TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17965/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CARAPELLE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
n. 98
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 09/06/2025
Pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi con assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
. Pt_1
2. Spese come per legge.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 I signori e contraevano matrimonio in SAN Parte_1 Controparte_1
MAURO TORINESE in data 25/11/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 17/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza del 09/06/2025 il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di ritualmente citato e Controparte_1 non costituito e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non è possibile provvedere in ordine alla casa coniugale in assenza di figli minori e, dunque, dei presupposti di legge.
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17965/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
CARAPELLE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
n. 98
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 09/06/2025
Pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi con assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
. Pt_1
2. Spese come per legge.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 I signori e contraevano matrimonio in SAN Parte_1 Controparte_1
MAURO TORINESE in data 25/11/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 17/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza del 09/06/2025 il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di ritualmente citato e Controparte_1 non costituito e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non è possibile provvedere in ordine alla casa coniugale in assenza di figli minori e, dunque, dei presupposti di legge.
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
pagina 2 di 2