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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/08/2025, n. 6574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6574 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 15828/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NO
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di NO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa MA RA Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data
26/04/2022, assunta in decisone in data 31/03/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/07/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Luini Angelo, presso il cui studio – sito in Gallarate (MI), via Postposta n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Missaglia Daniela, presso il cui studio – sito in NO, via Borgonuovo n. 14 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatrice speciale della minore (nata il CP_2 C.F._3 Persona_1
02/07/2010), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/5914 emessa dal Consiglio degli Avvocati di NO in data 10/11/2022;
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di NO ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati nel reciproco rispetto.
Affidare in via condivisa ai genitori la minore . R_
pagina 1 di 16 Collocare, stante la situazione psicologica di fragilità emersa a seguito della relazione del medico psichiatra, per ricucire in ogni caso il rapporto con la madre, affidare temporaneamente, la minore
al padre. R_
Contenere in euro 250,00.-l'assegno a favore della minore stante la situazione economica della sig.ra
, gravata di un mutuo di euro 596,17.- mensili. Parte_1
Con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione di con la R_ madre confermare quanto stabilito da servizi sociali definendo il calendario di visita tra madre e figlia.
Incaricare i servizi sociali di NO di svolgere attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, in particolare sulla minore . R_
Spese e onorari di causa compensati”
Per Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare:
NEL MERITO
➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
➢ affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
R_
➢ disporre in via principale la collocazione della minore in via prevalente presso il padre, con assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale sita in NO, Via Cilea n. 32, di proprietà esclusiva del resistente, onerando la madre a corrispondere al marito, a titolo di contributo al mantenimento di
, la somma mensile di Euro 350,00 oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese R_ straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di NO;
➢ disporre il divieto di frequentazione per la SI di frequentare la minore Parte_2
e di subordinare le visite madre - figlia ad un percorso terapeutico della madre e in ambito R_ protetto;
➢ disporre che i coniugi si rilascino il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'estero.
➢ Disporre una rinnovazione della CTU su tutto il nucleo familiare, anche di carattere psicologico, auspicabilmente integrato da un esame psichiatrico e da test psicodiagnostici aggiornati allo stato dell'arte al fine di predisporre la più idonea collocazione di in forza del tempo trascorso in R_ comunità e del diritto della minore a rientrare nel proprio contesto familiare”.
Per (CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE) CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di NO, definitivamente pronunciando:
1. confermare l'affido di al Comune di NO, con limitazione della responsabilità Persona_1 genitoriale in ordine alle scelte fondamentali in materia di salute, istruzione, educazione, tempi di permanenza con il genitore non collocatario e residenza abituale;
2. confermare il collocamento della minore presso il padre a NO in via Cilea n. 32, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
3. incaricare il Servizio Sociale del Comune di NO in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di LO IA (competente per la madre) di regolamentare le frequentazioni della minore con la madre, con i tempi e le modalità ritenute più adeguate nell'interesse di , calendarizzando le visite R_ materne allo stato alla presenza o comunque con l'ausilio facilitante di un educatore in modo da pagina 2 di 16 supportare/accompagnare la relazione, ma anche in senso più ampio non appena ve ne saranno i presupposti, sempre nel rispetto delle esigenze e del benessere di;
R_
4. incaricare il Servizio Sociale del Comune di NO (competente per la minore e il padre), in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di LO IA (competente per la madre) e con tutti
i Servizi Specialistici dei territori, per quanto di rispettiva competenza:
- di curare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico a favore di in collaborazione R_ con i servizi ASST e verificarne la continuativa partecipazione da parte della minore;
- di predisporre a favore di un adeguato piano di frequentazione di un Centro Diurno;
R_
- di acquisire da parte del CPS territorialmente competente la valutazione materna e garantire tutti i supporti/interventi/percorsi ritenuti all'esito necessari o anche solo opportuni a favore del genitore, verificandone la continuativa partecipazione;
- di verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia/sostegno psicologico a favore del padre, come indicato dal CPS, attualmente avviato dal genitore privatamente, e qualora dovesse venire meno garantire al padre l'attivazione di tale percorso presso il Consultorio territorialmente competente (con professionista diverso da quello della minore), sempre verificandone la continuativa partecipazione;
- di proseguire lo stretto monitoraggio sull'andamento degli interventi/supporti e in generale sul nucleo, anche attraverso colloqui periodici con i genitori, con la minore e con gli insegnanti di;
R_
- di segnalare ogni eventuale situazione di pregiudizio della minore alla competente Autorità Giudiziaria per le più opportune iniziative;
5. confermare che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno necessarie per così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di NO, in particolare: R_
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non
pagina 3 di 16 richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito nella misura del 100% dal padre. CON RISERVA DI DOMANDARE CON SEPARATA ISTANZA LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
DELLA CURATELA SPECIALE DELLA MINORE AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2022, – premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in BU AR (MI) il 26/06/2009 (anno 2009, n. 56, parte I), dal quale nasceva la Controparte_1 figlia minore (nata il [...]) – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione R_ personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figlia predisposto dai Servizi sociali competenti;
- di assegnare la casa familiare sita in NO, via Cilea n. 32 alla madre;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande avanzate, la ricorrente rappresentava importanti difficoltà psicologiche del resistente, tali da aver compromesso il rapporto coniugale, nonché da incidere negativamente sul rapporto con la figlia.
Con memoria difensiva depositata in data 08/09/2022 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione e di affidamento condiviso della minore, chiedendo altresì al
Tribunale adito: - di rigettare la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente;
- di disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre, con assegnazione allo stesso della casa familiare e con un contributo materno al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 mensili;
- in caso di collocamento prevalente della minore presso la madre, di stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente contestava integralmente la ricostruzione offerta dalla ricorrente, evidenziando importanti difficoltà di e inidoneità genitoriali materne. R_
pagina 4 di 16 All'udienza presidenziale del 26/10/2022, le parti rappresentavano di essere ancora conviventi e la ricorrente rappresentava agiti aggressivi di nei suoi confronti;
al contrario, il resistente allegava R_ comportamenti aggressivi della madre nei confronti della figlia.
Con ordinanza del 02/11/2022, il Presidente f.f. autorizzava le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
alla luce della forte preoccupazione per il contesto familiare per come emerso dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, il Presidente f.f. nominava l'avv. quale Curatore speciale CP_2 della minore (che si costituiva in data 30/11/2022) e delegava i Servizi sociali di NO di svolgere indagine psicosociale sul nucleo familiare.
All'udienza presidenziale del 22/12/2022, le parti concordavano “che si alterneranno presso la casa coniugale con cambio nel giorno di domenica (ore 18:00), a partire dal 1° gennaio, con mantenimento diretto di , suddivisione delle spese extra al 50% secondo linee guida del tribunale a affido R_ condiviso”; le parti pattuivano altresì l'avvio di un percorso psicologico per chiedendo R_ concordemente l'avvio di CTU sul nucleo familiare.
Con ordinanza del 25/12/2022, il Presidente f.f. recepiva l'accordo tra le parti in punto di frequentazioni genitori-figlia e sulle questioni economiche;
disponeva l'avvio di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, nominando quale consulente la dott.ssa (che prestava giuramento in data Persona_2
03/01/2023).
A seguito dell'istanza congiunta depositata dalle parti in data 26/02/2023, con ordinanza del 02/03/2023 il
Presidente f.f. affidava al Comune di NO con limitazione della responsabilità genitoriale in R_ ordine alle questioni sul collocamento della minore e sulle sue frequentazione con i genitori, con possibilità per l'Ente di modificare l'assetto esistente allo stato, previo coordinamento con il curatore speciale e sentita la CTU;
disponeva altresì l'avvio di un percorso di educativa domiciliare presso la casa familiare.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 28/06/2023 la ricorrente e la Curatrice speciale della minore aderivano alle conclusioni della CTU, anche rispetto all'inserimento comunitario della minore, mentre parte resistente riteneva sufficiente una soluzione meno invasiva, con collocamento prevalente della minore presso il padre;
attesa la richiesta del resistente in tal senso, il Presidente f.f. fissava udienza per provvedere all'audizione della minore R_
All'udienza del 12/07/2023, il Presidente f.f. provvedeva all'audizione della minore, all'esito della quale assegnava termine alle parti per il deposito di note contenenti le richieste definitive.
Con ordinanza del 24/07/2023, il Presidente f.f. confermava l'affidamento di al Comune di R_
NO, disponendo il collocamento della minore presso idonea struttura comunitaria, con frequentazioni genitori-figlia con modalità protette e con spese a carico dei genitori nella misura del 50%; disponeva l'avvio della presa in carico neuropsichiatrica e psicoterapeutica per invitando i genitori ad R_ aderire ai percorsi di sostegno suggeriti;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
pagina 5 di 16 Dato l'inserimento di presso la Comunità Il Girotondo di BU AR (MI) nell'ottobre 2023, R_ all'udienza del 29/01/2024 la Curatrice speciale rappresentava il positivo andamento del percorso comunitario della minore, pur evidenziando il mancato avvio della presa in carico NPI della stessa;
il
Giudice istruttore, pertanto, sollecitava la presa in carico psicoterapeutica e neuropsichiatrica di R_
a cura dell'Ente affidatario.
Sentite le parti all'udienza del 10/07/2024, con ordinanza emessa in pari data il Giudice istruttore rigettava le richieste del resistente di revoca del collocamento comunitario di di nuova audizione R_ della stessa, nonché di audizione dei dr. e disponeva la prosecuzione del percorso CP_3 Pt_3 comunitario di nonché l'urgente attuazione della presa in carico neuropsichiatrica della minore, R_ passaggio indispensabile per l'efficacia dell'intervento.
A fronte della richiesta di parte resistente di modifica dei provvedimenti provvisori, con ordinanza del
31/10/2024 – previa instaurazione del contradditorio tra le parti – il Giudice istruttore convocava Per l'assistente sociale dott.ssa l'educatrice della comunità dott.ssa e la responsabile della CP_4 Per comunità dott.ssa al fine di definire lo stato del progetto per la minore e la sua possibile evoluzione.
Sentiti gli operatori convocati all'udienza del 05/12/2024, con ordinanza del 10/12/2024 il Giudice istruttore delegava l'Ente affidatario di programmare l'uscita di dalla comunità, prevedendo da R_ subito rientri presso i genitori e fornendo a questo Tribunale elementi per poter provvedere su collocamento e frequentazioni;
incaricava l'Ente affidatario di provvedere all'inserimento di un servizio di educativa domiciliare e di completare il percorso di valutazione dei genitori presso il CPS.
All'udienza del 06/02/2025, la Curatrice speciale rappresentava il positivo andamento delle visite padre- figlia ma il mancato svolgimento delle visite tra e la madre, precisando che la minore le avrebbe R_ riportato difficoltà nel stare con la madre;
chiedeva, pertanto, il collocamento della minore presso il padre, quale unica soluzione allo stato percorribile, con delega all'Ente affidatario rispetto alla regolamentazione delle visite con la madre e all'avvio di un percorso presso un centro diurno per parte resistente aderiva alle richieste della Curatrice speciale, mentre parte ricorrente si R_ rimetteva alla decisione del Giudice.
Con ordinanza del 10/02/2025, il Giudice istruttore disponeva il collocamento immediato di R_ presso il padre;
incaricava l'Ente affidatario di calendarizzare visite madre-figlia alla presenza o comunque con l'ausilio facilitante di un educatore, nonché di curare la prosecuzione del supporto psicologico per in collaborazione con i servizi ATS e di predisporre un piano di frequentazione R_ adeguato di un centro diurno;
rilevato che le parti non avevano richiesto i termini istruttori, fissava udienza per sentire le parti sulla prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26/02/2025, il Giudice istruttore – rilevato che le parti non hanno formulato richieste istruttorie – fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di disclosure reddituale aggiornata.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 31/03/2025, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle stesse i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 16 La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 23/07/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, considerata la CTU psicodiagnostica espletata e la documentazione presente in atti, tenuto peraltro contro che le parti non hanno richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi, sposati con rito civile in BU AR (MI) il
26/06/2009 (anno 2009, n. 56, parte I), è fondata. Invero, la separazione di fatto ormai protrattasi dal 2022 e la natura delle doglianze esposte da entrambe le parti dimostra in modo inequivocabile che la convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sulla domanda di addebito della separazione
Rispetto alla domanda ex art. 151 comma II c.c. avanzata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, si rileva che la SI non ha coltivato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1 dovendosi pertanto ritenere tale domanda rinunciata.
Sulla responsabilità genitoriale
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio era emerso un quadro familiare connotato da un'elevata conflittualità tra le parti, che aveva influito inevitabilmente sul benessere di e sui R_ rapporti genitori-figlia; in particolare, la relazione tra la minore e la madre era apparsa estremamente compromessa, tanto che in occasione delle frequentazioni tra le stesse erano intervenute più volte le Forze dell'Ordine.
A fronte di tali criticità riscontrate, già in sede presidenziale è stato dato avvio a CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, nelle more della quale le stesse parti hanno congiuntamente richiesto un provvedimento limitativo della propria responsabilità genitoriale, evidenziando in particolare difficoltà di gestione dei tempi di con i genitori. R_
All'esito della perizia espletata sono invero emerse dinamiche familiari altamente disfunzionali ed in particolare è stato osservato che “in assenza di una legittimazione nel poter mantenere vivo un legame affettivo duale e paritetico, a causa della reciproca aggressività/rivendicatività dei genitori nei confronti del ruolo dell'altro, si è sottratta da questa dinamica tra le parti “rinunciando” alla madre e R_ strutturando una pericolosa dicotomia che contrappone ad una mamma cattiva (maltrattante) un papà buono (idealizzato, salvifico)”; inoltre, la CTU – pur non rilevando allo stato un disturbo della personalità in – ha evidenziato la presenza di “aspetti di fragilità che se non adeguatamente trattati R_ rischiano di virare verso l'organizzazione sintomatica dei meccanismi difensivi in atto, ad oggi già moderatamente strutturati, con conseguente sviluppo di un franco quadro psicopatologico”.
Considerate tali evidenze e sentita la minore all'udienza del 12/07/2023, è stato predisposto un progetto di sostegno che prevedeva l'inserimento di in una comunità educativa al fine di consentire alla R_
pagina 7 di 16 stessa di recuperare una triangolazione sana con entrambe le figure genitoriali: invero, il necessario trattamento terapeutico di era allo stato reso impossibile dal consolidamento di una relazione R_ fattuale esclusiva con il padre, il quale non era apparso in grado di comprendere le difficoltà evolutive della figlia, che risultavano, al contrario, alimentate dall'atteggiamento paterno, non risultando peraltro ipotizzabile il collocamento della minore presso la madre, atteso il rifiuto di allora esistente R_ rispetto alla figura materna;
parallelamente al percorso di in comunità, le parti avrebbero dovuto R_ intraprendere dei percorsi di sostegno psicoterapeutico e psichiatrico al fine di affrontare le rispettive fragilità, come emerse all'esito della CTU espletata.
Alla stregua di tale progetto, nell'ottobre del 2023 è stata collocata presso la comunità “Il R_
Girotondo” di BU AR (MI), inserimento risultato inizialmente positivo, avendo la minore instaurato un rapporto di fiducia con gli operatori e tratto particolare beneficio dal percorso di sostegno psicologico fornito dalla comunità: invero, gli operatori hanno riportato come abbiamo R_ progressivamente acquisito maggiore autonomia e responsabilità, instaurando buone relazioni sociali e dimostrando crescente consapevolezza di sé (cfr. relazioni del 08/02/2024, del 21/06/2024 e del
06/02/2025); tali progressi risultano confermati dalla valutazione NPI svolta, dalla quale si evince infatti un effettivo miglioramento rispetto al quadro della minore osservato in sede di CTU, pur evidenziando un tendenza alla passività da parte della ragazza (cfr. relazione del 25/11/2024).
Rispetto ai rapporti con i genitori, si rileva che nell'ambito del progetto comunitario ha R_ incontrato i genitori con le modalità di Spazio Neutro, evidenziandosi in particolare il progressivo superamento dell'iniziale rifiuto della figura materna;
gli incontri con i genitori hanno avuto un andamento sostanzialmente positivo, pur permanendo una tendenza da parte di entrambi a riportare l'attenzione su episodi di conflitto passati, con conseguente affaticamento di R_
Nonostante l'iniziale positività del progetto avviato, i ritardi nell'attivazione degli interventi di sostegno
(CPS per i genitori e per e la collaborazione non sempre constante dei genitori hanno Pt_4 R_ inciso negativamente sulla progettualità originale e sull'efficacia del percorso comunitario: invero, trascorso quasi un anno dall'inserimento nella comunità, ha espresso una certa delusione rispetto R_ alla mancata evoluzione della propria situazione familiare, anche a fronte del confronto con le altre ragazze dalla comunità, iniziando a manifestare insofferenza rispetto alla vita in comunità e agli operatori.
Sentite all'udienza del 05/12/2024, le operatrici hanno effettivamente confermato un situazione di stallo rispetto al progetto di sostegno della minore, evidenziando che in assenza di un'alleanza con i genitori il percorso comunitario sarebbe stato destinato ad essere inefficace o addirittura disfunzionale;
in particolare, le stesse hanno riportato l'atteggiamento di sfiducia manifestato dal padre rispetto all'organizzazione della comunità, nonché al senso stesso della permanenza comunitaria di R_ atteggiamento che appare avere inciso anche sulla percezione della ragazza rispetto al progetto in comunità.
Pertanto – tenuto conto che il collocamento comunitario non risultava più funzionale alle esigenze e considerato altresì il raggiungimento da parte della stessa di più solide risorse personali – con R_ provvedimento del 10/12/2024 sono stati disposti rientri di presso entrambi genitori in previsione R_ dell'uscita della minore dalla comunità: gli incontri padre-figlia hanno avuto un andamento positivo,
pagina 8 di 16 percependo la minore l'ambiente paterno come più stabile e sereno, mentre quelli con la madre sono apparsi più faticosi per e si sono svolti con cadenza ridotta, anche attesa l'inidoneità R_ dell'abitazione ad ospitare la figlia (priva di riscaldamento) e gli impegni lavorativi materni (cfr. relazione del 06/02/2025).
Tale andamento dei rapporti genitori-figli ha determinato – quale soluzione maggiormente in linea con le esigenze di ferma la necessità di concludere il suo percorso comunitario – il consolidarsi R_ dell'attuale collocamento prevalente di presso il padre, con frequentazioni madre-figlia alla R_ presenza di un educatore: ad oggi, invero, il rapporto tra la figlia e il Signor appare proseguire con CP_1 serenità, mentre la relazione madre-figlia presenta ancora diverse criticità, faticando ancora la SI
ad evitare di affrontare con la figlia tematiche legate alla conflittualità con il coniuge, tanto che i Pt_1
Servizi sociali di NO hanno valutato da ultimo la possibilità di riattivare Spazio neutro per meglio sostenere la relazione madre-figlia.
Si rileva, peraltro, che risulta allo stato ancora in fase di avvio il percorso di sostengo alla genitorialità a favore della madre, così come il percorso di sostegno psicologico per (avendo dovuto la minore R_ interrompere quello fornito dalla comunità al momento dell'uscita dalla stessa); invece, il Signor CP_1 continua a svolgere un percorso privato di sostegno psicologico con il dott. Pt_3
In conclusione, ad oggi la situazione psicofisica di appare più stabile rispetto al momento di R_ instaurazione del presente giudizio, avendo la stessa acquisito maggiori competenze personali anche grazie ai percorsi di sostegno svolti negli ultimi anni, risultando più consapevole delle proprie esigenze e del proprio rapporto con ciascun genitore;
al contrario, il rapporto tra le parti continua ad essere conflittuale e connotato dall'assenza di dialogo e collaborazione nell'interesse della figlia, tenuto conto altresì della costante sfiducia reciproca che emerge ancora dalla lettura delle comparse conclusionali.
Pertanto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di confermare il suo affidamento al Comune R_ di NO, con limitazione della responsabilità genitorialità ex art. 333 c.c. per la durata di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento: invero, nonostante le parti abbiano concordemente richiesto di disporre l'affidamento condiviso della minore, i genitori risultano ad oggi lontane dal raggiungere un sufficiente livello di comunicazione e di collaborazione nell'interesse di e tale da ipotizzare una R_ gestione condivisa della genitorialità, rischiando diversamente di ostacolare l'adozione di tempestive decisioni nell'interesse della figlia;
pertanto, le parti appaiono ancora aver bisogno di un supporto attivo da parte dell'Ente, con l'auspicio che le stesse proseguano i percorsi di sostegno suggeriti al fine di superare le rispettive fragilità e ad ottenere un rapporto genitoriale collaborativo e funzionale alle esigenze della minore.
In tal senso, si ritiene di invitare le parti ad aderire ai percorsi di sostegno suggeriti dagli operatori, con particolare riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità da ultimo suggerito alla SI – con Pt_1 avvio a cura dei Servizi sociali di LO IA (NO) (Comune di residenza della madre) – al fine di aiutare la madre a raggiungere un maggiore equilibrio nel rapporto con la figlia;
si dà atto, invece, che il resistente sta proseguendo il proprio percorso privato di sostegno psicologico.
Quanto al collocamento di si ritiene di confermare il collocamento prevalente della minore R_ presso il padre, risultando ad oggi la soluzione più adeguata alle esigenze di dato il positivo R_ pagina 9 di 16 rapporto padre-figlia e le difficoltà ancora presenti nella relazione con la figura materna, come peraltro concordemente valutato dalle parti.
Con riguardo alle frequentazioni madre-figlia, il Collegio ritiene di confermare la delega all'Ente affidatario di regolamentare gli incontri tra le stesse, attualmente svolti con l'ausilio di un educatore, secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, prevedendo un graduale ampiamento/liberalizzazione sulla base dell'andamento della relazione e tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse da
R_
Si ritiene altresì di incaricare l'Ente affidatario di curare l'avvio del percorso di sostegno psicologico a favore di ritenuto opportuno all'esito della valutazione NPI della minore, nonché del percorso R_ presso il centro diurno (già programmato per il prossimo settembre), data la necessità di continuare a fornire a un adeguato sostegno post-collocamento comunitario. R_
Si ritiene infine necessario che l'Ente affidatario-Comune di NO prosegua – in collaborazione con i
Servizi sociali di LO IA – un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare e sull'andamento dei percorsi di sostegno, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse della minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per R_
Sull'assegnazione della casa familiare
Con riguardo alla domanda del ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare sita in NO, via
Cilea n. 32, si precisa che l'immobile ove allo stato risiedono il padre e pur situato al medesimo R_ indirizzo, non è lo stesso immobile che era adibito a casa familiare in costanza di convivenza tra i coniugi: l'attuale abitazione paterna è stata infatti acquisita per successione dal resistente a seguito della morte della propria madre nel 2023, mentre l'ex casa familiare, sempre di esclusiva proprietà del Signor
risulta essere stata venduta (cfr. anche diversi dati catastali presenti nelle disclosure depositate dal CP_1 resistente del 06/09/2022 e del 31/03/2025).
Ne consegue che l'immobile ove ad oggi risiedono il padre e la minore non può essere considerato nell'ambito del presente procedimento di separazione quale “casa familiare” con riguardo al nucleo non risultando quindi suscettibile di assegnazione ex art. 337sexies c.c.; pertanto, la CP_5 domanda avanzata dal resistente dovrà essere rigettata, applicandosi, di conseguenza, i principi generali di diritto civile quanto all'utilizzo/godimento dell'immobile.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento di il Collegio ritiene equo stabilire un contributo materno pari ad R_ euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di NO, per le ragioni di seguito indicate.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si evidenzia innanzitutto che entrambe le parti non hanno fornito documentazione completa relativa alle rispettive condizioni economico-patrimoniale, non allegando/allegando in maniera parziale alle disclosure richieste all'esito dell'udienza del 26/02/2025 la relativa documentazione aggiornata (si rileva in particolare che le più recenti dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti risalgono all'anno di imposta 2020 per la ricorrente e 2021 per il resistente). pagina 10 di 16 Ciò premesso, quanto alla situazione della ricorrente, si rileva che la SI è impiegata presso Pt_1
con contratto a tempo indeterminato, attività dalla quale percepisce un reddito mensile Controparte_6 di euro 1.680,00 circa al netto Irpef, come si evince dall'ultima dichiarazione reddituale depositata in atti
(730/2021), sostanzialmente in linea con le buste paga da ultimo depositate in data 21/03/2025 (pur trattandosi di documentazione parziale, in quanto riferibile a solo quattro mensilità tra il 2023 e il 2025).
La ricorrente risulta, inoltre, proprietaria al 50% con la sorella di un immobile sito in Gallarate, via
Trieste n. 6, locato a terzi e dal quale risulta percepire un canone di locazione di euro 250,00 mensili lordi circa, con riferimento alla propria quota di proprietà (cfr. contratto di locazione allegato alla disclosure depositata in data 21/03/2025).
La SI risulta altresì nuda proprietaria dell'immobile sito in LO IA (NO), ove Pt_1 attualmente risiede unitamente alla propria madre, usufruttuaria dello stesso;
nel 2024 la ricorrente ha contratto mutuo per provvedere alla ristrutturazione di tale immobile, con rata mensile 596,00 con scadenza 2040 (cfr. contratto di mutuo Ing Direct).
Infine, con riguardo al patrimonio mobiliare, si rileva che la ricorrente gode di ottimi risparmi pari ad euro 77.710,00 al 31/12/2024 (cfr. screenshot dell'estratto conto c/c Banca Intesa).
Quanto al resistente, il Signor risulta impiegato presso TIM, con un contratto a tempo CP_1 indeterminato, attività dalla quale percepisce un reddito mensile di euro 1.800,00 circa al netto Irpef, come si evince delle ultime dichiarazioni reddituali depositate in atti (730/2021 e 730/2022).
Quanto al patrimonio del resistente, si rileva che il Signor ha acquistato nel 2019 un immobile sito CP_1 in NO, via Cilea n. 32, adibito a casa familiare e sul quale gravava mutuo con rata mensile pari ad euro 450,00 mensili (cfr. doc. g); da ciò che emerge dalla disclosure depositata nel marzo 2025, nel 2023 il resistente ha acquisito per successione a seguito della morte della propria madre un immobile parimenti sito in via Cilea n. 32, mentre la casa familiare – pur non disponendosi della relativa documentazione – sarebbe stata venduta, come riferito dalla ricorrente e dal resistente ai Servizi sociali (cfr. relazione del
14/11/2024): tale immobile, invero, non è stato indicato nella disclosure più aggiornata, così come il mutuo che gravava sullo stesso, tenuto conto altresì delle liquidità dichiarate dal resistente (i risparmi presenti sul c/c Intesa San Paolo sono invero aumentati da 1.800,00 nel 2022 ad euro 406.000,00 nel
2023, ulteriormente aumentati ad euro 550.000,00 nel 2024, cfr. disclosure del 31/03/2025).
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo stabilire un contributo materno al mantenimento di R_ come sopra determinato e come di fatto offerto dalla ricorrente, in quanto adeguato ai redditi percepiti dalla stessa come sopra esposti e tenuto conto delle attuali limitatissime spese di mantenimento diretto sostenute dalla madre, non risultando peraltro possibile ipotizzare un contributo più elevato, come richiesto dal resistente, considerata la migliore situazione economico-patrimoniale di cui gode il Signor
quantomeno a fronte del patrimonio che risulta aver acquisito a seguito della morte della propria CP_1 madre.
Tale contributo decorrerà dalla data di pubblicazione della presente sentenza, considerato che l'attuale assetto organizzativo familiare risulta essersi consolidato solo negli ultimi mesi, risiedendo in precedenza pagina 11 di 16 la minore in comunità e vigendo nel corso di tale periodo una diversa ripartizione tra i genitori degli obblighi di mantenimento della minore.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico universale venga interamente percepito dal resistente, in quanto genitore collocatario della minore.
Sulle spese di lite Le spese processuali, quantificate come da dispositivo, devono essere compensate per la quota di 2/3, considerata la natura necessaria del presente procedimento con riguardo alla pronuncia sullo status, le domande sostanzialmente concordi con riguardo alla ripartizione dei tempi genitori-figlia e agli interventi di supporto al nucleo familiare, nonché il mancato accoglimento della domanda delle parti di affidamento condiviso della figlia;
la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta a carico del resistente, considerata la soccombenza prevalente dello stesso con riguardo all'assegnazione della casa familiare e alle questioni economiche.
Con riguardo alle spese di CTU, il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito con ordinanza del
Giudice istruttore del 09/07/2023, ponendo definitivamente a carico delle parti, in via solidale, la somma di € 3.102,88 per onorari, oltre a € 650,00 a titolo di spese a favore della dott.ssa per Persona_2 onorari oltre iva e oneri accessori come per legge, importi ai quali vanno sottratte le somme già versate dalle parti.
Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al
Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di NO, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in BU AR (MI) il 26/06/2009 (anno 2009, n. 56, parte I);
2) Affida la minore (nata il [...]) al Comune di NO per un periodo di un anno, Persona_1 alla scadenza del quale l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'affidamento condiviso della medesima ai genitori;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore;
4) Dispone il collocamento prevalente di presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
R_
5) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
pagina 12 di 16 b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui la minore è collocata in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
9) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario assuma la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore, con eventuali relativi oneri economici a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 13 di 16 10) Incarica l'Ente Affidatario di valutare la possibilità di ripristinare la relazione padre-figli – interrotta da diversi anni – secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse dai minori;
11) Invita le parti ad aderire ai percorsi di sostegno suggeriti dagli operatori, con particolare riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità da ultimo suggerito alla SI , con avvio a cura dei Servizi Pt_1 sociali di LO IA (NO) (Comune di residenza della madre), dandosi atto del percorso di sostegno privato attualmente svolto dal resistente;
12) Incarica l'Ente affidatario – in collaborazione con i Servizi sociali di LO IA (NO) – di regolamentare gli incontri madre-figlia, attualmente svolti con l'ausilio di un educatore, secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, prevedendo un graduale ampiamento/liberalizzazione sulla base dell'andamento della relazione e tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse da R_
13) Incarica l'Ente affidatario di curare l'avvio del percorso di sostegno psicologico a favore di R_ nonché del percorso della stessa presso il centro diurno;
14) Incarica l'Ente affidatario-Comune di NO di proseguire – in collaborazione con i Servizi sociali di
LO IA – un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare e sull'andamento dei percorsi di sostegno, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse della minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per R_
15) Rigetta la domanda del resistente di assegnazione a sé della casa familiare;
16) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di euro Parte_1 R_
250,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con Controparte_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
17) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di NO congiuntamente al Tribunale di
NO, all'Ordine degli Avvocati di NO e all'Osservatorio della giustizia civile di NO il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
pagina 14 di 16 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
18) Dispone che il resistente percepirà interamente l'assegno unico universale;
19) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 9.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 2/3;
20) Condanna al pagamento della quota di 1/3 delle spese di lite, quota quantificata in euro Controparte_1
3.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
21) Pone definitivamente a carico delle parti, in via solidale, la somma di € 3.102,88 per onorari, oltre a €
650,00 a titolo di spese a favore della dott.ssa per onorari oltre iva e oneri accessori Persona_2 come per legge, importi ai quali vanno sottratte le somme già versate dalle parti;
pagina 15 di 16 22) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
23) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU AR (MI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
[...] affidatario e ai Servizi sociali di LO IA (NO). CP_7
Così deciso in NO, il 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato MA RA
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NO
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di NO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa MA RA Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data
26/04/2022, assunta in decisone in data 31/03/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/07/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Luini Angelo, presso il cui studio – sito in Gallarate (MI), via Postposta n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Missaglia Daniela, presso il cui studio – sito in NO, via Borgonuovo n. 14 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), Curatrice speciale della minore (nata il CP_2 C.F._3 Persona_1
02/07/2010), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2022/5914 emessa dal Consiglio degli Avvocati di NO in data 10/11/2022;
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di NO ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati nel reciproco rispetto.
Affidare in via condivisa ai genitori la minore . R_
pagina 1 di 16 Collocare, stante la situazione psicologica di fragilità emersa a seguito della relazione del medico psichiatra, per ricucire in ogni caso il rapporto con la madre, affidare temporaneamente, la minore
al padre. R_
Contenere in euro 250,00.-l'assegno a favore della minore stante la situazione economica della sig.ra
, gravata di un mutuo di euro 596,17.- mensili. Parte_1
Con riferimento alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione di con la R_ madre confermare quanto stabilito da servizi sociali definendo il calendario di visita tra madre e figlia.
Incaricare i servizi sociali di NO di svolgere attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, in particolare sulla minore . R_
Spese e onorari di causa compensati”
Per Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare:
NEL MERITO
➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
➢ affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
R_
➢ disporre in via principale la collocazione della minore in via prevalente presso il padre, con assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale sita in NO, Via Cilea n. 32, di proprietà esclusiva del resistente, onerando la madre a corrispondere al marito, a titolo di contributo al mantenimento di
, la somma mensile di Euro 350,00 oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese R_ straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di NO;
➢ disporre il divieto di frequentazione per la SI di frequentare la minore Parte_2
e di subordinare le visite madre - figlia ad un percorso terapeutico della madre e in ambito R_ protetto;
➢ disporre che i coniugi si rilascino il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'estero.
➢ Disporre una rinnovazione della CTU su tutto il nucleo familiare, anche di carattere psicologico, auspicabilmente integrato da un esame psichiatrico e da test psicodiagnostici aggiornati allo stato dell'arte al fine di predisporre la più idonea collocazione di in forza del tempo trascorso in R_ comunità e del diritto della minore a rientrare nel proprio contesto familiare”.
Per (CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE) CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di NO, definitivamente pronunciando:
1. confermare l'affido di al Comune di NO, con limitazione della responsabilità Persona_1 genitoriale in ordine alle scelte fondamentali in materia di salute, istruzione, educazione, tempi di permanenza con il genitore non collocatario e residenza abituale;
2. confermare il collocamento della minore presso il padre a NO in via Cilea n. 32, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
3. incaricare il Servizio Sociale del Comune di NO in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di LO IA (competente per la madre) di regolamentare le frequentazioni della minore con la madre, con i tempi e le modalità ritenute più adeguate nell'interesse di , calendarizzando le visite R_ materne allo stato alla presenza o comunque con l'ausilio facilitante di un educatore in modo da pagina 2 di 16 supportare/accompagnare la relazione, ma anche in senso più ampio non appena ve ne saranno i presupposti, sempre nel rispetto delle esigenze e del benessere di;
R_
4. incaricare il Servizio Sociale del Comune di NO (competente per la minore e il padre), in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di LO IA (competente per la madre) e con tutti
i Servizi Specialistici dei territori, per quanto di rispettiva competenza:
- di curare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico a favore di in collaborazione R_ con i servizi ASST e verificarne la continuativa partecipazione da parte della minore;
- di predisporre a favore di un adeguato piano di frequentazione di un Centro Diurno;
R_
- di acquisire da parte del CPS territorialmente competente la valutazione materna e garantire tutti i supporti/interventi/percorsi ritenuti all'esito necessari o anche solo opportuni a favore del genitore, verificandone la continuativa partecipazione;
- di verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia/sostegno psicologico a favore del padre, come indicato dal CPS, attualmente avviato dal genitore privatamente, e qualora dovesse venire meno garantire al padre l'attivazione di tale percorso presso il Consultorio territorialmente competente (con professionista diverso da quello della minore), sempre verificandone la continuativa partecipazione;
- di proseguire lo stretto monitoraggio sull'andamento degli interventi/supporti e in generale sul nucleo, anche attraverso colloqui periodici con i genitori, con la minore e con gli insegnanti di;
R_
- di segnalare ogni eventuale situazione di pregiudizio della minore alla competente Autorità Giudiziaria per le più opportune iniziative;
5. confermare che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno necessarie per così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di NO, in particolare: R_
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non
pagina 3 di 16 richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito nella misura del 100% dal padre. CON RISERVA DI DOMANDARE CON SEPARATA ISTANZA LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
DELLA CURATELA SPECIALE DELLA MINORE AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2022, – premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con in BU AR (MI) il 26/06/2009 (anno 2009, n. 56, parte I), dal quale nasceva la Controparte_1 figlia minore (nata il [...]) – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione R_ personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figlia predisposto dai Servizi sociali competenti;
- di assegnare la casa familiare sita in NO, via Cilea n. 32 alla madre;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande avanzate, la ricorrente rappresentava importanti difficoltà psicologiche del resistente, tali da aver compromesso il rapporto coniugale, nonché da incidere negativamente sul rapporto con la figlia.
Con memoria difensiva depositata in data 08/09/2022 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione e di affidamento condiviso della minore, chiedendo altresì al
Tribunale adito: - di rigettare la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente;
- di disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre, con assegnazione allo stesso della casa familiare e con un contributo materno al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 mensili;
- in caso di collocamento prevalente della minore presso la madre, di stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente contestava integralmente la ricostruzione offerta dalla ricorrente, evidenziando importanti difficoltà di e inidoneità genitoriali materne. R_
pagina 4 di 16 All'udienza presidenziale del 26/10/2022, le parti rappresentavano di essere ancora conviventi e la ricorrente rappresentava agiti aggressivi di nei suoi confronti;
al contrario, il resistente allegava R_ comportamenti aggressivi della madre nei confronti della figlia.
Con ordinanza del 02/11/2022, il Presidente f.f. autorizzava le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
alla luce della forte preoccupazione per il contesto familiare per come emerso dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, il Presidente f.f. nominava l'avv. quale Curatore speciale CP_2 della minore (che si costituiva in data 30/11/2022) e delegava i Servizi sociali di NO di svolgere indagine psicosociale sul nucleo familiare.
All'udienza presidenziale del 22/12/2022, le parti concordavano “che si alterneranno presso la casa coniugale con cambio nel giorno di domenica (ore 18:00), a partire dal 1° gennaio, con mantenimento diretto di , suddivisione delle spese extra al 50% secondo linee guida del tribunale a affido R_ condiviso”; le parti pattuivano altresì l'avvio di un percorso psicologico per chiedendo R_ concordemente l'avvio di CTU sul nucleo familiare.
Con ordinanza del 25/12/2022, il Presidente f.f. recepiva l'accordo tra le parti in punto di frequentazioni genitori-figlia e sulle questioni economiche;
disponeva l'avvio di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, nominando quale consulente la dott.ssa (che prestava giuramento in data Persona_2
03/01/2023).
A seguito dell'istanza congiunta depositata dalle parti in data 26/02/2023, con ordinanza del 02/03/2023 il
Presidente f.f. affidava al Comune di NO con limitazione della responsabilità genitoriale in R_ ordine alle questioni sul collocamento della minore e sulle sue frequentazione con i genitori, con possibilità per l'Ente di modificare l'assetto esistente allo stato, previo coordinamento con il curatore speciale e sentita la CTU;
disponeva altresì l'avvio di un percorso di educativa domiciliare presso la casa familiare.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 28/06/2023 la ricorrente e la Curatrice speciale della minore aderivano alle conclusioni della CTU, anche rispetto all'inserimento comunitario della minore, mentre parte resistente riteneva sufficiente una soluzione meno invasiva, con collocamento prevalente della minore presso il padre;
attesa la richiesta del resistente in tal senso, il Presidente f.f. fissava udienza per provvedere all'audizione della minore R_
All'udienza del 12/07/2023, il Presidente f.f. provvedeva all'audizione della minore, all'esito della quale assegnava termine alle parti per il deposito di note contenenti le richieste definitive.
Con ordinanza del 24/07/2023, il Presidente f.f. confermava l'affidamento di al Comune di R_
NO, disponendo il collocamento della minore presso idonea struttura comunitaria, con frequentazioni genitori-figlia con modalità protette e con spese a carico dei genitori nella misura del 50%; disponeva l'avvio della presa in carico neuropsichiatrica e psicoterapeutica per invitando i genitori ad R_ aderire ai percorsi di sostegno suggeriti;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
pagina 5 di 16 Dato l'inserimento di presso la Comunità Il Girotondo di BU AR (MI) nell'ottobre 2023, R_ all'udienza del 29/01/2024 la Curatrice speciale rappresentava il positivo andamento del percorso comunitario della minore, pur evidenziando il mancato avvio della presa in carico NPI della stessa;
il
Giudice istruttore, pertanto, sollecitava la presa in carico psicoterapeutica e neuropsichiatrica di R_
a cura dell'Ente affidatario.
Sentite le parti all'udienza del 10/07/2024, con ordinanza emessa in pari data il Giudice istruttore rigettava le richieste del resistente di revoca del collocamento comunitario di di nuova audizione R_ della stessa, nonché di audizione dei dr. e disponeva la prosecuzione del percorso CP_3 Pt_3 comunitario di nonché l'urgente attuazione della presa in carico neuropsichiatrica della minore, R_ passaggio indispensabile per l'efficacia dell'intervento.
A fronte della richiesta di parte resistente di modifica dei provvedimenti provvisori, con ordinanza del
31/10/2024 – previa instaurazione del contradditorio tra le parti – il Giudice istruttore convocava Per l'assistente sociale dott.ssa l'educatrice della comunità dott.ssa e la responsabile della CP_4 Per comunità dott.ssa al fine di definire lo stato del progetto per la minore e la sua possibile evoluzione.
Sentiti gli operatori convocati all'udienza del 05/12/2024, con ordinanza del 10/12/2024 il Giudice istruttore delegava l'Ente affidatario di programmare l'uscita di dalla comunità, prevedendo da R_ subito rientri presso i genitori e fornendo a questo Tribunale elementi per poter provvedere su collocamento e frequentazioni;
incaricava l'Ente affidatario di provvedere all'inserimento di un servizio di educativa domiciliare e di completare il percorso di valutazione dei genitori presso il CPS.
All'udienza del 06/02/2025, la Curatrice speciale rappresentava il positivo andamento delle visite padre- figlia ma il mancato svolgimento delle visite tra e la madre, precisando che la minore le avrebbe R_ riportato difficoltà nel stare con la madre;
chiedeva, pertanto, il collocamento della minore presso il padre, quale unica soluzione allo stato percorribile, con delega all'Ente affidatario rispetto alla regolamentazione delle visite con la madre e all'avvio di un percorso presso un centro diurno per parte resistente aderiva alle richieste della Curatrice speciale, mentre parte ricorrente si R_ rimetteva alla decisione del Giudice.
Con ordinanza del 10/02/2025, il Giudice istruttore disponeva il collocamento immediato di R_ presso il padre;
incaricava l'Ente affidatario di calendarizzare visite madre-figlia alla presenza o comunque con l'ausilio facilitante di un educatore, nonché di curare la prosecuzione del supporto psicologico per in collaborazione con i servizi ATS e di predisporre un piano di frequentazione R_ adeguato di un centro diurno;
rilevato che le parti non avevano richiesto i termini istruttori, fissava udienza per sentire le parti sulla prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26/02/2025, il Giudice istruttore – rilevato che le parti non hanno formulato richieste istruttorie – fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di disclosure reddituale aggiornata.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 31/03/2025, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle stesse i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 16 La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 23/07/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, considerata la CTU psicodiagnostica espletata e la documentazione presente in atti, tenuto peraltro contro che le parti non hanno richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi, sposati con rito civile in BU AR (MI) il
26/06/2009 (anno 2009, n. 56, parte I), è fondata. Invero, la separazione di fatto ormai protrattasi dal 2022 e la natura delle doglianze esposte da entrambe le parti dimostra in modo inequivocabile che la convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sulla domanda di addebito della separazione
Rispetto alla domanda ex art. 151 comma II c.c. avanzata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, si rileva che la SI non ha coltivato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1 dovendosi pertanto ritenere tale domanda rinunciata.
Sulla responsabilità genitoriale
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio era emerso un quadro familiare connotato da un'elevata conflittualità tra le parti, che aveva influito inevitabilmente sul benessere di e sui R_ rapporti genitori-figlia; in particolare, la relazione tra la minore e la madre era apparsa estremamente compromessa, tanto che in occasione delle frequentazioni tra le stesse erano intervenute più volte le Forze dell'Ordine.
A fronte di tali criticità riscontrate, già in sede presidenziale è stato dato avvio a CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, nelle more della quale le stesse parti hanno congiuntamente richiesto un provvedimento limitativo della propria responsabilità genitoriale, evidenziando in particolare difficoltà di gestione dei tempi di con i genitori. R_
All'esito della perizia espletata sono invero emerse dinamiche familiari altamente disfunzionali ed in particolare è stato osservato che “in assenza di una legittimazione nel poter mantenere vivo un legame affettivo duale e paritetico, a causa della reciproca aggressività/rivendicatività dei genitori nei confronti del ruolo dell'altro, si è sottratta da questa dinamica tra le parti “rinunciando” alla madre e R_ strutturando una pericolosa dicotomia che contrappone ad una mamma cattiva (maltrattante) un papà buono (idealizzato, salvifico)”; inoltre, la CTU – pur non rilevando allo stato un disturbo della personalità in – ha evidenziato la presenza di “aspetti di fragilità che se non adeguatamente trattati R_ rischiano di virare verso l'organizzazione sintomatica dei meccanismi difensivi in atto, ad oggi già moderatamente strutturati, con conseguente sviluppo di un franco quadro psicopatologico”.
Considerate tali evidenze e sentita la minore all'udienza del 12/07/2023, è stato predisposto un progetto di sostegno che prevedeva l'inserimento di in una comunità educativa al fine di consentire alla R_
pagina 7 di 16 stessa di recuperare una triangolazione sana con entrambe le figure genitoriali: invero, il necessario trattamento terapeutico di era allo stato reso impossibile dal consolidamento di una relazione R_ fattuale esclusiva con il padre, il quale non era apparso in grado di comprendere le difficoltà evolutive della figlia, che risultavano, al contrario, alimentate dall'atteggiamento paterno, non risultando peraltro ipotizzabile il collocamento della minore presso la madre, atteso il rifiuto di allora esistente R_ rispetto alla figura materna;
parallelamente al percorso di in comunità, le parti avrebbero dovuto R_ intraprendere dei percorsi di sostegno psicoterapeutico e psichiatrico al fine di affrontare le rispettive fragilità, come emerse all'esito della CTU espletata.
Alla stregua di tale progetto, nell'ottobre del 2023 è stata collocata presso la comunità “Il R_
Girotondo” di BU AR (MI), inserimento risultato inizialmente positivo, avendo la minore instaurato un rapporto di fiducia con gli operatori e tratto particolare beneficio dal percorso di sostegno psicologico fornito dalla comunità: invero, gli operatori hanno riportato come abbiamo R_ progressivamente acquisito maggiore autonomia e responsabilità, instaurando buone relazioni sociali e dimostrando crescente consapevolezza di sé (cfr. relazioni del 08/02/2024, del 21/06/2024 e del
06/02/2025); tali progressi risultano confermati dalla valutazione NPI svolta, dalla quale si evince infatti un effettivo miglioramento rispetto al quadro della minore osservato in sede di CTU, pur evidenziando un tendenza alla passività da parte della ragazza (cfr. relazione del 25/11/2024).
Rispetto ai rapporti con i genitori, si rileva che nell'ambito del progetto comunitario ha R_ incontrato i genitori con le modalità di Spazio Neutro, evidenziandosi in particolare il progressivo superamento dell'iniziale rifiuto della figura materna;
gli incontri con i genitori hanno avuto un andamento sostanzialmente positivo, pur permanendo una tendenza da parte di entrambi a riportare l'attenzione su episodi di conflitto passati, con conseguente affaticamento di R_
Nonostante l'iniziale positività del progetto avviato, i ritardi nell'attivazione degli interventi di sostegno
(CPS per i genitori e per e la collaborazione non sempre constante dei genitori hanno Pt_4 R_ inciso negativamente sulla progettualità originale e sull'efficacia del percorso comunitario: invero, trascorso quasi un anno dall'inserimento nella comunità, ha espresso una certa delusione rispetto R_ alla mancata evoluzione della propria situazione familiare, anche a fronte del confronto con le altre ragazze dalla comunità, iniziando a manifestare insofferenza rispetto alla vita in comunità e agli operatori.
Sentite all'udienza del 05/12/2024, le operatrici hanno effettivamente confermato un situazione di stallo rispetto al progetto di sostegno della minore, evidenziando che in assenza di un'alleanza con i genitori il percorso comunitario sarebbe stato destinato ad essere inefficace o addirittura disfunzionale;
in particolare, le stesse hanno riportato l'atteggiamento di sfiducia manifestato dal padre rispetto all'organizzazione della comunità, nonché al senso stesso della permanenza comunitaria di R_ atteggiamento che appare avere inciso anche sulla percezione della ragazza rispetto al progetto in comunità.
Pertanto – tenuto conto che il collocamento comunitario non risultava più funzionale alle esigenze e considerato altresì il raggiungimento da parte della stessa di più solide risorse personali – con R_ provvedimento del 10/12/2024 sono stati disposti rientri di presso entrambi genitori in previsione R_ dell'uscita della minore dalla comunità: gli incontri padre-figlia hanno avuto un andamento positivo,
pagina 8 di 16 percependo la minore l'ambiente paterno come più stabile e sereno, mentre quelli con la madre sono apparsi più faticosi per e si sono svolti con cadenza ridotta, anche attesa l'inidoneità R_ dell'abitazione ad ospitare la figlia (priva di riscaldamento) e gli impegni lavorativi materni (cfr. relazione del 06/02/2025).
Tale andamento dei rapporti genitori-figli ha determinato – quale soluzione maggiormente in linea con le esigenze di ferma la necessità di concludere il suo percorso comunitario – il consolidarsi R_ dell'attuale collocamento prevalente di presso il padre, con frequentazioni madre-figlia alla R_ presenza di un educatore: ad oggi, invero, il rapporto tra la figlia e il Signor appare proseguire con CP_1 serenità, mentre la relazione madre-figlia presenta ancora diverse criticità, faticando ancora la SI
ad evitare di affrontare con la figlia tematiche legate alla conflittualità con il coniuge, tanto che i Pt_1
Servizi sociali di NO hanno valutato da ultimo la possibilità di riattivare Spazio neutro per meglio sostenere la relazione madre-figlia.
Si rileva, peraltro, che risulta allo stato ancora in fase di avvio il percorso di sostengo alla genitorialità a favore della madre, così come il percorso di sostegno psicologico per (avendo dovuto la minore R_ interrompere quello fornito dalla comunità al momento dell'uscita dalla stessa); invece, il Signor CP_1 continua a svolgere un percorso privato di sostegno psicologico con il dott. Pt_3
In conclusione, ad oggi la situazione psicofisica di appare più stabile rispetto al momento di R_ instaurazione del presente giudizio, avendo la stessa acquisito maggiori competenze personali anche grazie ai percorsi di sostegno svolti negli ultimi anni, risultando più consapevole delle proprie esigenze e del proprio rapporto con ciascun genitore;
al contrario, il rapporto tra le parti continua ad essere conflittuale e connotato dall'assenza di dialogo e collaborazione nell'interesse della figlia, tenuto conto altresì della costante sfiducia reciproca che emerge ancora dalla lettura delle comparse conclusionali.
Pertanto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di confermare il suo affidamento al Comune R_ di NO, con limitazione della responsabilità genitorialità ex art. 333 c.c. per la durata di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento: invero, nonostante le parti abbiano concordemente richiesto di disporre l'affidamento condiviso della minore, i genitori risultano ad oggi lontane dal raggiungere un sufficiente livello di comunicazione e di collaborazione nell'interesse di e tale da ipotizzare una R_ gestione condivisa della genitorialità, rischiando diversamente di ostacolare l'adozione di tempestive decisioni nell'interesse della figlia;
pertanto, le parti appaiono ancora aver bisogno di un supporto attivo da parte dell'Ente, con l'auspicio che le stesse proseguano i percorsi di sostegno suggeriti al fine di superare le rispettive fragilità e ad ottenere un rapporto genitoriale collaborativo e funzionale alle esigenze della minore.
In tal senso, si ritiene di invitare le parti ad aderire ai percorsi di sostegno suggeriti dagli operatori, con particolare riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità da ultimo suggerito alla SI – con Pt_1 avvio a cura dei Servizi sociali di LO IA (NO) (Comune di residenza della madre) – al fine di aiutare la madre a raggiungere un maggiore equilibrio nel rapporto con la figlia;
si dà atto, invece, che il resistente sta proseguendo il proprio percorso privato di sostegno psicologico.
Quanto al collocamento di si ritiene di confermare il collocamento prevalente della minore R_ presso il padre, risultando ad oggi la soluzione più adeguata alle esigenze di dato il positivo R_ pagina 9 di 16 rapporto padre-figlia e le difficoltà ancora presenti nella relazione con la figura materna, come peraltro concordemente valutato dalle parti.
Con riguardo alle frequentazioni madre-figlia, il Collegio ritiene di confermare la delega all'Ente affidatario di regolamentare gli incontri tra le stesse, attualmente svolti con l'ausilio di un educatore, secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, prevedendo un graduale ampiamento/liberalizzazione sulla base dell'andamento della relazione e tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse da
R_
Si ritiene altresì di incaricare l'Ente affidatario di curare l'avvio del percorso di sostegno psicologico a favore di ritenuto opportuno all'esito della valutazione NPI della minore, nonché del percorso R_ presso il centro diurno (già programmato per il prossimo settembre), data la necessità di continuare a fornire a un adeguato sostegno post-collocamento comunitario. R_
Si ritiene infine necessario che l'Ente affidatario-Comune di NO prosegua – in collaborazione con i
Servizi sociali di LO IA – un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare e sull'andamento dei percorsi di sostegno, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse della minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per R_
Sull'assegnazione della casa familiare
Con riguardo alla domanda del ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare sita in NO, via
Cilea n. 32, si precisa che l'immobile ove allo stato risiedono il padre e pur situato al medesimo R_ indirizzo, non è lo stesso immobile che era adibito a casa familiare in costanza di convivenza tra i coniugi: l'attuale abitazione paterna è stata infatti acquisita per successione dal resistente a seguito della morte della propria madre nel 2023, mentre l'ex casa familiare, sempre di esclusiva proprietà del Signor
risulta essere stata venduta (cfr. anche diversi dati catastali presenti nelle disclosure depositate dal CP_1 resistente del 06/09/2022 e del 31/03/2025).
Ne consegue che l'immobile ove ad oggi risiedono il padre e la minore non può essere considerato nell'ambito del presente procedimento di separazione quale “casa familiare” con riguardo al nucleo non risultando quindi suscettibile di assegnazione ex art. 337sexies c.c.; pertanto, la CP_5 domanda avanzata dal resistente dovrà essere rigettata, applicandosi, di conseguenza, i principi generali di diritto civile quanto all'utilizzo/godimento dell'immobile.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento di il Collegio ritiene equo stabilire un contributo materno pari ad R_ euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di NO, per le ragioni di seguito indicate.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si evidenzia innanzitutto che entrambe le parti non hanno fornito documentazione completa relativa alle rispettive condizioni economico-patrimoniale, non allegando/allegando in maniera parziale alle disclosure richieste all'esito dell'udienza del 26/02/2025 la relativa documentazione aggiornata (si rileva in particolare che le più recenti dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti risalgono all'anno di imposta 2020 per la ricorrente e 2021 per il resistente). pagina 10 di 16 Ciò premesso, quanto alla situazione della ricorrente, si rileva che la SI è impiegata presso Pt_1
con contratto a tempo indeterminato, attività dalla quale percepisce un reddito mensile Controparte_6 di euro 1.680,00 circa al netto Irpef, come si evince dall'ultima dichiarazione reddituale depositata in atti
(730/2021), sostanzialmente in linea con le buste paga da ultimo depositate in data 21/03/2025 (pur trattandosi di documentazione parziale, in quanto riferibile a solo quattro mensilità tra il 2023 e il 2025).
La ricorrente risulta, inoltre, proprietaria al 50% con la sorella di un immobile sito in Gallarate, via
Trieste n. 6, locato a terzi e dal quale risulta percepire un canone di locazione di euro 250,00 mensili lordi circa, con riferimento alla propria quota di proprietà (cfr. contratto di locazione allegato alla disclosure depositata in data 21/03/2025).
La SI risulta altresì nuda proprietaria dell'immobile sito in LO IA (NO), ove Pt_1 attualmente risiede unitamente alla propria madre, usufruttuaria dello stesso;
nel 2024 la ricorrente ha contratto mutuo per provvedere alla ristrutturazione di tale immobile, con rata mensile 596,00 con scadenza 2040 (cfr. contratto di mutuo Ing Direct).
Infine, con riguardo al patrimonio mobiliare, si rileva che la ricorrente gode di ottimi risparmi pari ad euro 77.710,00 al 31/12/2024 (cfr. screenshot dell'estratto conto c/c Banca Intesa).
Quanto al resistente, il Signor risulta impiegato presso TIM, con un contratto a tempo CP_1 indeterminato, attività dalla quale percepisce un reddito mensile di euro 1.800,00 circa al netto Irpef, come si evince delle ultime dichiarazioni reddituali depositate in atti (730/2021 e 730/2022).
Quanto al patrimonio del resistente, si rileva che il Signor ha acquistato nel 2019 un immobile sito CP_1 in NO, via Cilea n. 32, adibito a casa familiare e sul quale gravava mutuo con rata mensile pari ad euro 450,00 mensili (cfr. doc. g); da ciò che emerge dalla disclosure depositata nel marzo 2025, nel 2023 il resistente ha acquisito per successione a seguito della morte della propria madre un immobile parimenti sito in via Cilea n. 32, mentre la casa familiare – pur non disponendosi della relativa documentazione – sarebbe stata venduta, come riferito dalla ricorrente e dal resistente ai Servizi sociali (cfr. relazione del
14/11/2024): tale immobile, invero, non è stato indicato nella disclosure più aggiornata, così come il mutuo che gravava sullo stesso, tenuto conto altresì delle liquidità dichiarate dal resistente (i risparmi presenti sul c/c Intesa San Paolo sono invero aumentati da 1.800,00 nel 2022 ad euro 406.000,00 nel
2023, ulteriormente aumentati ad euro 550.000,00 nel 2024, cfr. disclosure del 31/03/2025).
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo stabilire un contributo materno al mantenimento di R_ come sopra determinato e come di fatto offerto dalla ricorrente, in quanto adeguato ai redditi percepiti dalla stessa come sopra esposti e tenuto conto delle attuali limitatissime spese di mantenimento diretto sostenute dalla madre, non risultando peraltro possibile ipotizzare un contributo più elevato, come richiesto dal resistente, considerata la migliore situazione economico-patrimoniale di cui gode il Signor
quantomeno a fronte del patrimonio che risulta aver acquisito a seguito della morte della propria CP_1 madre.
Tale contributo decorrerà dalla data di pubblicazione della presente sentenza, considerato che l'attuale assetto organizzativo familiare risulta essersi consolidato solo negli ultimi mesi, risiedendo in precedenza pagina 11 di 16 la minore in comunità e vigendo nel corso di tale periodo una diversa ripartizione tra i genitori degli obblighi di mantenimento della minore.
Infine, si ritiene equo che l'assegno unico universale venga interamente percepito dal resistente, in quanto genitore collocatario della minore.
Sulle spese di lite Le spese processuali, quantificate come da dispositivo, devono essere compensate per la quota di 2/3, considerata la natura necessaria del presente procedimento con riguardo alla pronuncia sullo status, le domande sostanzialmente concordi con riguardo alla ripartizione dei tempi genitori-figlia e agli interventi di supporto al nucleo familiare, nonché il mancato accoglimento della domanda delle parti di affidamento condiviso della figlia;
la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta a carico del resistente, considerata la soccombenza prevalente dello stesso con riguardo all'assegnazione della casa familiare e alle questioni economiche.
Con riguardo alle spese di CTU, il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito con ordinanza del
Giudice istruttore del 09/07/2023, ponendo definitivamente a carico delle parti, in via solidale, la somma di € 3.102,88 per onorari, oltre a € 650,00 a titolo di spese a favore della dott.ssa per Persona_2 onorari oltre iva e oneri accessori come per legge, importi ai quali vanno sottratte le somme già versate dalle parti.
Il Collegio, infine, ritiene che le parti debbano essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al
Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di NO, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in BU AR (MI) il 26/06/2009 (anno 2009, n. 56, parte I);
2) Affida la minore (nata il [...]) al Comune di NO per un periodo di un anno, Persona_1 alla scadenza del quale l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'affidamento condiviso della medesima ai genitori;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore;
4) Dispone il collocamento prevalente di presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
R_
5) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
pagina 12 di 16 b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui la minore è collocata in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
9) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario assuma la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore, con eventuali relativi oneri economici a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pagina 13 di 16 10) Incarica l'Ente Affidatario di valutare la possibilità di ripristinare la relazione padre-figli – interrotta da diversi anni – secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse dai minori;
11) Invita le parti ad aderire ai percorsi di sostegno suggeriti dagli operatori, con particolare riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità da ultimo suggerito alla SI , con avvio a cura dei Servizi Pt_1 sociali di LO IA (NO) (Comune di residenza della madre), dandosi atto del percorso di sostegno privato attualmente svolto dal resistente;
12) Incarica l'Ente affidatario – in collaborazione con i Servizi sociali di LO IA (NO) – di regolamentare gli incontri madre-figlia, attualmente svolti con l'ausilio di un educatore, secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, prevedendo un graduale ampiamento/liberalizzazione sulla base dell'andamento della relazione e tenuto conto della volontà e delle esigenze espresse da R_
13) Incarica l'Ente affidatario di curare l'avvio del percorso di sostegno psicologico a favore di R_ nonché del percorso della stessa presso il centro diurno;
14) Incarica l'Ente affidatario-Comune di NO di proseguire – in collaborazione con i Servizi sociali di
LO IA – un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare e sull'andamento dei percorsi di sostegno, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse della minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per R_
15) Rigetta la domanda del resistente di assegnazione a sé della casa familiare;
16) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di euro Parte_1 R_
250,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con Controparte_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
17) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di NO congiuntamente al Tribunale di
NO, all'Ordine degli Avvocati di NO e all'Osservatorio della giustizia civile di NO il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
pagina 14 di 16 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
18) Dispone che il resistente percepirà interamente l'assegno unico universale;
19) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 9.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 2/3;
20) Condanna al pagamento della quota di 1/3 delle spese di lite, quota quantificata in euro Controparte_1
3.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
21) Pone definitivamente a carico delle parti, in via solidale, la somma di € 3.102,88 per onorari, oltre a €
650,00 a titolo di spese a favore della dott.ssa per onorari oltre iva e oneri accessori Persona_2 come per legge, importi ai quali vanno sottratte le somme già versate dalle parti;
pagina 15 di 16 22) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto al Curatore speciale della minore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
23) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU AR (MI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
[...] affidatario e ai Servizi sociali di LO IA (NO). CP_7
Così deciso in NO, il 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato MA RA
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