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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 61342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in proprio e quale l.r.p.t. della , C. F. Parte_1 Controparte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso ai fini C.F._1 del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza SAnia (CF
) e dall'Avv. Caterina Corti (CF ), giusta procura. C.F._2 C.F._3
-opponente
E
con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, Codice Fiscale e numero di Controparte_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , che agisce a mezzo del P.IVA_1
procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Amministratore Delegato, Dott con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n.8, CP_4
Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e Partita IVA: P.IVA_2
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1068629, giusta procura speciale e che nella suindicata qualità di procuratrice speciale, è rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Palomba
C.F. e Rachele Polidori c.f.: giusta procura. C.F._4 C.F._5
-opposto
E
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t. Dott. CP_5 CP_6
, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 50, Codice Fiscale, numero di iscrizione nel
[...]
Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. rappresentata e difesa congiuntamente e P.IVA_3 disgiuntamente dagli Avvocati Giovanni De SA ( ) e TE TU C.F._6
( ), giusta procura. C.F._7
-intervenuta
All'udienza del 11/12/2024, sulle note delle parti, con cui le stesse precisavano le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 14058/2021, in Parte_1
proprio e quale l.r.p.t. della , chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, volere, in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo n. 14058/2021 del 28.07.2021 – RG
46734/2021, notificato in data 03.09.2021 per tutti i motivi di cui alla premessa della presente opposizione, ovvero, in via principale e preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale così come dedotta, nel merito, si insiste per l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
L'opponente ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito dedotto in quanto fondato su fatture che hanno come data di scadenza il periodo che va dal 07/11/2013 (data di scadenza della prima fattura) al 03/06/2014 (data di scadenza dell'ultima fattura). I relativi crediti si sarebbero prescritti definitivamente il 03/06/2019 a fronte dell'invio della raccomandata A/R il giorno 24/12/2019. Conseguentemente, l'operazione di cartolarizzazione e cessione del credito da a del 07/06/2019 e la successiva pubblicazione in Gazzetta Controparte_7 Controparte_2
Ufficiale avrebbero avuto ad oggetto crediti oramai prescritti o prossimi alla prescrizione.
Nel merito ha contestato: i) l'idoneità delle fatture, in quanto atti unilaterali, a costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite e che le stesse sarebbero riferite a periodi temporali postumi alla cancellazione della dal Registro delle Imprese;
ii) ha Controparte_1 contestato che l'odierna opposta, in virtù del beneficio di preventiva escussione, avrebbe dovuto procedere prima all'escussione della . Ha rilevato, inoltre, il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva in relazione alle fatture recanti nell'intestazione Parte_2
”, partita IVA e il Codice LE , con un debito
[...] P.IVA_4 C.F._8
residuo pari a euro 432,90 per le fatture restanti aventi quale intestatario Parte_1
.
[...] Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio che, nel Controparte_2
contestare la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: ▪ In via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n. 14058/2021 (R.G. 46734/2021), emesso dal Tribunale di Roma in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. ▪ Nel Merito: • Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal sig.
, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI Parte_1
CAMBRIA SNC cancellata e, per l'effetto, • Confermare l'ingiunzione di pagamento n. 14058/2021
(R.G. 46734/2021), emessa dal Tribunale di Roma, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
• Accertare e dichiarare che il sig. sig. , nella qualità di socio Parte_1
illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI CAMBRIA SNC cancellata è comunque debitore dell'importo di euro € 6.247,08 oltre interessi di mora maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto • Condannare il sig. , nella qualità Parte_1
di socio illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI CAMBRIA SNC cancellata al pagamento della somma di euro € 6.247,08 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Roma oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. • Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In via Istruttoria: Si richiede la prova per testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa precedute dal “vero che” con riserva di meglio articolare i capitoli di prova ed indicare i testimoni. Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Ha premesso l'opposta: i) che l'originaria cedente ha provveduto a costituire in mora controparte mediante l'invio di una lettera di diffida in data 03/08/2016, recapitata al mittente per compiuta giacenza in data 05/09/2016, con efficacia interruttiva della prescrizione;
ii) che la circostanza della cancellazione della società in data 12/02/2013 a nulla rileva non avendo parte opponente trasmesso alla società fornitrice alcuna richiesta di disdetta o risoluzione del contratto di somministrazione di energia elettrica in essere con la stessa;
iii) che ha correttamente agito nei confronti del sig.
in qualità di socio illimitatamente responsabile della Parte_1 Controparte_1 in virtù dell'operare dell'art. 2312, comma 2 c.c., il quale dispone che “dalla
[...] cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”.
Con ordinanza del 22/06/2022, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza
09/06/2022 svolta a trattazione scritta, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa all'udienza del 08/06/2023. successore a titolo particolare quale cessionaria di , ha CP_5 CP_2
effettuato intervento ex art. 111 c.p.c. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel Merito:
Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal sig. , nella qualità di socio illimitatamente Parte_1
responsabile della PANIFICIO F.LLI CAMBRIA SNC cancellata e, per l'effetto, Confermare
l'ingiunzione di pagamento n. 14058/2021 (R.G. 46734/2021), emessa dal Tribunale di Roma, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
Accertare e dichiarare che il sig. sig. Parte_1
nella qualità di socio illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI CAMBRIA
[...]
SNC cancellata è comunque debitore dell'importo di euro € 6.247,08 oltre interessi di mora maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto Condannare il sig.
, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI Parte_1
CAMBRIA SNC cancellata al pagamento della somma di euro € 6.247,08 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Roma oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. • Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”.
Con l'atto di intervento e costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ha richiamato integralmente gli scritti difensivi già depositati dalla cedente, riportandosi alle conclusioni da quest'ultima già rassegnate, facendo proprie le eccezioni, deduzioni, allegazioni e istanze anche istruttorie già svolte negli scritti difensivi di . CP_2
All'udienza del 11/12/2024, sulle note delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata. In particolare, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è stata contrastata dalla parte opposta (e successivamente dalla parte intervenuta), la quale ha documentato sin dalla fase monitoria e poi nel successivo giudizio di opposizione l'esistenza di idonei e tempestivi atti interruttivi del termine prescrizionale, quali la diffida inoltrata in data 03/08/2016, recapitata al mittente per compiuta giacenza in data 05/09/2016, e la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo, avvenuta in data 03/09/2021. Quanto al decorso del termine legale per il compimento della compiuta giacenza ai fini del decorso del termine prescrizionale, si può richiamare l'orientamento dei giudici di legittimità i quali hanno affermato che “la comunicazione di un atto unilaterale recettizio si presume conosciuto – ai sensi dell'art. 1335 c.c. – nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove la lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non sia consegnata per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso
l'ufficio postale (cfr Cass. n. 6527/2003), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (così Cass. n. 27526/2013). Che infatti del tutto diverso è il caso di un procedimento notificatorio avvenuto a mezzo posta che, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale (cd compiuta giacenza). Ed infatti solo in tal caso la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio si ha attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza” (Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2018, n.
23589; Cass. sentenza n. 20519 del 30 luglio 2019; Cass. Ordinanza n. 31163/2021). L'atto di costituzione in mora non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (Cass. n. 13651 del 2006). Conseguentemente, è priva di rilievo l'eccezione per cui la cessione del credito avvenuta in data 07/06/2019 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, parte II n. 70 del 15.06.2019, sarebbe priva di efficacia in quanto avente ad oggetto crediti prescritti.
Parimenti infondata è l'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva in quanto il POD riportato nel contratto di fornitura sottoscritto dal sig. è lo stesso di quello indicato nelle Pt_1 fatture per cui è causa. Inoltre, l'intestazione completa delle fatture fa riferimento alla “ Parte_2
c/o Panificio Flli Cambria DI Cambria Gioac”, ossia il panificio dell'odierno opponente.
[...]
In assenza di una disdetta o richiesta di voltura successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, la società fornitrice ha continuato ad erogare la fornitura di energia elettrica richiedendo il pagamento delle relative fatture direttamente ai soci, in quanto responsabili illimitatamente dei debiti sociali anche dopo la cancellazione.
Sull'eccezione di mancata preventiva escussione della società cancellata, la doglianza relativa alla responsabilità sussidiaria del Sig. non tiene conto di quanto previsto dall'art. 2312, Pt_1 comma 2 c.c., in forza del quale “dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”.
Quanto alla prova del credito, al di là di generiche doglianze in merito all'assenza di elementi di prova a sostegno della pretesa dell'ingiungente, l'opponente non ha contestato in modo specifico l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui si riferiscono le fatture azionate. Va notato che le stesse riportano uno specifico dettaglio dei consumi effettivamente rilevati che, se diversi da quelli riportati nel misuratore, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'opposizione e con l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 14058/2021;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore di parte opposta che liquida nella misura di euro 1.700,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma,27/3/ 2024 il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 61342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in proprio e quale l.r.p.t. della , C. F. Parte_1 Controparte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso ai fini C.F._1 del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza SAnia (CF
) e dall'Avv. Caterina Corti (CF ), giusta procura. C.F._2 C.F._3
-opponente
E
con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, Codice Fiscale e numero di Controparte_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , che agisce a mezzo del P.IVA_1
procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Amministratore Delegato, Dott con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n.8, CP_4
Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e Partita IVA: P.IVA_2
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1068629, giusta procura speciale e che nella suindicata qualità di procuratrice speciale, è rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Palomba
C.F. e Rachele Polidori c.f.: giusta procura. C.F._4 C.F._5
-opposto
E
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r.p.t. Dott. CP_5 CP_6
, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 50, Codice Fiscale, numero di iscrizione nel
[...]
Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. rappresentata e difesa congiuntamente e P.IVA_3 disgiuntamente dagli Avvocati Giovanni De SA ( ) e TE TU C.F._6
( ), giusta procura. C.F._7
-intervenuta
All'udienza del 11/12/2024, sulle note delle parti, con cui le stesse precisavano le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 14058/2021, in Parte_1
proprio e quale l.r.p.t. della , chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, volere, in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo n. 14058/2021 del 28.07.2021 – RG
46734/2021, notificato in data 03.09.2021 per tutti i motivi di cui alla premessa della presente opposizione, ovvero, in via principale e preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale così come dedotta, nel merito, si insiste per l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
L'opponente ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito dedotto in quanto fondato su fatture che hanno come data di scadenza il periodo che va dal 07/11/2013 (data di scadenza della prima fattura) al 03/06/2014 (data di scadenza dell'ultima fattura). I relativi crediti si sarebbero prescritti definitivamente il 03/06/2019 a fronte dell'invio della raccomandata A/R il giorno 24/12/2019. Conseguentemente, l'operazione di cartolarizzazione e cessione del credito da a del 07/06/2019 e la successiva pubblicazione in Gazzetta Controparte_7 Controparte_2
Ufficiale avrebbero avuto ad oggetto crediti oramai prescritti o prossimi alla prescrizione.
Nel merito ha contestato: i) l'idoneità delle fatture, in quanto atti unilaterali, a costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite e che le stesse sarebbero riferite a periodi temporali postumi alla cancellazione della dal Registro delle Imprese;
ii) ha Controparte_1 contestato che l'odierna opposta, in virtù del beneficio di preventiva escussione, avrebbe dovuto procedere prima all'escussione della . Ha rilevato, inoltre, il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva in relazione alle fatture recanti nell'intestazione Parte_2
”, partita IVA e il Codice LE , con un debito
[...] P.IVA_4 C.F._8
residuo pari a euro 432,90 per le fatture restanti aventi quale intestatario Parte_1
.
[...] Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio che, nel Controparte_2
contestare la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: ▪ In via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n. 14058/2021 (R.G. 46734/2021), emesso dal Tribunale di Roma in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. ▪ Nel Merito: • Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal sig.
, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI Parte_1
CAMBRIA SNC cancellata e, per l'effetto, • Confermare l'ingiunzione di pagamento n. 14058/2021
(R.G. 46734/2021), emessa dal Tribunale di Roma, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
• Accertare e dichiarare che il sig. sig. , nella qualità di socio Parte_1
illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI CAMBRIA SNC cancellata è comunque debitore dell'importo di euro € 6.247,08 oltre interessi di mora maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto • Condannare il sig. , nella qualità Parte_1
di socio illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI CAMBRIA SNC cancellata al pagamento della somma di euro € 6.247,08 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Roma oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. • Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In via Istruttoria: Si richiede la prova per testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa precedute dal “vero che” con riserva di meglio articolare i capitoli di prova ed indicare i testimoni. Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Ha premesso l'opposta: i) che l'originaria cedente ha provveduto a costituire in mora controparte mediante l'invio di una lettera di diffida in data 03/08/2016, recapitata al mittente per compiuta giacenza in data 05/09/2016, con efficacia interruttiva della prescrizione;
ii) che la circostanza della cancellazione della società in data 12/02/2013 a nulla rileva non avendo parte opponente trasmesso alla società fornitrice alcuna richiesta di disdetta o risoluzione del contratto di somministrazione di energia elettrica in essere con la stessa;
iii) che ha correttamente agito nei confronti del sig.
in qualità di socio illimitatamente responsabile della Parte_1 Controparte_1 in virtù dell'operare dell'art. 2312, comma 2 c.c., il quale dispone che “dalla
[...] cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”.
Con ordinanza del 22/06/2022, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza
09/06/2022 svolta a trattazione scritta, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa all'udienza del 08/06/2023. successore a titolo particolare quale cessionaria di , ha CP_5 CP_2
effettuato intervento ex art. 111 c.p.c. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel Merito:
Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal sig. , nella qualità di socio illimitatamente Parte_1
responsabile della PANIFICIO F.LLI CAMBRIA SNC cancellata e, per l'effetto, Confermare
l'ingiunzione di pagamento n. 14058/2021 (R.G. 46734/2021), emessa dal Tribunale di Roma, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
Accertare e dichiarare che il sig. sig. Parte_1
nella qualità di socio illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI CAMBRIA
[...]
SNC cancellata è comunque debitore dell'importo di euro € 6.247,08 oltre interessi di mora maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto Condannare il sig.
, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della PANIFICIO F.LLI Parte_1
CAMBRIA SNC cancellata al pagamento della somma di euro € 6.247,08 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Roma oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. • Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”.
Con l'atto di intervento e costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ha richiamato integralmente gli scritti difensivi già depositati dalla cedente, riportandosi alle conclusioni da quest'ultima già rassegnate, facendo proprie le eccezioni, deduzioni, allegazioni e istanze anche istruttorie già svolte negli scritti difensivi di . CP_2
All'udienza del 11/12/2024, sulle note delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata. In particolare, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è stata contrastata dalla parte opposta (e successivamente dalla parte intervenuta), la quale ha documentato sin dalla fase monitoria e poi nel successivo giudizio di opposizione l'esistenza di idonei e tempestivi atti interruttivi del termine prescrizionale, quali la diffida inoltrata in data 03/08/2016, recapitata al mittente per compiuta giacenza in data 05/09/2016, e la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo, avvenuta in data 03/09/2021. Quanto al decorso del termine legale per il compimento della compiuta giacenza ai fini del decorso del termine prescrizionale, si può richiamare l'orientamento dei giudici di legittimità i quali hanno affermato che “la comunicazione di un atto unilaterale recettizio si presume conosciuto – ai sensi dell'art. 1335 c.c. – nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove la lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non sia consegnata per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso
l'ufficio postale (cfr Cass. n. 6527/2003), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (così Cass. n. 27526/2013). Che infatti del tutto diverso è il caso di un procedimento notificatorio avvenuto a mezzo posta che, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale (cd compiuta giacenza). Ed infatti solo in tal caso la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio si ha attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza” (Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2018, n.
23589; Cass. sentenza n. 20519 del 30 luglio 2019; Cass. Ordinanza n. 31163/2021). L'atto di costituzione in mora non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (Cass. n. 13651 del 2006). Conseguentemente, è priva di rilievo l'eccezione per cui la cessione del credito avvenuta in data 07/06/2019 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, parte II n. 70 del 15.06.2019, sarebbe priva di efficacia in quanto avente ad oggetto crediti prescritti.
Parimenti infondata è l'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva in quanto il POD riportato nel contratto di fornitura sottoscritto dal sig. è lo stesso di quello indicato nelle Pt_1 fatture per cui è causa. Inoltre, l'intestazione completa delle fatture fa riferimento alla “ Parte_2
c/o Panificio Flli Cambria DI Cambria Gioac”, ossia il panificio dell'odierno opponente.
[...]
In assenza di una disdetta o richiesta di voltura successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, la società fornitrice ha continuato ad erogare la fornitura di energia elettrica richiedendo il pagamento delle relative fatture direttamente ai soci, in quanto responsabili illimitatamente dei debiti sociali anche dopo la cancellazione.
Sull'eccezione di mancata preventiva escussione della società cancellata, la doglianza relativa alla responsabilità sussidiaria del Sig. non tiene conto di quanto previsto dall'art. 2312, Pt_1 comma 2 c.c., in forza del quale “dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”.
Quanto alla prova del credito, al di là di generiche doglianze in merito all'assenza di elementi di prova a sostegno della pretesa dell'ingiungente, l'opponente non ha contestato in modo specifico l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui si riferiscono le fatture azionate. Va notato che le stesse riportano uno specifico dettaglio dei consumi effettivamente rilevati che, se diversi da quelli riportati nel misuratore, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'opposizione e con l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 14058/2021;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore di parte opposta che liquida nella misura di euro 1.700,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma,27/3/ 2024 il Giudice
Dott. Erminio Colazingari