Art. 3.
Chiunque trasgredisce un ordine legalmente dato dalla autorita' competente in esecuzione dell'articolo precedente, soggiace alle pene sancite dall' articolo 434 del Codice penale .
Chiunque trasgredisce un ordine legalmente dato dalla autorita' competente in esecuzione dell'articolo precedente, soggiace alle pene sancite dall' articolo 434 del Codice penale .