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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Feriale
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa EL ER Presidente dott. Emiliano Vassallo Giudice dott.ssa Linda Catagna Giudice estensore all'esito della riserva formulata all'udienza del 21.10.2025 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA nella causa avente n. 5381/2025 R.G. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 669 terdecies c.p.c. avverso il l'ordinanza dell'11 settembre
2025 comunicata in pari data, pronunciata nell'ambito dell' opposizione all'esecuzione spiegata nella procedura esecutiva n.38/2024 RGE con la quale il GE, dott.ssa Giuseppina Vecchione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dai reclamanti. causa pendente tra:
E elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, come in atti;
PARTE RECLAMANTE
E
e per essa quale CP_1 Controparte_2 rappresentata da elettivamente Controparte_3 domiciliata rappresentata e difesa come in atti
PARTE RECLAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I reclamanti, impugnando l'ordinanza dell'11 settembre 2025 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione, articolano una serie di motivi di doglianza, ripetendo attraverso di essi in parte, le medesime argomentazioni già svolte in prime cure. In particolare contestano la carenza di legittimazione attiva di e criticano l'ordinanza resa dal GE, perché non avrebbe dato CP_1 risposta alla eccezione veicolata attraverso l'opposizione alla esecuzione e relativa alla insufficienza della pubblicazione in GU per giustificare la cessione del credito in blocco. In via gradata affermano che laddove detta prova sia stata raggiunta solo a seguito della opposizione, tutti gli atti prodromici alla intrapresa esecuzione sarebbero illegittimi. In virtù di tale ultimo assunto eccepiscono altresì la illegittimità della condanna alle spese.
Si è costituita la reclamata, chiedendo il rigetto del reclamo.
2. Ciò premesso, il reclamo è da rigettare per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Occorre in via preliminare osservare che la reclamata è titolare del rapporto di credito per avere acquisito lo stesso in seguito a cessione.
La cessione del credito è il negozio attraverso il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore (ceduto). Questa costituisce dunque una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo a causa variabile, in quanto assume di volta in volta diversa giustificazione causale, sulla base del negozio in concreto idoneo al trasferimento.
Ai sensi dell'art. 1264, I comma c.c., la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata (credito relativamente incedibile) o quando gli è stata notificata (credito liberamente cedibile). Ne consegue che il diritto di credito si trasferisce per effetto del consenso delle parti, e ai sensi dell'art. 1376 c.c. gli effetti si producono al momento che le parti raggiungono l'accordo, ma affinché sia opponibile anche al debitore ceduto è necessario che questo lo accetti o gli venga notificata. L'accettazione del debitore, la quale si pone come una circostanza esterna al negozio, costituisce nel caso di credito liberamente cedibile, una dichiarazione di scienza, una presa di coscienza della cessione da parte del ceduto;
invece, nella diversa ipotesi di credito relativamente incedibile, l'accettazione rientra nell'ambito dell'autorizzazione privata. L'accettazione del debitore ceduto non integra dunque un requisito di efficacia del negozio, che pur in difetto di questa resta valido ed efficace, ma la sua assenza rende inopponibile la cessione al debitore ceduto, nei confronti del quale rimarrà creditore, quindi, il cedente. Nondimeno, l'accettazione ha massima rilevanza nell'ipotesi in cui lo stesso credito abbia formato oggetto di una pluralità di cessioni a diverse persone. Ai sensi dell'art. 1265 c.c., in caso di conflitto tra più aventi causa del medesimo dante causa, prevale quello che per primo abbia notificato o abbia ricevuto l'accettazione dal debitore, comprovato con atto avente data certa, anche se il suo acquisto era temporalmente successivo a quello di altro avente causa. Soltanto nel caso della cessione che abbia ad oggetto pigioni o fitti non scaduti per un periodo superiore a tre anni, il requisito dell'opponibilità è eccezionalmente costituito dalla data della trascrizione del titolo.
In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare e soprattutto salvo il caso in cui il credito ceduto non sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
Giova osservare dunque che la disciplina codicistica della cessione del credito
è finalizzata a renderne più semplice la circolazione: “La procedura di notifica dell'avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari”.(Cfr Cass.1684/2012)
E infatti, il creditore, a propria discrezione, può optare per la notificazione in
Gazzetta Ufficiale ovvero in via ordinaria. L'obbligo di informativa può essere assolto dal creditore cedente (specie se i debitori interessati sono numerosi) mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e non necessariamente mediante comunicazione ad personam); successivamente l'obbligo di comunicazione di avvenuta cessione del credito deve essere assolto anche singolarmente, con riguardo a ogni debitore, alla prima occasione utile che coincide con la prima comunicazione che il creditore cessionario invia al debitore. Ciò in quanto la notificazione non è soggetta a requisiti di forma, essendo sufficiente che assicuri la “conoscibilità” della cessione in capo al debitore ceduto: la notifica della cessione al contraente ceduto, non è soggetta a particolari discipline o formalità: la comunicazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente e deve contenere le informazioni sufficienti in modo che risulti assicurata al debitore ceduto la conoscenza dell'avvenuta cessione.
Giova altresì richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione che con sentenza n. 10200/2021: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n.
130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale
e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495,
Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
L'art. 58 del TUB prevede un passaggio ad una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Infatti, leggendo l'art. 58 TUB comma 2°, in combinato disposto con il 4° comma, le formalità anzidette sono equiparate a tutti gli effetti, alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
L'art. 1263, co. 1 c.c. prescrive che in ipotesi di cessione, il credito principale
è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. In tema di garanzia ipotecaria, l'art. 2843 del c.c. subordina l'efficacia della cessione dell'ipoteca alla formale annotazione del trasferimento della stessa a margine dell'iscrizione ipotecaria. Diversamente, nelle cessioni di credito in blocco, l'art. 58, co. 3 TUB. esonera il cessionario dall'annotazione del trasferimento della garanzia. La pubblicità prevista dalla norma speciale dell'art. 58 del TUB è di tipo “dichiarativo”, avente peraltro natura agevolativa delle operazioni di cessione. Ed invero, queste forme pubblicitarie rappresentano un buon punto di equilibrio tra l'esigenza della semplificazione delle operazioni di cessione in blocco e l'esigenza di adeguata informazione in favore degli interessati, risultando difficoltosa se non addirittura impraticabile una pubblicazione dell'intero testo contrattuale della cessione in blocco. Il contratto di cessione del credito, di natura consensuale, si perfeziona con l'incontro dei consensi tra cedente e cessionario, mentre la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, è funzionale solo agli effetti liberatori del pagamento (da parte del debitore ceduto) o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari.
Con l'ordinanza de qua, la Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati. Sul piano processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario
(si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico);
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La
Corte di Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri:
– il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
Fatta questa premessa di carattere generale possono essere richiamati i principi enunciati da Cassazione n.17944/2023:
(…) la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della ces- sione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.”
Fatta questa premessa e calando i principi enunciati nella fattispecie portata all'attenzione del Collegio, occorre evidenziare che il GE in prime cure a differenza di quanto asserito dagli odierni reclamanti ha dato compiuta risposta alla eccezione sollevata. Ed infatti è dato leggere nell'ordinanza gravata Parte che “il titolo azionato nella presente sede si formava in favore della dagli atti di causa si ricava l'iter della vicenda circolatoria del credito (cfr. G.U. n. 86 del 26.7.2018 allegata agli atti).
Non si ignora che con riguardo alla valenza da attribuire all'avviso di cessione dei crediti in blocco si sono profilati, nel corso del tempo, due diversi orientamenti: il primo, secondo cui il detto avviso non assolve alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco (cfr. Cass. civ.
Sez. I Ord., 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2019) 05-
09-2019, n. 22151); ed il secondo che lo ritiene, invece, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n.
15884; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/12/2017, n. 31188).
Occorre, sul punto, richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 4277/2023, ove in motivazione si legge: “… va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
(così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente,
Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). … A fronte della contestazione sulla prova della cessione del credito, la detta pronuncia ha chiarito, ancora una volta, che spetta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione in blocco, ovvero la idoneità di esso avviso a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli.
Come noto, l'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, chiudendo il capo I del Titolo III del
Testo unico bancario, contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco” a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
La norma – quanto agli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo - ha introdotto una disciplina di favore rispetto a quella civilistica, disponendo la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia).
Nella specie, l'avviso di cessione allegato agli atti – recante espresso riferimento
a “…tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017 …”, nonché il rinvio all'elencazione dei dati indicativi di ciascuno dei crediti inclusi ad apposito sito internet - risultando conforme al c.d. principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB) – si reputa – secondo un prudente apprezzamento – idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito.”
Peraltro come già acclarato e ammesso anche dagli odierni reclamanti, parte reclamata nella opposizione ha altresì prodotto la dichiarazione di INTESA
LO SP da cui si evince la cessione della posizione contrattuale di
. Inoltre sia in prime cure sia nella comparsa di CP_5 costituzione e risposta la reclamata riporta il link pubblico https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.html a cui è possibile verificare l'inserimento della posizione contrattuale dei reclamanti tra quelle cedute.
È evidente la piena legittimazione della reclamata che peraltro era intervenuta ex art.111 cpc nella procedura esecutiva n.33/2018 RGE sostituendosi al creditore procedente e successivamente in seguito alla Parte_4 estinzione della prima procedura aveva instaurato la procedura n.38/2024 in cui è stata resta l'ordinanza oggetto di reclamo.
Quanto alla eccezione sollevata dai reclamanti secondo cui vi sarebbe un termine per il creditore procedente da rispettare per provare la propria legittimazione attiva e tanto sarebbe affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.28846 del 17.10.2023, giova osservare che l'eccezione è priva non solo di riscontro normativo ma la pronuncia citata è riferita all'art.567 cpc ed al termine previsto per il deposito della documentazione ipocatastale.
Alla luce di tali motivazioni va confermata l'ordinanza gravata.
3. Le spese del presente sub-procedimento di reclamo seguono la soccombenza nei rapporti con la parte reclamata e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
In ogni caso, essendo stato il presente reclamo instaurato in data posteriore al
30/1/2013, la declaratoria di rigetto dell'impugnazione determina altresì
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha in quanto l'proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (cfr., sul punto, Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 e
Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).
Il tenore letterale e la ratio della disposizione in questione come sopra ricostruita determinano, conseguentemente, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento dell'impugnazione cautelare di cui al reclamo ex artt. 624 e 669- terdecies c.p.c., trattandosi in ogni caso di un mezzo di impugnazione.
Deve procedersi pertanto alla relativa dichiarazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio – pronunziando sul reclamo ex artt. 669 terdecies c.p.c. – così provvede
• RIGETTA il reclamo.
• CONDANNA parte reclamante Parte_5
al pagamento in favore della parte reclamata
[...] CP_1
e per essa quale
[...] Controparte_2 rappresentata da , delle spese del Controparte_3 presente sub-procedimento di reclamo, che liquida nella complessiva somma di euro 2973,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre
IVA e C.P.A. come per legge.
• DÀ ATTO che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
• DISPONE restituirsi il fascicolo n.38/2024 R.G.A.C. alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza per le determinazioni consequenziali.
Si comunichi a cura della cancelleria.
S. Maria Capua Vetere, 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa EL ER
Il Giudice estensore
Dott.ssa Linda Catagna
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa EL ER Presidente dott. Emiliano Vassallo Giudice dott.ssa Linda Catagna Giudice estensore all'esito della riserva formulata all'udienza del 21.10.2025 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA nella causa avente n. 5381/2025 R.G. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 669 terdecies c.p.c. avverso il l'ordinanza dell'11 settembre
2025 comunicata in pari data, pronunciata nell'ambito dell' opposizione all'esecuzione spiegata nella procedura esecutiva n.38/2024 RGE con la quale il GE, dott.ssa Giuseppina Vecchione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dai reclamanti. causa pendente tra:
E elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, come in atti;
PARTE RECLAMANTE
E
e per essa quale CP_1 Controparte_2 rappresentata da elettivamente Controparte_3 domiciliata rappresentata e difesa come in atti
PARTE RECLAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I reclamanti, impugnando l'ordinanza dell'11 settembre 2025 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione, articolano una serie di motivi di doglianza, ripetendo attraverso di essi in parte, le medesime argomentazioni già svolte in prime cure. In particolare contestano la carenza di legittimazione attiva di e criticano l'ordinanza resa dal GE, perché non avrebbe dato CP_1 risposta alla eccezione veicolata attraverso l'opposizione alla esecuzione e relativa alla insufficienza della pubblicazione in GU per giustificare la cessione del credito in blocco. In via gradata affermano che laddove detta prova sia stata raggiunta solo a seguito della opposizione, tutti gli atti prodromici alla intrapresa esecuzione sarebbero illegittimi. In virtù di tale ultimo assunto eccepiscono altresì la illegittimità della condanna alle spese.
Si è costituita la reclamata, chiedendo il rigetto del reclamo.
2. Ciò premesso, il reclamo è da rigettare per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Occorre in via preliminare osservare che la reclamata è titolare del rapporto di credito per avere acquisito lo stesso in seguito a cessione.
La cessione del credito è il negozio attraverso il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore (ceduto). Questa costituisce dunque una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo a causa variabile, in quanto assume di volta in volta diversa giustificazione causale, sulla base del negozio in concreto idoneo al trasferimento.
Ai sensi dell'art. 1264, I comma c.c., la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata (credito relativamente incedibile) o quando gli è stata notificata (credito liberamente cedibile). Ne consegue che il diritto di credito si trasferisce per effetto del consenso delle parti, e ai sensi dell'art. 1376 c.c. gli effetti si producono al momento che le parti raggiungono l'accordo, ma affinché sia opponibile anche al debitore ceduto è necessario che questo lo accetti o gli venga notificata. L'accettazione del debitore, la quale si pone come una circostanza esterna al negozio, costituisce nel caso di credito liberamente cedibile, una dichiarazione di scienza, una presa di coscienza della cessione da parte del ceduto;
invece, nella diversa ipotesi di credito relativamente incedibile, l'accettazione rientra nell'ambito dell'autorizzazione privata. L'accettazione del debitore ceduto non integra dunque un requisito di efficacia del negozio, che pur in difetto di questa resta valido ed efficace, ma la sua assenza rende inopponibile la cessione al debitore ceduto, nei confronti del quale rimarrà creditore, quindi, il cedente. Nondimeno, l'accettazione ha massima rilevanza nell'ipotesi in cui lo stesso credito abbia formato oggetto di una pluralità di cessioni a diverse persone. Ai sensi dell'art. 1265 c.c., in caso di conflitto tra più aventi causa del medesimo dante causa, prevale quello che per primo abbia notificato o abbia ricevuto l'accettazione dal debitore, comprovato con atto avente data certa, anche se il suo acquisto era temporalmente successivo a quello di altro avente causa. Soltanto nel caso della cessione che abbia ad oggetto pigioni o fitti non scaduti per un periodo superiore a tre anni, il requisito dell'opponibilità è eccezionalmente costituito dalla data della trascrizione del titolo.
In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare e soprattutto salvo il caso in cui il credito ceduto non sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
Giova osservare dunque che la disciplina codicistica della cessione del credito
è finalizzata a renderne più semplice la circolazione: “La procedura di notifica dell'avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari”.(Cfr Cass.1684/2012)
E infatti, il creditore, a propria discrezione, può optare per la notificazione in
Gazzetta Ufficiale ovvero in via ordinaria. L'obbligo di informativa può essere assolto dal creditore cedente (specie se i debitori interessati sono numerosi) mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e non necessariamente mediante comunicazione ad personam); successivamente l'obbligo di comunicazione di avvenuta cessione del credito deve essere assolto anche singolarmente, con riguardo a ogni debitore, alla prima occasione utile che coincide con la prima comunicazione che il creditore cessionario invia al debitore. Ciò in quanto la notificazione non è soggetta a requisiti di forma, essendo sufficiente che assicuri la “conoscibilità” della cessione in capo al debitore ceduto: la notifica della cessione al contraente ceduto, non è soggetta a particolari discipline o formalità: la comunicazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente e deve contenere le informazioni sufficienti in modo che risulti assicurata al debitore ceduto la conoscenza dell'avvenuta cessione.
Giova altresì richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione che con sentenza n. 10200/2021: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n.
130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale
e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495,
Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
L'art. 58 del TUB prevede un passaggio ad una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Infatti, leggendo l'art. 58 TUB comma 2°, in combinato disposto con il 4° comma, le formalità anzidette sono equiparate a tutti gli effetti, alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
L'art. 1263, co. 1 c.c. prescrive che in ipotesi di cessione, il credito principale
è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. In tema di garanzia ipotecaria, l'art. 2843 del c.c. subordina l'efficacia della cessione dell'ipoteca alla formale annotazione del trasferimento della stessa a margine dell'iscrizione ipotecaria. Diversamente, nelle cessioni di credito in blocco, l'art. 58, co. 3 TUB. esonera il cessionario dall'annotazione del trasferimento della garanzia. La pubblicità prevista dalla norma speciale dell'art. 58 del TUB è di tipo “dichiarativo”, avente peraltro natura agevolativa delle operazioni di cessione. Ed invero, queste forme pubblicitarie rappresentano un buon punto di equilibrio tra l'esigenza della semplificazione delle operazioni di cessione in blocco e l'esigenza di adeguata informazione in favore degli interessati, risultando difficoltosa se non addirittura impraticabile una pubblicazione dell'intero testo contrattuale della cessione in blocco. Il contratto di cessione del credito, di natura consensuale, si perfeziona con l'incontro dei consensi tra cedente e cessionario, mentre la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, è funzionale solo agli effetti liberatori del pagamento (da parte del debitore ceduto) o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari.
Con l'ordinanza de qua, la Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati. Sul piano processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario
(si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico);
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La
Corte di Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri:
– il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
Fatta questa premessa di carattere generale possono essere richiamati i principi enunciati da Cassazione n.17944/2023:
(…) la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della ces- sione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.”
Fatta questa premessa e calando i principi enunciati nella fattispecie portata all'attenzione del Collegio, occorre evidenziare che il GE in prime cure a differenza di quanto asserito dagli odierni reclamanti ha dato compiuta risposta alla eccezione sollevata. Ed infatti è dato leggere nell'ordinanza gravata Parte che “il titolo azionato nella presente sede si formava in favore della dagli atti di causa si ricava l'iter della vicenda circolatoria del credito (cfr. G.U. n. 86 del 26.7.2018 allegata agli atti).
Non si ignora che con riguardo alla valenza da attribuire all'avviso di cessione dei crediti in blocco si sono profilati, nel corso del tempo, due diversi orientamenti: il primo, secondo cui il detto avviso non assolve alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco (cfr. Cass. civ.
Sez. I Ord., 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2019) 05-
09-2019, n. 22151); ed il secondo che lo ritiene, invece, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n.
15884; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/12/2017, n. 31188).
Occorre, sul punto, richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 4277/2023, ove in motivazione si legge: “… va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
(così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente,
Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). … A fronte della contestazione sulla prova della cessione del credito, la detta pronuncia ha chiarito, ancora una volta, che spetta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione in blocco, ovvero la idoneità di esso avviso a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli.
Come noto, l'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, chiudendo il capo I del Titolo III del
Testo unico bancario, contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco” a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
La norma – quanto agli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo - ha introdotto una disciplina di favore rispetto a quella civilistica, disponendo la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia).
Nella specie, l'avviso di cessione allegato agli atti – recante espresso riferimento
a “…tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017 …”, nonché il rinvio all'elencazione dei dati indicativi di ciascuno dei crediti inclusi ad apposito sito internet - risultando conforme al c.d. principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB) – si reputa – secondo un prudente apprezzamento – idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito.”
Peraltro come già acclarato e ammesso anche dagli odierni reclamanti, parte reclamata nella opposizione ha altresì prodotto la dichiarazione di INTESA
LO SP da cui si evince la cessione della posizione contrattuale di
. Inoltre sia in prime cure sia nella comparsa di CP_5 costituzione e risposta la reclamata riporta il link pubblico https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.html a cui è possibile verificare l'inserimento della posizione contrattuale dei reclamanti tra quelle cedute.
È evidente la piena legittimazione della reclamata che peraltro era intervenuta ex art.111 cpc nella procedura esecutiva n.33/2018 RGE sostituendosi al creditore procedente e successivamente in seguito alla Parte_4 estinzione della prima procedura aveva instaurato la procedura n.38/2024 in cui è stata resta l'ordinanza oggetto di reclamo.
Quanto alla eccezione sollevata dai reclamanti secondo cui vi sarebbe un termine per il creditore procedente da rispettare per provare la propria legittimazione attiva e tanto sarebbe affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.28846 del 17.10.2023, giova osservare che l'eccezione è priva non solo di riscontro normativo ma la pronuncia citata è riferita all'art.567 cpc ed al termine previsto per il deposito della documentazione ipocatastale.
Alla luce di tali motivazioni va confermata l'ordinanza gravata.
3. Le spese del presente sub-procedimento di reclamo seguono la soccombenza nei rapporti con la parte reclamata e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
In ogni caso, essendo stato il presente reclamo instaurato in data posteriore al
30/1/2013, la declaratoria di rigetto dell'impugnazione determina altresì
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha in quanto l'proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (cfr., sul punto, Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 e
Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).
Il tenore letterale e la ratio della disposizione in questione come sopra ricostruita determinano, conseguentemente, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento dell'impugnazione cautelare di cui al reclamo ex artt. 624 e 669- terdecies c.p.c., trattandosi in ogni caso di un mezzo di impugnazione.
Deve procedersi pertanto alla relativa dichiarazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio – pronunziando sul reclamo ex artt. 669 terdecies c.p.c. – così provvede
• RIGETTA il reclamo.
• CONDANNA parte reclamante Parte_5
al pagamento in favore della parte reclamata
[...] CP_1
e per essa quale
[...] Controparte_2 rappresentata da , delle spese del Controparte_3 presente sub-procedimento di reclamo, che liquida nella complessiva somma di euro 2973,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre
IVA e C.P.A. come per legge.
• DÀ ATTO che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
• DISPONE restituirsi il fascicolo n.38/2024 R.G.A.C. alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza per le determinazioni consequenziali.
Si comunichi a cura della cancelleria.
S. Maria Capua Vetere, 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa EL ER
Il Giudice estensore
Dott.ssa Linda Catagna