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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 1041/2024 R.G. promossa da da
, con il patrocinio dell'avv. Galeano Manlio Pt_1
contro
n.q. esercente la potestà genitoriale sul Controparte_1
minore , con il patrocinio dell'avv. Rizza Persona_1
Giorgio
avente ad oggetto:opposizione ad ATP;
condizione di handicap;
indennità
di frequenza
Motivi della decisione
L' , a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal Pt_1
consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, chiedendo disconoscersi in capo al minorenne la persistenza della condizione di Persona_1
1 handicap lieve e del requisito sanitario per l'indennità mensile di frequenza a far data dalla visita di revisione.
La madre dell'assistibile si è costituita in giudizio, chiedendo confermarsi la consulenza acquisita nella precedente fase, che ha riconosciuto la permanenza dei requisiti medici in discussione senza soluzione di continuità dalla revisione dell'aprile 2023.
***
Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott.ssa , Persona_2
ha sostanzialmente condiviso le conclusioni rassegnate dal collega della precedente fase, sul rilievo per cui, alla data della visita di revisione, le condizioni cliniche dell'assistibile erano invariate rispetto agli anni precedenti in cui la CMI aveva riscontrato deficit cognitivi, del linguaggio e motori e perciò riconosciuto lo status di handicap lieve ed il beneficio della indennità di frequenza.
Il consulente ha precisato che la permanenza dei requisiti medici di cui si discute è chiaramente evincibile dalla valutazione neuropsichiatrica infantile effettuata nel giugno 2023 - che ha rilevato seri disturbi del linguaggio espressivo e della coordinazione motoria ed un funzionamento cognitivo borderline - nonché dai test somministrati nel corso della visita peritale, ove: il linguaggio è apparso caratterizzato da rotacismo, con notevole difficoltà nell'accesso lessicale, alle prove di comprensione e dettato è stato ottenuto un punteggio non superiore a 20° C, carente la fluenza semantica e fonologica, presenti in forma grave dislessia, disgrafia e disortografia;
il funzionamento cognitivo è apparso al di sotto della norma rispetto all'età cronologica (centilaggio tra il 10° ed il 25°); evidente, infine, la disorganizzazione motoria (linee spezzate, tendenza alla coartazione, compromissione delle funzioni visuo-motorie).
In tal quadro clinico, il minore indubbiamente ancora versa in condizione di handicap lieve, atteso che il disturbo del linguaggio (di comprensione ed espressione), in età evolutiva, compromette seriamente le capacità relazionali ed emotivo-affettive e, dunque, incide concretamente sulla
2 sfera globale del soggetto;
né i sistemi compensativi e dispensativi possono porvi rimedio integrale, non potendo essere utilizzati nella quotidianità e globalità della vita e perciò elidere le difficoltà relazionali.
I disturbi presenti, inoltre, peraltro di per sé non guaribili in quanto dipendenti da fattori genetici, concorrono a determinare una situazione che compromette lo sviluppo di funzionamento personale, sociale e scolastico e comportano difficoltà nell'acquisizione, mantenimento o applicazione di competenze o insiemi di informazioni specifiche, costituendo una limitazione importante per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, e così integrando il requisito occorrente per l'indennità mensile di frequenza.
Le conclusioni tecniche rassegnate dal consulente qui nominato devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonché sorrette da adeguata e convincente motivazione, e neppure smentite da plausibili osservazioni.
Per quanto precede, il ricorso presentato dall' deve Controparte_2
essere respinto, con conseguente integrale conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo svolto nella prima fase del procedimento.
Il peso delle spese processuali - da distrarsi in favore del procuratore della parte resistente dichiaratosi antistatario - e l'onere economico della C.T.U. gravano sull' secondo la regola della soccombenza. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così decide:
3 1) in rigetto del ricorso promosso dall' , a conferma della consulenza Pt_1
acquisita in sede di A.T.P., dichiara che , a far Persona_1
data dalla visita di revisione (aprile 2023), è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di frequenza e versa in condizione di handicap lieve;
2) condanna l a rifondere le spese di lite relative al giudizio di A.T.P. Pt_1
ed al presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €
2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore della parte resistente dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese relative alle C.T.U., Pt_1
come liquidate con separato decreto.
Ragusa, 10.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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