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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/09/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1065/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. TROMBATORE SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.; ), nata a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2 rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: parte ricorrente insiste in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 30.10.2023 il ricorrente ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
1 pronunciata con sentenza n. 574/2021 pronunciata dal Tribunale di Gela il CP_1
21.12.2021 nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della resistente un assegno di complessive € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e – ambedue nate a Niscemi il 4.8.1992 – all'epoca già Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – (Cfr. sentenza allegata al ricorso al ricorso, doc. n. 1).
Allegava che entrambe le figlie dal 2022 hanno cominciato a svolgere con regolarità attività lavorativa, segnatamente: dal mese di gennaio del 2022 è stata assunta dalla Persona_1
Accenture S.p.A. con contratto a tempo indeterminato, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria
Biomedica, circostanza dalla stessa comunicata al proprio padre con raccomandata del 27.6.2022
(Cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso); d'altro canto, svolge l'attività di insegnante di Persona_2 sostengo dal mese di marzo del 2023 alle dipendenze del , Controparte_2 incarico rinnovato per un anno nel settembre del 2023 ai fini dell'immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. n.574/2021, resa nel proc. civ. n.1267/2021 R.G. A.C., in data 21.12.2021, dal
Tribunale Civile di Gela relativamente all'assegno di mantenimento delle figlie e Persona_1
per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente REVOCARE l'assegno mensile Persona_2 di mantenimento a favore delle predette figlie posto a carico del ricorrente, in considerazione che le stesse hanno raggiunto una piena e consolidata capacità lavorativa per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Con vittoria di spese e compensi”.
Benché resa regolarmente edotta della pendenza del presente giudizio, non Controparte_1 si costituiva né compariva all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
Sentito il solo ricorrente – stante la contumacia della – all'udienza del 24.4.2024, CP_1 con ordinanza emessa in data 20.5.2024 veniva revocato – in via temporanea e urgente – l'obbligo di contribuzione al mantenimento di ambedue le figlie posto a carico del ricorrente.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dal ricorrente e con quelle ritualmente prodotte dall' in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dal Giudice CP_3
Delegato (trasmessa in data 21.5.2024), all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa dell'8.4.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di revisione degli obblighi di contribuzione al mantenimento delle figlie
e , ambedue nate a Niscemi il 4.8.1992 Persona_1 Persona_2
2 La presente azione è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione delle disposizioni derivanti dalla sentenza n. 574/2021 pronunciata dal Tribunale di Gela il 21.12.2021 con la quale, in seguito cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, sono state regolate le condizioni economiche relative al mantenimento della prole maggiorenne.
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per il mantenimento dei figli, specie se già maggiorenni, di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la sfera lavorativa ed economica degli stessi figli.
Nel caso di specie, le condizioni della sentenza di divorzio, prevedevano l'obbligo per il ricorrente di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e – all'epoca Per_1 Per_2 già maggiorenni ma non ancora dotate di indipendenza economica – la somma complessiva di €
700,00 nonché di farsi carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
È opportuno premettere che benché la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016) – posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato – occorre rammentare, parimenti che siffatto dovere viene meno con il raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa di quest'ultimo.
3 Tale principio è espressione del dovere di autoresponsabilità gravante sul figlio maggiorenne che è coessenziale alla funzione eminentemente educativa dell'obbligo gravante in capo al genitore di mantenere la prole anche dopo il raggiungimento della maggiore età – strumento che mira a garantire alla stessa adeguate opportunità di formazione professionale, auspicabilmente in linea con le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli – che non può, tuttavia, tradursi in uno strumento di assistenzialismo endofamiliare, poiché ciò rischierebbe di trasmodare nella negazione stessa del fondamento di tale obbligo avente, peraltro, espresso rilievo costituzionale (art. 30 Cost.).
Ciò premesso in diritto, dagli elementi emersi nel corso del giudizio non può che accogliersi la domanda di revoca proposta dal ricorrente.
Difatti, dalla documentazione versata in atti (segnatamente, dagli estratti conto contributivi relativi alle figlie maggiorenni delle parti, dalla rinuncia al mantenimento inviata da al padre Persona_1 nel 2022 nonché dalla graduatoria dell'U.S.R. di Torino relativa all'anno scolastico 2023 e 2024) emerge plasticamente che ambedue le figlie maggiorenni delle parti si sono inserite nel mercato del lavoro, conseguendo posizioni dotate di sufficiente stabilità nonché adeguatamente remunerate per far fronte alle loro primarie esigenze di vita.
Deve, quindi, concludersi che i superiori elementi consentono di desumere che sia , sia Persona_1
abbiano pienamente raggiunto l'autosufficienza economica, facendo così venir meno Persona_2 il presupposto che condiziona l'obbligo di mantenimento – ordinario e straordinario – a carico del ricorrente, così confermando quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e ciò anche tenuto conto dell'età delle stesse (33 anni)
3. Spese di giudizio
Le spese di lite, infine, devono essere dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione della resistente in giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui alla sentenza n. 574/2021 pronunciata dal Tribunale di Gela il 21.12.2021:
1) REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e ambedue Persona_1 Persona_2 nate a Niscemi il 4.8.1992;
2) DICHIARA le spese del giudizio irripetibili
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4/9/2025
4 Il Giudice Estensore
Pietro Enea
Il Presidente
Roberto Riggio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1065/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. TROMBATORE SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.; ), nata a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2 rappresentata né difesa
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: parte ricorrente insiste in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 30.10.2023 il ricorrente ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
1 pronunciata con sentenza n. 574/2021 pronunciata dal Tribunale di Gela il CP_1
21.12.2021 nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della resistente un assegno di complessive € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e – ambedue nate a Niscemi il 4.8.1992 – all'epoca già Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – (Cfr. sentenza allegata al ricorso al ricorso, doc. n. 1).
Allegava che entrambe le figlie dal 2022 hanno cominciato a svolgere con regolarità attività lavorativa, segnatamente: dal mese di gennaio del 2022 è stata assunta dalla Persona_1
Accenture S.p.A. con contratto a tempo indeterminato, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria
Biomedica, circostanza dalla stessa comunicata al proprio padre con raccomandata del 27.6.2022
(Cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso); d'altro canto, svolge l'attività di insegnante di Persona_2 sostengo dal mese di marzo del 2023 alle dipendenze del , Controparte_2 incarico rinnovato per un anno nel settembre del 2023 ai fini dell'immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. n.574/2021, resa nel proc. civ. n.1267/2021 R.G. A.C., in data 21.12.2021, dal
Tribunale Civile di Gela relativamente all'assegno di mantenimento delle figlie e Persona_1
per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente REVOCARE l'assegno mensile Persona_2 di mantenimento a favore delle predette figlie posto a carico del ricorrente, in considerazione che le stesse hanno raggiunto una piena e consolidata capacità lavorativa per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale. Con vittoria di spese e compensi”.
Benché resa regolarmente edotta della pendenza del presente giudizio, non Controparte_1 si costituiva né compariva all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
Sentito il solo ricorrente – stante la contumacia della – all'udienza del 24.4.2024, CP_1 con ordinanza emessa in data 20.5.2024 veniva revocato – in via temporanea e urgente – l'obbligo di contribuzione al mantenimento di ambedue le figlie posto a carico del ricorrente.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dal ricorrente e con quelle ritualmente prodotte dall' in ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dal Giudice CP_3
Delegato (trasmessa in data 21.5.2024), all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa dell'8.4.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di revisione degli obblighi di contribuzione al mantenimento delle figlie
e , ambedue nate a Niscemi il 4.8.1992 Persona_1 Persona_2
2 La presente azione è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione delle disposizioni derivanti dalla sentenza n. 574/2021 pronunciata dal Tribunale di Gela il 21.12.2021 con la quale, in seguito cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, sono state regolate le condizioni economiche relative al mantenimento della prole maggiorenne.
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per il mantenimento dei figli, specie se già maggiorenni, di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la sfera lavorativa ed economica degli stessi figli.
Nel caso di specie, le condizioni della sentenza di divorzio, prevedevano l'obbligo per il ricorrente di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e – all'epoca Per_1 Per_2 già maggiorenni ma non ancora dotate di indipendenza economica – la somma complessiva di €
700,00 nonché di farsi carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
È opportuno premettere che benché la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016) – posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato – occorre rammentare, parimenti che siffatto dovere viene meno con il raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa di quest'ultimo.
3 Tale principio è espressione del dovere di autoresponsabilità gravante sul figlio maggiorenne che è coessenziale alla funzione eminentemente educativa dell'obbligo gravante in capo al genitore di mantenere la prole anche dopo il raggiungimento della maggiore età – strumento che mira a garantire alla stessa adeguate opportunità di formazione professionale, auspicabilmente in linea con le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli – che non può, tuttavia, tradursi in uno strumento di assistenzialismo endofamiliare, poiché ciò rischierebbe di trasmodare nella negazione stessa del fondamento di tale obbligo avente, peraltro, espresso rilievo costituzionale (art. 30 Cost.).
Ciò premesso in diritto, dagli elementi emersi nel corso del giudizio non può che accogliersi la domanda di revoca proposta dal ricorrente.
Difatti, dalla documentazione versata in atti (segnatamente, dagli estratti conto contributivi relativi alle figlie maggiorenni delle parti, dalla rinuncia al mantenimento inviata da al padre Persona_1 nel 2022 nonché dalla graduatoria dell'U.S.R. di Torino relativa all'anno scolastico 2023 e 2024) emerge plasticamente che ambedue le figlie maggiorenni delle parti si sono inserite nel mercato del lavoro, conseguendo posizioni dotate di sufficiente stabilità nonché adeguatamente remunerate per far fronte alle loro primarie esigenze di vita.
Deve, quindi, concludersi che i superiori elementi consentono di desumere che sia , sia Persona_1
abbiano pienamente raggiunto l'autosufficienza economica, facendo così venir meno Persona_2 il presupposto che condiziona l'obbligo di mantenimento – ordinario e straordinario – a carico del ricorrente, così confermando quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e ciò anche tenuto conto dell'età delle stesse (33 anni)
3. Spese di giudizio
Le spese di lite, infine, devono essere dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione della resistente in giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede a parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui alla sentenza n. 574/2021 pronunciata dal Tribunale di Gela il 21.12.2021:
1) REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e ambedue Persona_1 Persona_2 nate a Niscemi il 4.8.1992;
2) DICHIARA le spese del giudizio irripetibili
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4/9/2025
4 Il Giudice Estensore
Pietro Enea
Il Presidente
Roberto Riggio
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