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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. IU IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 169-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Benedetto Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio (pec:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA l'istanza ex art 67 e ss depositata, in data 22 maggio 2025, da , assistito Parte_1 dal professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'OCC Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, Dott. . Persona_1
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 26 maggio 2025.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
LETTA la relazione del Professionista designato dall'O.C.C., dott. , contenente le Persona_1 indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 così come integrata e modificata con la CP_1 relazione del 13.6.2025.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente.
VISTO il provvedimento del 24 giugno 2025, con cui si è disposto che la proposta e il decreto
(eliminati i dati sensibili) fossero pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it e che i suddetti atti fossero comunicati ai creditori, assegnando, a quest'ultimi, termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e termine di 10 giorni
(successivi alla scadenza del termine per le osservazioni) al professionista per riferire sui superiori adempimenti. LETTA la relazione ex art 70 comma 6, depositata in data 12 settembre 2025, messa in visione di
Giudice in data 15 settembre 2025, con la quale il dott. n.q. ha dato atto delle Pt_2 Persona_1 sole osservazioni alla proposta formulate dal creditore . Parte_3
RILEVATO che il succitato creditore ha, da un lato, precisato un maggior credito vantato nei confronti del ricorrente e, dall'altro, ha contestato il piano e segnatamente: “Si contesta, in primo luogo, la durata del piano;
una sua estensione potrebbe, infatti, comportare una soddisfazione piena di tutti i creditori.
Si contesta, ancora, sulla scorta della documentazione ricevuta, la falcidia operata al credito il quale non viene inserito tra i crediti privilegiati, ma tra i chirografi.
Non si comprende, pertanto, la differenza operata tra il credito affidato ad e quello non ancora iscritto a ruolo. CP_2
Si chiede, pertanto, il riconoscimento in misura non inferiore al 100% dei crediti del o quantomeno Parte_3 in misura pari al 70%, così come previsto per i crediti a ruolo.
RILEVATO che il Gestore della crisi ha rimodulato il piano inserendo il maggior credito vantato dal creditore che ha correttamente inserito tra i creditori privilegiati applicando la percentuale ad essi spettante.
RUTENUTE non condivisibili le ulteriori doglianze del . Parte_3
RITENUTO, in particolare, che la falcidia del credito sia legittima e in linea con le disposizioni del
Codice della crisi.
RITENUTO, invero, che la falcidia applicata assicura che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evitando discriminazioni tra quelli dello stesso rango e riconoscendo agli stessi di ricevere non meno di quanto avrebbero ottenuto in un'alternativa liquidatoria.
RITENUTO, inoltre, che la durata del piano prevista sia volta a garantire la sostenibilità dello stesso, tenendo conto delle condizioni economiche del consumatore e consentendo il bilanciamento tra un risanamento sostenibile e il rispetto degli interessi pubblici
RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto sopra sussistono tutte le condizioni per l'omologa della proposta da ultimo formulata.
RILEVATO che il ricorrente presenta un'esposizione debitoria di euro 53.167,79, di cui euro 2.410,72 per compenso OCC, euro 2.500,00 per compenso legale.
RILEVATO che a fronte del superiore debito il ricorrente propone una soddisfazione del ceto creditorio pari ad euro 18.769,29 come in tabella: RILEVATO che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria
(cfr. art. 67, comma 4, CCII).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA il piano proposto da;
Parte_1
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a , la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di Parte_1 credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Palermo, 13 ottobre 2025
Il Giudice
IU IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IU IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. IU IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 169-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Benedetto Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio (pec:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA l'istanza ex art 67 e ss depositata, in data 22 maggio 2025, da , assistito Parte_1 dal professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'OCC Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, Dott. . Persona_1
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 26 maggio 2025.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
LETTA la relazione del Professionista designato dall'O.C.C., dott. , contenente le Persona_1 indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 così come integrata e modificata con la CP_1 relazione del 13.6.2025.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente.
VISTO il provvedimento del 24 giugno 2025, con cui si è disposto che la proposta e il decreto
(eliminati i dati sensibili) fossero pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it e che i suddetti atti fossero comunicati ai creditori, assegnando, a quest'ultimi, termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e termine di 10 giorni
(successivi alla scadenza del termine per le osservazioni) al professionista per riferire sui superiori adempimenti. LETTA la relazione ex art 70 comma 6, depositata in data 12 settembre 2025, messa in visione di
Giudice in data 15 settembre 2025, con la quale il dott. n.q. ha dato atto delle Pt_2 Persona_1 sole osservazioni alla proposta formulate dal creditore . Parte_3
RILEVATO che il succitato creditore ha, da un lato, precisato un maggior credito vantato nei confronti del ricorrente e, dall'altro, ha contestato il piano e segnatamente: “Si contesta, in primo luogo, la durata del piano;
una sua estensione potrebbe, infatti, comportare una soddisfazione piena di tutti i creditori.
Si contesta, ancora, sulla scorta della documentazione ricevuta, la falcidia operata al credito il quale non viene inserito tra i crediti privilegiati, ma tra i chirografi.
Non si comprende, pertanto, la differenza operata tra il credito affidato ad e quello non ancora iscritto a ruolo. CP_2
Si chiede, pertanto, il riconoscimento in misura non inferiore al 100% dei crediti del o quantomeno Parte_3 in misura pari al 70%, così come previsto per i crediti a ruolo.
RILEVATO che il Gestore della crisi ha rimodulato il piano inserendo il maggior credito vantato dal creditore che ha correttamente inserito tra i creditori privilegiati applicando la percentuale ad essi spettante.
RUTENUTE non condivisibili le ulteriori doglianze del . Parte_3
RITENUTO, in particolare, che la falcidia del credito sia legittima e in linea con le disposizioni del
Codice della crisi.
RITENUTO, invero, che la falcidia applicata assicura che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evitando discriminazioni tra quelli dello stesso rango e riconoscendo agli stessi di ricevere non meno di quanto avrebbero ottenuto in un'alternativa liquidatoria.
RITENUTO, inoltre, che la durata del piano prevista sia volta a garantire la sostenibilità dello stesso, tenendo conto delle condizioni economiche del consumatore e consentendo il bilanciamento tra un risanamento sostenibile e il rispetto degli interessi pubblici
RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto sopra sussistono tutte le condizioni per l'omologa della proposta da ultimo formulata.
RILEVATO che il ricorrente presenta un'esposizione debitoria di euro 53.167,79, di cui euro 2.410,72 per compenso OCC, euro 2.500,00 per compenso legale.
RILEVATO che a fronte del superiore debito il ricorrente propone una soddisfazione del ceto creditorio pari ad euro 18.769,29 come in tabella: RILEVATO che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria
(cfr. art. 67, comma 4, CCII).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA il piano proposto da;
Parte_1
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a , la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di Parte_1 credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Palermo, 13 ottobre 2025
Il Giudice
IU IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IU IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.