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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3432/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002206000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03.07.2024 al Comune di Carini, all'Agenzie delle Entrate ed all'Agenzie delle Entrate-Riscossione, depositato in data 16.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia
Tributaria, Ricorrente_1, come difeso in atti, ricorreva avverso al comunicazione preventiva di ipoteca n.29676202400002206000 - notificata al ricorrente in data 11 giugno 2024, relativa al fascicolo n.2024/60026, limitatamente ai crediti di competenza della Corte di Giustizia Tributaria (IRPEF – IVA-
Tari). Con l'atto impugnato viene sollecitato il pagamento di numerose cartelle di pagamento.
Il ricorrente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, lamentava la:
1. nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle esattoriali opposte;
2. illegittimità dell'iscrizione ipotecaria come comunicata nel preavviso per intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale del credito;
3. mancata notifica dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico ed indispensabile per poter iscrivere a ruolo somme dovute a titoli di mancato o errato pagamento dell'IRPEF ed IVA con conseguente nullità delle cartelle relative alla predetta imposta ed infondatezza della pretesa fiscale di cui alla cartella n. 29620230001538534000 per intervenuto sgravio da parte dell'ente Impositore.
In data 26.09.2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, con produzione documentale, opponendosi all'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente a quattordici cartelle di pagamento, di cui soltanto nove contenenti crediti dell'Agenzia delle Entrate.
In data 21.10.2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi al ricorso con produzione documentale idonea.
In data 01.11.2024 si costituiva il Comune di Carini opponendosi al ricorso per le 5 cartelle di sua competenza.
La Corte in data 4 novembre 2024 rigettava l'istanza sospensiva dell'atto impugnato.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria con il quale l'Agente della Riscossione ha intimato al contribuente il pagamento di un consistente debito tributario, riferibile a diverse annualità di imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP) e tributi locali (TARSU/TARI). Il ricorrente ha fondato la propria difesa essenzialmente su tre pilastri: il difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la maturata prescrizione dei crediti e l'omessa notifica degli atti di accertamento prodromici.
Esaminando il merito della vicenda alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti resistenti, questa Corte osserva, in primo luogo, come l'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento risulti smentita dalle risultanze istruttorie. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti depositato le relate di notifica e le ricevute di consegna, sia in formato cartaceo che telematico (PEC), che attestano il regolare perfezionamento dell'iter notificatorio per tutti i titoli indicati nel preavviso. In tale contesto, occorre ribadire che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della cartella stessa. Ne consegue che le cartelle di pagamento, essendo state regolarmente portate a conoscenza del destinatario e non risultando impugnate nei termini di legge, devono considerarsi atti definitivi. Tale definitività preclude al contribuente la possibilità di sollevare, in sede di opposizione a un atto successivo quale il preavviso di ipoteca, eccezioni che attengono a vizi propri degli atti presupposti o al merito della pretesa tributaria.
Sotto il profilo della prescrizione, il Collegio ritiene che il termine non sia decorso per alcuna delle pretese azionate. Per i crediti di natura erariale (IRPEF, IVA, IRAP), deve essere confermato il consolidato orientamento che assoggetta la riscossione al termine ordinario decennale, in quanto l'obbligazione tributaria, pur se dovuta annualmente, sorge da una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ogni singolo periodo e non può dunque considerarsi una prestazione periodica. Anche per i tributi locali (TARSU/TARI), soggetti alla prescrizione quinquennale, la documentazione in atti dimostra l'esistenza di molteplici atti interruttivi — quali intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive — regolarmente notificati nel tempo, che hanno impedito la maturazione del termine estintivo. A ciò si aggiunge l'efficacia della sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale emanata per fronteggiare la pandemia di COVID-19, che ha legittimamente prorogato i tempi a disposizione degli Enti per il recupero dei crediti.
In relazione alla lamentata omessa notifica di avvisi di accertamento prodromici, la difesa dell'Agenzia delle Entrate ha correttamente evidenziato che le cartelle contestate derivano da controlli automatizzati effettuati direttamente sulle dichiarazioni presentate dal contribuente. In queste ipotesi, l'ordinamento prevede che la cartella costituisca il primo ed unico atto impositivo, senza necessità di una previa contestazione, essendo il debito quantificato sulla base di quanto esposto dallo stesso debitore.
Particolare rilevanza assume, inoltre, la prova fornita circa una specifica cartella che era già stata oggetto di un precedente ricorso dinanzi alla giustizia tributaria, conclusosi con una sentenza di inammissibilità divenuta definitiva. Tale circostanza configura un giudicato esterno che impedisce a questa Corte qualsiasi nuova valutazione sul punto, in ossequio al principio per cui un credito già accertato giudizialmente non può essere rimesso in discussione in una fase esecutiva successiva.
Da ultimo, si osserva che questa Corte si è già pronunciata sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, rigettandola con ordinanza emessa in data 4 novembre 2024. Le ragioni allora espresse in ordine alla carenza del necessario periculum in mora e alla scarsa consistenza del fumus boni iuris trovano oggi piena conferma nella presente decisione di merito, che sancisce l'infondatezza complessiva delle doglianze del ricorrente.
In conclusione, la provata regolarità delle notifiche, la presenza di atti interruttivi idonei e l'esistenza di precedenti decisioni giurisdizionali vincolanti rendono il ricorso del tutto infondato, con conseguente conferma della legittimità dell'operato degli Enti impositori e dell'Agente della Riscossione. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Rigetta il ricorso proposto dal contribuente e, per l'effetto, conferma la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate — già al netto della riduzione del 20% operata ai sensi di legge — come segue:
In favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione: euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti;
In favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo: euro 1.200,00;
In favore del Comune di Carini: euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Palermo 20.01.2026.
Il EL Il Presidente
(TA PI) (NZ Lo TO)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3432/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Carini - Corso Umberto I 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400002206000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03.07.2024 al Comune di Carini, all'Agenzie delle Entrate ed all'Agenzie delle Entrate-Riscossione, depositato in data 16.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia
Tributaria, Ricorrente_1, come difeso in atti, ricorreva avverso al comunicazione preventiva di ipoteca n.29676202400002206000 - notificata al ricorrente in data 11 giugno 2024, relativa al fascicolo n.2024/60026, limitatamente ai crediti di competenza della Corte di Giustizia Tributaria (IRPEF – IVA-
Tari). Con l'atto impugnato viene sollecitato il pagamento di numerose cartelle di pagamento.
Il ricorrente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, lamentava la:
1. nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle esattoriali opposte;
2. illegittimità dell'iscrizione ipotecaria come comunicata nel preavviso per intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale del credito;
3. mancata notifica dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico ed indispensabile per poter iscrivere a ruolo somme dovute a titoli di mancato o errato pagamento dell'IRPEF ed IVA con conseguente nullità delle cartelle relative alla predetta imposta ed infondatezza della pretesa fiscale di cui alla cartella n. 29620230001538534000 per intervenuto sgravio da parte dell'ente Impositore.
In data 26.09.2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, con produzione documentale, opponendosi all'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente a quattordici cartelle di pagamento, di cui soltanto nove contenenti crediti dell'Agenzia delle Entrate.
In data 21.10.2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi al ricorso con produzione documentale idonea.
In data 01.11.2024 si costituiva il Comune di Carini opponendosi al ricorso per le 5 cartelle di sua competenza.
La Corte in data 4 novembre 2024 rigettava l'istanza sospensiva dell'atto impugnato.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria con il quale l'Agente della Riscossione ha intimato al contribuente il pagamento di un consistente debito tributario, riferibile a diverse annualità di imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP) e tributi locali (TARSU/TARI). Il ricorrente ha fondato la propria difesa essenzialmente su tre pilastri: il difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte, la maturata prescrizione dei crediti e l'omessa notifica degli atti di accertamento prodromici.
Esaminando il merito della vicenda alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti resistenti, questa Corte osserva, in primo luogo, come l'eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento risulti smentita dalle risultanze istruttorie. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti depositato le relate di notifica e le ricevute di consegna, sia in formato cartaceo che telematico (PEC), che attestano il regolare perfezionamento dell'iter notificatorio per tutti i titoli indicati nel preavviso. In tale contesto, occorre ribadire che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della cartella stessa. Ne consegue che le cartelle di pagamento, essendo state regolarmente portate a conoscenza del destinatario e non risultando impugnate nei termini di legge, devono considerarsi atti definitivi. Tale definitività preclude al contribuente la possibilità di sollevare, in sede di opposizione a un atto successivo quale il preavviso di ipoteca, eccezioni che attengono a vizi propri degli atti presupposti o al merito della pretesa tributaria.
Sotto il profilo della prescrizione, il Collegio ritiene che il termine non sia decorso per alcuna delle pretese azionate. Per i crediti di natura erariale (IRPEF, IVA, IRAP), deve essere confermato il consolidato orientamento che assoggetta la riscossione al termine ordinario decennale, in quanto l'obbligazione tributaria, pur se dovuta annualmente, sorge da una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ogni singolo periodo e non può dunque considerarsi una prestazione periodica. Anche per i tributi locali (TARSU/TARI), soggetti alla prescrizione quinquennale, la documentazione in atti dimostra l'esistenza di molteplici atti interruttivi — quali intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive — regolarmente notificati nel tempo, che hanno impedito la maturazione del termine estintivo. A ciò si aggiunge l'efficacia della sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale emanata per fronteggiare la pandemia di COVID-19, che ha legittimamente prorogato i tempi a disposizione degli Enti per il recupero dei crediti.
In relazione alla lamentata omessa notifica di avvisi di accertamento prodromici, la difesa dell'Agenzia delle Entrate ha correttamente evidenziato che le cartelle contestate derivano da controlli automatizzati effettuati direttamente sulle dichiarazioni presentate dal contribuente. In queste ipotesi, l'ordinamento prevede che la cartella costituisca il primo ed unico atto impositivo, senza necessità di una previa contestazione, essendo il debito quantificato sulla base di quanto esposto dallo stesso debitore.
Particolare rilevanza assume, inoltre, la prova fornita circa una specifica cartella che era già stata oggetto di un precedente ricorso dinanzi alla giustizia tributaria, conclusosi con una sentenza di inammissibilità divenuta definitiva. Tale circostanza configura un giudicato esterno che impedisce a questa Corte qualsiasi nuova valutazione sul punto, in ossequio al principio per cui un credito già accertato giudizialmente non può essere rimesso in discussione in una fase esecutiva successiva.
Da ultimo, si osserva che questa Corte si è già pronunciata sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, rigettandola con ordinanza emessa in data 4 novembre 2024. Le ragioni allora espresse in ordine alla carenza del necessario periculum in mora e alla scarsa consistenza del fumus boni iuris trovano oggi piena conferma nella presente decisione di merito, che sancisce l'infondatezza complessiva delle doglianze del ricorrente.
In conclusione, la provata regolarità delle notifiche, la presenza di atti interruttivi idonei e l'esistenza di precedenti decisioni giurisdizionali vincolanti rendono il ricorso del tutto infondato, con conseguente conferma della legittimità dell'operato degli Enti impositori e dell'Agente della Riscossione. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Rigetta il ricorso proposto dal contribuente e, per l'effetto, conferma la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate — già al netto della riduzione del 20% operata ai sensi di legge — come segue:
In favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione: euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti;
In favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo: euro 1.200,00;
In favore del Comune di Carini: euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Palermo 20.01.2026.
Il EL Il Presidente
(TA PI) (NZ Lo TO)