Articolo 1 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1484
Articolo 2
Versione
14 novembre 1962
Art. 1.
L' articolo 1, n. 2), della legge 12 luglio 1956, n. 735 , come risulta modificato dall' articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240 , e' sostituito dal seguente:
"2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonche' quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigui, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo della, nonche' per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti".
Entrata in vigore il 14 novembre 1962