Articolo 4 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1
Articolo 3Articolo 5
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20 gennaio 1981
Art. 4.
Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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