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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11369 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO DI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26971/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali, pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Parte_1 C.F._1
Montagna, Email_1
Attrice
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo, Email_2
Convenuta
NONCHÈ
; CP_2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso che in data 24/01/2020, alle Parte_1
ore 10:00 circa, in Villaricca (NA), alla via Della Repubblica, mentre percorreva a piedi detta via, è stata investita dall'autovettura Renault Scenic tg. CM570EV, veicolo assicurato da RCA con la che nell'effettuare un'incauta manovra in retromarcia non si avvedeva della sua Controparte_1
presenza – ha convenuto in giudizio la al fine di vedersi riconoscere il risarcimento CP_1
del danno biologico patito. L'attrice ha altresì convenuto in giudizio il proprietario del veicolo investitore, , che è rimasta contumace. L'attrice ha dedotto che, dopo l'investimento, è CP_2
stata soccorsa da alcuni astanti e condotta al pronto soccorso S. Giuliano in Giugliano - A.S.L. Napoli 2 Nord (NA), dove le è stata riscontrata “frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo”.
In data 2/03/2022 si è costituita la eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_1
mancanza degli elementi previsti ex lege dagli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005; il disconoscimento di tutti i documenti esibiti in mera fotocopia;
l'infondatezza della domanda nel merito per mancato raggiungimento della prova in ordine al concreto realizzarsi del fatto storico, contestando la ricorrenza di nesso causale tra le richieste lesioni con l'investimento pedonale.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'assunzione di prova orale e con CTU medico legale e assunta in decisione in data 26/06/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vecchia formulazione.
In via preliminare, la domanda è proponibile in quanto regolarmente preceduta, come per legge, dalla procedura di negoziazione assistita.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 142, 143,145 e 148 del D.lgs 209/05, come modificati ed integrati dal DPR 254/06.
Tale eccezione appare infondata stante il contenuto delle messe in mora (depositate tra gli allegati all'atto di citazione) che indicano chiaramente tutti gli elementi richiesti dalla legge.
Nel merito, va detto che dagli atti può ritenersi provata, seppur contestata dalla , la CP_1
verificazione del sinistro e delle lesioni che da esso sono derivate, che risultano provate per tabulas e confermate dalla CTU svolta in corso di giudizio.
Il fatto storico, infatti, risulta provato nella dinamica così come ricostruita da parte attrice, con esclusiva responsabilità del conducente il veicolo investitore nella causazione del sinistro.
La prospettazione attorea – secondo cui, in data 24 gennaio 2020, alle ore 10:00 circa, essa Pt_1
mentre percorreva a piedi via della Repubblica in Villaricca e, giunta in prossimità
[...] dell'incrocio con viale della Repubblica, scendendo dal marciapiede ed iniziando l'attraversamento della carreggiata, veniva investita dall'autovettura Renault Scenic targata CM570EV, di proprietà di e garantita per la responsabilità civile automobilistica dalla compagnia CP_2 CP_3
che stava effettuando una manovra di retromarcia – trova pieno riscontro nelle risultanze
[...]
istruttorie ed in particolare nelle testimonianze raccolte, che risultano precise, puntuali e provenienti da soggetti la cui presenza sul luogo del sinistro appare del tutto attendibile.
I testi escussi, e hanno infatti confermato in maniera Testimone_1 Testimone_2 convergente e coerente la dinamica dei fatti così come allegata dall'istante. Il teste Testimone_1
ha dichiarato di trovarsi sul marciapiede di via della Repubblica, intento a fumare una sigaretta, quando notava la sig.ra che, apprestatasi ad attraversare la strada, veniva improvvisamente Pt_1 urtata da una Renault Scenic di colore chiaro che procedeva a marcia indietro. Ha precisato che l'impatto avveniva con il lato posteriore sinistro del veicolo, che colpiva la frontalmente, Pt_1 facendola cadere all'indietro; la donna lamentava dolore alle gambe e alla schiena, pur non presentando sanguinamenti visibili.
Analoga e ancor più dettagliata la deposizione del teste il quale riferiva di Testimone_2
trovarsi immediatamente alle spalle della mentre entrambi procedevano lungo il medesimo Pt_1 marciapiede. Il teste ha dichiarato di aver visto l'autovettura Scenic, di colore grigio chiaro, muoversi improvvisamente a marcia indietro e colpire l'attrice nella parte anteriore del corpo, facendola rovinare a terra con impatto al suolo della testa e del dorso. Il teste ha, altresì, dichiarato che la si trovava nella fase di discesa dal marciapiede quando il veicolo l'aveva investita e Pt_1 che l'autovettura, prima dell'impatto, risultava ferma, muovendosi poi repentinamente all'indietro.
Le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine a presunte incongruenze testimoniali, CP_1
alla mancata precisazione della visuale dei testi e alla mancata indicazione del punto di impatto non possono essere condivise. Le deposizioni, esaminate complessivamente, risultano intrinsecamente coerenti, prive di contraddizioni significative e perfettamente convergenti sugli elementi essenziali della dinamica: la manovra di retromarcia posta in essere dall'autovettura; la posizione dell'attrice, già intenta a lasciare il marciapiede;
il colpo subito dalla stessa nella parte anteriore del corpo;
la rovinosa caduta all'indietro; l'immediatezza temporale dell'accaduto rispetto alla presenza dei testi sul posto.
Le minime differenze descrittive, fisiologiche in testimonianze rese da soggetti diversi e collocati in posizioni non perfettamente sovrapponibili, non incidono in alcun modo sulla ricostruzione unitaria dell'evento, né sulla credibilità complessiva delle testimonianze, che risultano logicamente congrue e perfettamente compatibili tra loro. Del resto, il nucleo centrale delle dichiarazioni – la manovra di retromarcia improvvisa e l'investimento del pedone in fase di attraversamento – è pienamente coincidente.
Alla luce delle concordi risultanze testimoniali, può dunque ritenersi integralmente confermata la dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice. La ricostruzione offerta dai testi, attendibili e presenti al momento dei fatti, consente di affermare, con elevato grado di certezza, che l'investimento di è avvenuto a causa della manovra di retromarcia dell'autovettura Parte_1
Renault Scenic e che la condotta del conducente costituisce causa esclusiva dell'evento lesivo.
Ulteriormente infondata appare la doglianza di parte Convenuta ove richiede che, in via gradata, fosse considerata la possibilità di riconoscere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. In tal caso seppure la giurisprudenza sembri orientata a ritenere il primo comma del
1227 c.c. un'eccezione in senso lato, comunque, rilevabile ex officio dal giudice, ciò non esclude comunque l'onere del danneggiante quantomeno di fornire elementi di fatto dai quali desumere un'effettiva incidenza eziologica del comportamento tenuto dal danneggiato nella verificazione del sinistro. Ebbene, nel caso di specie, agli atti non risultano elementi in tal senso.
Non possono essere condivise neppure le contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine ad una pretesa corresponsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro. Parte convenuta, invero, si limita ad affermare in via del tutto generica che l'istante avrebbe dovuto dimostrare il rispetto delle regole di comune prudenza e che, ove il pedone avesse prestato maggiore attenzione, si sarebbe avveduta della manovra posta in essere dal conducente, così evitando l'impatto. Tali deduzioni non risultano tuttavia supportate da elementi oggettivi idonei a configurare un comportamento colposo della , né trovano riscontro nelle risultanze istruttorie. Pt_1
In primo luogo, deve ricordarsi che la corresponsabilità del danneggiato postula pur sempre la sussistenza di una condotta quantomeno imprudente da parte del pedone, tale da integrare una concreta concausa dell'evento dannoso. Non ogni esposizione a rischio è, infatti, giuridicamente rilevante, occorrendo che l'atteggiamento del danneggiato abbia contribuito causalmente alla produzione del danno (Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1295). Nel caso di specie, la Pt_1
si trovava in fase di normale attraversamento della via, dopo essersi avviata dal marciapiede, e non risulta abbia tenuto alcuna condotta imprevedibile, repentina o anomala.
Dalle testimonianze raccolte emerge, al contrario, che il pedone stava regolarmente iniziando l'attraversamento quando il veicolo improvvisamente si muoveva a marcia indietro, urtandola.
L'evento si è quindi verificato per effetto della repentina e imprudente manovra di retromarcia dell'autovettura, senza che la danneggiata avesse posto in essere comportamenti tali da poter incidere causalmente sulla dinamica del sinistro.
Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, in materia di investimento di pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa soltanto nell'ipotesi – di strettissima interpretazione – in cui risulti provato che il pedone abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile ed anomala, tale da rendere impossibile per l'automobilista avvistarlo e adottare manovre idonee ad evitarne l'urto. È stato infatti affermato che “la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento (…) situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass. civ., 20 luglio 2023, n.
20140). Condizione questa del tutto assente nella fattispecie in esame, nella quale il pedone si trovava perfettamente visibile e in posizione prevedibile, ossia in fase di attraversamento. Peraltro, occorre ribadire che l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità, superabile solo attraverso la prova liberatoria, spettante esclusivamente allo stesso, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. È dunque infondata la pretesa di porre in capo al pedone l'onere di dimostrare la propria diligenza. Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “in caso di investimento pedonale il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine non è necessario l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto” (Cass. civ., 28 marzo 2022, n. 9856).
Nel caso in esame, la convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. né ha dimostrato l'esistenza di un comportamento anomalo e imprevedibile del pedone, essendosi limitata a richiamare in modo assertivo una generica esigenza di prudenza da parte dell'istante. Le risultanze istruttorie – univoche nel porre in evidenza la repentina manovra di retromarcia del veicolo e la posizione perfettamente prevedibile della pedone
– inducono dunque ad escludere qualsiasi profilo di corresponsabilità in capo alla . Pt_1
Provato l'an della domanda, si deve passare al calcolo del quantum debeatur, relativamente al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la relazione del
CTU, dott. , che, ad esito dell'esame obiettivo effettuato in prima persona e dopo Persona_1
aver analizzato i referti medici prodotti ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla scorta dell'esame clinico, della disamina della documentazione esibita ed allegata alla presente relazione, si può concludere che , aa 47 al momento del sinistro è affetto da: “Postumi Parte_1
di frattura somatica di L1 con deformazione a cuneo anteriore e perdita di ½ altezza trattata con stabilizzazione per via percutanea D12-L2 con viti peduncolari e barre. Tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsole il 24.1.20, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. I postumi riscontrati sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame clinico della perizianda sono stati valutati come di seguito riportato sia per il danno funzionale che estetico e psicologico: “DANNO BIOLOGICO:
17%; INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE: 30 giorni al 100 % ; INVALIDITA' TEMPORANEA
PARZIALE: 20 giorni al 75%; INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE: 20 giorni al 50 %;
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE: 20 giorni al 25 %; Sono presenti agli atti spese mediche documentate, congrue ed inerenti il sinistro che ammontano a Euro 174,60. Non e' presente un'incidenza specifica o generica della capacita' lavorativa.” Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021, che, anche a seguito delle ultime pronunce della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito "danno biologico/dinamico-relazione") e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato "danno da sofferenza soggettiva interiore").
Quanto a quest'ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite, dall'essere stato vittima di un fatto astrattamente qualificabile come reato e dalla durata delle cure alle quali l'attore è stato sottoposto, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, considerando l'età di all'epoca Parte_1 dell'incidente (47 anni) e che ha riportato postumi invalidanti permanenti per un danno biologico quantificabile nel 17 %, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in euro 60.080, di cui euro 45.173,00 per il danno biologico/dinamico-relazione ed euro 14.907,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, oltre a complessivi euro 6.900,00 per invalidità temporanea (euro 3.450,00 per invalidità temporanea totale, euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro
575,00 per invalidità temporanea parziale al 25%). Per un totale di euro 66.980 a titolo di danno non patrimoniale.
In punto di danno patrimoniale risultano 174,60 euro di spese documentate.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a IO TE (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di e ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_2 Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie la domanda proposta e condanna, in solido fra loro, e CP_2 CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 66.980,00 a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre euro 174,60 a titolo di danno patrimoniale e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) condanna, in solido fra loro, e al pagamento in favore CP_2 Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite, liquidandole in euro 790,00 per spese ed euro 6.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico di e , in solido fra loro, le spese CP_2 CP_1
della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 02/12/2025.
Il giudice dott. CO DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO DI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26971/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali, pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Parte_1 C.F._1
Montagna, Email_1
Attrice
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo, Email_2
Convenuta
NONCHÈ
; CP_2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso che in data 24/01/2020, alle Parte_1
ore 10:00 circa, in Villaricca (NA), alla via Della Repubblica, mentre percorreva a piedi detta via, è stata investita dall'autovettura Renault Scenic tg. CM570EV, veicolo assicurato da RCA con la che nell'effettuare un'incauta manovra in retromarcia non si avvedeva della sua Controparte_1
presenza – ha convenuto in giudizio la al fine di vedersi riconoscere il risarcimento CP_1
del danno biologico patito. L'attrice ha altresì convenuto in giudizio il proprietario del veicolo investitore, , che è rimasta contumace. L'attrice ha dedotto che, dopo l'investimento, è CP_2
stata soccorsa da alcuni astanti e condotta al pronto soccorso S. Giuliano in Giugliano - A.S.L. Napoli 2 Nord (NA), dove le è stata riscontrata “frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo”.
In data 2/03/2022 si è costituita la eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_1
mancanza degli elementi previsti ex lege dagli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005; il disconoscimento di tutti i documenti esibiti in mera fotocopia;
l'infondatezza della domanda nel merito per mancato raggiungimento della prova in ordine al concreto realizzarsi del fatto storico, contestando la ricorrenza di nesso causale tra le richieste lesioni con l'investimento pedonale.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'assunzione di prova orale e con CTU medico legale e assunta in decisione in data 26/06/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vecchia formulazione.
In via preliminare, la domanda è proponibile in quanto regolarmente preceduta, come per legge, dalla procedura di negoziazione assistita.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 142, 143,145 e 148 del D.lgs 209/05, come modificati ed integrati dal DPR 254/06.
Tale eccezione appare infondata stante il contenuto delle messe in mora (depositate tra gli allegati all'atto di citazione) che indicano chiaramente tutti gli elementi richiesti dalla legge.
Nel merito, va detto che dagli atti può ritenersi provata, seppur contestata dalla , la CP_1
verificazione del sinistro e delle lesioni che da esso sono derivate, che risultano provate per tabulas e confermate dalla CTU svolta in corso di giudizio.
Il fatto storico, infatti, risulta provato nella dinamica così come ricostruita da parte attrice, con esclusiva responsabilità del conducente il veicolo investitore nella causazione del sinistro.
La prospettazione attorea – secondo cui, in data 24 gennaio 2020, alle ore 10:00 circa, essa Pt_1
mentre percorreva a piedi via della Repubblica in Villaricca e, giunta in prossimità
[...] dell'incrocio con viale della Repubblica, scendendo dal marciapiede ed iniziando l'attraversamento della carreggiata, veniva investita dall'autovettura Renault Scenic targata CM570EV, di proprietà di e garantita per la responsabilità civile automobilistica dalla compagnia CP_2 CP_3
che stava effettuando una manovra di retromarcia – trova pieno riscontro nelle risultanze
[...]
istruttorie ed in particolare nelle testimonianze raccolte, che risultano precise, puntuali e provenienti da soggetti la cui presenza sul luogo del sinistro appare del tutto attendibile.
I testi escussi, e hanno infatti confermato in maniera Testimone_1 Testimone_2 convergente e coerente la dinamica dei fatti così come allegata dall'istante. Il teste Testimone_1
ha dichiarato di trovarsi sul marciapiede di via della Repubblica, intento a fumare una sigaretta, quando notava la sig.ra che, apprestatasi ad attraversare la strada, veniva improvvisamente Pt_1 urtata da una Renault Scenic di colore chiaro che procedeva a marcia indietro. Ha precisato che l'impatto avveniva con il lato posteriore sinistro del veicolo, che colpiva la frontalmente, Pt_1 facendola cadere all'indietro; la donna lamentava dolore alle gambe e alla schiena, pur non presentando sanguinamenti visibili.
Analoga e ancor più dettagliata la deposizione del teste il quale riferiva di Testimone_2
trovarsi immediatamente alle spalle della mentre entrambi procedevano lungo il medesimo Pt_1 marciapiede. Il teste ha dichiarato di aver visto l'autovettura Scenic, di colore grigio chiaro, muoversi improvvisamente a marcia indietro e colpire l'attrice nella parte anteriore del corpo, facendola rovinare a terra con impatto al suolo della testa e del dorso. Il teste ha, altresì, dichiarato che la si trovava nella fase di discesa dal marciapiede quando il veicolo l'aveva investita e Pt_1 che l'autovettura, prima dell'impatto, risultava ferma, muovendosi poi repentinamente all'indietro.
Le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine a presunte incongruenze testimoniali, CP_1
alla mancata precisazione della visuale dei testi e alla mancata indicazione del punto di impatto non possono essere condivise. Le deposizioni, esaminate complessivamente, risultano intrinsecamente coerenti, prive di contraddizioni significative e perfettamente convergenti sugli elementi essenziali della dinamica: la manovra di retromarcia posta in essere dall'autovettura; la posizione dell'attrice, già intenta a lasciare il marciapiede;
il colpo subito dalla stessa nella parte anteriore del corpo;
la rovinosa caduta all'indietro; l'immediatezza temporale dell'accaduto rispetto alla presenza dei testi sul posto.
Le minime differenze descrittive, fisiologiche in testimonianze rese da soggetti diversi e collocati in posizioni non perfettamente sovrapponibili, non incidono in alcun modo sulla ricostruzione unitaria dell'evento, né sulla credibilità complessiva delle testimonianze, che risultano logicamente congrue e perfettamente compatibili tra loro. Del resto, il nucleo centrale delle dichiarazioni – la manovra di retromarcia improvvisa e l'investimento del pedone in fase di attraversamento – è pienamente coincidente.
Alla luce delle concordi risultanze testimoniali, può dunque ritenersi integralmente confermata la dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice. La ricostruzione offerta dai testi, attendibili e presenti al momento dei fatti, consente di affermare, con elevato grado di certezza, che l'investimento di è avvenuto a causa della manovra di retromarcia dell'autovettura Parte_1
Renault Scenic e che la condotta del conducente costituisce causa esclusiva dell'evento lesivo.
Ulteriormente infondata appare la doglianza di parte Convenuta ove richiede che, in via gradata, fosse considerata la possibilità di riconoscere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. In tal caso seppure la giurisprudenza sembri orientata a ritenere il primo comma del
1227 c.c. un'eccezione in senso lato, comunque, rilevabile ex officio dal giudice, ciò non esclude comunque l'onere del danneggiante quantomeno di fornire elementi di fatto dai quali desumere un'effettiva incidenza eziologica del comportamento tenuto dal danneggiato nella verificazione del sinistro. Ebbene, nel caso di specie, agli atti non risultano elementi in tal senso.
Non possono essere condivise neppure le contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine ad una pretesa corresponsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro. Parte convenuta, invero, si limita ad affermare in via del tutto generica che l'istante avrebbe dovuto dimostrare il rispetto delle regole di comune prudenza e che, ove il pedone avesse prestato maggiore attenzione, si sarebbe avveduta della manovra posta in essere dal conducente, così evitando l'impatto. Tali deduzioni non risultano tuttavia supportate da elementi oggettivi idonei a configurare un comportamento colposo della , né trovano riscontro nelle risultanze istruttorie. Pt_1
In primo luogo, deve ricordarsi che la corresponsabilità del danneggiato postula pur sempre la sussistenza di una condotta quantomeno imprudente da parte del pedone, tale da integrare una concreta concausa dell'evento dannoso. Non ogni esposizione a rischio è, infatti, giuridicamente rilevante, occorrendo che l'atteggiamento del danneggiato abbia contribuito causalmente alla produzione del danno (Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1295). Nel caso di specie, la Pt_1
si trovava in fase di normale attraversamento della via, dopo essersi avviata dal marciapiede, e non risulta abbia tenuto alcuna condotta imprevedibile, repentina o anomala.
Dalle testimonianze raccolte emerge, al contrario, che il pedone stava regolarmente iniziando l'attraversamento quando il veicolo improvvisamente si muoveva a marcia indietro, urtandola.
L'evento si è quindi verificato per effetto della repentina e imprudente manovra di retromarcia dell'autovettura, senza che la danneggiata avesse posto in essere comportamenti tali da poter incidere causalmente sulla dinamica del sinistro.
Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, in materia di investimento di pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa soltanto nell'ipotesi – di strettissima interpretazione – in cui risulti provato che il pedone abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile ed anomala, tale da rendere impossibile per l'automobilista avvistarlo e adottare manovre idonee ad evitarne l'urto. È stato infatti affermato che “la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento (…) situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass. civ., 20 luglio 2023, n.
20140). Condizione questa del tutto assente nella fattispecie in esame, nella quale il pedone si trovava perfettamente visibile e in posizione prevedibile, ossia in fase di attraversamento. Peraltro, occorre ribadire che l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità, superabile solo attraverso la prova liberatoria, spettante esclusivamente allo stesso, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. È dunque infondata la pretesa di porre in capo al pedone l'onere di dimostrare la propria diligenza. Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “in caso di investimento pedonale il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine non è necessario l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto” (Cass. civ., 28 marzo 2022, n. 9856).
Nel caso in esame, la convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. né ha dimostrato l'esistenza di un comportamento anomalo e imprevedibile del pedone, essendosi limitata a richiamare in modo assertivo una generica esigenza di prudenza da parte dell'istante. Le risultanze istruttorie – univoche nel porre in evidenza la repentina manovra di retromarcia del veicolo e la posizione perfettamente prevedibile della pedone
– inducono dunque ad escludere qualsiasi profilo di corresponsabilità in capo alla . Pt_1
Provato l'an della domanda, si deve passare al calcolo del quantum debeatur, relativamente al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la relazione del
CTU, dott. , che, ad esito dell'esame obiettivo effettuato in prima persona e dopo Persona_1
aver analizzato i referti medici prodotti ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla scorta dell'esame clinico, della disamina della documentazione esibita ed allegata alla presente relazione, si può concludere che , aa 47 al momento del sinistro è affetto da: “Postumi Parte_1
di frattura somatica di L1 con deformazione a cuneo anteriore e perdita di ½ altezza trattata con stabilizzazione per via percutanea D12-L2 con viti peduncolari e barre. Tali postumi sono da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsole il 24.1.20, per cui si può affermare che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”. I postumi riscontrati sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame clinico della perizianda sono stati valutati come di seguito riportato sia per il danno funzionale che estetico e psicologico: “DANNO BIOLOGICO:
17%; INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE: 30 giorni al 100 % ; INVALIDITA' TEMPORANEA
PARZIALE: 20 giorni al 75%; INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE: 20 giorni al 50 %;
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE: 20 giorni al 25 %; Sono presenti agli atti spese mediche documentate, congrue ed inerenti il sinistro che ammontano a Euro 174,60. Non e' presente un'incidenza specifica o generica della capacita' lavorativa.” Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021, che, anche a seguito delle ultime pronunce della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito "danno biologico/dinamico-relazione") e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato "danno da sofferenza soggettiva interiore").
Quanto a quest'ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite, dall'essere stato vittima di un fatto astrattamente qualificabile come reato e dalla durata delle cure alle quali l'attore è stato sottoposto, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, considerando l'età di all'epoca Parte_1 dell'incidente (47 anni) e che ha riportato postumi invalidanti permanenti per un danno biologico quantificabile nel 17 %, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in euro 60.080, di cui euro 45.173,00 per il danno biologico/dinamico-relazione ed euro 14.907,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, oltre a complessivi euro 6.900,00 per invalidità temporanea (euro 3.450,00 per invalidità temporanea totale, euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro
575,00 per invalidità temporanea parziale al 25%). Per un totale di euro 66.980 a titolo di danno non patrimoniale.
In punto di danno patrimoniale risultano 174,60 euro di spese documentate.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a IO TE (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di e ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_2 Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie la domanda proposta e condanna, in solido fra loro, e CP_2 CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 66.980,00 a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre euro 174,60 a titolo di danno patrimoniale e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) condanna, in solido fra loro, e al pagamento in favore CP_2 Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite, liquidandole in euro 790,00 per spese ed euro 6.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4) pone definitivamente a carico di e , in solido fra loro, le spese CP_2 CP_1
della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 02/12/2025.
Il giudice dott. CO DI