Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3184/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 08/04/2025, alle ore 13.30, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. RUSTICHELLI MONICA, sostituita dall'Avv. Francesco Giberti;
per il convenuto l'Avv. VANCINI STEFANO, sostituito dall'Avv. Giovanni Aloia.
Sono presenti per la pratica forense le dott.sse e . Persona_1 Persona_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
In particolare, la difesa di parte attrice chiede che la causa venga rimessa in istruttoria. La difesa di parte convenuta si oppone per le ragioni esposte nelle note conclusive.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 16.50, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3184/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CESARE Parte_1 P.IVA_1
BATTISTI 63 MODENA presso lo studio dell'Avv. RUSTICHELLI MONICA (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1
dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA RA- Controparte_1 C.F._2
GAZZI DEL '99, 33/E 40133 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. VANCINI STEFANO
(c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del- C.F._3
la comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto, e respinta ogni altra istanza, in ac- coglimento delle motivazioni suesposte,
- in via preliminare di rito, autorizzare l'esponente, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in cau- sa (e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di) in perso- Controparte_2
na del proprio legale rappresentante e liquidatore Sig. con sede legale in Controparte_1
40053 Valsamoggia (BO), Via Bargellina n.4/A, cod. fisc. e P.IVA e di conseguenza, P.IVA_2 chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di compari-
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zione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis
c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio ovvero, comunque, assumere i provvedimenti opportuni per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
- in via principale nel merito revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo op- posto, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto, per le ragioni indicate nella parte espositi- va;
ovvero, in via subordinata, nel merito,
- accertare e dichiarare la fondatezza e legittimità della richiesta risarcitoria per i danni subiti formulata nei confronti della in persona del proprio legale rappresen- Controparte_2
tante e liquidatore Sig. per le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
- in ogni caso, dichiarare tenuta la società in persona del proprio le- Controparte_2
gale rappresentante e liquidatore Sig. al risarcimento dei danni tutti, patrimo- Controparte_1
niali e non patrimoniali, subìti e subendi dalla in persona del legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore, per l'effetto dei danni subiti, danni da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, nell'importo, maggiore o minore, che risulterà dimostrato all'esito del giudizio o co- munque ritenuto di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare pertanto l'opponibilità del credito vantato da in per- Parte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in perso- Controparte_2
na del proprio legale rappresentante e liquidatore Sig. a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno come sopra quantificato, in quanto credito sorto prima dell'intervenuta cessione del cre- dito azionato in via monitoria tra la cedente e la cessionaria impresa Controparte_2
individuale , notificata a in data 26/05/2023, e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, in via principale, dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando tenuta e condannare conseguentemente la convenuta opposta alla restituzione dell'importo già versato dall'attrice opponente e comunque al pagamento integrale della somma di € 57.808,00, o di quella maggiore o minore somma, anche in via equitativa, che verrà determinata in corso di causa, a tito- lo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento ad essa imputabile.
- in ogni caso, con vittoria integrale di spese ed onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, IVA e CPA 4%, come per legge.”
In via istruttoria
“ Per tutto quanto sopra esposto ed in considerazione delle deduzioni svolte in diritto, si richiede la rimessione in istruttoria della presente vertenza e si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori
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richiesti da parte attrice opponente, ritenendosi necessari nonché idonei a specificare – e dunque a confermare – le circostanze riportate in narrativa, già supportate dalla capillare produzione docu- mentale descrittiva la ricostruzione degli eventi così come succedutisi.
Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate alla memoria ex art. 171- ter nr. 2 c.p.c..”
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disatte- sa o respinta:
In via principale:
= Rigettare tutte le domande ed istanze ex adverso proposte, poiché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto:
= confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 61/2024 emesso in data 8/1/2024
e depositato in pari data (R.G. n. 16363/2023 - Tribunale di Bologna);
= condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
ed amministratore unico sig. , al risarcimento dei danni per responsabilità aggra- Controparte_3
vata ai sensi dell'art. 96, co.1, c.p.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avverse, accertare il credi- to vantato dall'impresa individuale e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore ed amministratore unico sig. Parte_2
, al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in Controparte_3 esito all'istruttoria, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto alla domanda giudiziale, nonché interessi di mora dalla domanda al saldo definitivo ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.p.c..
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di lite (inclusi 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A.) e successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.La società opponeva il decreto ingiuntivo nr. 61/2024 – nr. 16363/2023 Parte_1
R.G., emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Bologna, in data 08 gennaio 2024, su ri- corso di , quale titolare dell'omonima impresa individuale, con il quale veniva Controparte_1 ingiunto alla parte opponente il pagamento in favore dell' opposta della somma di € 40.512,00, ol- tre interessi e spese processuali, in quanto dovuta a titolo di pagamento del prezzo di vendita dei
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beni indicati nella fattura n. 6/001 del 31/1/2022, allegata al ricorso monitorio ( doc. 1 fasc. moni- torio).
In particolare, in ricorso il sig. precisava che il credito azionato le era stato ceduto dalla CP_2
società con scrittura privata stipulata in data 26/5/2023, che la cedente Controparte_2
( notificava via pec sia al debitore ceduto ( sia al Controparte_2 Parte_1
cessionario ) il 30/5/2023 (doc.ti 2A e 2B fasc. monitorio). Controparte_1
1.1. L'opponente, in via preliminare, chiedeva di chiamare in causa la terza Controparte_2
al fine di formulare nei suoi confronti domanda di risarcimento del danno derivante
[...]
dall'inadempimento della terza al contratto di vendita di compost sfuso intercorso con l'attrice nell'agosto 2021. Inoltre, eccepiva la compensazione del credito azionato in via monitoria dall'opposta con il controcredito risarcitorio vantato nei confronti della terza chiamata, quantificato nella somma di € 57.808,00, portata dalla fattura n.996/1 del 31.12.2023 emessa nei confronti
( doc. 3 parte attrice). Controparte_2
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale, previo accer- tamento dell'esistenza del credito risarcitorio a carico della e della sua Controparte_2
opponibilità nei confronti del convenuto, chiedeva di operare la compensazione tra tale credito e quello azionato in via monitoria dall'opposto e per l'effetto dichiarare che nessuna somma era do- vuta a . Controparte_1
2. Si costituiva l'opposta che contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, ritenendola in- fondata. In particolare, l'opposta evidenziava che il rapporto sostanziale dedotto nel ricorso per de- creto ingiuntivo non era mai stato contestato dalla controparte. Inoltre, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, stante la carenza dei presupposti di cer- tezza e liquidità del credito dalla stessa vantato, di cui deduceva anche l'insussistenza.
3. Con ordinanza emessa in data 4 novembre 2024 il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa della formulata da parte attrice opponente, nonché l'istanza di Controparte_2
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata dall'opponente e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“ Abbandono della causa con spese di lite relative alla fase di opposizione compensate tra le parti”
a cui le parti non aderivano.
4. La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
5. In primo luogo si evidenzia che sono pacifici i fatti storici relativi alla stipulazione tra
[...]
quale venditrice, e quale acquirente, del contratto di vendi- Controparte_2 Parte_1
ta avente ad oggetto i beni indicati nella fattura allegata al ricorso monitorio, alla consegna di tali
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prodotti da parte della venditrice in favore dell'attrice ed al mancato pagamento da parte dell'opponente del prezzo degli stessi per il complessivo importo di € 40.512,00. Anche
l'intervenuta cessione in favore dell'odierno opposto del credito vantato a tale titolo dalla società venditrice nei confronti dell'odierna attrice, oltre che documentale, è circostanza pacifica tra le par- ti.
6. Inoltre, la documentazione allegata al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e rispo- sta (atto di cessione del credito, fattura dettagliata corrispondente alle scritture contabili della socie- tà creditrice, comunicazioni intercorse tra l'originaria creditrice cedente e l'odierna attrice (debitore ceduto) da cui si evince che la società opponente nell'ottobre 2022 e nel maggio 2023, ovvero pri- ma della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto, a fronte della propria espo- sizione debitoria, proponeva alla società creditrice un piano di rientro in ragione dello stato di diffi- coltà economica in cui si trovava la società), conferma la sussistenza del credito vantato dall'opposto.
7 . Vi è quindi prova certa e tranquillizzante in ordine all'esistenza del titolo, nonché dell'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'opposto che non risulta contestato.
8. L'eccezione sollevata dall'opponente di estinzione del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto per compensazione con il controcredito vantato dall'opponente nei confronti della società terza , invece, è infondata e va rigettata, atteso che il controcredito Controparte_2 vantato dall'attrice è sfornito dei requisiti necessari richiesti dall'art. 1243 c.c. ai fini dell'operatività della compensazione.
8.1. In proposito, si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “ L'art. 1243
c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice di- chiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesi- stenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in par- te, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcre- dito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquida- zione del controcredito eccepito in compensazione" (Cass. SU, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).
Ne consegue, dunque - in stretta aderenza al testo dell'art. 1243 comma 2 c.c. - che " la compensa- zione giudiziale è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far
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valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, e incensurabile in sede di legittimità" (Cass. sez. 3, Sentenza n. 18775 del 26/09/2005).
8.2. Nel caso in esame, il credito opposto in compensazione è privo dei requisiti di certezza e liqui- dità, né si reputa di pronta e facile liquidazione, atteso che manca la prova sia dell'an che del quantum del credito risarcitorio che risulta essere stato unilateralmente determinato dalla parte attri- ce con l'emissione della fattura n. n.996/1 del 31.12.2023.
Tale fattura tuttavia è stata contestata da parte convenuta e non risulta supportata da alcun titolo, posto che l'asserito danno patito dall'attrice è rimasto indimostrato e che in base alla stessa rico- struzione di parte attrice non riguarda in alcun modo i macchinari venduti dalla Parte_3
di cui la parte opposta ha chiesto il pagamento con il ricorso monitorio.
[...]
Peraltro, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice emergono criticità circa la confi- gurabilità del danno derivante dall'inadempimento della società posto che il se- Controparte_2
questro ha avuto ad oggetto unicamente tre cumuli di materiale e non l'intero capannone (cfr. pag.
2 verbale sequestro - doc. 2 attrice), con conseguente possibilità per la società opponente di utilizza- re lo stesso e, quindi, di svolgere la propria attività. Di talchè non si ravvisa l'asserita impossibilità di utilizzo del capannone a causa del sequestro, fonte del danno allegato dall'opponente.
Ancora, indimostrato risulta il danno derivante dall'asserita necessità di acquisire una nuova strut- tura per la prosecuzione dell'attività a causa del sequestro.
A riguardo si osserva che dalla visura ipotecaria prodotta come doc. 2 dall'attrice risulta che l'atto di acquisto è stato sottoscritto in data 31/8/2021, ovvero solo 19 giorni dopo il sequestro del
12/8/2021. Ciò rende inverosimile la tesi di parte attrice dell'acquisto quale conseguenza diretta del sequestro, in quanto è poco credibile che la società attrice abbia iniziato a reperire un nuovo immo- bile solo dopo il sequestro e sottoscritto il relativo atto di acquisto in appena 19 giorni;
il tutto nel pieno mese di agosto, periodo in cui è noto che la maggior parte delle persone sono in ferie.
Rilievo, poi, deve essere attribuito alla condotta tenuta dall'opponente che dal 2021 non risulta aver mai formulato alcuna richiesta risarcitoria, essendosi limitata a chiedere una rateizzazione del debi- to (cfr. doc.ti 8A e 8B - ricorso monitorio) senza sollevare alcuna richiesta risarcitoria per il danno subito.
Vi è quindi, quantomeno, incertezza in ordine all'an del danno, ovverosia relativamente al fatto che la condotta inadempiente della cedente abbia cagionato all'attrice una perdita Controparte_2
economica o un mancato guadagno.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale, infatti, viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide sulla sfera giuridica altrui
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provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eli- minando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento ( Cass.
11967/2010).
Pertanto, ogni richiesta risarcitoria è, sì, pienamente ammissibile, ma presuppone la prova puntuale e rigorosa, nell' an e nel quantum, di tutte le voci di danno lamentate, dato che la parte che allega di aver subito un danno, ha diritto al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui rie- sca a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss.
c.c..
9. Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Inoltre, si dichiara inammissibile la domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice nei confronti di stante la sua mancata partecipazione al presente giudizio. Controparte_2
11. Altresì si conferma il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto genericamente formulate ed irrilevanti ai fini della deci- sione. La causa è stata adeguatamente istruita e si reputa matura per la decisione.
12. Ancora, si conferma la decisione di non autorizzare la chiamata del terzo richiesta da parte attri- ce per le ragioni esposte nell'ordinanza del 4 novembre 2024 il cui contenuto si richiama.
13. Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l'opponente ex art. 96 c.p.c., comma
1.
13.1. Come noto, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale e, dun- que, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liqui- dazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cfr.
Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 9080).
Tale domanda non può essere accolta, come tale, perché la parte convenuta non ha dedotto il danno subito dall'azione di controparte (Cfr. Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 21798/2015).
Nella specie, nessuna precisa e specifica allegazione e prova è stata fornita in ordine al danno subito dall'opposta in applicazione della disciplina dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
13.2. Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente acces- soria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appel- lo, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass.,
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ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II,
13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effetti- vo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice opponente non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice opponente va ritenuta totalmente soccombente.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 con applicazione delle tariffe medie previste per le cau- se di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma e dichiara definiti- Parte_1
vamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 61/2024 – nr. 16363/2023 R.G., emesso dal Tribunale di
Bologna in data 08 gennaio 2024;
- dichiara inammissibili le domande di accertamento e condanna proposte in via riconvenzionale dall'attrice nei confronti di stante la sua mancata Parte_1 Controparte_2
partecipazione al presente giudizio;
- condanna a pagare direttamente in favore dell' Avv. Stefano Vancini, quale Parte_1
procuratore antistatario dei compensi e delle spese di lite di , le spese proces- Controparte_1 suali, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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