Ordinanza cautelare 20 ottobre 2017
Ordinanza collegiale 26 marzo 2019
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2019
Sentenza 27 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01591/2025REG.PROV.COLL.
N. 04982/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4982 del 2021, proposto da Rai Way Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Pandiscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12689/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di LE Spa;
Visto l’appello incidentale del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Preso atto delle difese di parte come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rai Way S.p.a. propone ricorso avverso la sentenza n. 12689/2020, con la quale la III Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento, adottato dall'Ispettorato Territoriale del Friuli Venezia Giulia del Ministero dello sviluppo economico, con il quale è stata rilasciata a LE Spa l’autorizzazione alla delocalizzazione del punto di irradiazione del proprio segnale da un impianto radio ad un altro, con potenza inferiore quella richiesta. Avverso la sentenza propone appello incidentale il Ministero dello Sviluppo Economico, insistendo sulla correttezza dell’operato dell’Ispettorato.
Costituitasi in resistenza, LE sostiene la correttezza della statuizione, chiedendone la conferma.
2. La vicenda per cui è causa riguarda la disciplina delle emissioni in radiofrequenza per la trasmissione di segnali radio sulla banda FM 88-108 MHz nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, relativamente agli impianti emittenti di SA di IS (UD) (operante sulla frequenza di 97.900 MHz) e agli impianti RAI FM03 di EN (frequenza di 97.900 MHz) e PO (98.000 MHz).
Tra i segnali delle tre stazioni radio, trasmessi su frequenze identiche o contigue, venivano infatti rilevate interferenze, in particolare da parte della radio privata ai danni dell’emittente pubblica. Il 16 settembre 2011, l’odierna resistente presentava pertanto, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 177/2005, un progetto di "compatibilizzazione" fra i predetti impianti, grazie allo spostamento del proprio segnale presso il nuovo impianto di Porzus e l'utilizzo di una potenza di 1.670 Watt.
Sulla scorta della precedente esperienza e al fine di valutare eventuali effetti interferenziali causati dalla delocalizzazione, l’Ispettorato Territoriale FVG del Ministero vigilante autorizzava provvisoriamente l’esercizio del nuovo impianto alla potenza ridotta di 420 Watt. Nel provvedimento definitivo la limitazione di potenza veniva confermata, considerato fra l’altro, con particolare riguardo al mancato rispetto del rapporto di protezione di cui alla raccomandazione ITU R 412.9, che “ dai controlli consuntivi effettuati il 15/01/2015, è emerso il raggiungimento dei livelli interferenziali minimi previsti dalle normative vigenti ”.
3. Avverso tale limitazione insorgeva LE, censurandone l’erroneità sotto molteplici profili.
4 - Il TAR, ai fini della definizione del giudizio, affidava la soluzione di quattro quesiti tecnici a un collegio di verificatori e poi, ritenendo di condividere le risposte pervenute dai tecnici con l’analitica relazione depositata in atti, annullava il provvedimento nella parte in cui immotivatamente limitava la potenza di emissione del nuovo impianto di Porzus, perché priva “ di una giustificazione tecnica” e in quanto costituente una “ arbitraria e gravosa limitazione dell’impianto ”. In particolare il gravame era accolto considerato che:
4.1-il progetto di compatibilizzazione proposto da LE era idoneo a garantire all’impianto RAI di EN una qualità di ascolto pari o superiore a Q4, secondo la raccomandazione ITU-R BS 562.3 (oggi ITU-R BS 1284), che è basata su un approccio qualitativo e consente di valutare mediante l’ascolto la qualità del segnale, secondo cinque livelli da 1 a 5;
4.2- la diversa raccomandazione ITU R 412.9, che è basata su un approccio quantitativo e prescrive un rapporto di protezione di 45 dB fra segnali isofrequenti, non trovava applicazione al caso di specie, perché il presupposto della sua applicazione è l’esistenza di un quadro radioelettrico pianificato, inesistente in Italia;
4.3-il contratto di servizio fra RAI e Ministero non richiamava ai fini delle verifiche interferenziali, la raccomandazione ITU 412.9 bensì la Raccomandazione ITU-R BS 562.3.
4.4-qualunque riduzione di potenza del segnale di Radio Deejay non avrebbe avvantaggiato l’ascolto del segnale RAI, a causa della presenza del segnale croato che si sovrapponeva in ogni caso al segnale di Radio Deejay.
Quindi, considerato che l’esercizio a piena potenza dell’impianto di EN, come richiesto da LE, pur creando interferenze con il segnale Rai, non ne avrebbe ridotto la qualità sotto la soglia minima prevista dal contratto di servizio, il TAR riteneva sproporzionato il provvedimento limitativo. In conclusione il Tar adito accoglieva il ricorso annullando l’autorizzazione limitata, con ciò rendendo operativa alla massima potenza richiesta l’emissione di segnale di LE.
5. Avverso la prefata decisione propone oggi appello Rai Way. Parimenti propone appello incidentale il Ministero dello Sviluppo Economico.
6 - Il Concessionario pubblico affida il proprio gravame ai seguenti motivi. In via preliminare eccepisce la nullità della verificazione perché ad un incontro del 30 maggio 2019, “ ben prima dell’inizio delle attività di verificazione ”, il consulente nominato dal TAR non avrebbe invitato anche il consulente di parte Rai Way così violando la regola del contraddittorio.
Censura poi nel merito la sentenza perché:
a) la nota in data 11 febbraio 2002 della Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze del Ministero dello Sviluppo Economico aveva stabilito che: “ Nei casi di concrete segnalazioni di interferenze è necessario attenersi alla verifica del corretto uso dei rapporti di protezione di cui alla Raccomandazione ITU-R 412 ” e che “ la scala di valutazione soggettiva, riferita alla Raccomandazione ITU-R 562 (ora ITU-R BS.1284), non può essere associata direttamente alla soluzione di situazioni interferenziali ”;
b) l’art. 23, comma 4, del Contratto di servizio RAI-Ministero dello Sviluppo Economico individuava gli standard qualitativi minimi degli impianti trasmissivi RAI, ma non indicava i criteri di risoluzione delle problematiche interferenziali;
c) secondo la stessa sentenza appellata, le rilevazioni delle misure effettuate nel punto di misura di Rivoli di Osoppo non sarebbero state attendibili;
d) l’Ispettorato Territoriale, in data 18 maggio 2021 (6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza del TAR), aveva eseguito nuove misurazioni dalle quali emergerebbe l’interferenza provocata dall’impianto di LE con potenza pari a 1670 Watt ai danni del trasmettitore RAI di EN (UD).
7 - Aderisce al gravame il Ministero, sostenendo con propria memoria che la sentenza sarebbe erronea perché:
a) nel caso concreto, non avrebbe dovuto essere applicata la Raccomandazione ITU-R BS.1284 (già 562.3) perché la prassi amministrativa è nella direzione di applicare la raccomandazione ITU-R 412-9 e comunque perché la prima raccomandazione dovrebbe applicarsi solo in documentati contesti radioelettrici affollati;
b) in ogni caso, la corretta applicazione della Raccomandazione ITU-R BS.1284 prevede l’impiego di un minimo “ di dieci ascoltatori esperti o in alternativa venti non esperti (paragrafo 3), ma mai un solo ascoltatore ”;
c) la sentenza non avrebbe individuato “ in quali elementi si fosse in concreto sostanziato il rigore metodologico della misurazione, che rimane, soprattutto in assenza di una precisa e completa descrizione delle modalità concrete con cui è stata attuata, meramente individuale ”.
LE resiste argomentando l’infondatezza delle doglianze avversarie.
8. L’appello è infondato e non può essere accolto.
8.1 - Preliminarmente è opportuno ripercorrere brevemente i quesiti e le relative risposte condensate nella relazione dei verificatori, sulle quali il primo giudice ha basato la propria decisione.
Il primo quesito è teso, in modo più ampio, a verificare se la trasmissione al livello di 1670 Watt da parte di LE sia compatibile con il segnale RAI FM 03 irradiato dagli impianti di EN (UD) e PO (UD), facendo riferimento ai punti di misura di Gemona e Rivoli di Osoppo (UD). Le misure effettuate rivelano la compatibilità dei segnali, posto che interferenze maggiori sono dovute ad altre emittenti captabili nei punti di ascolto. In questo senso ritengono i verificatori che l’interferenza del segnale di LE sia compatibile, poiché minore rispetto a quella causata da differenti emittenti. I verificatori tuttavia propongono di effettuare nuove misure in siti differenti, con caratteristiche più favorevoli all’attività di misurazione.
Il secondo e terzo quesito sono tesi a verificare, accertata la sovrapposizione dei segnali i) se sia possibile ridurre la potenza del segnale di LE in modo da limitare tale interferenza ii) se la riduzione alla potenza di 420 W è misura idonea allo scopo, pur mantenendo un adeguato livello di irraggiamento del segnale privato, che garantisca un livello adeguato di captazione nell’aera ottenuta in concessione. I verificatori ritengono che la riduzione della potenza a 420 W causa a Radio DeeJay una perdita significativa di copertura nelle aree interessate per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.
Secondo i periti potrebbe risultare necessario ridurre la potenza di emissione di Radio DeeJay solo ove fosse provato che in tal modo il segnale tornerebbe a un livello di qualità più alto nonostante le altre interferenze.
Ma anche ove ciò fosse, la potenza di Radio DeeJay dovrebbe essere ridotta di 3,1 dB, e dunque dal livello di 1670 W a quello di 820 W – ma non 420. Come soluzioni più efficaci i verificatori ipotizzano invece accorgimenti alternativi, quali la modifica della frequenza portante, la modifica del tipo di antenna o la modifica della direzione di irradiazione.
L’ultimo quesito dispone la valutazione dell’impatto sulla qualità del segnale RAI dell’interferenza croata rilevabile nei punti di misura precedenti. Ebbene questa interferenza, in assenza di altre, darebbe luogo ad un valore di qualità pari a 4 per RAI FM 03. Nella zona della misura, tuttavia, vi sono altre emissioni (da parte di Radio Piterpan, Love FM e Radio DeeJay), che riducono il livello di qualità per RAI FM 03 al livello 3. Anche l'effetto del segnale di provenienza croata, concludono i verificatori, è dunque da ritenersi meno rilevante di quello degli altri interferenti.
8.2 – Dunque, risulta la decisività delle risposte fornite al secondo e terzo quesito dell’istruttoria disposta dal TAR, rendendo non meritevoli di accoglimento le censure fondate sul rifiuto, da parte del medesimo TAR, di ripetere le misurazioni.
8.3 - Questo Collegio ritiene, infatti, corretta la statuizione del TAR per la parte in cui ha rilevato la sproporzione della limitazione di potenza rispetto al quadro interferenziale ora descritto. Il primo giudice ha infatti osservato che l’interferenza generata dal nuovo impianto di Porzus della resistente, seppur esistente e misurabile al disotto del rapporto di protezione previsto dalla ITU-R 412-9, è inidonea a degradare la qualità di ascolto del segnale trasmesso dai preesistenti impianti Rai di EN e PO. La trasmissione del Concessionario pubblico infatti era già – e rimane tuttora – disturbata in maniera maggiore dalle interferenze generate da altre emittenti, unitamente al segnale croato – il quale tuttavia, di per sé solo non maschera il segnale di RadioDeejay emesso dal nuovo sito come erroneamente affermato dal TAR. Il risultato tuttavia non cambia, poiché resta vero l’assunto secondo il quale anche – per assurdo – riducendo a 0 Watt la potenza di emissione di Radio Deejay, la qualità del segnale RAI mai potrebbe salire al livello Q5, perché interferita dalle altre emittenti. Quindi, in nessun caso il segnale Rai potrebbe essere captato nel punto di ascolto di Rivoli di Osoppo con qualità 5 su 5.
8.4 - Questa considerazione è sufficiente di per sé a dimostrare l’infondatezza dell’appello principale e dell’appello incidentale, che devono intendersi respinti, con assorbimento degli ulteriori motivi.
8.5 – Quanto ora osservato consente, infatti, di prescindere dalla sopradescritte plurime censure concenti le modalità e i tempi di misurazione del segnale, in quanto tali circostanze si rivelano in ogni caso non influenti, secondo la perizia svolta e non efficacemente contrastata in atti, ai fini della oggettiva misurazione dei parametri tecnici di riferimento, che includono anche l’apprezzamento della qualità all’ascolto del segnale, lungo una scala da 1 a 5 universalmente accettata da tutti i Paesi aderenti alla Convenzione ITU, dal quale non appare ragionevole discostarsi anche nella fattispecie in esame, considerato anche che le determinazioni della appellata sentenza si fondano non su una valutazione, soggettiva e svincolata da parametri, della qualità di un segnale, bensì sulla variazione della stessa valutazione al variare dell’incidenza delle fonti interferenti, di modo che diverse ipotetiche metodologie potrebbero, se del caso, alzare o abbassare la valutazione assoluta, ma non alterare il rapporto dinamico fra il variare della stressa qualità e il variare delle interferenze, restando in ogni modo confermata la non adeguatezza e proporzionalità della disposta drastica riduzione del segnale di solo una delle fonti interferenti sul segnale RAI.
8.6 – In particolare, quanto alle censure concernenti la scelta del modo di misurazione delle interferenze, occorre rilevare che la scelta istruttoria del TAR concerne solo l’apprezzamento della ragionevolezza - sotto i profili della adeguatezza e proporzionalità- della misura impugnata e non ha affatto la pretesa di sostituirsi all’Amministrazione che, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ben poteva scegliere una raccomandazione tecnica di riferimento anziché l’altra ma, in assenza di un quadro normativo chiaro circa l’utilizzo dell’una o dell’altra raccomandazione, non poteva disinteressarsi, sul piano logico, della verifica della coerenza della propria scelta rispetto alle finalità d’interesse pubblico perseguite (uso ottimale dello spettro radio e garanzia di funzionamento del pubblico servizio radiotelevisivo, anche mediante la risoluzione delle interferenze radioelettriche) con il minor sacrificio possibile per gli spazi di libertà imprenditoriale privata, che nella materia in esame coinvolgono altresì il diritto di libera manifestazione del pensiero garantito a “tutti” (e non solo all’emittente di Stato) dall’articolo 21 della Costituzione.
8.7 – Del resto, per un’applicazione flessibile delle raccomandazioni di riferimento propende anche la comunicazione della Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica–Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione, che ribadisce il concetto di "flessibilità" nell'applicazione della raccomandazione ITU-R BS.412: "la soluzione delle problematiche interferenziali in contesti radioelettrici estremamente affollati, in taluni casi non può che essere trovata attraverso un'applicazione più flessibile della raccomandazione ITU R BS 412.9 (quali l'adozione della raccomandazione ITU-R BS. 1284)".
8.8 - Le ulteriori censure, comuni all’appello principale e all’appello incidentale, concernenti il mancato rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento, la mancata garanzia di metodiche oggettive di valutazione della qualità delle emissioni e la mancata ripetizione delle misurazioni, a propria volta si palesano non rilevanti, considerato che l’oggetto del contendere è costituito dalla –poi dimostrata- inidoneità dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione, ai fini dell’annullamento della impugnata drastica riduzione dei margini di operatività di un operatore economico privato, in assenza di una utilità per l’interesse pubblico, e non la bontà dell’istruttoria tecnica quanto alla definitiva composizione degli interessi in esame, spettante invece all’Amministrazione.
8.9 - L’odierna decisione, infatti, non preclude all’ispettorato l’avvio di una nuova istruttoria, tesa ad individuare soluzioni più efficienti nel ridurre l’interferenza esistente. Questo collegio, infatti, non trascura l’orientamento di questo Consiglio, recentemente ribadito in Cons. St. VII, 15/06/2023, n. 5896, secondo il quale “l’art. 42 del testo unico della radiotelevisione, approvato con il d.lgs. n. 177/2005, afferma chiaramente il principio secondo cui ciascun concessionario, pubblico o privato sia tenuto ad “assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissione lecite di radio frequenze”. La verificazione di primo grado evidenzia infatti che in luogo della semplice riduzione di potenza, peraltro già efficace a 820 W (cfr. Risposta ai quesiti n.2 e n. 3.), ancor più efficace sarebbe direzionare diversamente l’antenna – appunto direzionale i.e. direzionabile – in località Porzus. Sicché ove tali accorgimenti tecnici si rivelassero migliorativi della compatibilizzazione, come del resto ipotizzato dai verificatori, questi potrebbero essere senz’altro adottati all’esito di opportuna istruttoria, anche sollecitata dalla controinteressata. L’invito dei verificatori a effettuare nuove misure depone del resto in questa stessa direzione.
9 – In conclusione, la sentenza appellata risulta scevra dai vizi contestati con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, per la parte in cui ha annullato l’impugnato provvedimento ritenendo inadeguata l’istruttoria condotta dall’amministrazione, perché non sufficientemente approfondita e manchevole della necessaria comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato.
10 - Per le ragioni esposte l’appello è infondato e deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Stessa sorte è a dirsi dell’appello incidentale proposto dal Ministero, dipendente da quello principale e non innovativo rispetto ad esso, alla stregua delle medesime considerazioni soprariportate. La particolarità delle problematiche trattate, infine, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Conferma per l’effetto la sentenza di primo grado salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione adottati ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese del grado d’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO