Articolo 1 della Legge 18 novembre 1961, n. 1297
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1962
Art. 1.
I militari del Corpo della guardia di finanza vestono in servizio normalmente l'uniforme.
Il Ministro per le finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile.
Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per il compimento di altri particolari servizi, il comandante di reparto puo' autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire l'abito civile e, ove partecipi personalmente ai suddetti servizi, puo' egli stesso vestire tale abito.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1962