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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1993/23 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], (C.F.: Parte_1
), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società C.F._1
con sede in Catania, Via Allegria n. 28, P.IVA. n. Controparte_1
e la , con sede in Catania, Via Allegria n. P.IVA_1 CP_2 Parte_2
28, P.IVA. n. , in persona del legale rappresentante, sig. P.IVA_1 Parte_1 elettivamente domiciliati in Catania, Corso Italia n. 85,presso lo studio dell'Avv. Antonella
Arena (C.F.: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
CONTRO
l' ( , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37590/7331, rogito del 23.01.2023 del notaio di Persona_1
Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso
Ufficio legale distrettuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2023 , le parti ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione emesse in loro danno, emesse dal CP_ Direttore della Sede provinciale di Catania per violazioni dell'art.2, co.
1-bis, d.l.
n.463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n.638/1983 e ss.mm.ii.: ordinanza ingiunzione n. OI-002109269, notificata in data 20.01.2023, emessa nei confronti di
[...] quale obbligato principale, per il pagamento della sanzione di € 10.000,00, per Pt_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018; ordinanza ingiunzione n. OI-002106353, emessa nei confronti di , Controparte_1 quale obbligato solidale, notificata in data 20.01.2023, per il pagamento della sanzione di €
10.000,00, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018.
I ricorrenti contestano la legittimità del procedimento di irrogazione sanzione per violazione dell'art 14 comma 6 L. 689/81 per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti atteso che tale vizio non consente la realizzazione del corretto procedimento di formazione della pretesa sanzionatoria nonché, la carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni con riferimento al quantum della sanzione irrogata e nel merito, l'erroneità della sanzione e la sua eccessività.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio contestando la spiegata opposizione e chiedendone il rigetto.
In via preliminare L' convenuto deduceva che le ordinanze ingiunzione opposte CP_3 traevano origine dagli atti di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art.16 della legge CP_ 24 novembre 1981, n.689), con i quali l' ha proceduto alla contestazione ai ricorrenti dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, per gli importi ed i periodi di competenza indicati negli allegati “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, produttivi della violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638, e ss.mm.ii.. Tali accertamenti (cfr. doc. all.ta), si riferiscono in particolare all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_ retribuzioni dei lavoratori, denunciati nei modelli Uniemens trasmessi all'
In particolare, le ordinanze ingiunzione impugnate sono state emesse per omissioni contributive afferenti l'annualità 2018 e si riferivano agli atti d'accertamento prot. n. diffide CP_ CP_ 2100.14/01/2020.0018027 e 2100.14/01/2020.0018028, emessi in relazione ai periodi omessi e non versati dal 12/2017 a 11/2018; le omissioni in questione sono state peraltro trasfuse in avvisi di addebito e che gli obbligati non hanno provveduto a versare entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento gli interi importi ivi contestati.
CP_ L' sempre preliminarmente deduceva l'inammissibilità delle eccezioni proposta dal ricorrente relative ad asseriti vizi formali, anche di notifica e degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione, e di motivazione della stessa, in quanto tardive non essendo state proposte nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti impugnati, giacché integranti opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e in quanto generiche e comunque infondate, poiché l'iter CP_ amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento era senz'altro corretto e immune da vizi, avendo l emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica CP_3 disciplina legale sopra richiamata ai sensi della legge n. 689 del 1981, non trovando applicazione in materia la legge n. 241 del 1990.
CP_ In punto di motivazione l' osservava la piena congruità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che faceva specifico riferimento all'atto di accertamento presupposto, atto con il quale era stata contestata la violazione delle sotto indicate disposizioni di legge: - articolo 2,
Pag. 2 di 7 comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo; trattavasi, invero, di corretta motivazione per relationem.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, osservando che l'art. 14 legge n.
689/1981, non era comunque applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
CP_ L' deduceva anche l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della diffida accertativa in quanto ritualmente notificata e prodromica all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, come comprovato dalla documentazione in atti.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che la stessa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897;
Cass. 11 maggio 2016, n. 9643) e che successivamente, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione , ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse
(tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, infine, era stata nuovamente interrotta dalla notificazione delle ordinanze ingiunzione oggi opposte.
CP_ Nel merito l' evidenziava che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione e la ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
CP_ In ordine alla determinazione dell'importo delle sanzioni inflitte l' deduceva che l'importo era stato correttamente quantificato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 e quanto alla richiesta dell'opponente di riduzione delle sanzioni, osservava che ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente aveva determinato l'importo avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è stata comminata negli importi di cui all'ordinanza, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, nonché della reiterazione della condotta , e dell'opera svolta dall'agente per la
Pag. 3 di 7 eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.
CP_ CP_ Infine l evidenziava che sulla base del messaggio 3516.22 e delle indicazioni e dei chiarimenti del Ministero de Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione al procedimento delineato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, aveva proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare dell'ordinanza ingiunzione, emettendo il provvedimento allegato alla memoria di costituzione e pertanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, il ricorrente avrebbe potuto effettuare, entro il termine previso nello stesso, il pagamento in misura ridotta con il versamento dell'importo come rideterminato secondo i suddetti nuovi criteri di calcolo. Chiedeva pertanto al Tribunale quanto segue: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6
d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica delle ordinanze ingiunzione opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
in via principale, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, dichiarare l'esecutorietà delle ordinanze ingiunzione opposte, e dichiarare tenuta CP_ e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite.
CP_ Con la memoria di costituzione l' allegava il provvedimento di rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione e decisione all'udienza del
13.3.2025 che veniva sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c ; le parti depositavano le note ex art 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa suddetta;
indi la causa è stata decisa con sentenza emessa fuori udienza.
In via preliminare si deve dare atto della tempestività dell'opposizione in quanto le ordinanza ingiunzioni n. OI-002109269 e ordinanza ingiunzione n. OI-002106353 sono state notificate in data 20.01.2023, a fronte del deposito del ricorso in data 19/02/2023.
Le domande proposte dai ricorrenti in relazione alle ordinanze ingiunzione impugnate sono infondate e pertanto le stesse vanno rigettate.
In primo luogo, deve essere ritenuta non meritevole di accoglimento, in quanto totalmente infondata l'eccezione di omessa regolare notifica degli atti di accertamento.
Va peraltro rilevato come nel caso in esame non si ponga in alcun modo alcuna questione di applicabilità al caso di specie dell'art. 14, comma 2, della L. 689/81, questione che non
Pag. 4 di 7 potrà essere dal Giudice rilevata d'ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 1056/2022), dal momento che sul punto controparte non ha formulato alcuna specifica eccezione, in ricorso ma solo successivamente nelle note di trattazione scritta pertanto tardivamente .
Infatti risulta indubitabilmente, che i ricorrenti abbiano avuto regolarmente notificato a mezzo posta tramite racc.ta , le diffide accertative di cui sopra, per come provato dalla CP_ documentazione versata in atti dall' ( avviso di ricevimento raccomandata).
Non pare a questo giudice neppure fondata l'eccezione di nullità delle ordinanze impugnate per carenza di motivazione.
Infatti le ordinanze -ingiunzioni recano la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, pertanto deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Infatti, si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate, anche mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità.
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale ( per tutte
Cass. Civ. 30/5/00 n. 7186).
Deve essere rigettata in quanto infondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente. Infatti nella fattispecie in esame,
La prescrizione è stata interrotta dalla notifica delle diffide accertative (cfr. doc.ne in all).
A ciò si aggiunge che, in forza dell'art.2935 c.c., il dies a quo di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. n. 19897/2018; Cass. n. 9643/2016).
In ogni caso al riguardo si fa riserva di produrre eventuale ulteriore documentazione, trattandosi di documenti precostituiti per legge, inerenti la prospettazione di motivi difensivi, e come tali non soggetti ad alcuna preclusione temporale relativa al deposito degli stessi. Ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co.
1-quater del
d.l. n. 463/1983, nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art.103,
Pag. 5 di 7 comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv.con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che testualmente dispone: “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In conclusione, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella fattispecie de qua.
Con le note successive al ricorso il ricorrente ha eccepito il mancato rispetto del termine di 90 gg. di cui all'art. 14 l. 689/1981, avendo nel ricorso introduttivo eccepito la mancata notifiica dell'atto prodromico”. In ordine alla detta eccezione che il ricorrente non aveva in alcun modo dispiegato nel ricorso introduttivo del presente giudizio l' eccezione di mancata contestazione della violazione nei termini ex art. 14 l. n. 689/1981, che è questione del tutto differente dalla mancata notifica.
Ebbene l'eccezione di decadenza ex art. 14 Legge n. 689/1981, invero, è un eccezione in senso stretto, la quale deve essere dedotta dall'interessato entro i termini previsti dal rito del lavoro;
nel caso di specie tale eccezione avrebbe dovuto essere dedotta nel ricorso introduttivo e non nei successivi atti difensivi.
Infatti nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio, anche di appello, risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che l'informano, con la conseguenza che, ai sensi dell' art. 437 c.p.c. , non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.
Per queste ragioni deve essere dichiarata inammissibile la domanda con cui viene eccepita il mancato rispetto del termine di 90 gg. di cui all'art. 14 l. 689/1981.
L' , ha dunque legittimamente emesso le ordinanze ingiunzioni impugnate in Controparte_4 seguito alla notifica ai ricorrenti dei provvedimenti di accertamento della violazione, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
CP_ Tenuto conto dei provvedimenti di rideterminazione dell'importo prodotti dall' in giudizio, l'importo delle ordinanze ingiunzioni dovuto viene confermato nella misura indicata pari ad euro 18.309,88 a titolo di sanzione amministrativa applicata.
Pag. 6 di 7 Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo di sentenza tenuto dell'importo della sanzione come rideterminato dall' e poste a carico CP_3 CP_ di parte ricorrente ed in favore dell' in persona del legale rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1993/2023 R.G. così statuisce:
CP_ accerta e dichiara la modifica da parte dell' intervenuta nelle more, dell'importo delle ordinanze ingiunzioni opposte, con determinazione della sanzione amministrativa in
€.18.309,88 e per l'effetto conferma le ordinanze ingiunzioni nell'importo rideterminato;
rigetta l'opposizione;
CP_ condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi €. 2.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA, nelle misure di legge e se dovuta.
Catania, li 16.5.2025
Il Giudice onorario
Dott. ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1993/23 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], (C.F.: Parte_1
), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società C.F._1
con sede in Catania, Via Allegria n. 28, P.IVA. n. Controparte_1
e la , con sede in Catania, Via Allegria n. P.IVA_1 CP_2 Parte_2
28, P.IVA. n. , in persona del legale rappresentante, sig. P.IVA_1 Parte_1 elettivamente domiciliati in Catania, Corso Italia n. 85,presso lo studio dell'Avv. Antonella
Arena (C.F.: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
CONTRO
l' ( , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37590/7331, rogito del 23.01.2023 del notaio di Persona_1
Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso
Ufficio legale distrettuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2023 , le parti ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione emesse in loro danno, emesse dal CP_ Direttore della Sede provinciale di Catania per violazioni dell'art.2, co.
1-bis, d.l.
n.463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n.638/1983 e ss.mm.ii.: ordinanza ingiunzione n. OI-002109269, notificata in data 20.01.2023, emessa nei confronti di
[...] quale obbligato principale, per il pagamento della sanzione di € 10.000,00, per Pt_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018; ordinanza ingiunzione n. OI-002106353, emessa nei confronti di , Controparte_1 quale obbligato solidale, notificata in data 20.01.2023, per il pagamento della sanzione di €
10.000,00, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018.
I ricorrenti contestano la legittimità del procedimento di irrogazione sanzione per violazione dell'art 14 comma 6 L. 689/81 per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti atteso che tale vizio non consente la realizzazione del corretto procedimento di formazione della pretesa sanzionatoria nonché, la carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni con riferimento al quantum della sanzione irrogata e nel merito, l'erroneità della sanzione e la sua eccessività.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio contestando la spiegata opposizione e chiedendone il rigetto.
In via preliminare L' convenuto deduceva che le ordinanze ingiunzione opposte CP_3 traevano origine dagli atti di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art.16 della legge CP_ 24 novembre 1981, n.689), con i quali l' ha proceduto alla contestazione ai ricorrenti dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, per gli importi ed i periodi di competenza indicati negli allegati “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, produttivi della violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638, e ss.mm.ii.. Tali accertamenti (cfr. doc. all.ta), si riferiscono in particolare all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_ retribuzioni dei lavoratori, denunciati nei modelli Uniemens trasmessi all'
In particolare, le ordinanze ingiunzione impugnate sono state emesse per omissioni contributive afferenti l'annualità 2018 e si riferivano agli atti d'accertamento prot. n. diffide CP_ CP_ 2100.14/01/2020.0018027 e 2100.14/01/2020.0018028, emessi in relazione ai periodi omessi e non versati dal 12/2017 a 11/2018; le omissioni in questione sono state peraltro trasfuse in avvisi di addebito e che gli obbligati non hanno provveduto a versare entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento gli interi importi ivi contestati.
CP_ L' sempre preliminarmente deduceva l'inammissibilità delle eccezioni proposta dal ricorrente relative ad asseriti vizi formali, anche di notifica e degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione, e di motivazione della stessa, in quanto tardive non essendo state proposte nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti impugnati, giacché integranti opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e in quanto generiche e comunque infondate, poiché l'iter CP_ amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento era senz'altro corretto e immune da vizi, avendo l emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica CP_3 disciplina legale sopra richiamata ai sensi della legge n. 689 del 1981, non trovando applicazione in materia la legge n. 241 del 1990.
CP_ In punto di motivazione l' osservava la piena congruità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che faceva specifico riferimento all'atto di accertamento presupposto, atto con il quale era stata contestata la violazione delle sotto indicate disposizioni di legge: - articolo 2,
Pag. 2 di 7 comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo; trattavasi, invero, di corretta motivazione per relationem.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, osservando che l'art. 14 legge n.
689/1981, non era comunque applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
CP_ L' deduceva anche l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della diffida accertativa in quanto ritualmente notificata e prodromica all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, come comprovato dalla documentazione in atti.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che la stessa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897;
Cass. 11 maggio 2016, n. 9643) e che successivamente, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione , ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse
(tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, infine, era stata nuovamente interrotta dalla notificazione delle ordinanze ingiunzione oggi opposte.
CP_ Nel merito l' evidenziava che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione e la ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
CP_ In ordine alla determinazione dell'importo delle sanzioni inflitte l' deduceva che l'importo era stato correttamente quantificato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 e quanto alla richiesta dell'opponente di riduzione delle sanzioni, osservava che ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente aveva determinato l'importo avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è stata comminata negli importi di cui all'ordinanza, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, nonché della reiterazione della condotta , e dell'opera svolta dall'agente per la
Pag. 3 di 7 eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.
CP_ CP_ Infine l evidenziava che sulla base del messaggio 3516.22 e delle indicazioni e dei chiarimenti del Ministero de Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione al procedimento delineato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, aveva proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare dell'ordinanza ingiunzione, emettendo il provvedimento allegato alla memoria di costituzione e pertanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, il ricorrente avrebbe potuto effettuare, entro il termine previso nello stesso, il pagamento in misura ridotta con il versamento dell'importo come rideterminato secondo i suddetti nuovi criteri di calcolo. Chiedeva pertanto al Tribunale quanto segue: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6
d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica delle ordinanze ingiunzione opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
in via principale, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, dichiarare l'esecutorietà delle ordinanze ingiunzione opposte, e dichiarare tenuta CP_ e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite.
CP_ Con la memoria di costituzione l' allegava il provvedimento di rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione e decisione all'udienza del
13.3.2025 che veniva sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c ; le parti depositavano le note ex art 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa suddetta;
indi la causa è stata decisa con sentenza emessa fuori udienza.
In via preliminare si deve dare atto della tempestività dell'opposizione in quanto le ordinanza ingiunzioni n. OI-002109269 e ordinanza ingiunzione n. OI-002106353 sono state notificate in data 20.01.2023, a fronte del deposito del ricorso in data 19/02/2023.
Le domande proposte dai ricorrenti in relazione alle ordinanze ingiunzione impugnate sono infondate e pertanto le stesse vanno rigettate.
In primo luogo, deve essere ritenuta non meritevole di accoglimento, in quanto totalmente infondata l'eccezione di omessa regolare notifica degli atti di accertamento.
Va peraltro rilevato come nel caso in esame non si ponga in alcun modo alcuna questione di applicabilità al caso di specie dell'art. 14, comma 2, della L. 689/81, questione che non
Pag. 4 di 7 potrà essere dal Giudice rilevata d'ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 1056/2022), dal momento che sul punto controparte non ha formulato alcuna specifica eccezione, in ricorso ma solo successivamente nelle note di trattazione scritta pertanto tardivamente .
Infatti risulta indubitabilmente, che i ricorrenti abbiano avuto regolarmente notificato a mezzo posta tramite racc.ta , le diffide accertative di cui sopra, per come provato dalla CP_ documentazione versata in atti dall' ( avviso di ricevimento raccomandata).
Non pare a questo giudice neppure fondata l'eccezione di nullità delle ordinanze impugnate per carenza di motivazione.
Infatti le ordinanze -ingiunzioni recano la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, pertanto deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Infatti, si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate, anche mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità.
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale ( per tutte
Cass. Civ. 30/5/00 n. 7186).
Deve essere rigettata in quanto infondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente. Infatti nella fattispecie in esame,
La prescrizione è stata interrotta dalla notifica delle diffide accertative (cfr. doc.ne in all).
A ciò si aggiunge che, in forza dell'art.2935 c.c., il dies a quo di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. n. 19897/2018; Cass. n. 9643/2016).
In ogni caso al riguardo si fa riserva di produrre eventuale ulteriore documentazione, trattandosi di documenti precostituiti per legge, inerenti la prospettazione di motivi difensivi, e come tali non soggetti ad alcuna preclusione temporale relativa al deposito degli stessi. Ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co.
1-quater del
d.l. n. 463/1983, nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art.103,
Pag. 5 di 7 comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv.con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che testualmente dispone: “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In conclusione, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella fattispecie de qua.
Con le note successive al ricorso il ricorrente ha eccepito il mancato rispetto del termine di 90 gg. di cui all'art. 14 l. 689/1981, avendo nel ricorso introduttivo eccepito la mancata notifiica dell'atto prodromico”. In ordine alla detta eccezione che il ricorrente non aveva in alcun modo dispiegato nel ricorso introduttivo del presente giudizio l' eccezione di mancata contestazione della violazione nei termini ex art. 14 l. n. 689/1981, che è questione del tutto differente dalla mancata notifica.
Ebbene l'eccezione di decadenza ex art. 14 Legge n. 689/1981, invero, è un eccezione in senso stretto, la quale deve essere dedotta dall'interessato entro i termini previsti dal rito del lavoro;
nel caso di specie tale eccezione avrebbe dovuto essere dedotta nel ricorso introduttivo e non nei successivi atti difensivi.
Infatti nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio, anche di appello, risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che l'informano, con la conseguenza che, ai sensi dell' art. 437 c.p.c. , non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.
Per queste ragioni deve essere dichiarata inammissibile la domanda con cui viene eccepita il mancato rispetto del termine di 90 gg. di cui all'art. 14 l. 689/1981.
L' , ha dunque legittimamente emesso le ordinanze ingiunzioni impugnate in Controparte_4 seguito alla notifica ai ricorrenti dei provvedimenti di accertamento della violazione, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
CP_ Tenuto conto dei provvedimenti di rideterminazione dell'importo prodotti dall' in giudizio, l'importo delle ordinanze ingiunzioni dovuto viene confermato nella misura indicata pari ad euro 18.309,88 a titolo di sanzione amministrativa applicata.
Pag. 6 di 7 Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo di sentenza tenuto dell'importo della sanzione come rideterminato dall' e poste a carico CP_3 CP_ di parte ricorrente ed in favore dell' in persona del legale rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1993/2023 R.G. così statuisce:
CP_ accerta e dichiara la modifica da parte dell' intervenuta nelle more, dell'importo delle ordinanze ingiunzioni opposte, con determinazione della sanzione amministrativa in
€.18.309,88 e per l'effetto conferma le ordinanze ingiunzioni nell'importo rideterminato;
rigetta l'opposizione;
CP_ condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi €. 2.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA, nelle misure di legge e se dovuta.
Catania, li 16.5.2025
Il Giudice onorario
Dott. ssa Alessia Trovato
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