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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601/2022 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarla Parte_1 C.F._1
Domenicale, elettivamente domiciliata come in atti;
- attore -
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...],
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2.1.2023, ha allegato che la convenuta era Parte_1 coniuge di e che ella è, invece, figlia di nata da un precedente matrimonio Persona_1 Persona_1 dello stesso.
L'attrice ha allegato che, a mezzo rogito in data 09.06.1986, nr. 40884 di Rep. Dott. Persona_2
Notaio in Adria (Ro), registrato il 17.06.1986 al nr. 1223 Serie 1E, e Controparte_2 Controparte_3 cedevano ai signori e in ragione di 2/3, ed alla signora Controparte_1 Persona_1 Pt_1 in ragione di 1/3, i fabbricati adibiti ad abitazione e magazzino, con annessa area cortiliva di
[...] pertinenza dei fabbricati, sito il tutto in Comune di Taglio di Po (Ro), via G. Garibaldi, distinto, all'epoca, come segue: “N.C.E.U. partita 1829 – Fg. 24, mn. 279/1 via Garibaldi P.T. 1° Cat. A/7 cl. U, vani 8,5, RCL 1445; Fg. 24, m.n. 279/2 via Garibaldi P.T. cat. C/2 cl. 2, m2 24, RCL 153; Fg. 24, m.n.
415/1 via Garibaldi P.T. Cat. C/6 cl. 2, m2 131, RCL 655; Fg. 24, m.n. 415/2 via Garibaldi P.T. Cat.
1 C/6, cl. 2, m2 34 RCL 217; Catasto Terreni Partita 3191, Fg. 24, m.n. 279 (ex 52/b) are 20.00 RDL
16,00 RAL 6,00, fra i confini: a nord ad est strada, a sud , ad ovest Parte_2 Per_3 Parte_2
(Cfr. Doc. 01 – Nota di trascrizione). Nel corso dell'anno 2010, in esito a procedimento di espropriazione, l'area subiva una restrizione, rimanendo dall'epoca nell'attuale estensione (Cfr. Doc.
02 – Nota trascrizione).
L'istante ha, poi, precisato che, il 29.9.2014, è venuto a mancare, lasciando quali eredi la Persona_1 coniuge, ossia la convenuta e la figlia, corrispondente all'attrice, così che, Controparte_1
l'intero compendio di cui era proprietario, unitamente alle due eredi e per la quota pari a 2/6, è stato devoluto alle stesse;
dunque, a seguito dell'apertura della successione, l'intero compendio era suddiviso in parti uguali (1/2 ciascuna) tra e aggiungendosi alla loro quota Controparte_1 Parte_1 quella pervenuta a seguito del decesso di Persona_1
Pertanto, l'attrice ha allegato che le parti le parti sono titolari, in pari quota, del compendio così rubricato al N.C.E.U. del - Sez. Urb. TP, Fg. 24, part. 279, sub 1 Parte_3
(particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Taglio di Po Fg. 24, Part. 279), rendita €
790,18=, Cat. A/7, Cl. U, Cons. 8,5 vani;
- Sez. Urb. TP, Fg. 24, part. 279, sub 2 (particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Taglio di Po Fg. 24, Part. 279), rendita € 75,61=, Cat.
C/6, Cons. 27 m2; - Sez. Urb. TP, Fg. 24, part. 279, sub 3 (particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Taglio di Po Fg. 24, Part. 279), rendita € 202,97=, Cl. 2, Cat. C/2, Cons. 131 m2; - Sez.
Urb. TP, Fg. 24, part. 279, sub 4 (particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Taglio di
Po Fg. 24, Part. 279), rendita € 107,11=, Cat. C/6, Cl. 2, Cons. 34 m2.
La ha evidenziato di avere in più occasioni tentato di addivenire ad uno scioglimento concordato Per_1 della comunione, tuttavia invano.
Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti, in particolare comprovanti la titolarità del diritto di proprietà (cfr. doc. depositati in data 21.9.2023), nonché mediante C.T.U..
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha depositato:
- attestazione trascrizione della domanda giudiziale;
- relazione ventennale notarile a firma del Notaio;
Per_4
- copia integrale atti di provenienza, ossia l'atto di compravendita;
- dichiarazione di successione (cfr. doc. depositati in data 21.9.2023).
2 Dall'esame di tali documenti, il Tribunale reputa che l'attrice abbia effettivamente fornito prova della titolarità del diritto di proprietà con riferimento agli immobili oggetto di domanda, rispetto al quale, peraltro, si è avuto ulteriore riscontro all'esito delle operazioni peritali.
2.1 Tuttavia, va dato conto di quanto evidenziato dal C.T.U. nominato, il quale, nell'espletamento dell'attività svolta, non ha avuto concreta possibilità di esaminare approfonditamente l'immobile, a causa delle condotte ostative poste in essere dalla convenuta, che ha impedito l'accesso.
A tal proposito, nell'elaborato peritale si legge: “Il giorno 02 maggio 2024, alle ore 10,10 circa, si è effettuato il 1° sopralluogo presso l'immobile oggetto di causa, sito in Taglio di Po (RO), Via G.
Garibaldi n. 240, ma con esito negativo in quanto non è stato possibile accedere al suddetto fabbricato perché la sig.ra , comproprietaria occupante dell'immobile, non si è fatta trovare Controparte_1 presso lo stesso. Nell'occasione erano presenti, oltre al sottoscritto C.T.U., l'ausiliario, Geom.
[...]
e l'Avv. Giancarla Domenicale, procuratrice di parte attorea, la quale ci comunicava che la Per_5 raccomandata inviata alla SI.ra , riguardante la comunicazione della data del sopralluogo, Pt_4 non era mai stata ritirata (v. Verbale N.
2 - Allegato D – Documentazione Varia). Il giorno 07 maggio
2024, con istanza di differimento del termine per le operazioni peritali e accesso forzoso, si chiedeva
l'autorizzazione al G.I. Dott. Nicola DEL VECCHIO di poter accedere anche forzosamente sull'immobile oggetto di perizia. Il G.I. autorizzava solamente la richiesta di proroga dei termini per il deposito dell'elaborato peritale (v. Istanza - Allegato D – Documentazione Varia). Il giorno 01 agosto
2024, alle ore 15:00, si è eseguito il 2° sopralluogo presso l'immobile oggetto di causa, erano presenti oltre al sottoscritto CTU, l'Ausiliario Geom. l'Avv. Giancarla Domenicale, legale di Persona_5 parte attrice, la SI.ra , parte attrice, assieme al marito, SI. e la Parte_1 Parte_5
SI.ra , parte convenuta. Anche in questo caso non è stato possibile accedere Parte_6 all'interno dell'immobile in quanto la ricorrente, SI.ra , si rifiutava, anche in Controparte_4 modo al quanto bellicoso, di farci accedere all'interno dell'immobile. Il sottoscritto CTU assieme all'Ausiliario hanno pertanto eseguito solamente una ispezione esterna al compendio immobiliare, accompagnati dalle forze dell'ordine chiamate dall'Avv. Giancarla Domenicale a causa del comportamento ostile della convenuta (v. Verbale N.
3 - Allegato D – Documentazione Varia)” (cfr. elaborato peritale, pag. 5 e 6, depositato il 16.4.2025).
Con riferimento alla ritenuta impossibilità di disporre l'accesso forzoso, vale richiamare l'ordinanza già pronunciata in data 7.5.2024, con la quale si è evidenziato che:
- lo scrivente non ha possibilità di avvalersi delle facoltà specifiche riconosciute al giudice dell'esecuzione;
3 - questo giudicante, in assenza di facoltà espressamente riconosciuta dalla legge, non possa in alcun modo disporre od autorizzare l'accesso forzoso all'immobile;
- appare necessario il consenso della parte per l'accesso all'immobile e che tanto si ricavi dal combinato disposto dell'art. 118 c.p.c. e dell'art. 14 Cost.;
- in particolare, dall'art. 118 c.p.c. si desume come anche l'ordine di ispezione presuppone il consenso della parte per la sua esecuzione;
- nel caso di specie la parte ricorrente è comproprietaria dell'immobile.
2.2 Ad ogni buon conto, il C.t.u. nominato è stato comunque in grado di compiere delle valutazioni sulla scorta di quanto esaminato e dei documenti acquisiti.
Dunque, il C.t.u., individuati e descritti sommariamente gli immobili, ha evidenziato che “non essendo stato possibile effettuare il sopralluogo all'interno dei fabbricati, per le motivazioni descritte al punto
2, non è stato possibile verificare le seguenti caratteristiche dell'immobile: destinazione d'uso dei locali;
superfici ed altezze dei locali;
materiali costruttivi dei locali interni;
grado di finiture dei locali;
stato di manutenzione dei locali;
impianti tecnologici: tipologia e stato manutentivo” (cfr. elaborato peritale, pag. 16, depositato il 16.4.2025).
Inoltre, con riferimento ai requisiti che ne garantiscano o meno la legittimità urbanistica e la commerciabilità, il C.t.u. ha precisato: “L'immobile è costituito da una parte ad uso rurale e una parte ad uso residenziale, autorizzato con:
- Pratica N° 1 del 12/01/1971, nell'occasione è stato costruito il capannone e le sole fondazioni della casa;
- Pratica N° 51 del 13/05/1975, variante della precedente, è stata terminata la costruzione della casa.
Il costruito presenta delle difformità parziali e sostanziali eseguite in variante mai presentata. Non avendo potuto fare un sopralluogo nei locali degli immobili, ma solo una visione esterna, si ipotizza che sia possibile sanarle, attraverso una S.C.I.A. IN SANATORIA Art. 34-TER, regolarizzando gli immobili sopradescritti.
Sono da verificare tutte le dimensioni in pianta e le altezze.
Le difformità riscontrate a vista sono:
- Modifica della copertura e prospettiche nelle aperture del capannone;
- Nell'abitazione il piano terra è stato chiuso creando nuovi locali a differenza di quanto autorizzato che lo raffigura come porticato;
- Modifiche prospettiche di vario tipo nell'abitazione;
- Verificare le altezze di entrambi gli edifici ed il corretto posizionamento in mappa catastale;
4 - Gli immobili ricadono, secondo il vigente Piano degli Interventi var.4 del Comune di Taglio di Po, nella zona C1-1 dove è previsto un lotto minimo di mq 500,00, indice di edificabilità 0,80 mc/mq e altezza massima del fabbricato pari a ml 8.50. Pertanto, essendo il paino terra dell'abitazione autorizzato come portico, il volume è da intendersi assentito, ed essendo stato chiuso e realizzati locali abitabili si ipotizza possa essere sanato;
- Le distanze dai confini sono ampie per l'abitazione, mentre per il capannone risulta spostato rispetto quanto autorizzato nella planimetria di progetto;
- Nel prospetto nord del capannone vi è un volume realizzato in muratura sempre ad uso magazzino.
Per quanto sopra esposto SI DICHIARA LA NON COMMERCIABILITA' DELL'IMMOBILE” (cfr. elaborato peritale, pag. 16 e 17, depositato il 16.4.2025).
E ancora, il C.t.u. ha anche precisato “Per quanto sopra descritto SI DICHIARA LA NON
CONFORMITA' CATASTALE. Pertanto, non è possibile rilasciare attestazione di conformità
Urbanistica e Catastale. Per rispondere a questa parte del quesito serve obbligatoriamente effettuare un sopralluogo all'interno dei fabbricati, così da permettere di eseguire un rilievo plani-volumetrico dello stato di fatto e compararlo, poi, con la documentazione presente in atti pubblici presso l'U.T.C. di
Taglio di Po e dell'Agenzia delle Entrate – Territorio (ex Catasto)” (cfr. elaborato peritale, pag. 17, depositato il 16.4.2025).
2.3 Vale evidenziare che, a seguito della presentazione delle osservazioni alla bozza da parte dell'attrice, il C.t.u. ha provveduto a reperire la Concessione Edilizia in Sanatoria N. 25/C del
02/08/1987, Prot. N. 2920/87, intestata a e non tenuta Controparte_3 Controparte_2 inizialmente in considerazione nella redazione dell'elaborato peritale.
Ciò posto, il C.t.u. ha comunque evidenziato che: “Alla luce di questa nuova documentazione acquisita, si è provveduto ad effettuare la verifica documentale prendendo a confronto tutti i documenti presenti nella Concessione di Sanatoria, con le Planimetrie Catastali presenti in atti, dalla data del 17/03/1975.
Da tale confronto si sono riscontrate le seguenti difformità:
ABITAZIONE
- Nella planimetria Catastale (F. 24, Part. 279, Sub. 1) non è stata indicata la presenza di una scala a chiocciola secondaria, posta esternamente nel prospetto ovest, indicata invece nelle planimetrie allegate alla Concessione di Sanatoria;
- Non sono indicate nelle planimetrie allegate alla Concessione di Sanatoria le quote delle finestre, pertanto non è possibile verificarne il posizionamento e la superficie aero-illuminante delle stesse;
- La destinazione d'uso di alcuni locali al piano terra dell'abitazione risulta diversa tra le planimetrie
Catastali e quelle Urbanistiche.
5
CP_5
- Nella planimetria Urbanistica della Concessione di Sanatoria del magazzino, p.t., è indicata una porta di collegamento tra il magazzino ed il garage non indicata sulle planimetrie catastali (F. 24,
Part. 279, Sub. 3);
- Sempre nella planimetria Urbanistica della Concessione Edilizia in Sanatoria è presente una diversa sagoma in pianta (rientro del garage rispetto al magazzino) che non è stata indicata nella planimetria
Catastale (F. 24, Part. 279, Sub. 3).
Per quanto sopra riportato, sempre a risposta delle osservazioni dell'Avv. DOOMENICALE, si evidenzia che finché non viene effettuato un regolare sopralluogo sull'immobile, al fine di effettuare un dettagliato rilievo plani-volumetrico dello stesso, non sarà possibile mettere a confronto la documentazione Urbanistica e Catastale con lo stato di fatto dell'immobile per giungere poi alla dichiarazione di conformità Catastale ed Urbanistica. Dichiarazione assolutamente necessaria ai fini della commerciabilità dell'immobile stesso. Inoltre, il sopralluogo come già indicato sulla bozza di perizia, è necessaria anche per poter verificare le finiture ed il grado di vetustà dello stesso, parametri questi necessari per calcolare il più Probabile Valore di Mercato del compendio immobiliare oggetto della presente procedura, ritornando a quanto già dettagliatamente descritto nella bozza di perizia”
(cfr. elaborato peritale, risposta alle osservazioni, pag. 24 e 25, depositato il 16.4.2025).
Dunque, anche alla luce delle osservazioni e della documentazione acquisita, il C.t.u. ha ritenuto di confermare le conclusioni cui è pervenuto, dalle quali non v'è ragione di discostarsi.
2.4 Ebbene, tanto premesso si osserva che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla commerciabilità dei beni in caso di abusi non gravi, ha affermato:
- in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 l. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso (Cassazione civile sez. II, 14/05/2018, n.11659; cfr. anche Cass. n. 20258 del 18/09/2009 e Cass. 8081/14);
- “in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c., a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità
6 rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica, come nel caso del recesso del P. , non sia stata ancora definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso
(cfr. Cass. 8081/2012; id. 11659/2018)”(cfr. Cass. 23 novembre 2020, n. 26558);
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, è nulla, in ogni caso e indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato (Cassazione civile sez. II,
05/02/2020, n.2675).
A questo punto, vale precisare che le disposizioni che comminano la sanzione della nullità sono due:
- l'art. 40, comma 2, legge n. 47/1985, relativo ai fabbricati costruiti prima del 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 47/1985);
- l'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, con cui è stato adottato il Testo Unico in materia edilizia (che ha abrogato e sostituito l'articolo 17 della legge n. 47/1985), relativo ai fabbricati costruiti dopo il 17 marzo 1985.
A tal proposito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che la nullità prevista dalle suddette disposizioni deve qualificarsi come nullità "testuale", rientrante nell'alveo dell'articolo 1418, terzo comma, cod. civ. e sanzione che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, attesa la mancata inclusione in tali atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile a quell'immobile. Dunque, se nell'atto vi è la dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile al bene immobile, il contratto è valido a prescindere dalla conformità o dalla difformità della costruzione al titolo menzionato (Cass. Sez. Un., n. 8230/2019).
Con riferimento alle norme sopra citate, si rileva che esse differiscono non solo per il diverso ambito applicativo dovuto alla collocazione temporale degli abusi edilizi, ma anche per la diversa formulazione utilizzata dal legislatore, da cui nasce la questione sottoposta alle Sezioni Unite
25021/2019.
Infatti, la prima disposizione, nel prevedere la sanzione della nullità, fa riferimento, genericamente, agli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi solo quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, mentre l'articolo 46 fa espresso riferimento anche agli atti tra vivi aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione di diritti reali.
7 Proprio questa mancanza di coincidenza tra il testo delle due disposizioni aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a concludere per la 'non nullità' degli atti di scioglimento della comunione
(ordinaria o ereditaria) relativa a edifici abusivi, non sanati, realizzati prima del 17 marzo 1985 (Cass. sent. n. 14764/2005).Si riteneva, in altri termini, che solo l'articolo 46 D.P.R. n. 380/2001 fosse applicabile agli atti di scioglimento della comunione e non anche l'articolo 40, secondo comma, L. n.
47/1985. La conseguenza di tale premessa era che nessuna nullità poteva essere comminata per gli atti di scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativi a edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge del 1985.
A diversa e non corrispondente conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con la pronuncia n. 25021/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 40, comm. 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".
In particolare, le Sezioni Unite hanno specificato che: “In definitiva, va preso atto che la L. n. 47 del
1985, art. 40, comma 2, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46 del D.P.R. n. 380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto). Nulla autorizza
a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità, considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2; nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.Alla stregua di quanto sopra, deve concludersi che la L. n.
47 del 1985, art. 40, comma 2, è applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione”.
2.5 Ebbene, nella fattispecie in esame, trattasi di scioglimento di una comunione pro indiviso, rispetto alla quale anche i principi in tema di trasferibilità del bene devono essere adattati alla peculiarità del caso, come ritenuto da Sezioni Unite con la citata sentenza 25021/2019: "quando sia proposta
8 domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
In definitiva, la presenza di irregolarità amministrative, che rendono non commerciabile il compendio immobiliare in comunione, costituisce circostanza ostativa alla relativa divisione, anche qualora richiesta in sede giudiziale (Cfr. anche Corte appello Firenze sez. III, 02/03/2023, n.434, in ww.deiure.it; Corte appello Roma sez. III, 06/04/2020, n.1913 in ww.deiure.it).
La pronuncia giudiziale di scioglimento della divisione, invero, avendo funzione suppletiva di quella negoziale, incontra i medesimi limiti di quest'ultima; al contrario opinando, si finirebbe per attribuire alla prima una funzione elusiva delle norme imperative che governano la seconda. Ciò poiché la pronuncia giudiziale ha sempre natura costitutiva, con effetti traslativi vietati, nel caso di specie, dal combinato disposto di cui agli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985.
Da ciò discende che l'immobile è destinato a rimanere in comunione fin quando l'abuso non è sanato o demolito.
Nel caso di specie, neppure risulta percorribile la possibilità della divisione parziale dell'asse ereditario, con esclusione dell'edificio abusivo che ne faccia parte, posto che l'unico bene riferibile all'asse ereditario è proprio quello connotato dalle sopra descritte irregolarità.
2.6 A ciò si aggiunga la peculiarità del caso in esame, atteso che il negato accesso all'immobile, determinato dalla condotta della convenuta contumace, ha sostanzialmente impedito al C.t.u. di svolgere in concreto un controllo sulla regolarità edilizia del fabbricato, il quale, dunque, non ha potuto fornire una completa risposta al quesito sottopostogli, non essendo stato possibile verificare neppure la regolarità formale, come enunciata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8230 del 22/03/2019.
In altri termini, non è possibile escludere che vi sia un totale difetto di esistenza di titoli abilitativi rispetto all'immobile od a parte di esso, non avendo avuto il C.t.u. possibilità di verificare in concreto la conformazione dello stesso.
Dunque, in difetto di una condizione dell'azione, la domanda va dichiarata inammissibile.
9 3. Per quanto concerne le spese di lite, questo giudicante reputa potersi condannare, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., la parte resistente al pagamento delle spese di lite con riferimento alla fase istruttoria e decisionale, in quanto, sebbene la convenuta non sia soccombente in senso tecnico, ha comunque trasgredito al dovere di cui all'articolo 88 c.p.c., causando all'altra parte la necessità di sostenere le spese relative a tali fasi.
In particolare, è sufficiente evidenziare come la convenuta, pure rimasta contumace, ha sostanzialmente impedito il completo espletamento delle operazioni peritali, determinando il proliferare dei costi e dei tempi della fase istruttoria e decisionale.
Dette spese vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 27.10.2025, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, per le medesime ragioni sopra meglio espresse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite relative alla fase istruttoria e decisionale, liquidate in euro 4.962,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al
15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 27.10.2025, definitivamente in capo alla convenuta . Controparte_1
Così deciso in Rovigo, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601/2022 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarla Parte_1 C.F._1
Domenicale, elettivamente domiciliata come in atti;
- attore -
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...],
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2.1.2023, ha allegato che la convenuta era Parte_1 coniuge di e che ella è, invece, figlia di nata da un precedente matrimonio Persona_1 Persona_1 dello stesso.
L'attrice ha allegato che, a mezzo rogito in data 09.06.1986, nr. 40884 di Rep. Dott. Persona_2
Notaio in Adria (Ro), registrato il 17.06.1986 al nr. 1223 Serie 1E, e Controparte_2 Controparte_3 cedevano ai signori e in ragione di 2/3, ed alla signora Controparte_1 Persona_1 Pt_1 in ragione di 1/3, i fabbricati adibiti ad abitazione e magazzino, con annessa area cortiliva di
[...] pertinenza dei fabbricati, sito il tutto in Comune di Taglio di Po (Ro), via G. Garibaldi, distinto, all'epoca, come segue: “N.C.E.U. partita 1829 – Fg. 24, mn. 279/1 via Garibaldi P.T. 1° Cat. A/7 cl. U, vani 8,5, RCL 1445; Fg. 24, m.n. 279/2 via Garibaldi P.T. cat. C/2 cl. 2, m2 24, RCL 153; Fg. 24, m.n.
415/1 via Garibaldi P.T. Cat. C/6 cl. 2, m2 131, RCL 655; Fg. 24, m.n. 415/2 via Garibaldi P.T. Cat.
1 C/6, cl. 2, m2 34 RCL 217; Catasto Terreni Partita 3191, Fg. 24, m.n. 279 (ex 52/b) are 20.00 RDL
16,00 RAL 6,00, fra i confini: a nord ad est strada, a sud , ad ovest Parte_2 Per_3 Parte_2
(Cfr. Doc. 01 – Nota di trascrizione). Nel corso dell'anno 2010, in esito a procedimento di espropriazione, l'area subiva una restrizione, rimanendo dall'epoca nell'attuale estensione (Cfr. Doc.
02 – Nota trascrizione).
L'istante ha, poi, precisato che, il 29.9.2014, è venuto a mancare, lasciando quali eredi la Persona_1 coniuge, ossia la convenuta e la figlia, corrispondente all'attrice, così che, Controparte_1
l'intero compendio di cui era proprietario, unitamente alle due eredi e per la quota pari a 2/6, è stato devoluto alle stesse;
dunque, a seguito dell'apertura della successione, l'intero compendio era suddiviso in parti uguali (1/2 ciascuna) tra e aggiungendosi alla loro quota Controparte_1 Parte_1 quella pervenuta a seguito del decesso di Persona_1
Pertanto, l'attrice ha allegato che le parti le parti sono titolari, in pari quota, del compendio così rubricato al N.C.E.U. del - Sez. Urb. TP, Fg. 24, part. 279, sub 1 Parte_3
(particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Taglio di Po Fg. 24, Part. 279), rendita €
790,18=, Cat. A/7, Cl. U, Cons. 8,5 vani;
- Sez. Urb. TP, Fg. 24, part. 279, sub 2 (particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Taglio di Po Fg. 24, Part. 279), rendita € 75,61=, Cat.
C/6, Cons. 27 m2; - Sez. Urb. TP, Fg. 24, part. 279, sub 3 (particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Taglio di Po Fg. 24, Part. 279), rendita € 202,97=, Cl. 2, Cat. C/2, Cons. 131 m2; - Sez.
Urb. TP, Fg. 24, part. 279, sub 4 (particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Taglio di
Po Fg. 24, Part. 279), rendita € 107,11=, Cat. C/6, Cl. 2, Cons. 34 m2.
La ha evidenziato di avere in più occasioni tentato di addivenire ad uno scioglimento concordato Per_1 della comunione, tuttavia invano.
Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti, in particolare comprovanti la titolarità del diritto di proprietà (cfr. doc. depositati in data 21.9.2023), nonché mediante C.T.U..
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha depositato:
- attestazione trascrizione della domanda giudiziale;
- relazione ventennale notarile a firma del Notaio;
Per_4
- copia integrale atti di provenienza, ossia l'atto di compravendita;
- dichiarazione di successione (cfr. doc. depositati in data 21.9.2023).
2 Dall'esame di tali documenti, il Tribunale reputa che l'attrice abbia effettivamente fornito prova della titolarità del diritto di proprietà con riferimento agli immobili oggetto di domanda, rispetto al quale, peraltro, si è avuto ulteriore riscontro all'esito delle operazioni peritali.
2.1 Tuttavia, va dato conto di quanto evidenziato dal C.T.U. nominato, il quale, nell'espletamento dell'attività svolta, non ha avuto concreta possibilità di esaminare approfonditamente l'immobile, a causa delle condotte ostative poste in essere dalla convenuta, che ha impedito l'accesso.
A tal proposito, nell'elaborato peritale si legge: “Il giorno 02 maggio 2024, alle ore 10,10 circa, si è effettuato il 1° sopralluogo presso l'immobile oggetto di causa, sito in Taglio di Po (RO), Via G.
Garibaldi n. 240, ma con esito negativo in quanto non è stato possibile accedere al suddetto fabbricato perché la sig.ra , comproprietaria occupante dell'immobile, non si è fatta trovare Controparte_1 presso lo stesso. Nell'occasione erano presenti, oltre al sottoscritto C.T.U., l'ausiliario, Geom.
[...]
e l'Avv. Giancarla Domenicale, procuratrice di parte attorea, la quale ci comunicava che la Per_5 raccomandata inviata alla SI.ra , riguardante la comunicazione della data del sopralluogo, Pt_4 non era mai stata ritirata (v. Verbale N.
2 - Allegato D – Documentazione Varia). Il giorno 07 maggio
2024, con istanza di differimento del termine per le operazioni peritali e accesso forzoso, si chiedeva
l'autorizzazione al G.I. Dott. Nicola DEL VECCHIO di poter accedere anche forzosamente sull'immobile oggetto di perizia. Il G.I. autorizzava solamente la richiesta di proroga dei termini per il deposito dell'elaborato peritale (v. Istanza - Allegato D – Documentazione Varia). Il giorno 01 agosto
2024, alle ore 15:00, si è eseguito il 2° sopralluogo presso l'immobile oggetto di causa, erano presenti oltre al sottoscritto CTU, l'Ausiliario Geom. l'Avv. Giancarla Domenicale, legale di Persona_5 parte attrice, la SI.ra , parte attrice, assieme al marito, SI. e la Parte_1 Parte_5
SI.ra , parte convenuta. Anche in questo caso non è stato possibile accedere Parte_6 all'interno dell'immobile in quanto la ricorrente, SI.ra , si rifiutava, anche in Controparte_4 modo al quanto bellicoso, di farci accedere all'interno dell'immobile. Il sottoscritto CTU assieme all'Ausiliario hanno pertanto eseguito solamente una ispezione esterna al compendio immobiliare, accompagnati dalle forze dell'ordine chiamate dall'Avv. Giancarla Domenicale a causa del comportamento ostile della convenuta (v. Verbale N.
3 - Allegato D – Documentazione Varia)” (cfr. elaborato peritale, pag. 5 e 6, depositato il 16.4.2025).
Con riferimento alla ritenuta impossibilità di disporre l'accesso forzoso, vale richiamare l'ordinanza già pronunciata in data 7.5.2024, con la quale si è evidenziato che:
- lo scrivente non ha possibilità di avvalersi delle facoltà specifiche riconosciute al giudice dell'esecuzione;
3 - questo giudicante, in assenza di facoltà espressamente riconosciuta dalla legge, non possa in alcun modo disporre od autorizzare l'accesso forzoso all'immobile;
- appare necessario il consenso della parte per l'accesso all'immobile e che tanto si ricavi dal combinato disposto dell'art. 118 c.p.c. e dell'art. 14 Cost.;
- in particolare, dall'art. 118 c.p.c. si desume come anche l'ordine di ispezione presuppone il consenso della parte per la sua esecuzione;
- nel caso di specie la parte ricorrente è comproprietaria dell'immobile.
2.2 Ad ogni buon conto, il C.t.u. nominato è stato comunque in grado di compiere delle valutazioni sulla scorta di quanto esaminato e dei documenti acquisiti.
Dunque, il C.t.u., individuati e descritti sommariamente gli immobili, ha evidenziato che “non essendo stato possibile effettuare il sopralluogo all'interno dei fabbricati, per le motivazioni descritte al punto
2, non è stato possibile verificare le seguenti caratteristiche dell'immobile: destinazione d'uso dei locali;
superfici ed altezze dei locali;
materiali costruttivi dei locali interni;
grado di finiture dei locali;
stato di manutenzione dei locali;
impianti tecnologici: tipologia e stato manutentivo” (cfr. elaborato peritale, pag. 16, depositato il 16.4.2025).
Inoltre, con riferimento ai requisiti che ne garantiscano o meno la legittimità urbanistica e la commerciabilità, il C.t.u. ha precisato: “L'immobile è costituito da una parte ad uso rurale e una parte ad uso residenziale, autorizzato con:
- Pratica N° 1 del 12/01/1971, nell'occasione è stato costruito il capannone e le sole fondazioni della casa;
- Pratica N° 51 del 13/05/1975, variante della precedente, è stata terminata la costruzione della casa.
Il costruito presenta delle difformità parziali e sostanziali eseguite in variante mai presentata. Non avendo potuto fare un sopralluogo nei locali degli immobili, ma solo una visione esterna, si ipotizza che sia possibile sanarle, attraverso una S.C.I.A. IN SANATORIA Art. 34-TER, regolarizzando gli immobili sopradescritti.
Sono da verificare tutte le dimensioni in pianta e le altezze.
Le difformità riscontrate a vista sono:
- Modifica della copertura e prospettiche nelle aperture del capannone;
- Nell'abitazione il piano terra è stato chiuso creando nuovi locali a differenza di quanto autorizzato che lo raffigura come porticato;
- Modifiche prospettiche di vario tipo nell'abitazione;
- Verificare le altezze di entrambi gli edifici ed il corretto posizionamento in mappa catastale;
4 - Gli immobili ricadono, secondo il vigente Piano degli Interventi var.4 del Comune di Taglio di Po, nella zona C1-1 dove è previsto un lotto minimo di mq 500,00, indice di edificabilità 0,80 mc/mq e altezza massima del fabbricato pari a ml 8.50. Pertanto, essendo il paino terra dell'abitazione autorizzato come portico, il volume è da intendersi assentito, ed essendo stato chiuso e realizzati locali abitabili si ipotizza possa essere sanato;
- Le distanze dai confini sono ampie per l'abitazione, mentre per il capannone risulta spostato rispetto quanto autorizzato nella planimetria di progetto;
- Nel prospetto nord del capannone vi è un volume realizzato in muratura sempre ad uso magazzino.
Per quanto sopra esposto SI DICHIARA LA NON COMMERCIABILITA' DELL'IMMOBILE” (cfr. elaborato peritale, pag. 16 e 17, depositato il 16.4.2025).
E ancora, il C.t.u. ha anche precisato “Per quanto sopra descritto SI DICHIARA LA NON
CONFORMITA' CATASTALE. Pertanto, non è possibile rilasciare attestazione di conformità
Urbanistica e Catastale. Per rispondere a questa parte del quesito serve obbligatoriamente effettuare un sopralluogo all'interno dei fabbricati, così da permettere di eseguire un rilievo plani-volumetrico dello stato di fatto e compararlo, poi, con la documentazione presente in atti pubblici presso l'U.T.C. di
Taglio di Po e dell'Agenzia delle Entrate – Territorio (ex Catasto)” (cfr. elaborato peritale, pag. 17, depositato il 16.4.2025).
2.3 Vale evidenziare che, a seguito della presentazione delle osservazioni alla bozza da parte dell'attrice, il C.t.u. ha provveduto a reperire la Concessione Edilizia in Sanatoria N. 25/C del
02/08/1987, Prot. N. 2920/87, intestata a e non tenuta Controparte_3 Controparte_2 inizialmente in considerazione nella redazione dell'elaborato peritale.
Ciò posto, il C.t.u. ha comunque evidenziato che: “Alla luce di questa nuova documentazione acquisita, si è provveduto ad effettuare la verifica documentale prendendo a confronto tutti i documenti presenti nella Concessione di Sanatoria, con le Planimetrie Catastali presenti in atti, dalla data del 17/03/1975.
Da tale confronto si sono riscontrate le seguenti difformità:
ABITAZIONE
- Nella planimetria Catastale (F. 24, Part. 279, Sub. 1) non è stata indicata la presenza di una scala a chiocciola secondaria, posta esternamente nel prospetto ovest, indicata invece nelle planimetrie allegate alla Concessione di Sanatoria;
- Non sono indicate nelle planimetrie allegate alla Concessione di Sanatoria le quote delle finestre, pertanto non è possibile verificarne il posizionamento e la superficie aero-illuminante delle stesse;
- La destinazione d'uso di alcuni locali al piano terra dell'abitazione risulta diversa tra le planimetrie
Catastali e quelle Urbanistiche.
5
CP_5
- Nella planimetria Urbanistica della Concessione di Sanatoria del magazzino, p.t., è indicata una porta di collegamento tra il magazzino ed il garage non indicata sulle planimetrie catastali (F. 24,
Part. 279, Sub. 3);
- Sempre nella planimetria Urbanistica della Concessione Edilizia in Sanatoria è presente una diversa sagoma in pianta (rientro del garage rispetto al magazzino) che non è stata indicata nella planimetria
Catastale (F. 24, Part. 279, Sub. 3).
Per quanto sopra riportato, sempre a risposta delle osservazioni dell'Avv. DOOMENICALE, si evidenzia che finché non viene effettuato un regolare sopralluogo sull'immobile, al fine di effettuare un dettagliato rilievo plani-volumetrico dello stesso, non sarà possibile mettere a confronto la documentazione Urbanistica e Catastale con lo stato di fatto dell'immobile per giungere poi alla dichiarazione di conformità Catastale ed Urbanistica. Dichiarazione assolutamente necessaria ai fini della commerciabilità dell'immobile stesso. Inoltre, il sopralluogo come già indicato sulla bozza di perizia, è necessaria anche per poter verificare le finiture ed il grado di vetustà dello stesso, parametri questi necessari per calcolare il più Probabile Valore di Mercato del compendio immobiliare oggetto della presente procedura, ritornando a quanto già dettagliatamente descritto nella bozza di perizia”
(cfr. elaborato peritale, risposta alle osservazioni, pag. 24 e 25, depositato il 16.4.2025).
Dunque, anche alla luce delle osservazioni e della documentazione acquisita, il C.t.u. ha ritenuto di confermare le conclusioni cui è pervenuto, dalle quali non v'è ragione di discostarsi.
2.4 Ebbene, tanto premesso si osserva che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla commerciabilità dei beni in caso di abusi non gravi, ha affermato:
- in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 l. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso (Cassazione civile sez. II, 14/05/2018, n.11659; cfr. anche Cass. n. 20258 del 18/09/2009 e Cass. 8081/14);
- “in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c., a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità
6 rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica, come nel caso del recesso del P. , non sia stata ancora definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso
(cfr. Cass. 8081/2012; id. 11659/2018)”(cfr. Cass. 23 novembre 2020, n. 26558);
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, è nulla, in ogni caso e indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato (Cassazione civile sez. II,
05/02/2020, n.2675).
A questo punto, vale precisare che le disposizioni che comminano la sanzione della nullità sono due:
- l'art. 40, comma 2, legge n. 47/1985, relativo ai fabbricati costruiti prima del 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 47/1985);
- l'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, con cui è stato adottato il Testo Unico in materia edilizia (che ha abrogato e sostituito l'articolo 17 della legge n. 47/1985), relativo ai fabbricati costruiti dopo il 17 marzo 1985.
A tal proposito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che la nullità prevista dalle suddette disposizioni deve qualificarsi come nullità "testuale", rientrante nell'alveo dell'articolo 1418, terzo comma, cod. civ. e sanzione che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, attesa la mancata inclusione in tali atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile a quell'immobile. Dunque, se nell'atto vi è la dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile al bene immobile, il contratto è valido a prescindere dalla conformità o dalla difformità della costruzione al titolo menzionato (Cass. Sez. Un., n. 8230/2019).
Con riferimento alle norme sopra citate, si rileva che esse differiscono non solo per il diverso ambito applicativo dovuto alla collocazione temporale degli abusi edilizi, ma anche per la diversa formulazione utilizzata dal legislatore, da cui nasce la questione sottoposta alle Sezioni Unite
25021/2019.
Infatti, la prima disposizione, nel prevedere la sanzione della nullità, fa riferimento, genericamente, agli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi solo quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, mentre l'articolo 46 fa espresso riferimento anche agli atti tra vivi aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione di diritti reali.
7 Proprio questa mancanza di coincidenza tra il testo delle due disposizioni aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a concludere per la 'non nullità' degli atti di scioglimento della comunione
(ordinaria o ereditaria) relativa a edifici abusivi, non sanati, realizzati prima del 17 marzo 1985 (Cass. sent. n. 14764/2005).Si riteneva, in altri termini, che solo l'articolo 46 D.P.R. n. 380/2001 fosse applicabile agli atti di scioglimento della comunione e non anche l'articolo 40, secondo comma, L. n.
47/1985. La conseguenza di tale premessa era che nessuna nullità poteva essere comminata per gli atti di scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativi a edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge del 1985.
A diversa e non corrispondente conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con la pronuncia n. 25021/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 40, comm. 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".
In particolare, le Sezioni Unite hanno specificato che: “In definitiva, va preso atto che la L. n. 47 del
1985, art. 40, comma 2, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46 del D.P.R. n. 380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto). Nulla autorizza
a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità, considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2; nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.Alla stregua di quanto sopra, deve concludersi che la L. n.
47 del 1985, art. 40, comma 2, è applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione”.
2.5 Ebbene, nella fattispecie in esame, trattasi di scioglimento di una comunione pro indiviso, rispetto alla quale anche i principi in tema di trasferibilità del bene devono essere adattati alla peculiarità del caso, come ritenuto da Sezioni Unite con la citata sentenza 25021/2019: "quando sia proposta
8 domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
In definitiva, la presenza di irregolarità amministrative, che rendono non commerciabile il compendio immobiliare in comunione, costituisce circostanza ostativa alla relativa divisione, anche qualora richiesta in sede giudiziale (Cfr. anche Corte appello Firenze sez. III, 02/03/2023, n.434, in ww.deiure.it; Corte appello Roma sez. III, 06/04/2020, n.1913 in ww.deiure.it).
La pronuncia giudiziale di scioglimento della divisione, invero, avendo funzione suppletiva di quella negoziale, incontra i medesimi limiti di quest'ultima; al contrario opinando, si finirebbe per attribuire alla prima una funzione elusiva delle norme imperative che governano la seconda. Ciò poiché la pronuncia giudiziale ha sempre natura costitutiva, con effetti traslativi vietati, nel caso di specie, dal combinato disposto di cui agli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985.
Da ciò discende che l'immobile è destinato a rimanere in comunione fin quando l'abuso non è sanato o demolito.
Nel caso di specie, neppure risulta percorribile la possibilità della divisione parziale dell'asse ereditario, con esclusione dell'edificio abusivo che ne faccia parte, posto che l'unico bene riferibile all'asse ereditario è proprio quello connotato dalle sopra descritte irregolarità.
2.6 A ciò si aggiunga la peculiarità del caso in esame, atteso che il negato accesso all'immobile, determinato dalla condotta della convenuta contumace, ha sostanzialmente impedito al C.t.u. di svolgere in concreto un controllo sulla regolarità edilizia del fabbricato, il quale, dunque, non ha potuto fornire una completa risposta al quesito sottopostogli, non essendo stato possibile verificare neppure la regolarità formale, come enunciata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8230 del 22/03/2019.
In altri termini, non è possibile escludere che vi sia un totale difetto di esistenza di titoli abilitativi rispetto all'immobile od a parte di esso, non avendo avuto il C.t.u. possibilità di verificare in concreto la conformazione dello stesso.
Dunque, in difetto di una condizione dell'azione, la domanda va dichiarata inammissibile.
9 3. Per quanto concerne le spese di lite, questo giudicante reputa potersi condannare, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., la parte resistente al pagamento delle spese di lite con riferimento alla fase istruttoria e decisionale, in quanto, sebbene la convenuta non sia soccombente in senso tecnico, ha comunque trasgredito al dovere di cui all'articolo 88 c.p.c., causando all'altra parte la necessità di sostenere le spese relative a tali fasi.
In particolare, è sufficiente evidenziare come la convenuta, pure rimasta contumace, ha sostanzialmente impedito il completo espletamento delle operazioni peritali, determinando il proliferare dei costi e dei tempi della fase istruttoria e decisionale.
Dette spese vanno liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 27.10.2025, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, per le medesime ragioni sopra meglio espresse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite relative alla fase istruttoria e decisionale, liquidate in euro 4.962,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al
15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 27.10.2025, definitivamente in capo alla convenuta . Controparte_1
Così deciso in Rovigo, 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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