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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8536/2022, tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Paola Borio (CF:
) dall'avv. GIUSEPPE CEPPALUNI (CF: C.F._2
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1
Design ione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. GIAN TOMMASO AVATI (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._4 indicat
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO:
Appello avverso la sentenza n. 2065/2022 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 30.3.2022, all'esito del procedimento n. 12731/2020.
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2065/2022 emessa dal Gi di Marano dott. avv. Dario Ciaccio, II sezione civile, depositata e resa pubblica il 30/03/2022, non notificata alle parti, nella causa civile recante n. r.g. 12731/2020 avente ad oggetto risarcimento danni per lesioni personali da investimento stradale ex art. 283 comma 1) lett. a) D.lgs. 209/2005, con la quale, il giudice di prime cure pronunciando sulla domanda proposta dall'appellante in primo grado nei confronti delle
[...]
quale impresa designata per il FGVS, così provvedeva: CP_2 la domanda proposta da e per l'effetto, accertata Parte_1
l'esclusiva responsabilità del conducente rimasta sconosciuta nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna la _3
, nella qualità di Impresa Designata dal Fondo g
[...]
a, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento per le lesioni Parte_1 riportate nel sinistro per cui è ca mplessiva somma di € 10.230,00. A detta somma dovrà aggiungersi la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal fatto sino alla pronunzia e gli interessi legali sulla minor somma risultante dalla divisione della suddetta cifra per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutato, sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto e sino a quello della presente pronunzia, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna le quale impresa designata _3 per la Regione Campani i lite in favore di PT
, liquidati in complessivi € 2.200,00 oltre spese per € 270,00, rimborso fo
[...]
generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione agli Avv. Giuseppe Ceppaluni e dall'Avv. Paolo Borio che hanno dichiarato di averne fatto anticipo”.
2. A sostegno del proposto gravame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado, limitatamente al decisum sulla mancata liquidazione delle spese di ATP, in quanto la domanda di rivalsa delle spese sostenute da parte attrice (attuale appellante) per il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. incardinato innanzi al Tribunale di Napoli Nord con r.g. 6127/2019 a cognizione dell'On. Le G.U. dr.ssa Eva Scalfati, risultava pienamente legittima e fondata e le relative spese ampiamente provate in atti.
3. Deduceva che la pronuncia del Giudice di Pace di prime cure appariva erronea in punto di motivazione circa il mancato riconoscimento delle spese del procedimento di ATP, l'appellante avendo viceversa richiesto fin dall'atto di citazione di primo grado una pronuncia su tali spese, debitamente documentate.
4. Concludeva, pertanto, nel senso che segue: “accogliere integralmente la domanda di rivalsa per compensi e spese di ATP ex art. 696 bis c.p.c. formulata in primo grado dall'attuale appellante contro in Parte_1 Controparte_1 quanto fondata e provata;
- per l'effet na Controparte_1 del l.r.p.t. al pagamento della somma di € 3.092,54 pese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali su compensi di € 2.225,00; - condannare l'appellata in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese e Controparte_1 compensi nte gravame secondo i parametri ex D.M. 55/2014 con distrazione in favore degli scriventi difensori antistatari”.
5. Si costituiva l'appellato impugnando il contenuto Controparte_1 dell'avverso atto di appello, issibilità e l'infondatezza. Preliminarmente, nonché l'inammissibilità per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e, in particolare, per la carenza dell'“indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, così come previsti dai punti 1) e 2) del suddetto articolo 342 c.p.c.
6. Nel merito, poi, eccepiva che la sentenza di primo grado non meritava censura alcuna, ed infatti, il Giudice di Pace aveva ritenuto di non dover riconoscere all'istante le spese dell'ATP ex art. 696 c.p.c. effettuata ante causam, in quanto non era stata fornita prova dell'effettivo esborso di dette spese.
7. Chiedeva, dunque, voler rigettare l'avverso appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
8. Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 17.10.2024 e, poi, all'udienza del 10.3.2025.
9. All'esito di quest'ultima la causa era trattenuta in decisione.
10. Le parti hanno svolto attività difensiva depositando memorie conclusionali e di replica, sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto ed eccepito.
11. L'appello va accolto nel senso che si va appresso a chiarire.
12. Preliminarmente, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
13. Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che la censura mossa dall'appellante e tesa a porre in evidenza l'erroneità della pronuncia gravata in relazione alla specifica questione trattata, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c.
14. Nel merito – come anticipato – l'appello va accolto per quanto si va a dire.
15. È opportuno premettere che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
16. In questo senso va richiamata la giurisprudenza secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno a comporre le spese complessive della lite per cui il giudice deve tenerne conto in sentenza anche in assenza di specifica domanda sul punto della parte interessata” (Corte App. Milano, 14.2.2023, n. 495).
17. Ora, siccome nel giudizio di merito instaurato successivamente all'espletamento dell'ATP (e conclusosi con la pronuncia qui gravata) si tenne ampiamente conto delle risultanze istruttorie di tale ultimo procedimento, onde nella liquidazione delle spese di lite il Giudice avrebbe dovuto motivare circa le ragioni del mancato riconoscimento di tale voce, a fronte della vigente dei generali principi di causalità e soccombenza;
cosa nella specie non avvenuta, in quanto il Giudice di prime cure si è limitato ad eccepire la prova del mancato esborso delle stesse;
eppure, oltre alle spese vive, era stata richiesta la liquidazione dei compensi professionali, attività che certamente non richiede la dimostrazione di alcun previo esborso (dovendo appunto il Giudice procedere alla relativa liquidazione); quanto alle spese vive risulta acquisita documentazione nel senso della loro effettiva anticipazione.
18. Circa la quantificazione di tali spese (omessa dal Giudice di prime cure sulla scorta di una motivazione parziale – perché relativa solo alle spese vive – ed erronea, perché la relativa anticipazione risultava documentata), deve tenersi conto del principio per cui “in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” (Cass. 27.7.2023, n. 22762).
19. Tenuto conto delle previsioni del d.m. 55 del 2014 e ss.mm. e della natura dell'attività svolta nel giudizio di ATP, per quanto qui documentato, si ritiene quanto segue: a) va riconosciuta all'appellante la somma di euro 867,54 per spese di cui è stato documentato l'esborso; b) quanto ai compensi si stima equo, tenuto conto del carattere non complesso dell'attività svolta, applicare, in ordine ai parametri tabellari (procedimenti di istruzione preventiva), la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d.m., ond'è dovuta la somma di euro 1.402,00.
20. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, anch'esse vanno liquidate secondo i principi di causalità e soccombenza e, quindi, poste a carico dell'appellato.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.701,00, avuto riguardo a) allo scaglione di riferimento (parametrato al decisum) e b) all'attività effettivamente compiuta (con eccezione quindi dell'attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 8536/22, avente ad oggetto appello avverso sentenza indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando per quanto di ragione la pronuncia gravata, condanna a pagare alla Sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.4 rimborso delle s.g. el 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, ed euro 857,54 per spese, relativamente al procedimento di ATP;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio mplessivi euro 1.701,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Aversa, il 21.7.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8536/2022, tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Paola Borio (CF:
) dall'avv. GIUSEPPE CEPPALUNI (CF: C.F._2
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1
Design ione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. GIAN TOMMASO AVATI (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._4 indicat
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO:
Appello avverso la sentenza n. 2065/2022 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 30.3.2022, all'esito del procedimento n. 12731/2020.
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2065/2022 emessa dal Gi di Marano dott. avv. Dario Ciaccio, II sezione civile, depositata e resa pubblica il 30/03/2022, non notificata alle parti, nella causa civile recante n. r.g. 12731/2020 avente ad oggetto risarcimento danni per lesioni personali da investimento stradale ex art. 283 comma 1) lett. a) D.lgs. 209/2005, con la quale, il giudice di prime cure pronunciando sulla domanda proposta dall'appellante in primo grado nei confronti delle
[...]
quale impresa designata per il FGVS, così provvedeva: CP_2 la domanda proposta da e per l'effetto, accertata Parte_1
l'esclusiva responsabilità del conducente rimasta sconosciuta nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna la _3
, nella qualità di Impresa Designata dal Fondo g
[...]
a, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento per le lesioni Parte_1 riportate nel sinistro per cui è ca mplessiva somma di € 10.230,00. A detta somma dovrà aggiungersi la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal fatto sino alla pronunzia e gli interessi legali sulla minor somma risultante dalla divisione della suddetta cifra per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutato, sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto e sino a quello della presente pronunzia, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna le quale impresa designata _3 per la Regione Campani i lite in favore di PT
, liquidati in complessivi € 2.200,00 oltre spese per € 270,00, rimborso fo
[...]
generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione agli Avv. Giuseppe Ceppaluni e dall'Avv. Paolo Borio che hanno dichiarato di averne fatto anticipo”.
2. A sostegno del proposto gravame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado, limitatamente al decisum sulla mancata liquidazione delle spese di ATP, in quanto la domanda di rivalsa delle spese sostenute da parte attrice (attuale appellante) per il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. incardinato innanzi al Tribunale di Napoli Nord con r.g. 6127/2019 a cognizione dell'On. Le G.U. dr.ssa Eva Scalfati, risultava pienamente legittima e fondata e le relative spese ampiamente provate in atti.
3. Deduceva che la pronuncia del Giudice di Pace di prime cure appariva erronea in punto di motivazione circa il mancato riconoscimento delle spese del procedimento di ATP, l'appellante avendo viceversa richiesto fin dall'atto di citazione di primo grado una pronuncia su tali spese, debitamente documentate.
4. Concludeva, pertanto, nel senso che segue: “accogliere integralmente la domanda di rivalsa per compensi e spese di ATP ex art. 696 bis c.p.c. formulata in primo grado dall'attuale appellante contro in Parte_1 Controparte_1 quanto fondata e provata;
- per l'effet na Controparte_1 del l.r.p.t. al pagamento della somma di € 3.092,54 pese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali su compensi di € 2.225,00; - condannare l'appellata in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese e Controparte_1 compensi nte gravame secondo i parametri ex D.M. 55/2014 con distrazione in favore degli scriventi difensori antistatari”.
5. Si costituiva l'appellato impugnando il contenuto Controparte_1 dell'avverso atto di appello, issibilità e l'infondatezza. Preliminarmente, nonché l'inammissibilità per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e, in particolare, per la carenza dell'“indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, così come previsti dai punti 1) e 2) del suddetto articolo 342 c.p.c.
6. Nel merito, poi, eccepiva che la sentenza di primo grado non meritava censura alcuna, ed infatti, il Giudice di Pace aveva ritenuto di non dover riconoscere all'istante le spese dell'ATP ex art. 696 c.p.c. effettuata ante causam, in quanto non era stata fornita prova dell'effettivo esborso di dette spese.
7. Chiedeva, dunque, voler rigettare l'avverso appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
8. Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 17.10.2024 e, poi, all'udienza del 10.3.2025.
9. All'esito di quest'ultima la causa era trattenuta in decisione.
10. Le parti hanno svolto attività difensiva depositando memorie conclusionali e di replica, sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto ed eccepito.
11. L'appello va accolto nel senso che si va appresso a chiarire.
12. Preliminarmente, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
13. Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che la censura mossa dall'appellante e tesa a porre in evidenza l'erroneità della pronuncia gravata in relazione alla specifica questione trattata, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c.
14. Nel merito – come anticipato – l'appello va accolto per quanto si va a dire.
15. È opportuno premettere che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
16. In questo senso va richiamata la giurisprudenza secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno a comporre le spese complessive della lite per cui il giudice deve tenerne conto in sentenza anche in assenza di specifica domanda sul punto della parte interessata” (Corte App. Milano, 14.2.2023, n. 495).
17. Ora, siccome nel giudizio di merito instaurato successivamente all'espletamento dell'ATP (e conclusosi con la pronuncia qui gravata) si tenne ampiamente conto delle risultanze istruttorie di tale ultimo procedimento, onde nella liquidazione delle spese di lite il Giudice avrebbe dovuto motivare circa le ragioni del mancato riconoscimento di tale voce, a fronte della vigente dei generali principi di causalità e soccombenza;
cosa nella specie non avvenuta, in quanto il Giudice di prime cure si è limitato ad eccepire la prova del mancato esborso delle stesse;
eppure, oltre alle spese vive, era stata richiesta la liquidazione dei compensi professionali, attività che certamente non richiede la dimostrazione di alcun previo esborso (dovendo appunto il Giudice procedere alla relativa liquidazione); quanto alle spese vive risulta acquisita documentazione nel senso della loro effettiva anticipazione.
18. Circa la quantificazione di tali spese (omessa dal Giudice di prime cure sulla scorta di una motivazione parziale – perché relativa solo alle spese vive – ed erronea, perché la relativa anticipazione risultava documentata), deve tenersi conto del principio per cui “in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” (Cass. 27.7.2023, n. 22762).
19. Tenuto conto delle previsioni del d.m. 55 del 2014 e ss.mm. e della natura dell'attività svolta nel giudizio di ATP, per quanto qui documentato, si ritiene quanto segue: a) va riconosciuta all'appellante la somma di euro 867,54 per spese di cui è stato documentato l'esborso; b) quanto ai compensi si stima equo, tenuto conto del carattere non complesso dell'attività svolta, applicare, in ordine ai parametri tabellari (procedimenti di istruzione preventiva), la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d.m., ond'è dovuta la somma di euro 1.402,00.
20. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, anch'esse vanno liquidate secondo i principi di causalità e soccombenza e, quindi, poste a carico dell'appellato.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.701,00, avuto riguardo a) allo scaglione di riferimento (parametrato al decisum) e b) all'attività effettivamente compiuta (con eccezione quindi dell'attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 8536/22, avente ad oggetto appello avverso sentenza indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando per quanto di ragione la pronuncia gravata, condanna a pagare alla Sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.4 rimborso delle s.g. el 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, ed euro 857,54 per spese, relativamente al procedimento di ATP;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio mplessivi euro 1.701,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Aversa, il 21.7.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta