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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1549/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1549/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
* Oggi 03/04/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Musi per gli attori e l'Avv. Castagnaro per il convenuto, i quali concludono come da foglio di precisazione conclusioni da entrambi depositato il 08.04.2024. Il Giudice dà atto anche della presenza di e . Parte_1 Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, fissando per le 16,00 l'orario della pronuncia della sentenza e dando atto della rinuncia dei legali a presenziare alla lettura.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1549/2022 R.G. promossa da
Parte_1
[...] entrambi con il patrocinio dell'Avv. Alberto Musi come da mandato in atti, ATTORI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Castagnaro come da mandato in atti,
CONVENUTO OGGETTO: “Mutuo – Restituzione somma”.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto che è stata documentalmente provata la dazione da parte degli attori, a titolo di prestito, della somma di Euro 16.500,00 al convenuto condannarlo al pagamento di detta somma nei confronti dei signori Controparte_1 Parte_1
e o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia con gli interessi dal dì del
[...] Parte_1 dovuto (16 gennaio 2013) al saldo effettivo, comunque nell'ambito dell'intestata competenza. Spese di lite rifuse oltre rimborso forfettario15%, C.P.A. 4% ed IVA 22% come per legge”.
Conclusioni per parte convenuta: “Che l'adito Tribunale di Parma, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: A- rigettare l'avversa domanda giudiziale, siccome infondata in fatto, in diritto e nel titolo e comunque non provata;
B- condannare i coniugi e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_1 mente dell'art. 96, ult. cpv, c.p.c., al ristoro dei danni tutti subiti dal convenuto per lite Controparte_1 temeraria da liquidarsi in via equitativa e facendo ricorso agli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura di Euro 5.000,00 ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa o che l'adito Tribunale riterrà di Giustizia o di ragione;
C- provvedere in ordine alle spese del giudizio, con condanna delle
2 parti istanti, in solido tra loro, al relativo pagamento;
oltre RSG ex T.F., IVA e CAP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno convenuto in giudizio il figlio al Parte_1 Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere la restituzione della somma di 16.500,00 Euro, oltre interessi, a titolo di preteso prestito concessogli 16.01.2013 per l'acquisto di automezzo da utilizzare nell'attività lavorativa. Si è costituito il convenuto per eccepire l'infondatezza della richiesta, allo scopo contestando il titolo negoziale dedotto dagli attori e la sussistenza di un'obbligazione restitutoria, costituendo la somma ricevuta corrispettivo per l'acquisto di materiali impiegati in lavori edili personalmente eseguiti presso le unità immobiliari dei genitori. Espletata la prova testimoniale e per interrogatorio formale di e Parte_1 CP_1
la causa è pervenuta all'udienza odierna per la pronuncia della sentenza a seguito di
[...] discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*** La domanda avanzata da e va respinta, non essendo stata Parte_1 Parte_1 fornita dagli attori piena dimostrazione di tutti i fatti costitutivi che la supportano. E' imprescindibile muovere dal consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ. n. 27372/21; Cass. civ. del 29.11.2018; Cass. civ. Sez. 3 n. 9541 del 22.04.2010; Cass. civ. del 20.08.2020 n. 17410). La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità: potendo una somma di danaro o assegno essere consegnato per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (v., in questi precisi termini, Cass. civ. Sez II del 22.11.2021 n. 35959). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si può affermare che CP_2 abbiano compiutamente dimostrato la dazione della somma di 16.500,00 Euro al loro figlio in ragione del fatto che sono stati depositati i due assegni circolari, entrambi datati CP_1
16.01.2013, l'uno di 6.500,00 l'altro di 10.000,00 Euro, non trasferibili e intestati al convenuto, il quale ha riconosciuto di avere ricevuto gli importi. Secondo l'apprezzamento prudente di questo Giudice, può ritenersi dimostrato anche il motivo sottostante alla dazione nei termini affermati dagli istanti, ossia mettere a disposizione di la somma necessaria all'acquisto del mezzo da lavoro: convincono di ciò la Controparte_1 sostanziale corrispondenza tra l'importo dato e quello del prezzo di acquisto dell'autocarro Nissan, risultante dalla fattura n. A/51 del 27.12.2012 emessa da pari a 16.310,80 Parte_2
Euro, Iva inclusa, la prossimità cronologica tra la data di emissione dei due assegni il 16.01.2019
3 e quella del passaggio di proprietà del veicolo (21.01.2019 con indicazione di atto di trasferimento del 18.01.2013 di cui al certificato del PRA prodotto da , la totale CP_2 mancanza di prova di differente provvista utilizzata dal convenuto per l'acquisto del veicolo, nonostante la testimone attuale compagna di abbia Testimone_1 Controparte_1 dichiarato di avere lei compilato l'assegno bancario con cui il mezzo è stato pagato. Detto assegno non è stato prodotto, né l'estratto del conto/corrente bancario intestato al convenuto da cui risulti il movimento in uscita, né un principio di prova scritta confermativo della provenienza della risorsa finanziaria dall'acquirente dell'autocarro. Inidonea a inficiare la convergente indicazione offerta dagli elementi valutativi menzionati è la sola fattura di vendita dell'autocarro Nissan del 27.12.2012, poiché essa ha data assai prossima a quella indicata sugli assegni ed è, altresì, compatibile con i tempi di emissione degli assegni stessi da parte di Banca Monte Parma una volta ricevuta la richiesta dagli attori. Tale ricostruzione smentisce la prospettazione e giustificazione causale dell'elargizione sostenute dal convenuto in via di eccezione, rispetto alle quali va peraltro rilevata la lacunosità del relativo quadro probatorio, sia per mancanza dei giustificativi di spesa dell'acquisto dei materiali asseritamente utilizzati nei lavori presso le proprietà immobiliari dei genitori, sia perché le dichiarazioni rilasciate sulla questione dai testimoni , , Testimone_2 Testimone_3
sono tra loro confliggenti e non rendono certezza in ordine ai Testimone_1 Testimone_4 fatti riferiti, soprattutto perché tutte provenienti da parenti/congiunti delle persone in causa, inevitabilmente coinvolti affettivamente e condizionati dalla maggiore vicinanza all'una o all'altra parte. E così i testimoni indicati dagli attori hanno reso deposizioni confermative della prospettazione quelli portati da in linea con la posizione CP_2 Testimone_5 difensiva del resistente. Incapace di colmare tale carenza e contrapposizione ricostruttiva la deposizione di
[...]
, che ha riferito esclusivamente sui lavori da lui svolti per gli attori, regolarmente pagati. Tes_6
Per analoga inconciliabilità delle dichiarazioni testimoniali, mancanza di portata confessoria dell'interpello di e vicinanza dei dichiaranti all'una o all'altra Parte_1 Controparte_1 parte, non può neppure essere sostenuto che, al momento della dazione dei 16.500,00 Euro, sia stato assunto da un obbligo di restituzione della somma ai suoi genitori e vi Controparte_1 sia stata pattuizione sul punto che permetta oggi di affermare l'esistenza di un contratto di mutuo stipulato tra genitori e figlio nel gennaio 2013. Non vi sono elementi documentali che depongano in questo senso e le risultanze probatorie disponibili rendono plausibile anche l'ipotesi dell'elargizione gratuita del denaro, con l'intento di aiutare il figlio, perché questi potesse fare fronte a necessità strumentali allo svolgimento del proprio lavoro. Questa ricostruzione è resa verosimile, oltreché dalla natura dei legami di stretta parentela tra le persone coinvolte, dal fatto che al tempo della dazione (2013) i rapporti fossero improntati a reciproca collaborazione e assolutamente distesi - come emerge dallo scambio di corrispondenza tra i legali prodotto dalla parte attrice e dalle testimonianze, su questo sì, concordi, della ex moglie del convenuto e del di lui fratello -, nonché dalla circostanza Tes_2 che la richiesta restitutoria di e risulta formalizzata soltanto con lettera del Pt_1 CP_1
10.01.2022, a distanza di quasi dieci anni dall'emissione dei due assegni circolari, e solo una volta ricevuta quella di pagamento di compenso del figlio, nel luglio 2021, per i lavori eseguiti presso gli immobili dei genitori.
4 La possibilità di compiere differenti letture e ricostruzioni fattuali sulla base delle risultanze raccolte, quanto a sussistenza o meno dell'obbligo restitutorio, si riverbera sfavorevolmente sull'esito dell'iniziativa attorea, determinandone la reiezione, sebbene essa non sia rimasta priva di riscontro parziale, quanto a consegna dell'importo e ai motivi sottostanti alla dazione. Altrettanta equivocità e lacunosità è comunque da attribuire all'eccezione estintiva avanzata da per paralizzare la pretesa dei suoi genitori. Controparte_1
Nei precedenti assunti e nel rapporto di stretta parentela che unisce le persone coinvolte si riconoscono validi motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di , così decide: Parte_1 Parte_1 Controparte_1
- Rigetta la domanda di e nei confronti di , a Parte_1 Parte_1 Controparte_1 spese interamente compensate.
Parma, 3 aprile 2025 IL GIUDICE Cristina Ferrari
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
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