Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2020, proposto da NE LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Benussi e Guido Turi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento n. 2905/2019 del 29.11.2019, recante diniego di condono edilizio e ordine di demolizione delle opere non sanate;
- nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza n. 192714/2019 del 07.06.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa FA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Firenze sulla domanda di condono n. S/13697, presentata nel 1986 e avente a oggetto interventi di ampliamento dell’unità immobiliare di sua proprietà consistenti nella chiusura, con infissi, di una loggia preesistente e nella realizzazione di un servizio igienico e di un locale ripostiglio, realizzati entro la fascia di 200 metri dal cimitero di Trespiano. Il diniego è motivato dalla non compatibilità delle opere con il vincolo cimiteriale, non essendo peraltro stato dimostrato che l’incremento volumetrico realizzato sia contenuto nel limite del 10% del totale dell’immobile, fissato dall’art. 338, comma 7, R.D. 1265/1934.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi.
I. “ Violazione, per disapplicazione, degli artt. 1, comma 2, e 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”.
Secondo la ricorrente il provvedimento è illegittimo perché l’amministrazione, già in possesso di tutti i dati e i documenti utili a istruire la procedura (tra cui l’indicazione della superficie e del volume dei manufatti di cui si chiede la sanatoria, nonché i dati per l’identificazione catastale dell’intero immobile) e avente accesso all’archivio delle eventuali pratiche edilizie interessanti il fabbricato, ha invece rigettato la domanda attesa la mancata dimostrazione di conformità delle opere alla legge.
II. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per carenza di istruttoria ”.
La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato stante l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria straordinaria ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, sussistendone tutti i presupposti, essendo infatti trascorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, essendo la pratica documentalmente completa sin dal 27 gennaio 1989 ed essendo, infine, state corrisposte tutte le somme dovute all’amministrazione, così come l’accatastamento.
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Eccesso di potere per difetto dei presupposti ”.
La ricorrente contesta il provvedimento impugnato evidenziando che la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria non è impedita nemmeno da un’eventuale carenza documentale, tanto che l’amministrazione avrebbe comunque dovuto, dapprima, eliminare in autotutela il provvedimento tacito e poi procedere a istruire la pratica. Ne conseguono la violazione delle norme sul procedimento e il vizio di motivazione dell’atto gravato.
III. “ Illegittimità derivata ”.
La ricorrente precisa che dall’annullamento giurisdizionale del diniego di condono dovrà discendere, per illegittimità derivata, anche l’annullamento del contestuale ordine di demolizione.
IV. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ”.
IV.a. La ricorrente contesta il provvedimento impugnato che ha ordinato la demolizione delle opere, nonostante l’amministrazione comunale non abbia previamente acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza, dato che l’immobile in questione ricade in zona che lo strumento urbanistico equipara alle zone omogenee “A”.
IV.b. Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, l’ordine di demolizione è carente delle motivazioni che esplicitano la scelta dell’amministrazione di procedere con la misura ripristinatoria, anziché con quella pecuniaria.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
5. All’udienza del 3.12.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Rileva anzitutto il Collegio che le opere oggetto di domanda di condono sono state pacificamente realizzate entro la fascia di rispetto cimiteriale, poiché site a una distanza inferiore a 200 metri dal cimitero di Trespiano e, pertanto, la loro realizzazione contrasta con un vincolo assoluto di inedificabilità, operante ope legi s ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5191). Tale limite, imposto sull’area di interesse, vale infatti non solo per le nuove costruzioni, ma anche per ogni opera o intervento realizzati in violazione del vincolo stesso. La giurisprudenza ha infatti condivisibilmente affermato che “ il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338, comma 5, R.D. ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura ed il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (ex multis da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 09/07/2025, n.5985)” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11.11.2025, n. 8788). Ed è stato ulteriormente precisato che “il vincolo di rispetto cimiteriale riguarda anche i fabbricati sparsi: l’assolutezza del vincolo opera, infatti, con riferimento ad ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, sicché non può ammettersi alcuna distinzione in ragione delle concrete peculiarità dei manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali ” (così Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1513).
2.1. Il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità, unitamente alla sua matrice legale, fa sì che lo stesso operi a prescindere dal suo recepimento cartografico nel piano regolatore comunale o in altri strumenti urbanistici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30.09.2024, n. 7862) e, anzi, che lo stesso prevalga su contrastanti previsioni del piano regolatore “non consentendo, pertanto, di allocare all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati, che tale fascia intende tutelare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205). In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667) ” (così TAR Toscana, sez. III, 27.01.2025, n. 122).
3. Osserva ancora il Collegio che nel caso di specie oggetto dell’istanza di condono sono le opere abusive descritte nell’atto impugnato e consistenti in “1. Veranda in alluminio e vetro di mq. 16,0 e volume di mc. 47,00; 2. Ampliamento di veranda servizio igienico di mq. 9,44 e volume di mc. 20,76; 3. Locale ripostiglio di mq. 3,20 e volume di mc. 7,04” , che rappresentano ampliamenti plano-volumetrici del fabbricato preesistente nell’area sottoposta a vincolo cimiteriale e con riferimento ai quali deve dunque essere vagliata la compatibilità con il vincolo stesso (cfr. TAR Campania, sez. IV, 28.12.2022, n. 8113).
4. Ciò premesso, il primo motivo di gravame è infondato.
4.1 Reputa la ricorrente che l’amministrazione non abbia correttamente applicato le norme sul procedimento amministrativo e abbia erroneamente ritenuto che gli ampliamenti realizzati non fossero compatibili con il vincolo cimiteriale perché non rientranti nel limite legale del dieci per cento previsto dall’art. 338, comma 7, R.D. 1265/1934, come modificato dall’art. 28 della legge n. 166/2002. In particolare, l’istante deduce di aver provato, con perizia di parte, il mancato superamento di detto limite e che, in ogni caso, l’onere di dimostrare la consistenza degli ampliamenti non poteva gravare su di lei, attesi i dati e i mezzi a disposizione dell’amministrazione.
4.2. Occorre anzitutto premettere che il citato art. 338, al comma 7, R.D. 1265/1934 prevede a certe condizioni una deroga al principio di inedificabilità assoluta, disponendo che “A ll’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ” e la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che “ il procedimento invocabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, consistenti nel recupero o nel cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti” (cfr.TAR Campania, sez. III, 16.06.2025, n. 4524).
4.3. Nel caso di specie, l’ente resistente ha precisato che gli interventi oggetto della domanda di sanatoria non rientrano nel limite del 10% stabilito dal citato art. 338, comma 7 R.D. 1265/1934 posto che, come rilevato nell’atto impugnato tali interventi consistono in ampliamenti plano-volumetrici di consistenza complessivamente superiore a tale limite rispetto alla volumetria originaria dell’edificio e tale circostanza non risulta smentita da elementi di prova contrari. In proposito, evidenzia l’ente che in sede procedimentale non sono stati forniti tempestivi apporti difensivi dalla parte privata, atteso che a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, in data 19.06.2019 il tecnico incaricato chiedeva una proroga dei termini per la presentazione di scritti, poi reiterata in data 23.07.2019, senza tuttavia che sia stato presentato alcun contributo partecipativo. Solo successivamente all’adozione del provvedimento di diniego di condono del 29.11.2019 e, precisamente, in data 06.12.2019, il tecnico di parte ha prodotto la documentazione volta a dimostrare che gli interventi erano contenuti nella percentuale del dieci per cento prevista dall’art. 338 citato.
4.4. Sul punto rileva il Collegio che la disciplina in materia di vincolo cimiteriale ammette unicamente interventi di recupero dell’edificio preesistente, che non aumentino la superficie abitabile, tanto che in giurisprudenza è stato precisato che “ Si consideri, infatti, che l’art. 338, comma 7, R.D. n. 1265/1934, per la sua natura derogatoria, costituisce una norma eccezionale, e come tale di stretta interpretazione e, ciò, con l’effetto che non tutti gli interventi di manutenzione, restauro o ristrutturazione edilizia possono essere ritenuti ammissibili in fascia di rispetto cimiteriale, ma solo quelli preordinati al recupero dell’edificio preesistente, mentre deve escludersi che siano assentibili interventi comportanti nuovo consumo di suolo, ovvero trasformazioni integrali delle preesistenze (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 26/04/2023, n. 547) ” (così TAR Campania, sez. VIII, 26.06.2024, n. 3978).
4.5. Nel caso di specie, la ricorrente deduce, per il tramite del proprio tecnico, di aver realizzato una nuova veranda nel resede tergale e l’ampliamento di un preesistente servizio igienico “ realizzato mediante prolungamento, con tamponature in muratura, per ottenere un disimpegno di collegamento ed un servizio igienico di più idonee dimensioni ”, oltre al mutamento di destinazione d’uso a locale ripostiglio di un precedente locale caldaia; tali interventi, secondo parte istante, sarebbero contenuti nel limite del 10% previsto dall’art. 338 R.D. 1265/1934 avuto riguardo al volume complessivo dell’edificio esistente, calcolato secondo quanto determinato dall’art. 22 del DPGR n. 64/R/2013. Dette circostanze non sono state tenute in considerazione dall’amministrazione, nonostante la stessa fosse già in possesso di tutti i dati necessari per compiere dette valutazioni e nonostante che, comunque, la stessa avesse accesso alle pratiche edilizie concernenti gli immobili in questione.
4.6. Osserva il Collegio che in tema di riparto dell’onere della prova, la giurisprudenza ha chiarito che “spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità e spetta al soggetto che ha commesso l’abuso edilizio l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo e, in mancanza di tali prove, l'amministrazione può negare la sanatoria dell’abuso» (Cons. Stato, sez. VII, 17 agosto 2023, n.7804). L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'immobile abusivo ricade su chi ha commesso l'abuso, e solo l’esibizione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’Amministrazione (C.G.A.R.S., 3 luglio 2019 n. 642) ” (cfr. TAR Sicilia Catania, sez. IV, 23.08.2024, n. 2906). Il privato, dunque, è tenuto non soltanto a dimostrare la collocazione nel tempo e nello spazio delle nuove opere, ma anche del manufatto originario, nonché del suo stato legittimo, gravando su di lui le conseguenze del mancato assolvimento dell’onere della prova.
4.7. Pertanto, in disparte ogni considerazione sulla effettiva consistenza degli ampliamenti realizzati e sulla loro riconducibilità alla tipologia di interventi ammessi in deroga al generale divieto di costruire nella zona di rispetto cimiteriale, rileva il Collegio che come risulta dagli atti di causa e come è stato dichiarato anche dal tecnico della parte istante, nella fase procedimentale, “ a causa di un materiale errore del sottoscritto in fase di invio” non è stata trasmessa alcuna documentazione integrativa della pratica, in spregio al predetto criterio di riparto dell’onere della prova in materia edilizia. Infatti, come detto, l’onere di dimostrare la data di realizzazione e la consistenza delle opere edilizie contestate dall’amministrazione al fine di evitare sanzioni demolitorie ovvero per essere ammessi a procedure di sanatoria, incombe sul soggetto destinatario della sanzione ovvero su quello che ha richiesto la sanatoria. Tali regole trovano fondamento “ nella evidenza che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio (v., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 903; Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 858). ” (cfr. TAR Lombardia - Milano, sez. IV, 09.06.2025, n. 2065) “ e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso ” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 12/07/2023, n. 4196).
4.8. In virtù di tali considerazioni e, tenuto conto, da un lato, che l’amministrazione, sulla base della documentazione agli atti del procedimento ha ritenuto che “ non è data dimostrazione di conformità all’art. 28 della Legge n. 166/2002” , classificando l’intervento come “ Nuova edificazione, intervento addizione volumetrica che comporta la realizzazione di volumi complessivamente maggiori del 20% del volume dell’edificio principale legittimo ” e tenuto conto, dall’altro lato, che non sono pervenute tempestive deduzioni contrarie da parte del soggetto privato, reputa il Collegio che il Comune abbia correttamente negato la richiesta di condono per la presenza del vincolo di inedificabilità legato alla fascia di rispetto del cimitero di Trespiano, ritenendo insussistenti gli elementi per la conservazione delle opere realizzate.
4.9. A tutto ciò si aggiunga che sebbene l’art. 338, comma 7, R.D. 1265/1934 metta in correlazione il citato limite del 10% all’edificio nel suo complesso, la giurisprudenza - richiamata dal Comune resistente - ha condivisibilmente chiarito che in caso di suddivisione del fabbricato in più unità abitative “ per evitare facili elusioni della suddetta prescrizione - segnatamente: in caso di proprietà divisa, ove fosse consentito a ciascun proprietario di realizzare sulla singola unità abitativa l’incremento percentuale assoluto, si otterrebbe il risultato o di ammettere, in relazione all’edificio, complessivamente considerato, un ampliamento eccedente la percentuale ammessa, ovvero di privare gli altri proprietari di analoga facoltà - deve ritenersi che il singolo condomino sia legittimato a chiedere l’ampliamento volumetrico nei soli limiti percentuali calcolati in relazione alle dimensioni della propria unità immobiliare.
Restano, tuttavia, salve le ipotesi (nessuna delle quali ricorrenti nel caso in esame) in cui: l’istanza sia proposta congiuntamente da tutti i proprietari, con progetto relativo all’intero immobile; ovvero, il singolo condomino corredi la propria istanza con un atto d’obbligo degli altri comproprietari (si osserva che l’atto d’obbligo, tradizionalmente qualificato in termini di servitù obbligatoria, dovrebbe oggi integrare la fattispecie, ora prevista dall’art. 2643, n. 2-bis, c.c., di contratto che trasferisce o modifica i «diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale»)” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15.10.2018, n. 5911) e nel caso di specie non risulta che la ricorrente abbia dato la prova della sussistenza delle ipotesi ora elencate.
5. Devono poi essere rigettati il secondo e il terzo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente ritiene che si sia formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono, ricorrendone tutti i presupposti e, in ogni caso, perché la carenza documentale alla base dell’impugnato diniego non impedisce la formazione del provvedimento tacito, che l’amministrazione avrebbe comunque dovuto eliminare in autotutela prima di procedere alla nuova istruttoria della domanda.
5.1. Occorre innanzitutto ricordare che l’art. 35, comma 18, della L. n. 47/1985, così come interpretato dalla giurisprudenza, stabilisce che l’accoglimento dell’istanza per silentium si verifica solo al ricorrere dei seguenti requisiti: i) la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del condono; ii) il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza senza che intervengano provvedimenti da parte del Comune; iii) il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio. Nel caso di specie, tali condizioni non sussistono.
L’art. 33 della legge 47/1985 esclude infatti che le opere di cui all’art. 31 siano suscettibili di sanatoria quando in contrasto con preesistenti vincoli tassativamente indicati, tra cui quelli che comportino la inedificabilità delle aree (così Cons. Stato sez. VI 30.09.2024, n. 7862 che ha precisato che l’“ art. 33 della L. 47/1985 … non ammette la sanatoria di opere realizzate in zone gravate da vincoli di inedificabilità assoluta ”). Simmetricamente, l’art. 35, comma 18, della legge n. 47/85 prescrive che: “ Fermo il disposto del primo comma dell’art. 40 e con l’esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento ”. Ne segue che allorquando, come nel caso di specie, le opere abusive ricadono in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta (ai sensi dell’art. 338 del R.D. 27.07.1934, n. 1265) poiché pacificamente realizzate in epoca successiva all’introduzione del vincolo ex lege , le stesse non sono sanabili né con provvedimento espresso né, tanto meno, con la formazione del silenzio assenso, quoad effectum parificato al rilascio della concessione in sanatoria (così TAR Toscana, sez. III, 27.01.2025, n. 122).
Sul punto si richiama inoltre la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che è unanime nel ritenere che “ il limite alla formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985 operi anche in relazione alle istanze di condono presentate ai sensi della l. 724/1994 (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 02/07/2018, n.4033: “In materia di condono di manufatti su aree soggette a vincoli, il silenzio formatosi per decorso dei termini sulla istanza di regolarizzazione edilizia non equivale mai ad assenso”). La presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo impediscono dunque la formazione del silenzio assenso sulle istanze di condono, con assorbimento degli ulteriori motivi relativi a tale aspetto ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.03.2023, n. 2565).
6. Le superiori considerazioni conducono a ritenere legittimo il provvedimento di diniego e, dunque, a respingere anche il motivo rubricato III.1 “ Illegittimità derivata” dell’ordine di demolizione.
7. Infondato è infine anche il quarto motivo di gravame con il quale la ricorrente contesta la violazione dell’art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001 sia con riferimento alla mancata trasmissione dell’istanza alla Soprintendenza, sia con riguardo all’omessa motivazione della scelta di procedere con la sanzione demolitoria anziché con quella pecuniaria.
7.1. Il Collegio reputa che tali censure, mosse dalla circostanza che l’immobile ricade in area equiparata alle zone omogenee A, non possano inficiare la validità del diniego e del conseguente ordine di demolizione che sono stati adottati dall’amministrazione in forza dell’accertata insistenza delle opere in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, con riferimento al quale sussiste la competenza dell’ente territoriale ad assumere le determinazioni e la necessità della demolizione delle opere in contrasto col vincolo. Si richiama altresì l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “qualora su un’area sussista un vincolo d’inedificabilità assoluta nessun intervento edilizio può essere realizzato, né può essere chiesta l’autorizzazione alla Soprintendenza e non può formarsi alcun silenzio assenso” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 23/08/2024, n. 2906. V., pure, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 03/11/2022, n. 2862.; Cons. giust. amm. Sicilia, 23/06/2022, n. 752) ” (TAR Sicilia, - sez- Catania, sez. V, 25.06.2025, n. 2018).
8. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
9. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT MA CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
FA AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AL | RT MA CH |
IL SEGRETARIO