Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 579
Articolo 2
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2 settembre 1949
Art. 1.
La facolta' indicata nell' art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254 , concernente variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina puo' essere esercitata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi per gli ufficiali suddetti.
Entrata in vigore il 2 settembre 1949