – doc.7 e doc. d), emerge poi un emolumento per l'attività di Amministratore Unico DEla C.F.G.M. S.r.l. pari a circa € 5.600,00 mensili.
Il SI. gode, altresì, di un florido patrimonio immobiliare che accresce ulteriormente la Pt_1
propria situazione patrimoniale. Dalla disamina DEle CU 2020-2024, emergono redditi complessivi pari a 7.500-8.000,00 euro mensili, calcolati sulla media DEl'ultimo quadriennio;
peraltro, come desumibile dalla CU 2024, il SI. ha altresì acquistato quattro immobili in Golfo Aranci, due Pt_1
dei quali sono regolarmente affittati, con canone di locazione pari, rispettivamente, a € 510,00 e €
630,00.
La consistenza DEle disponibilità economiche di parte ricorrente è peraltro dimostrata dalle uscite fisse mensili (pacifiche e incontestate), a titolo di pagamento DEle svariate rate di mutuo dei differenti immobili (GN, € 1.106,00; Sardegna, € 1.699,00; VO, € 1.480,00). Deve peraltro rilevarsi che il SI. non ha versato in atti gli estratti DE conto corrente n. 85801, cointestato con la _1 SI.ra , sul quale è addebitato il canone di affitto a riscatto DEl'immobile in Persona_3
VO (come emerge sub doc. 24, v. memoria ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente depositata il
13.101.2023).
Per altro verso, le consistenze patrimoniali DEla resistente non risultano mutate. La SI.ra _1
infatti, continua a svolgere attività lavorativa part-time come assistente alla poltrona presso uno studio odontoiatrico percependo un emolumento mensile di circa € 900,00 (v. documentazione reddituale in atti). E' proprietaria DE 50% DEl'immobile sito in GN (nonché usufruttuaria DE restante 50%), il cui mutuo è interamente saldato dal SI. Pt_1
Posto che, alla luce dei principi sopra enucleati, l'onere contributivo deve essere ripartito considerando i diversi parametri (attuali eSIenze DEla figlia, tenore di vita goduto dalla minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche DEle parti), si ritiene equo stabilire che il SI. corrisponda alla SI.ra Pt_1 _1
a titolo di contributo al mantenimento DEla figlia minore, la somma di € 500,00 mensili (rivalutabile, come da legge, secondo indice ISTAT). Deve altresì confermarsi la corresponsione DEle spese straordinarie al 65% a carico DE padre e DE 35% a carico DEla madre.
Sulla presa in carico DE nucleo familiare
Come noto, nell'attuale procedimento, è stata disposta la presa in carico DEla minore e DE nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali e DE Servizio di Psicologia. Diverse sono state le relazioni di monitoraggio da parte dei Servizi, le quali hanno restituito un complessivo, seppur parziale, miglioramento DEle dinamiche familiari. Da ultimo, nonostante il progressivo miglioramento, i
Servizi hanno evidenziato come risulti necessaria la prosecuzione dei percorsi attivati e DE monitoraggio DE nucleo, tenuto conto, da un lato, DEle differenti modalità educative dei due genitori e DEla reciproca sfiducia che ne caratterizza il rapporto e, dall'altro, DEle modalità provocatorie e degli atteggiamenti contradditori e ambivalenti messi in atto dalla minore, che contraddistinguono la complessa fase adolescenziale attualmente in corso (cfr. Relazione Servizio di Psicologia DE
07/11/2024 laddove si legge: “la situazione necessita di monitoraggio da parte dei servizi” e
Relazione Servizi sociali DEl'11/11/2024 laddove si legge: “il Servizio sociale scrivente ritiene necessaria la prosecuzione dei percorsi di coordinamento genitoriale per i due genitori come spazio di condivisione circa la complessa gestione DEla figlia. Ed inoltre si riterrebbe utile la prosecuzione DE percorso individuale di supporto psicologico DEla minore in raccordo con il servizio di psicologia DEl'ASL TO3. Si ritiene inoltre funzionale mantenere il monitoraggio DEla situazione da parte DE servizio scrivente in rete con tutti i professionisti coinvolti al fine di sostenere le dinamiche familiari DE nucleo DEla minore in oggetto e per valutare l'opportunità di coinvolgere eventualmente altri servizi specialistici al sostegno di ”). Per_1
Deve pertanto disporsi la prosecuzione DEla presa in carico e degli interventi in corso nell'interesse DEla minore.
Sull'accordo DEle parti in ordine al mutuo DEla casa sita in GN
Questo Collegio prende atto DEl'istanza DEle parti - che sul punto convergono - in ordine all'impegno DE SI. a corrispondere, sino alla sua estinzione, la rata mentile DE mutuo gravante Pt_1 sull'immobile di GN, via San giacomo n. 42, acceso presso la BA DE ON di Torino, pari a € 1.106,00, immobile di proprietà esclusiva DEla SI.ra e DEla figlia minore. _1
Sulle spese di lite Le spese sono compensate atteso che vi è convergenza tra le domande DEle parti in punto affidamento DEla minore e reciproca soccombenze in punto collocazione prevalente DEla stessa e conseguente regime di visita con il genitore non collocatario, da un lato, e contributo al mantenimento DEla figlia minore dall'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica Pt_2
presso il padre, con esercizio separato DEla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici DEla minore e lavorativi dei genitori, la madre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 fino all'ingresso a scuola il lunedì mattina;
in periodo extrascolastico la minore verrà accompagnata dalla madre il lunedì mattina presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e sino alle ore 21:00 circa;
- una settimana nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali: il sabato, la domenica di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni;
- relativamente al periodo estivo, la madre potrà trascorrere con la figlia un periodo di una settimana durante il mese di luglio, oltre un periodo di una/due settimana/e nel mese di agosto, che i coniugi determineranno di comune accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenuto conto DEle eSIenze lavorative dei genitori nonché dei desideri e DEle eSIenze DEla minore e con comunicazione reciproca DEla località di soggiorno;
in difetto di accordo, la SI.ra terrà con sé la figlia le prime due settimane nel mese di agosto negli anni pari _1
e le ultime due negli anni dispari;
- in occasione DEle altre festività infrasettimanali (compresi eventuali “ponti”) e il giorno DE compleanno DEla figlia secondo il criterio DEl'alternanza con l'altro genitore.
RIGETTA la richiesta di assegnazione DEla casa coniugale avanzata dalla SI.ra _1
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione DEla figlia quando l'ha con sé. Inoltre, si dispone che il SInor corrisponda alla madre per il Pt_1 mantenimento DEla figlia l'assegno periodico di € 500,00 da versare entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 65% DEle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
CONFERMA la presa in carico DE nucleo e DEla minore da parte dei Servizi sociali e di
[...]
al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio Controparte_2
e di sostegno alla minore, nonché per il superamento DEle conflittualità esistenti fra le parti.
PRENDE ATTO che il SI. si impegna a corrispondere sino alla sua estinzione la rata Pt_1 mensile DE mutuo gravante sull'immobile di GN, via San Giacomo n. 42, acceso presso la
BA DE ON di Torino, rogito notaio dott. rep. N. 20883 racc. 11393, oggi pari ad € Per_2
1.106,00.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio DEla sezione VII civile DE Tribunale di Torino in data
02.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Serafina Aceto
Ai sensi DEl'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione DE presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi DEle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.