Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Spinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lodi, via Ottone Morena, 7;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2/2022 del 05.12.2022 notificato al ricorrente in data 09.12.2022 avente ad oggetto il diniego della revoca dell'ammonimento del questore di Lodi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IC EP SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 7 febbraio 2023, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del provvedimento del 5.12.2022 con cui la Questura di Lodi ha respinto l’istanza di revoca del precedente provvedimento di ammonimento questorile per stalking del 25.06.2014, affidandosi ai seguenti mezzi di gravame:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere, errata interpretazione ed applicazione della normativa ”;
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 93/2013 modificato dalla Legge n. 119/2013. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinquies della legge n. 241/1990. Difetti di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere ”;
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere, omessa comunicazione di preavviso di diniego ”;
2. A seguito di rinnovazione della notifica, sollecitata dal Collegio nella precedente udienza di merito, resisteva in giudizio l’Amministrazione con atto di mero stile;
3. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è passata in decisione;
4. Ciò posto, per le ragioni che saranno di seguito esplicate, il ricorso è destituito di fondamento.
5. Il Collegio, invero, ritiene di dover aderire all’opzione ermeneutica, avvalorata dalla più convincente giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui l'ammonimento questorile per stalking, nella configurazione ratione temporis applicabile al caso di specie, consiste in un provvedimento ad efficacia istantanea e, come tale, non passibile di revoca (cfr. T.A.R. per la Liguria, sez. I, n. 826 del 2022; T.A.R. per l’Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 211 del 2018; T.A.R. per il Lazio – Roma, sez. I Stralcio, n. 19722 del 2024).
5.1. Occorre, invero, ricordare che il c.d. “ammonimento per stalking” è una misura preventiva introdotta dal DL n.11/2009 convertito legge n. 38/2009 e successivamente estesa, dal DL n. 93/2013 convertito dalla legge n.119/2013, anche alle violenze domestiche. Si tratta di uno strumento di sicurezza di tipo amministrativo con finalità dissuasiva che può adottarsi, prima che sia proposta querela, qualora la vittima denunci comportamenti potenzialmente integranti fattispecie di reato. L'istituto si traduce nel rimprovero formale del Questore verso il potenziale persecutore, con invito a desistere immediatamente dai suoi comportamenti.
Il presupposto dell’ammonimento sono le condotte pregresse tenute dal rimproverato la cui pericolosità è valutata definitivamente al momento dell’assunzione del provvedimento e, qualora non contestata, cristallizza un fatto storico non più discutibile e soprattutto non influenzabile dalla condotta successivamente tenuta dall’ammonito.
Infatti la cessazione, dopo il rimprovero, delle condotte censurate non integrerà il “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento” che l’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 richiede ai fini della revoca, perché la situazione di rischio accertata preesistente al rimprovero non viene cancellata da quanto accaduto dopo e che, piuttosto, configura il successo dell’azione di prevenzione spiegata dall’ordinamento nel fronteggiare quel rischio.
5.2. In sostanza la cessazione degli atteggiamenti persecutori non significherà che fino al rimprovero detti comportamenti non ci fossero stati e non avessero assunto il grado di pericolosità previsto dall’ordinamento per far scattare attraverso l’ammonimento la sua reazione preventiva.
5.3. Sia la funzione che la struttura dell’ammonimento del resto lo connotano come atto ad effetti istantanei.
L’ammonimento è, infatti, mirato a prevenire la continuazione della condotta censurabile attraverso un rimprovero formale che spiega ed esaurisce nel momento in cui viene impartito il suo effetto di potenziale strumento dissuasivo. Infatti o l’ammonito recepisce il messaggio ponendo subito fine alle sue condotte oppure non lo recepisce e, in tal caso, la sua persistenza nonostante l’avviso pervenutogli dall’Autorità, lo esporrà alle più gravi conseguenze processuali e sostanziali previste dall’ordinamento penale.
5.4. La revoca dell’ammonimento, del resto, aprirebbe una contraddizione logica trovando il suo necessario presupposto proprio nel raggiungimento dello scopo cui era preordinato il provvedimento medesimo (la cessazione della condotta persecutoria) che ora si andrebbe a rimuovere (cfr. T.A.R. per il Lazio – Roma, sez. I Stralcio, n. 19722 del 2024).
6. Ebbene, in ragione della predetta opzione ermeneutica, devono essere respinti i motivi primo e secondo di ricorso, in quanto:
(a) in ragione della predetta interpretazione, non risulta applicabile la disciplina in materia di revoca per mutamento delle circostanze di fatto di cui all’art. 21-quinqiues della l. n. 241/1990, in ragione della chiara natura istantanea dell’ammonimento gravato;
(b) non risulta, nemmeno, applicabile la fattispecie di revoca di cui al comma 1 bis del medesimo art. 21 quinquies, stante la sua rilevanza limitatamente alla sola determinazione amministrativa che "incida su rapporti negoziali", rispetto ai quali l'integrazione dell'effetto dispositivo tipico non è idoneo a realizzare le finalità ultime dell'Amministrazione che l'ha posta in essere, se non attraverso il rapporto contrattuale (durevole) che costituisce la sua naturale conseguenza, anche se non la sua continuazione (cfr. ex multis, T.A.R. per la Sardegna, Sez. II, 13.02.2023, n. 83; T.A.R. per il Piemonte, sez. III, 11.04.2025, n. 635).
7. I motivi primi e secondo devono essere, dunque, rigettati.
8. Non è, infine, accoglibile il terzo motivo concernente il mancato rispetto delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10- bis della legge n. 241/1990.
9. Come illustrato dalla stessa citata giurisprudenza in ordine alla natura istantanea dell’ammonimento, la fattispecie ricade sotto l'egida dell'art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, perché l'Autorità di pubblica sicurezza non dispone di alcun margine di discrezionalità, con la conseguenza che l'eventuale partecipazione del signor -OMISSIS-al procedimento, non avrebbe spiegato alcuna influenza sul contenuto dell'atto.
Di conseguenza, i vizi censurati dal ricorrente, ossia l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, “ sono insuscettibili di determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, non essendo ipotizzabile una decisione diversa rispetto a quella in concreto adottata (precisandosi che, nella specie, non opera l'art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, il quale esclude la sanabilità della violazione dell'art. 10-bis per i soli provvedimenti discrezionali) ” (cfr. T.A.R. per la Liguria, sez. I, n. 826 del 2014, che richiama in argomento cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2022, n. 7993; Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2022, n. 4750; Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1123; Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2019, n. 8638; Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2019, n. 2052; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2855).
10. Da qui l’infondatezza del terzo motivo.
11. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI VI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
IC EP SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC EP SO | NI VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.