TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°11255 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPABIANCA CLARA Parte_1
ME
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/11/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo nella misura del 9% per la malattia professionale “discreti esiti algo-funzionali di ernie discali lombari”, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per l'aggravamento della malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa con domanda di revisione passiva del 12.04.2024 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di CP_1
legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta “dalle lamentate e denunciate infermità, spondilodiscoartrosi lombare con sofferenza neurogena di grado severo;
” ha confermato che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale e che la stessa abbia subito effettivamente un aggravamento.
Il CTU ha ritenuto che il danno biologico vada quantificato attualmente nella misura del 13%
(tredicipercento), con decorrenza dalla data della denuncia dell'aggravamento.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze di indennizzo maturate e CP_1
maturande, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire un maggior indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del
13% a far data dalla domanda di aggravamento, condanna l' al pagamento delle CP_1
differenze dovute con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 1.600,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
.
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°11255 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPABIANCA CLARA Parte_1
ME
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/11/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo nella misura del 9% per la malattia professionale “discreti esiti algo-funzionali di ernie discali lombari”, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per l'aggravamento della malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa con domanda di revisione passiva del 12.04.2024 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di CP_1
legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta “dalle lamentate e denunciate infermità, spondilodiscoartrosi lombare con sofferenza neurogena di grado severo;
” ha confermato che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale e che la stessa abbia subito effettivamente un aggravamento.
Il CTU ha ritenuto che il danno biologico vada quantificato attualmente nella misura del 13%
(tredicipercento), con decorrenza dalla data della denuncia dell'aggravamento.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze di indennizzo maturate e CP_1
maturande, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire un maggior indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del
13% a far data dalla domanda di aggravamento, condanna l' al pagamento delle CP_1
differenze dovute con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 1.600,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
.