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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
17.3.2024, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2024 promossa da:
IA SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Marilena Torre, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 34
RICORRENTE contro
INPS (C.F. 80078750587), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara
Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura NP in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: assegno sociale
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 4.4.2024, AN AL ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, NP chiedendo di
“accertare e dichiarare il diritto all' assegno sociale art. 3 L. n. 335/95 a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da altra data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare l'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentate p.t., (ex art 130 D.L. del 31/03/98 n. 112) a corrispondere: 1) i ratei mensili maturati oltre i ratei maturandi di cui sopra;
2) gli interessi legali su ciascun rateo scaduto con decorrenza successiva a 120 giorni dalla data della domanda amministrativa;
3) la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. comma 3”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver presentato, in data
16.3.2023, domanda di attribuzione e corresponsione dell'assegno sociale e di essersi vista
Pagina 1 di 7 opporre da NP diniego in ragione del fatto che “l'assegno di mantenimento è stato stabilito in sede di divorzio dal Tribunale competente;
la rinuncia allo stesso fa decadere il diritto all'erogazione dell'assegno sociale”.
Ha contestato il diniego opposto da NP dichiarando di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6 e 7, L. 335/95 e deducendo che la normativa richiede esclusivamente che l'istante non superi i limiti reddituali, irrilevante rimanendo che lo stato di bisogno possa essere derivato dal comportamento dell'interessato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, NP ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, richiamando la normativa in tema di assegno sociale, osservando che dalla sentenza di divorzio n. 2204 del 1998 del Tribunale di Milano del 20.1.1999 risultava quanto segue:
- parte attorea era comproprietaria con l'ex coniuge della casa coniugale di Cambiago, che le era rimasta assegnata in uso;
- l'ex coniuge si era impegnato a provvedere al pagamento della polizza-pensione stipulata a nome della ricorrente con la compagnia Ina;
- l'ex coniuge si era impegnato a versare, per il mantenimento dell'odierna ricorrente,
l'importo mensile anticipato di Lire 2.500.000;
- nell'anno 2021 parte attorea è stata dante causa di un contratto di compravendita di un immobile alienato al valore di € 360.000,00;
- in data 27.6.2022 la ricorrente e l'ex coniuge avevano sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di divorzio, contenente riconoscimento in favore della sig.ra AL di una somma una tantum pari ad €
10.000,00 e rinuncia ad ogni e qualsiasi reciproca pretesa economica sui beni mobili ed immobili di ciascuno.
Dopo aver richiamato le disposizioni legislative che disciplinano il riconoscimento dell'assegno sociale, l'ente previdenziale ha dedotto che l'attribuzione della provvidenza in disamina
“spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito”, laddove nel caso di specie parte ricorrente era titolare dell'assegno di mantenimento riconosciutole dal Tribunale
e vi ha successivamente rinunciato, non fornendo oltretutto prova circa la sorte delle ulteriori fonti di possibile reddito, quali la polizza-pensione Ina stipulata in suo favore dall'ex coniuge.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'esito dell'udienza di discussione, il Giudice ha deciso la causa.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Pagina 2 di 7 Ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995 “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'assegno sociale è dunque una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei richiedenti che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
Per avere diritto all'assegno sociale è necessario avere la cittadinanza italiana ed avere almeno
65 anni e 3 mesi di età (requisito da adeguare alla speranza di vita: dal 2018 la Legge Fornero ha previsto l'innalzamento di un anno di questo valore: pertanto sarà necessario perfezionare
66 anni e 7 mesi di età; dal 2019 l'età anagrafica richiesta per l'accesso all'assegno sociale è di
67 anni.). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-
Pagina 3 di 7 comunitari in possesso della carta di soggiorno sempreché siano residenti in Italia e che ivi abbiano soggiornato legalmente in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia.
Oltre al requisito anagrafico i richiedenti devono soddisfare precise condizioni reddituali (la legge definisce in maniera puntuale le modalità di calcolo del reddito ai fini della concessione della prestazione pensionistica), che variano a seconda della presenza o meno di un rapporto di coniugio.
E la nozione di reddito a cui il legislatore fa riferimento “è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico
o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6, L. n. 335 del 1995, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore ("redditi di qualsiasi natura"), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito "fiscale" (dimostrata dal fatto che l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno” (cfr. CdA Torino, sentenza n.
293/2008; in senso conforme, con segnato riferimento anche all'elemento patrimoniale cfr.
CdA Trieste, sentenza del 08.06.2017 secondo cui il testo della norma in disamina “attribuisce rilievo ai redditi 'di qualsiasi natura'; e soprattutto alla sua ratio: non si deve dimenticare infatti che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento").
Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge,
d'altronde, è l'unica coerente con il disposto dell'art. 38 Cost, là dove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
Cosi delineati i requisiti necessari per l'accesso alla prestazione assistenziale in disamina, in relazione all'onere della prova la giurisprudenza ha sottolineato “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza
Pagina 4 di 7 l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" (Cass., n. 13577/2013) e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma.
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della specifica situazione personale del richiedente, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica.
In definitiva, con segnato riferimento al caso di specie, la natura sussidiaria dell'istituto impone un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale.
Tanto premesso sotto il profilo sistematico, con segnato riferimento alla fattispecie in disamina osserva il giudicante che tanto nel procedimento amministrativo, quanto nel presente procedimento giudiziario, le prove offerte dalla ricorrente al fine di comprovare la sussistenza del requisito reddituale non risultano sufficienti al fine di riconoscere il suo diritto all'accesso alla provvidenza per cui è causa:
- innanzi tutto, sul piano temporale, l'istanza della ricorrente risulta non adeguatamente documentata. Secondo le risultanze documentali, infatti, parte attorea ha percepito nell'anno 2022 € 10.000,00 quale assegno una tantum corrispostole dall'ex coniuge in ragione di quanto previsto nell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio (doc. 2
e 3 fasc. ric.). È pacifico tra le parti che la ricorrente ha presentato domanda di corresponsione in suo favore dell'assegno sociale in data 16.3.2023, in un momento in cui ella non aveva alcuna certezza circa l'impossibilità di conseguire redditi nell'anno
2023, poiché ben può accadere che un libero professionista, un collaboratore o comunque soggetti non avvinti da un contratto di lavoro dipendente si trovino per alcuni periodi dell'anno a non percepire redditi e a percepirne financo di bastevoli in un'altra parte dell'anno, sicché nel caso di specie la formulazione della istanza in data
16.3.2023 risulta del tutto inidonea a dimostrare quella mancanza o insufficienza di redditi che costituisce il presupposto della erogazione dell'assegno sociale;
- l'autocertificazione prodotta in giudizio dalla ricorrente per attestare la mancanza o la insufficienza di redditi nell'anno 2023 è del tutto priva di qualsivoglia efficacia probatoria (doc. 5 fasc. ric.). In disparte rimanendo il fatto che in sede processuale non può costituire valido elemento di prova una autocertificazione, nella specie il documento prodotto dalla ricorrente risulta in via generale (e dunque anche in sede amministrativa) privo di tale efficacia: la dichiarazione “non percepisco alcun reddito” è sin troppo generica, poiché non dà atto del periodo temporale in cui la dichiarante sarebbe rimasta priva di redditi;
siffatta indicazione è poi del tutto insufficiente a
Pagina 5 di 7 costituire idonea prova poiché essa è priva anche della indicazione della data, cosicché da un lato rimane del tutto oscuro se la dichiarazione relativa alla mancata percezione di “alcun reddito” sia circoscritta ad un anno, ad un mese o paradossalmente anche solo a un giorno, dall'altro risulta anche impossibile richiedere la verifica della autenticità delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione ed esporre la dichiarante alle responsabilità conseguenti ad eventuali dichiarazioni mendaci;
- alcuna informazione è stata fornita dalla ricorrente né circa le sorti della polizza- pensione stipulata dall'ex coniuge in suo favore, né circa l'avvenuto incasso dell'importo di € 360.000,00 quale corrispettivo per l'alienazione di un immobile di sua proprietà. In sede di discussione la ricorrente ha dichiarato che tale corrispettivo sarebbe relativo alla cessione di un immobile di sua proprietà nella misura del 50% e che comunque sarebbe stato investito per acquistare un'abitazione a favore della figlia. Senza necessità di soffermarsi sulla configurabilità del diritto a percepire l'assegno sociale quando l'istante abbia rinunciato al proprio patrimonio pur consapevole che tale rinuncia lo avrebbe posto in stato di bisogno, alcuna delle affermazioni rese in sede di discussione risulta supportata da idonea documentazione, nonostante la specificità delle eccezioni formulate da NP in sede di costituzione in giudizio. Tale insufficienza sul piano probatorio diviene vieppiù rilevante ove si consideri che la giurisprudenza di merito ha espressamente escluso il diritto all'assegno sociale per colui che abbia conseguito, negli anni precedenti rispetto all'istanza, redditi sufficienti derivanti da atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare (cfr. C.d.A. Milano, sentenza n. 943 del 13.2.2023);
- la tesi della non opponibilità all'istante della rinuncia all'assegno di mantenimento, fondata sulle sentenze della Corte di legittimità intervenute sul tema, non risulta rilevante nella fattispecie in disamina. Nei casi sottoposti al vaglio del giudice della nomofilachia, infatti, la rinuncia all'assegno di mantenimento era avvenuta nel corso del giudizio di separazione o nel corso del divorzio, laddove nel caso di specie il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di mantenimento è stato espressamente riconosciuto con sentenza n. 2204/1998 del Tribunale di Milano (doc. 3 fasc. conv.) ed
è stato espressamente rinunciato dalla beneficiaria con accordo di modifica alle condizioni previste nella sentenza di divorzio a fronte della corresponsione di una somma esigua (se rapportata alla ipotetica capitalizzazione dell'assegno riconosciuto in sede divorzile) e nonostante la capacità reddituale che l'ex coniuge ha mantenuto nell'anno 2023 (cfr. doc.
2-3 fasc. ric. e docc. 6, 7, 8 e 9 fasc. conv.).
Pagina 6 di 7 In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, la domanda attorea, di riconoscimento del diritto al conseguimento dell'assegno sociale e di condanna dell'ente previdenziale convenuto alla attribuzione di esso, non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto che parte attorea – pur indicando quale doc. 7 del ricorso la dichiarazione per conseguire il beneficio di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. – non ha prodotto né autocertificazioni, né certificazioni circa la propria capacità reddituale. Per i motivi già espressi in precedenza, ossia per la vaghezza della dichiarazione “non percepisco alcun reddito” e per la mancanza di data in tale dichiarazione, un siffatto valore autocertificativo quantomeno ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non può essere attribuito neanche all'atto notorio sui redditi depositato dalla ricorrente sub doc.
5. Non potendosi quindi ritenere integrati i presupposti per l'operatività di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto che la controversia è stata istruita su mera base documentale (e dunque senza valorizzazione dell'attività istruttoria) e in considerazione del valore della lite, valorizzato nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in considerazione del principio giurisprudenziale secondo il quale le controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali non hanno valore indeterminabile, bensì devono essere valorizzate in considerazione del valore biennale della prestazione richiesta (Cass. SS.UU. n. 10454/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna AN AL a rifondere ad NP le spese di lite, liquidate in complessivi €
3.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 17 marzo 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
17.3.2024, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2024 promossa da:
IA SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Marilena Torre, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 34
RICORRENTE contro
INPS (C.F. 80078750587), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara
Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura NP in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: assegno sociale
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 4.4.2024, AN AL ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, NP chiedendo di
“accertare e dichiarare il diritto all' assegno sociale art. 3 L. n. 335/95 a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da altra data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare l'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentate p.t., (ex art 130 D.L. del 31/03/98 n. 112) a corrispondere: 1) i ratei mensili maturati oltre i ratei maturandi di cui sopra;
2) gli interessi legali su ciascun rateo scaduto con decorrenza successiva a 120 giorni dalla data della domanda amministrativa;
3) la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. comma 3”; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver presentato, in data
16.3.2023, domanda di attribuzione e corresponsione dell'assegno sociale e di essersi vista
Pagina 1 di 7 opporre da NP diniego in ragione del fatto che “l'assegno di mantenimento è stato stabilito in sede di divorzio dal Tribunale competente;
la rinuncia allo stesso fa decadere il diritto all'erogazione dell'assegno sociale”.
Ha contestato il diniego opposto da NP dichiarando di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6 e 7, L. 335/95 e deducendo che la normativa richiede esclusivamente che l'istante non superi i limiti reddituali, irrilevante rimanendo che lo stato di bisogno possa essere derivato dal comportamento dell'interessato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, NP ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, richiamando la normativa in tema di assegno sociale, osservando che dalla sentenza di divorzio n. 2204 del 1998 del Tribunale di Milano del 20.1.1999 risultava quanto segue:
- parte attorea era comproprietaria con l'ex coniuge della casa coniugale di Cambiago, che le era rimasta assegnata in uso;
- l'ex coniuge si era impegnato a provvedere al pagamento della polizza-pensione stipulata a nome della ricorrente con la compagnia Ina;
- l'ex coniuge si era impegnato a versare, per il mantenimento dell'odierna ricorrente,
l'importo mensile anticipato di Lire 2.500.000;
- nell'anno 2021 parte attorea è stata dante causa di un contratto di compravendita di un immobile alienato al valore di € 360.000,00;
- in data 27.6.2022 la ricorrente e l'ex coniuge avevano sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di divorzio, contenente riconoscimento in favore della sig.ra AL di una somma una tantum pari ad €
10.000,00 e rinuncia ad ogni e qualsiasi reciproca pretesa economica sui beni mobili ed immobili di ciascuno.
Dopo aver richiamato le disposizioni legislative che disciplinano il riconoscimento dell'assegno sociale, l'ente previdenziale ha dedotto che l'attribuzione della provvidenza in disamina
“spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito”, laddove nel caso di specie parte ricorrente era titolare dell'assegno di mantenimento riconosciutole dal Tribunale
e vi ha successivamente rinunciato, non fornendo oltretutto prova circa la sorte delle ulteriori fonti di possibile reddito, quali la polizza-pensione Ina stipulata in suo favore dall'ex coniuge.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'esito dell'udienza di discussione, il Giudice ha deciso la causa.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Pagina 2 di 7 Ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995 “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'assegno sociale è dunque una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei richiedenti che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
Per avere diritto all'assegno sociale è necessario avere la cittadinanza italiana ed avere almeno
65 anni e 3 mesi di età (requisito da adeguare alla speranza di vita: dal 2018 la Legge Fornero ha previsto l'innalzamento di un anno di questo valore: pertanto sarà necessario perfezionare
66 anni e 7 mesi di età; dal 2019 l'età anagrafica richiesta per l'accesso all'assegno sociale è di
67 anni.). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-
Pagina 3 di 7 comunitari in possesso della carta di soggiorno sempreché siano residenti in Italia e che ivi abbiano soggiornato legalmente in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia.
Oltre al requisito anagrafico i richiedenti devono soddisfare precise condizioni reddituali (la legge definisce in maniera puntuale le modalità di calcolo del reddito ai fini della concessione della prestazione pensionistica), che variano a seconda della presenza o meno di un rapporto di coniugio.
E la nozione di reddito a cui il legislatore fa riferimento “è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico
o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6, L. n. 335 del 1995, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore ("redditi di qualsiasi natura"), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito "fiscale" (dimostrata dal fatto che l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno” (cfr. CdA Torino, sentenza n.
293/2008; in senso conforme, con segnato riferimento anche all'elemento patrimoniale cfr.
CdA Trieste, sentenza del 08.06.2017 secondo cui il testo della norma in disamina “attribuisce rilievo ai redditi 'di qualsiasi natura'; e soprattutto alla sua ratio: non si deve dimenticare infatti che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento").
Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge,
d'altronde, è l'unica coerente con il disposto dell'art. 38 Cost, là dove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
Cosi delineati i requisiti necessari per l'accesso alla prestazione assistenziale in disamina, in relazione all'onere della prova la giurisprudenza ha sottolineato “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza
Pagina 4 di 7 l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" (Cass., n. 13577/2013) e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma.
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della specifica situazione personale del richiedente, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica.
In definitiva, con segnato riferimento al caso di specie, la natura sussidiaria dell'istituto impone un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale.
Tanto premesso sotto il profilo sistematico, con segnato riferimento alla fattispecie in disamina osserva il giudicante che tanto nel procedimento amministrativo, quanto nel presente procedimento giudiziario, le prove offerte dalla ricorrente al fine di comprovare la sussistenza del requisito reddituale non risultano sufficienti al fine di riconoscere il suo diritto all'accesso alla provvidenza per cui è causa:
- innanzi tutto, sul piano temporale, l'istanza della ricorrente risulta non adeguatamente documentata. Secondo le risultanze documentali, infatti, parte attorea ha percepito nell'anno 2022 € 10.000,00 quale assegno una tantum corrispostole dall'ex coniuge in ragione di quanto previsto nell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio (doc. 2
e 3 fasc. ric.). È pacifico tra le parti che la ricorrente ha presentato domanda di corresponsione in suo favore dell'assegno sociale in data 16.3.2023, in un momento in cui ella non aveva alcuna certezza circa l'impossibilità di conseguire redditi nell'anno
2023, poiché ben può accadere che un libero professionista, un collaboratore o comunque soggetti non avvinti da un contratto di lavoro dipendente si trovino per alcuni periodi dell'anno a non percepire redditi e a percepirne financo di bastevoli in un'altra parte dell'anno, sicché nel caso di specie la formulazione della istanza in data
16.3.2023 risulta del tutto inidonea a dimostrare quella mancanza o insufficienza di redditi che costituisce il presupposto della erogazione dell'assegno sociale;
- l'autocertificazione prodotta in giudizio dalla ricorrente per attestare la mancanza o la insufficienza di redditi nell'anno 2023 è del tutto priva di qualsivoglia efficacia probatoria (doc. 5 fasc. ric.). In disparte rimanendo il fatto che in sede processuale non può costituire valido elemento di prova una autocertificazione, nella specie il documento prodotto dalla ricorrente risulta in via generale (e dunque anche in sede amministrativa) privo di tale efficacia: la dichiarazione “non percepisco alcun reddito” è sin troppo generica, poiché non dà atto del periodo temporale in cui la dichiarante sarebbe rimasta priva di redditi;
siffatta indicazione è poi del tutto insufficiente a
Pagina 5 di 7 costituire idonea prova poiché essa è priva anche della indicazione della data, cosicché da un lato rimane del tutto oscuro se la dichiarazione relativa alla mancata percezione di “alcun reddito” sia circoscritta ad un anno, ad un mese o paradossalmente anche solo a un giorno, dall'altro risulta anche impossibile richiedere la verifica della autenticità delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione ed esporre la dichiarante alle responsabilità conseguenti ad eventuali dichiarazioni mendaci;
- alcuna informazione è stata fornita dalla ricorrente né circa le sorti della polizza- pensione stipulata dall'ex coniuge in suo favore, né circa l'avvenuto incasso dell'importo di € 360.000,00 quale corrispettivo per l'alienazione di un immobile di sua proprietà. In sede di discussione la ricorrente ha dichiarato che tale corrispettivo sarebbe relativo alla cessione di un immobile di sua proprietà nella misura del 50% e che comunque sarebbe stato investito per acquistare un'abitazione a favore della figlia. Senza necessità di soffermarsi sulla configurabilità del diritto a percepire l'assegno sociale quando l'istante abbia rinunciato al proprio patrimonio pur consapevole che tale rinuncia lo avrebbe posto in stato di bisogno, alcuna delle affermazioni rese in sede di discussione risulta supportata da idonea documentazione, nonostante la specificità delle eccezioni formulate da NP in sede di costituzione in giudizio. Tale insufficienza sul piano probatorio diviene vieppiù rilevante ove si consideri che la giurisprudenza di merito ha espressamente escluso il diritto all'assegno sociale per colui che abbia conseguito, negli anni precedenti rispetto all'istanza, redditi sufficienti derivanti da atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare (cfr. C.d.A. Milano, sentenza n. 943 del 13.2.2023);
- la tesi della non opponibilità all'istante della rinuncia all'assegno di mantenimento, fondata sulle sentenze della Corte di legittimità intervenute sul tema, non risulta rilevante nella fattispecie in disamina. Nei casi sottoposti al vaglio del giudice della nomofilachia, infatti, la rinuncia all'assegno di mantenimento era avvenuta nel corso del giudizio di separazione o nel corso del divorzio, laddove nel caso di specie il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di mantenimento è stato espressamente riconosciuto con sentenza n. 2204/1998 del Tribunale di Milano (doc. 3 fasc. conv.) ed
è stato espressamente rinunciato dalla beneficiaria con accordo di modifica alle condizioni previste nella sentenza di divorzio a fronte della corresponsione di una somma esigua (se rapportata alla ipotetica capitalizzazione dell'assegno riconosciuto in sede divorzile) e nonostante la capacità reddituale che l'ex coniuge ha mantenuto nell'anno 2023 (cfr. doc.
2-3 fasc. ric. e docc. 6, 7, 8 e 9 fasc. conv.).
Pagina 6 di 7 In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, la domanda attorea, di riconoscimento del diritto al conseguimento dell'assegno sociale e di condanna dell'ente previdenziale convenuto alla attribuzione di esso, non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto che parte attorea – pur indicando quale doc. 7 del ricorso la dichiarazione per conseguire il beneficio di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. – non ha prodotto né autocertificazioni, né certificazioni circa la propria capacità reddituale. Per i motivi già espressi in precedenza, ossia per la vaghezza della dichiarazione “non percepisco alcun reddito” e per la mancanza di data in tale dichiarazione, un siffatto valore autocertificativo quantomeno ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non può essere attribuito neanche all'atto notorio sui redditi depositato dalla ricorrente sub doc.
5. Non potendosi quindi ritenere integrati i presupposti per l'operatività di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto che la controversia è stata istruita su mera base documentale (e dunque senza valorizzazione dell'attività istruttoria) e in considerazione del valore della lite, valorizzato nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in considerazione del principio giurisprudenziale secondo il quale le controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali non hanno valore indeterminabile, bensì devono essere valorizzate in considerazione del valore biennale della prestazione richiesta (Cass. SS.UU. n. 10454/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna AN AL a rifondere ad NP le spese di lite, liquidate in complessivi €
3.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 17 marzo 2025
Il Giudice
Elena Greco
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