Articolo 29 della Legge 4 giugno 2010, n. 96
Articolo 28Articolo 30
Versione
10 luglio 2010
Art. 29. (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) 1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, all' articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 , dopo le parole: «interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» sono inserite le seguenti: «nonche' per le altre finalita' istituzionali dell'AGEA». 2. All' articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 , e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

Note all'art. 29.
- Il regolamento 1290/2005 (CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 209.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006. n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 , come modificato dalla presente legge:
«2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell' AGEA per l'anno 2006 e' istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare nonche' per le altre finalita' istituzionali dell'AGEA. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.».
- Si riporta il comma 1, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall' art. 640-bis del codice penale , chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.».
Entrata in vigore il 10 luglio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente