CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di ST CA AN ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR PI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Iannello, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Enna in data 23 settembre Penale Sent. Sez. 2 Num. 1306 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 18/12/2025 2 2024, nei confronti di AN ME ST CA in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancata considerazione da parte della Corte di appello della proposta di concordato intervenuto tra le parti, depositata e ribadita anche nelle note di discussione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta che lo smarrimento degli assegni sia stato ritenuto compatibile con la consumazione del delitto presupposto e che il dolo sia stato fatto discendere da un ragionamento meramente congetturale. 2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare la mancata applicazione dell’attenuante speciale, avuto riguardo alla modestia dell’importo. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 2. È affetta da nullità, ex artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell’accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando impediti, in tal modo, l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790-01). Nel caso di specie, l’istanza di concordato, con il consenso della Procura Generale vergato in calce, e la memoria di accompagnamento per l’udienza di discussione del 3 aprile 2025, risultano trasmesse alla Corte di appello, con posta elettronica certificata, dell’11 marzo 2025, ore 11:31, indirizzata a depositoattipenali.ca.caltanissetta@giustiziacert. I giudici di appello hanno obliterato completamente questo dato processuale, pronunciando direttamente la sentenza all’esito del contraddittorio meramente cartolare (nonostante, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, «Quando procede nelle forme di cui all'articolo 3 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza»). 3. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per la nuova celebrazione del giudizio, attesa la fondatezza del primo motivo di impugnazione. Le restanti censure restano assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l’ulteriore corso. Così deciso il 18 dicembre 2025. Il Consigliere estensore DR PI Il Presidente NN MA De SA
udita la relazione svolta dal Consigliere DR PI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Iannello, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Enna in data 23 settembre Penale Sent. Sez. 2 Num. 1306 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 18/12/2025 2 2024, nei confronti di AN ME ST CA in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancata considerazione da parte della Corte di appello della proposta di concordato intervenuto tra le parti, depositata e ribadita anche nelle note di discussione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta che lo smarrimento degli assegni sia stato ritenuto compatibile con la consumazione del delitto presupposto e che il dolo sia stato fatto discendere da un ragionamento meramente congetturale. 2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare la mancata applicazione dell’attenuante speciale, avuto riguardo alla modestia dell’importo. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 2. È affetta da nullità, ex artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell’accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando impediti, in tal modo, l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790-01). Nel caso di specie, l’istanza di concordato, con il consenso della Procura Generale vergato in calce, e la memoria di accompagnamento per l’udienza di discussione del 3 aprile 2025, risultano trasmesse alla Corte di appello, con posta elettronica certificata, dell’11 marzo 2025, ore 11:31, indirizzata a depositoattipenali.ca.caltanissetta@giustiziacert. I giudici di appello hanno obliterato completamente questo dato processuale, pronunciando direttamente la sentenza all’esito del contraddittorio meramente cartolare (nonostante, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, «Quando procede nelle forme di cui all'articolo 3 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza»). 3. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per la nuova celebrazione del giudizio, attesa la fondatezza del primo motivo di impugnazione. Le restanti censure restano assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l’ulteriore corso. Così deciso il 18 dicembre 2025. Il Consigliere estensore DR PI Il Presidente NN MA De SA